OSSERVAZIONI
* Il conducente di un autobus intestato a società sportiva dilettantistica, atto al trasporto ad uso privato di passeggeri non a fini commerciali, è esentato dal possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ma non anche dal rispetto della normativa relativa ai tempi di guida, pause e riposo di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 (neanche se trattasi di autobus fino a 17 posti) in quanto l'Italia non hai mai incluso nelle esenzioni questa tipologia di veicoli (art. 13, comma 1, lett. i) del Regolamento (CE) n. 561/2006).
* Il Regolamento (UE) n. 581 del 2010 "sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente" prevede che i dati contenuti nella memoria di massa del tachigrafo digitale e della carta tachigrafica del conducente siano scaricati rispettivamente entro e non oltre i 90 giorni ed i 28 giorni dall'ultimo scarico (o dall'emissione della nuova carta tachigrafica).
Esistono opinioni contrastanti sull'interpretazione per la determinazione dei periodi massimi entro i quali devono essere trasferiti i dati (computo dei giorni di calendario o dei giorni in cui è presente un'attività). A tale riguardo, il considerato 3) del Regolamento (UE) n. 581 del 2010 recita testualmente che "Per determinare i periodi massimi entro i quali devono essere trasferiti i dati, è opportuno considerare soltanto i giorni in cui è stata registrata un'attività", anche se l'art. 1, comma 3 dello stesso Regolamento recita testualmente che "Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare: a) 90 giorni per i dati trasferiti dall'unità elettronica di bordo; b) 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente" e dove "Ai fini del presente regolamento si intende per «dati pertinenti» tutti i dati registrati dal tachigrafo digitale oltre ai dati dettagliati relativi alla velocità" (art. 1, comma 2) e, quindi, anche i periodi di riposo il cui pittogramma identifica i giorni di riposo giornaliero o settimanale, le ferie, etc.
In caso di violazione, al datore di lavoro si contesta il disposto contenuto nell'art. 174, comma 14 del C.d.S. per ogni conducente a cui la violazione si riferisce.
* Non è da ritenere fattibile la possibilità di conteggiare un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi (o un'interruzione intercalata nel periodo di guida di almeno 15 minuti, seguita da un'altra interruzione di almeno 30 minuti) anche durante la disponibilità (periodo registrato col pittogramma del "quadrato barrato") poiché, anche se il il Regolamento (CE) n. 561 del 2006 definisce l'interruzione come "ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni ..." (e quindi in linea con le funzioni del pittogramma "disponibilità") prosegue poi precisando che ".. serve unicamente al suo riposo" (e quindi incompatibile con le funzioni del pittogramma "disponibilità").
Inoltre, il Regolamento (UE) n. 165/2014 (art. 34, comma 5, punto iv)) indica il pittogramma del lettino quello per registrare "le interruzioni di guida, i periodi di riposo, le ferie annuali o i congedi per malattia".
* In relazione alla circolazione di veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente che rientrano in una delle esenzioni dal montaggio o dall'uso del tachigrafo indicate dal Regolamento (CE) n. 561 del 2006, non è indicata alcuna distanza massima che il veicolo sottoposto a prove tecniche o riparazioni è autorizzato a coprire.
Sarebbe opportuno dimostrare, durante tale fase della circolazione, idonea documentazione attestante le operazioni a cui il mezzo deve essere (oppure è attualmente) sottoposto.
* Alla luce di quanto riportato all'art. 1, comma 1, lett. a) del Regolamento (CE) n. 561 del 2006, detta normativa si applica al trasporto su strada di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate ad essi agganciati.
La "massa massima ammissibile" a cui fa riferimento il Regolamento (CE) n. 561 del 2006, all'art. 4, lett. m) è definita come "la massa limite del veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso" che, nella normativa nazionale identifica la "massa complessiva a pieno carico" (M.C.P.C.), cioè la somma della massa del veicolo a vuoto (tara) e del carico massimo trasportabile (portata).
Detto valore, sulle più recenti carte di circolazione del veicolo, è indicato alla lettera F.3
Riferendosi alla massa utile del veicolo (e non a quella effettiva), il Regolamento (CE) n. 561 del 2006 si applica anche quando il veicolo di massa massima ammissibile (o M.C.P.C.) superiore a 3,5 tonnellate (compresi eventuali rimorchi o semirimorchi ad esso agganciati), circola scarico o non supera le 3,5 tonnellate, o quando il trasporto è occasionale.
In relazione al tipo di rimorchio agganciato a cui fa riferimento la norma in forma generalizzata, lascia supporre che si intenda anche di rimorchio del tipo "leggero", ovvero con massa inferiore a 750 kg..
* Circa l'attuazione e l'applicazione delle misure che vietano ai conducenti di effettuare periodi di riposo settimanale regolari a bordo del veicolo, l'articolo 36 del regolamento (UE) n. 165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada riporta un elenco esaustivo delle registrazioni di cui il conducente deve essere in possesso e che deve presentare su richiesta degli organi di controlli quali fogli di registrazione, la carta del conducente, se la possiede, e ogni registrazione manuale e tabulato (nel caso dei tachigrafi analogici), senza imporre ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo e senza procedere al contesto di violazioni in caso di mancanza di tali documenti.
Ciò non pregiudica il fatto che il conducente possa presentare volontariamente altri documenti giustificativi quali fatture di alberghi per agevolare i controlli su strada (Nota del 1 marzo 2023 della Commissione Europea relativa alle pratiche di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 561/2006 sul divieto di effettuare periodi di riposo settimanale regolari a bordo del veicolo).
* La condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe il lavoratore, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, integra il delitto di estorsione, che si realizza nel momento in cui il datore di lavoro prospetta la perdita del lavoro, approfittando della naturale condizione di prevalenza che veste rispetto al lavoratore subordinato, e senza che sia presente una condizione soggettiva della persona offesa quale, ad esempio, una peculiare condizione di debolezza (Corte di Cassazione Penale, Sezione II, sentenza numero 3724 del 02/02/2022).
* Il conducente di un veicolo che rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006, è tenuto anche al rispetto dei periodi di riposo settimanale che, alla luce della normativa vigente, vieta la fruizione di due riposi settimanali ridotti (superiore alle 24 h consecutivi ma inferiore alle 45 h) anche se, a causa di un "vuoto normativo", in Italia non è prevista a carico del conducente alcuna sanzione quando il secondo (o entrambi) i riposi siano inferiori al 10%.
Tale comportamento, comunque, è sanzionabile a carico dell'impresa da cui dipende il conducente "... che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561 del 2006" (art. 174, comma 14 del C.d.S.) circa l'organizzazione della corretta successione dei riposi settimanali.
* Il conducente di veicoli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006 che alterna la sua attività sia con veicoli muniti di tachigrafi digitali che analogici, è obbligato a portare con se' sia i dischi di registrazione relativi al giorno del controllo ed ai 28 giorni precedenti (56 giorni a partire dal 31.12.2024), che la propria carta tachigrafica.
Quando, nella stessa giornata, il conducente si appresta ad utilizzare un veicolo munito di tachigrafo digitale dopo averne utilizzato uno con tachigrafo analogico, tutte le attività trascorse con quest'ultimo dovranno essere riportate sulla carta tachigrafica sotto il pittogramma di "attività sconosciuta" (“?”) poiché le attività reali saranno documentati sul relativo disco di registrazione.
* Le violazioni contenute nel Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 234 (Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti) che, rammentiamo, sono oggetto di contestazione le sole commesse in Italia, individuano il trasgressore nel solo datore di lavoro (al quale deve essere notificata la violazione), a meno che il conducente non sia un trasportatore autonomo (c.d. "padroncino").
Il pagamento della violazione (unica, anche se riferita ad una pluralità di violazioni commesse da più lavoratori, purché accertate contemporaneamente) segue le procedure della Legge n. 689 del 1981 (a mezzo modello F23 ed il codice tributo 741/T).
In caso di violazioni commesse da conducenti alla guida di veicoli non immatricolati in Italia, non è possibile procedere secondo le disposizioni contenute nell'art. 207 del C.d.S..
* Qualora nel corso di un controllo a carico di conducente di veicolo rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006 si accertino violazioni all'art. 174 del C.d.S. nell'arco dei 28 giorni precedenti a quello del controllo (quando lo stesso era dipendente di impresa diversa da quella attuale), l'obbligato in solido al pagamento della somma dovuta da indicare su ogni V.d.C. sarà sempre l'impresa da cui dipendeva il conducente al momento della violazione, anche quando una o più violazione preveda il pagamento immediato all'organo accertatore.
In quest'ultimo caso, infatti, in caso di mancato pagamento della sanzione, non sarà possibile procedere all'applicazione del fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere (e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni) in quanto appartenente ad impresa diversa da quella da cui dipendeva il conducente al momento della commessa violazione.
* A bordo dei veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore alle 3,5 t., che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006, può essere trasportato un soggetto addetto al carico o allo scarico di merci e, se questi non si pone mai alla guida del veicolo, non si configura a suo carico alcuna violazione alle norme contenute negli artt. 174 (durata delle attività del conducente) o 179 del C.d.S. (omesso inserimento del foglio di registrazione o della scheda del conducente nel tachigrafo).
* Il conducente di veicolo adibito al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri, come è noto, non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 15.03.2006 ma, se effettuasse anche una sola giornata lavorativa rientrante nel campo di applicazione del suddetto regolamento, sarà chiamato obbligatoriamente anche al rispetto della norma che regola la fruizione del riposo settimanale (regolare, se della durata di almeno 45 ore o ridotto, se della durata di almeno 24 ore ed adeguatamente compensato).
* Le attività non collegate direttamente ad operazioni mobili di autotrasporto effettuate da un lavoratore che non svolge prevalentemente l'attività di conducente all'interno della ditta per la quale è dipendente, impegnato nella guida di veicoli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 15 marzo 2006, devono essere registrate nella carta tachigrafica (o sul disco di registrazione) come "altre mansioni" (art. 34 del Regolamento (UE) n. 165 del 4 febbraio 2014), oltre che conteggiate nel computo dei tempi di lavoro previsti dal Decreto Legislativo n. 234 del 19.11.2007.
DISCLAMER: Il testo contenuto nella presente sezione "OSSERVAZIONI" non riveste alcun carattere di ufficialità, ma costituisce una semplice opinione dei curatori del portale, e per la quale non è previsto alcun aggiornamento obbligatorio da parte degli stessi. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.