Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 300/STRAD/1/0000025329.U/2023 del 9 agosto 2023

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale.

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000025329.U/2023 del 09/08/2023

 

OGGETTO: Tachigrafo digitale - Inserimento paese d'inizio e fine attività.

(Indirizzi omessi)

 

   Si fa riferimento alla nota del 31 luglio 2023 di codesta Associazione con la quale è stato richiesto un chiarimento sull'applicazione dell'art. 34 paragrafo 7 del Reg. (UE) 165/2014, relativamente all'inserimento della sigla di nazione all'inizio e alla fine del periodo di guida giornaliero.

   La norma (1) prevede due modalità di inserimento:

  •    per i tachigrafi analogici, attraverso l'apposizione della sigla della nazione a penna sul disco tachigrafico;
  •    per i tachigrafi digitali, attraverso l'apposito menù, specifico per ogni modello e marca.

   Le modifiche apportate dal Reg. (UE) 1054/2020 del 15 luglio 2020 (2), che hanno integrato il contenuto della norma, hanno inoltre previsto che il conducente inserisca il simbolo dello Stato membro, successivamente all'attraversamento della frontiera, effettuando la prima sosta utile il più vicino possibile alla stessa (3).

   I tachigrafi di seconda generazione, in presenza del segnale satellitare (4), oltre alle coordinate di posizione del veicolo ad inizio e fine attività, le registrano anche ogni 3 ore di guida. I dati di localizzazione registrati sul tachigrafo sono visualizzabili attraverso la stampa delle attività giornaliere.

   Ciò premesso, in considerazione del tenore letterale della norma che continua a prevedere l'inserimento della nazione di inizio e fine attività, per agevolare la verifica del rispetto della normativa, e ragionevole ritenere che, l'obbligo in argomento debba essere rispettato anche se in veicolo circola solamente in Italia.

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Mastrapasqua

 

 

(1) Prevista dall'art. 34 del Reg.to (UE) 165/2014 del 4 febbraio 2014.
(2) Che hanno modificato l'art 34 del reg. (UE) 165/2014.
(3) Qualora si trovi ad attraversare la frontiera tra due stati membri via nave o convoglio ferroviario il simbolo della nazione andrà inserito nel porto o della stazione di arrivo del paese membro.
(4) Questa nuova funzionalità permetterebbe di individuare il luogo di partenza e il luogo di arrivo del veicolo facendo venire meno la necessità di dover inserire manualmente il simbolo della nazione ad inizio e fine attività come con i tachigrafi di prima generazione.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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