Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 2013 del 23 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 2013 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 179 del Codice della Strada - Tachigrafo - Circolazione senza l'inserimento della carta tachigrafica - Circolazione con targa prova - Esimente - Campo di applicazione del Reg. CE n. 561 del 2006 - La circolazione del veicolo con targa di prova senza l'inserimento della carta tachigrafica del conducente potrebbe non essere esclusa dal campo di applicazione del Regolamento CE n. 561 del 2006 e, quindi, non essere esentato qualora non siano reputati sufficienti i documenti prodotti dal ricorrente in quanto non idonei a dimostrare il motivo della circolazione su strada con targa prova e rilevando che le lunghe distanze percorse si configurano incompatibili con l'esecuzione di prove su strada.


RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

<<letto il ricorso proposto da (Soggetto 1) s.r.l. per la cassazione della sentenza del Tribunale di (Omissis) n. 200 del 26 marzo 2021, che aveva confermato la statuizione del giudice di pace di rigetto della sua opposizione ai verbali di accertamento elevati dalla Polizia stradale per violazione dell'art. 179 comma 2, codice della strada, in quanto l'autocarro di proprietà della società ricorrente "circolava senza aver inserito la propria carta tachigrafica";

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1 n. 4, artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c, lamentando che il giudice di appello non abbia considerato la decisività delle risulte istruttorie dedotte dalla ricorrente (in particolare l'autorizzazione dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti all'utilizzo della targa prova, da considerarsi quindi quale esimente), giungendo a contraddirsi nella parte della motivazione in cui prima ha affermato che la (Soggetto 1) s.r.l. aveva omesso di dimostrare che il veicolo di sua proprietà circolava con targa prova e poi ha concluso ritenendo che i documenti prodotti dal ricorrente non potessero ritenersi sufficienti ed esaustivi;

il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 legge n. 689 del 1981 con riferimento all'art. 13 comma 3 Circolare Ministeriale del 22 luglio 2011 e art 19 comma 3 Regolamento CE n. 561/2006 con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., assumendo l'erroneità della statuizione impugnata nella parte in cui ha affermato che "dall'istruttoria documentale risulta che la suddetta circolare sia stata correttamente applicata dall'amministrazione posto che in ciascun verbale vi è il riferimento al fatto che la stampa del cronotachigrafo è stata allegata come fonte di prova. Gli esiti di misurazione, infatti, sono stati richiamati ed allegati a ciascun verbale", senza tuttavia che il download di tali dati (del tachigrafo) fosse stato formalizzato attraverso un apposito verbale, a detta del ricorrente necessario affinché tali dati potessero avere essere utilizzati come prova;

il ricorso appare inammissibile in quanto il primo motivo non investe con critiche specifiche la ratio decidendi della sentenza impugnata (che ha tra le altre cose confermato l'inapplicabilità al caso di specie dell'esimente della targa prova non reputando sufficienti i documenti prodotti dal ricorrente in quanto non idonei a dimostrare il motivo della circolazione su strada con targa prova e rilevando che le lunghe distanze percorse si configuravano incompatibili con l'esecuzione di prove su strada) ma si limita a richiedere, in realtà, un generale riesame della decisione adottata dal Tribunale;

anche con riferimento al secondo motivo, la questione sollevata investe un mero accertamento di fatto da parte del giudice di merito, che ha positivamente verificato l'adempimento da parte dell'Amministrazione della menzionata circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre non appare pertinente il richiamo ai precedenti arresti di questa Corte n. 11301 e n. 4825 del 2018, atteso che il primo affronta il tema relativo allo sviluppo dei dati della carta tachigrafica sotto il profilo affatto diverso dell'osservanza da parte dell'Amministrazione del termine di contestazione della violazione, ai sensi dell'art. 201 codice della strada, mentre il secondo ribadisce, proprio a proposito delle violazioni in esame, il principio che la validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, sicché al "trasgressore può essere notificato, a norma dell'art. 201 C.d.S., anche una sintesi del processo verbale di infrazione che contenga i soli estremi necessari ad individuare l'imputazione ed il processo verbale di riferimento (Cass. n. - 4 - Ric. 2015 n. 20712)";

la censura di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio non è proponibile ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., risultando la sentenza di appello fondata sulle medesime ragioni di fatto accolte dalla decisione di primo grado>>.

Considerato che:

il Collegio condivide la proposta del Relatore, dovendosi osservare, a conferma della conclusione di inammissibilità del ricorso, in relazione alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., che, secondo l'orientamento di questa Corte, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli dalla legge, mentre la censura di violazione dell'art. 116 cod proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", attribuendole un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente mezzo di prova (Cass. S.U. n. 20867 del 2020);

il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta2 Sezione Civile, addì 17 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2023.

 

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