CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 174 CdS
Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose

(Vedi art. 174 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
   2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
   3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
   4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 165,00. Si applica la sanzione da euro 218,00 a euro 868,00 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).
   5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 325,00 a euro 1.301,00. Si applica la sanzione da euro 379,00 a euro 1.519,00 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
   6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 433,00 a euro 1.735,00.
   7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 271,00 a euro 1.084,00. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 379,00 a euro 1.519,00. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 433,00 a euro 1.735,00.
   8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 672,00.
   9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 333,00 a euro 1.331,00. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
   10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
   11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati (1); a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.919,00 a euro 7.679,00, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.
   12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.
   13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
   14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 333,00 a euro 1.331,00 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
   15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
   16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
   17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
   18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

 

(1) A tal proposito si precisa che i predetti documenti "... potranno essere ritirati, anche da soggetto delegato, negli orari di apertura al pubblico degli uffici, secondo le modalità dagli stessi stabiliti." come indicato nella Circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29.12.2010 (Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Ulteriori disposizioni operative conseguenti alla fase di prima applicazione delle nuove norme.).

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* Il conducente di un autobus intestato a società sportiva dilettantistica, atto al trasporto ad uso privato di passeggeri non a fini commerciali, è esentato dal possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ma non anche dal rispetto della normativa relativa ai tempi di guida, pause e riposo di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 (neanche se trattasi di autobus fino a 17 posti) in quanto l'Italia non hai mai incluso nelle esenzioni questa tipologia di veicoli (art. 13, comma 1, lett. i) del Regolamento (CE) n. 561/2006).
* Il Regolamento (UE) n. 581 del 2010 "sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente" prevede che i dati contenuti nella memoria di massa del tachigrafo digitale e della carta tachigrafica del conducente siano scaricati rispettivamente entro e non oltre i 90 giorni ed i 28 giorni dall'ultimo scarico (o dall'emissione della nuova carta tachigrafica).
 Esistono opinioni contrastanti sull'interpretazione per la determinazione dei periodi massimi entro i quali devono essere trasferiti i dati (computo dei giorni di calendario o dei giorni in cui è presente un'attività). A tale riguardo, il considerato 3) del Regolamento (UE) n. 581 del 2010 recita testualmente che "Per determinare i periodi massimi entro i quali devono essere trasferiti i dati, è opportuno considerare soltanto i giorni in cui è stata registrata un'attività", anche se l'art. 1, comma 3 dello stesso Regolamento recita testualmente che "Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare: a) 90 giorni per i dati trasferiti dall'unità elettronica di bordo; b) 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente" e dove "Ai fini del presente regolamento si intende per «dati pertinenti» tutti i dati registrati dal tachigrafo digitale oltre ai dati dettagliati relativi alla velocità" (art. 1, comma 2) e, quindi, anche i periodi di riposo il cui pittogramma identifica i giorni di riposo giornaliero o settimanale, le ferie, etc.
 In caso di violazione, al datore di lavoro si contesta il disposto contenuto nell'art. 174, comma 14 del C.d.S. per ogni conducente a cui la violazione si riferisce.
* Non è da ritenere fattibile la possibilità di conteggiare un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi (o un'interruzione intercalata nel periodo di guida di almeno 15 minuti, seguita da un'altra interruzione di almeno 30 minuti) anche durante la disponibilità (periodo registrato col pittogramma del "quadrato barrato") poiché, anche se il il Regolamento (CE) n. 561 del 2006 definisce l'interruzione come "ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni ..." (e quindi in linea con le funzioni del pittogramma "disponibilità") prosegue poi precisando che ".. serve unicamente al suo riposo" (e quindi incompatibile con le funzioni del pittogramma "disponibilità").
 Inoltre, il Regolamento (UE) n. 165/2014 (art. 34, comma 5, punto iv)) indica il pittogramma del lettino quello per registrare "le interruzioni di guida, i periodi di riposo, le ferie annuali o i congedi per malattia".
* In relazione alla circolazione di veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente che rientrano in una delle esenzioni dal montaggio o dall'uso del tachigrafo indicate dal Regolamento (CE) n. 561 del 2006, non è indicata alcuna distanza massima che il veicolo sottoposto a prove tecniche o riparazioni è autorizzato a coprire.
 Sarebbe opportuno dimostrare, durante tale fase della circolazione, idonea documentazione attestante le operazioni a cui il mezzo deve essere (oppure è attualmente) sottoposto.

* Alla luce di quanto riportato all'art. 1, comma 1, lett. a) del Regolamento (CE) n. 561 del 2006, detta normativa si applica al trasporto su strada di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate ad essi agganciati.
 La "massa massima ammissibile" a cui fa riferimento il Regolamento (CE) n. 561 del 2006, all'art. 4, lett. m) è definita come "la massa limite del veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso" che, nella normativa nazionale identifica la "massa complessiva a pieno carico" (M.C.P.C.), cioè la somma della massa del veicolo a vuoto (tara) e del carico massimo trasportabile (portata).
 Detto valore, sulle più recenti carte di circolazione del veicolo, è indicato alla lettera F.3
 Riferendosi alla massa utile del veicolo (e non a quella effettiva), il Regolamento (CE) n. 561 del 2006 si applica anche quando il veicolo di massa massima ammissibile (o M.C.P.C.) superiore a 3,5 tonnellate (compresi eventuali rimorchi o semirimorchi ad esso agganciati), circola scarico o non supera le 3,5 tonnellate, o quando il trasporto è occasionale.
 In relazione al tipo di rimorchio agganciato a cui fa riferimento la norma in forma generalizzata, lascia supporre che si intenda anche di rimorchio del tipo "leggero", ovvero con massa inferiore a 750 kg..
* Circa l'attuazione e l'applicazione delle misure che vietano ai conducenti di effettuare periodi di riposo settimanale regolari a bordo del veicolo, l'articolo 36 del regolamento (UE) n. 165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada riporta un elenco esaustivo delle registrazioni di cui il conducente deve essere in possesso e che deve presentare su richiesta degli organi di controlli quali fogli di registrazione, la carta del conducente, se la possiede, e ogni registrazione manuale e tabulato (nel caso dei tachigrafi analogici), senza imporre ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo e senza procedere al contesto di violazioni in caso di mancanza di tali documenti.
 Ciò non pregiudica il fatto che il conducente possa presentare volontariamente altri documenti giustificativi quali fatture di alberghi per agevolare i controlli su strada (Nota del 1 marzo 2023 della Commissione Europea relativa alle pratiche di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 561/2006 sul divieto di effettuare periodi di riposo settimanale regolari a bordo del veicolo).
* La condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe il lavoratore, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, integra il delitto di estorsione, che si realizza nel momento in cui il datore di lavoro prospetta la perdita del lavoro, approfittando della naturale condizione di prevalenza che veste rispetto al lavoratore subordinato, e senza che sia presente una condizione soggettiva della persona offesa quale, ad esempio, una  peculiare condizione di debolezza (Corte di Cassazione Penale, Sezione II, sentenza numero 3724 del 02/02/2022).
* Il conducente di un veicolo che rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006, è tenuto anche al rispetto dei periodi di riposo settimanale che, alla luce della normativa vigente, vieta la fruizione di due riposi settimanali ridotti (superiore alle 24 h consecutivi ma inferiore alle 45 h) anche se, a causa di un "vuoto normativo", in Italia non è prevista a carico del conducente alcuna sanzione quando il secondo (o entrambi) i riposi siano inferiori al 10%.
 Tale comportamento, comunque, è sanzionabile a carico dell'impresa da cui dipende il conducente "... che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561 del 2006" (art. 174, comma 14 del C.d.S.) circa l'organizzazione della corretta successione dei riposi settimanali.
* Il conducente di veicoli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006 che alterna la sua attività sia con veicoli muniti di tachigrafi digitali che analogici, è obbligato a portare con se' sia i dischi di registrazione relativi al giorno del controllo ed ai 28 giorni precedenti (56 giorni a partire dal 31.12.2024), che la propria carta tachigrafica.
 Quando, nella stessa giornata, il conducente si appresta ad utilizzare un veicolo munito di tachigrafo digitale dopo averne utilizzato uno con tachigrafo analogico, tutte le attività trascorse con quest'ultimo dovranno essere riportate sulla carta tachigrafica sotto il pittogramma di "attività sconosciuta" (“?”) poiché le attività reali saranno documentati sul relativo disco di registrazione.
* Le violazioni contenute nel Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 234 (Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti) che, rammentiamo, sono oggetto di contestazione le sole commesse in Italia, individuano il trasgressore nel solo datore di lavoro (al quale deve essere notificata la violazione), a meno che il conducente non sia un trasportatore autonomo (c.d. "padroncino").
 Il pagamento della violazione (unica, anche se riferita ad una pluralità di violazioni commesse da più lavoratori, purché accertate contemporaneamente) segue le procedure della Legge n. 689 del 1981 (a mezzo modello F23 ed il codice tributo 741/T).
 In caso di violazioni commesse da conducenti alla guida di veicoli non immatricolati in Italia, non è possibile procedere secondo le disposizioni contenute nell'art. 207 del C.d.S..
* Qualora nel corso di un controllo a carico di conducente di veicolo rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006 si accertino violazioni all'art. 174 del C.d.S. nell'arco dei 28 giorni precedenti a quello del controllo (quando lo stesso era dipendente di impresa diversa da quella attuale), l'obbligato in solido al pagamento della somma dovuta da indicare su ogni V.d.C. sarà sempre l'impresa da cui dipendeva il conducente al momento della violazione, anche quando una o più violazione preveda il pagamento immediato all'organo accertatore.
 In quest'ultimo caso, infatti, in caso di mancato pagamento della sanzione, non sarà possibile procedere all'applicazione del fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere (e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni) in quanto appartenente ad impresa diversa da quella da cui dipendeva il conducente al momento della commessa violazione.
* A bordo dei veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore alle 3,5 t., che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006, può essere trasportato un soggetto addetto al carico o allo scarico di merci e, se questi non si pone mai alla guida del veicolo, non si configura a suo carico alcuna violazione alle norme contenute negli artt. 174 (durata delle attività del conducente) o 179 del C.d.S. (omesso inserimento del foglio di registrazione o della scheda del conducente nel tachigrafo).
* Il conducente di veicolo adibito al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri, come è noto, non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 15.03.2006 ma, se effettuasse anche una sola giornata lavorativa rientrante nel campo di applicazione del suddetto regolamento, sarà chiamato obbligatoriamente anche al rispetto della norma che regola la fruizione del riposo settimanale (regolare, se della durata di almeno 45 ore o ridotto, se della durata di almeno 24 ore ed adeguatamente compensato).
* Le attività non collegate direttamente ad operazioni mobili di autotrasporto effettuate da un lavoratore che non svolge prevalentemente l'attività di conducente all'interno della ditta per la quale è dipendente, impegnato nella guida di veicoli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 15 marzo 2006, devono essere registrate nella carta tachigrafica (o sul disco di registrazione) come "altre mansioni" (art. 34 del Regolamento (UE) n. 165 del 4 febbraio 2014), oltre che conteggiate nel computo dei tempi di lavoro previsti dal Decreto Legislativo n. 234 del 19.11.2007.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 38489 del 06/12/2021
Circolazione Stradale - Art. 174, 178 e 201 del Codice della Strada - Durata dei tempi di guida, pause e riposi - Notificazione delle violazioni - In tema di violazioni delle disposizioni circa la durata dei tempi di guida, pause e riposi, la norma opera un rinvio formale alle fonti comunitarie sicché le violazioni del Regolamento CE n. 561/2006 sia in materia di tutela dei lavoratori addetti al settore dell'autotrasporto che in materia di sicurezza stradale, rilevano come infrazioni del C.d.S., con conseguente applicabilità del termine di contestazione differita di cui all'art. 201 dello stesso codice.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 35320 del 30/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 174 e 179 del Codice della Strada e art. 19 Legge n, 727/1978 - Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose - Tachigrafo analogico - Dischi di registrazione - Mancanza - Quadro sanzionatorio - La violazione relativa alla mancata esibizione di più fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, nel presente caso il c.d. tachigrafo analogico, fa riferimento alla documentazione nella sua completezza e, pertanto, nel caso di mancata esibizione è configurabile un'unica violazione, a prescindere dal numero di fogli mancanti, e non una violazione per ogni foglio non esibito.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione II, sentenza numero 3724 del 02/02/2022
Circolazione Stradale - Art. 174 del Codice della Strada e art. 629 del C.P. - Organizzazione dell'orario di lavoro - Durata delle prestazioni lavorative - Trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate - Reato - La condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, integra il delitto di estorsione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 18462 del 04/09/2020
Circolazione Stradale - Art. 12, 174 e 178 del Codice della Strada - Esame dei registri di servizio ed attività dei conducenti - Contestazione delle violazioni - Competenze - In tema di violazioni delle disposizioni previste dall'art. 174 C.d.S., la competenza a svolgere l'esame dei registri di servizio, i dati relativi alle attività dei conducenti dei veicoli ed irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla sicurezza stradale, anche all'ispettorato del lavoro.

.Corte di Cassazione Civile - Sezione VI, Sentenza n. 9664 del 19/04/2018
Circolazione Stradale - Artt. 174, 200 e 201 del Codice della Strada - Scarico dei dati dal tachigrafo digitale e notificazione successiva delle violazioni alle norme di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 - Legittima la contestazione differita mediante notifica ex art. 201 C.d.S., comma 1, delle violazioni alle norme di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 e senza necessità di una specifica motivazione circa il differimento a causa della complessa procedura che prende avvio proprio dal controllo in questione.

 

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