PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio


SUPERAMENTO DEL LIMITE DI 20 KM/H

Codice scheda: ME-VELOCITA-02

Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 18 settembre 2026

In sintesi: nei casi di circolazione consentiti dal comma 75-terdecies, diversi dalle aree pedonali, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare la velocità di 20 km/h. La violazione richiede l'accertamento di una velocità effettiva superiore alla soglia e non può essere desunta dalla sola capacità costruttiva del mezzo, dall'assenza o alterazione del regolatore oppure dalla generica percezione di un'andatura elevata. Nel verbale devono essere indicati il valore rilevato, il metodo impiegato, le eventuali riduzioni applicate e il valore assunto ai fini della contestazione. Quando l'autore materiale è minorenne, della violazione risponde la persona tenuta alla sua sorveglianza, secondo l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norma precettiva: art. 1, comma 75-quaterdecies, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ambito di circolazione richiamato: art. 1, comma 75-terdecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-duodevicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Requisito del regolatore di velocità: art. 1, comma 75, lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Disciplina generale dei limiti e degli accertamenti di velocità: art. 142 del Codice della strada, da considerare per l'inquadramento dei metodi di rilevazione senza sostituire la specifica norma sanzionatoria prevista dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 4 della medesima legge per le eventuali cause di esclusione della responsabilità; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.

PRECETTO

Il conducente del monopattino, quando circola nei casi consentiti dal comma 75-terdecies e non si trova in un'area pedonale, deve mantenere una velocità non superiore a 20 km/h. Il valore di 20 km/h è consentito: la violazione si realizza soltanto quando la velocità effettiva, determinata secondo il metodo concretamente adottato e considerate le eventuali riduzioni dovute, risulti superiore. La soglia opera anche in assenza di traffico o pedoni, in discesa, con motore non attivo, per inerzia o per un tratto breve.

ELEMENTI DA ACCERTARE

  • effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
  • natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
  • classificazione della strada e ubicazione del tratto all'interno del centro abitato;
  • limite di velocità vigente sulla strada, che deve essere non superiore a 50 km/h ai fini della circolazione consentita dal comma 75-terdecies;
  • assenza, nel punto dell'accertamento, del regime proprio dell'area pedonale, nel quale opera il diverso limite di 6 km/h;
  • posizione esatta del monopattino, carreggiata o infrastruttura percorsa e direzione di marcia;
  • velocità misurata e valore utilizzato ai fini della contestazione;
  • metodo di accertamento della velocità e relativa documentazione;
  • se utilizzato uno strumento, marca, modello, matricola, funzionalità impiegata e verifiche richieste;
  • se utilizzata una ricostruzione spazio-temporale, lunghezza del tratto, punti di riferimento, tempo misurato e calcolo eseguito;
  • eventuali riduzioni o margini applicati e relativa fonte tecnica o normativa;
  • tratto percorso o osservato, durata della rilevazione e continuità dell'identificazione del mezzo;
  • eventuale marcia in discesa, per inerzia o mediante spinta del conducente;
  • condizioni del traffico, fondo stradale, visibilità e presenza di altri utenti;
  • eventuali manovre, frenate, sorpassi, scarti, intralcio o situazioni di pericolo;
  • identità e data di nascita del conducente autore materiale;
  • se il conducente è minorenne, identità e qualità della persona tenuta alla sua sorveglianza;
  • proprietario del monopattino e numero del contrassegno identificativo, se presente;
  • luogo, data, ora e ulteriori circostanze concrete dell'accertamento.

Autore materiale: conducente che utilizza il monopattino come veicolo, fuori da un'area pedonale e in un caso di circolazione consentito dal comma 75-terdecies, a velocità superiore a 20 km/h.

Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.

Obbligato in solido: il proprietario del monopattino, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Se il proprietario coincide con il soggetto già individuato quale responsabile, evitare duplicazioni nella qualificazione e nella compilazione dell'atto.

Esclusioni: la fattispecie non ricorre quando la velocità accertata, considerate le eventuali riduzioni dovute, non supera 20 km/h; quando la persona accompagna il mezzo a mano; oppure quando il fatto avviene in un'area pedonale, per la quale opera il limite speciale di 6 km/h. Se il monopattino circola in un ambito vietato dal comma 75-terdecies, occorre valutare autonomamente la violazione relativa all'ambito di circolazione e l'eventuale concorso con il superamento del limite, evitando automatismi.

 

FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE

Formula generale – conducente maggiorenne: conduceva il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca e modello, se conosciuti, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili] sulla strada urbana [denominazione e punto esatto], ove vigeva il limite di [...] km/h, alla velocità accertata di [...] km/h e quindi superiore al limite di 20 km/h previsto per tale veicolo. La velocità veniva accertata mediante [indicare metodo, strumento e documentazione], in violazione dell'art. 1, comma 75-quaterdecies, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Formula integrativa – rilevazione strumentale: la velocità era rilevata mediante [denominazione dello strumento, marca, modello, matricola e funzionalità utilizzata], impiegato secondo [indicare modalità operative e verifiche]. Il valore misurato era pari a [...] km/h; applicata la riduzione di [...], prevista da [indicare fonte], la velocità considerata ai fini della contestazione risultava pari a [...] km/h.

Formula integrativa – ricostruzione spazio-temporale: il monopattino percorreva il tratto compreso tra [primo riferimento] e [secondo riferimento], della lunghezza verificata di metri [...], nel tempo di secondi [...], come documentato mediante [video, sequenza fotografica o altra fonte]. Dal rapporto tra spazio e tempo risultava una velocità di [...] km/h; applicati gli eventuali margini indicati, il valore considerato era pari a [...] km/h.

Formula integrativa – classificazione e limite della strada: il tratto percorso era ubicato all'interno del centro abitato di [...] e risultava classificato come [indicare classificazione]; nel punto dell'accertamento vigeva il limite di [...] km/h, come risultante da [disciplina generale/provvedimento e segnaletica].

Formula integrativa in presenza di traffico o pericolo: nel tratto interessato erano presenti [descrivere utenti e condizioni del traffico]; il conducente procedeva effettuando [descrivere sorpassi, frenate, scarti, distanze, intralcio o situazioni di pericolo].

Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale conduceva il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione del mezzo] sulla strada urbana [denominazione e punto] alla velocità accertata di [...] km/h, superiore al limite di 20 km/h, come rilevata mediante [metodo, strumento, valore misurato, eventuali riduzioni e valore considerato], in violazione dell'art. 1, comma 75-quaterdecies, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Formula integrativa qualora la persona tenuta alla sorveglianza sia presente: la persona sopra indicata era presente sul posto al momento dell'accertamento e veniva identificata mediante [documento e relativi estremi].

Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente al soggetto destinatario della sanzione in quanto [indicare in modo concreto la ragione]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.

Codice Pro.Sa.: 4242

REGIME SANZIONATORIO

Limiti edittali da euro 50,00 a euro 250,00
Pagamento in misura ridotta euro 50,00
Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni euro 35,00
Maggiorazione notturna non prevista
Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso euro 125,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada
Sanzione amministrativa accessoria non prevista
Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo non previsti per questa sola violazione
Decurtazione di punti non prevista
Autorità competente per il ricorso Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace

 

NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE

  • indicare denominazione e punto esatto della strada;
  • verificare e documentare classificazione, ubicazione nel centro abitato e limite vigente;
  • specificare che il punto non ricade in un'area pedonale;
  • indicare il valore della velocità misurata e quello utilizzato per la contestazione;
  • descrivere dettagliatamente il metodo di accertamento e allegare o richiamare la documentazione disponibile;
  • se impiegato uno strumento, riportare dati identificativi, funzionalità utilizzata e verifiche richieste;
  • se usata una ricostruzione spazio-temporale, indicare punti di riferimento, distanza, tempo, calcolo e margini;
  • non applicare riduzioni o tolleranze non riferibili alla concreta procedura adottata;
  • non fondare la contestazione sulla sola impressione di un'andatura elevata o sulla capacità tecnica del mezzo;
  • indicare tratto percorso, direzione, durata e continuità dell'osservazione;
  • descrivere traffico, visibilità, fondo stradale e documentare eventuali manovre o pericoli;
  • indicare le generalità complete e la data di nascita del conducente autore materiale;
  • se il conducente è minorenne, indicare generalità, qualità ed estremi del documento della persona tenuta alla sorveglianza;
  • identificare il monopattino mediante contrassegno, marca, modello, colore e ulteriori caratteristiche disponibili;
  • verificare l'eventuale presenza e configurazione del regolatore, senza confonderla con la prova della velocità effettiva;
  • interrompere la condotta e richiamare il conducente al rispetto del limite;
  • in caso di contestazione differita, documentare la ragione della mancata contestazione immediata e le attività identificative.

Conducente di età inferiore a quattordici anni: oltre alla presente violazione ricorre autonomamente la conduzione senza il requisito minimo di età descritta nella scheda ME-ETA-01 – Conducente minore di quattordici anni, previa verifica degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie.

Uso del casco: l'eventuale mancato uso del casco integra una distinta violazione, descritta nella scheda ME-CASCO-01 – Mancanza del casco protettivo.

Circolazione in area pedonale: se il fatto avviene in un'area pedonale trova applicazione il limite speciale di 6 km/h, trattato nella scheda ME-VELOCITA-01 – Superamento del limite di 6 km/h in area pedonale. Le due ipotesi sono alternative rispetto al medesimo fatto.

Circolazione su strada urbana con limite superiore a 50 km/h: deve essere contestata autonomamente la violazione dell'ambito consentito, descritta nella scheda ME-AMBITO-01 – Circolazione su strada urbana con limite superiore a 50 km/h, previa verifica degli elementi costitutivi e del possibile concorso.

Circolazione su strada extraurbana: la circolazione fuori dal centro abitato integra la distinta fattispecie trattata nella scheda ME-AMBITO-02 – Circolazione su strada extraurbana.

Velocità esattamente pari a 20 km/h: non integra la violazione. La norma vieta di superare la soglia; eventuali margini o riduzioni pertinenti devono essere considerati prima di stabilire il valore rilevante.

Regolatore di velocità: l'assenza, l'inefficienza o l'alterazione del regolatore non dimostrano automaticamente che il conducente abbia superato 20 km/h. La velocità effettiva deve essere accertata autonomamente; il difetto del dispositivo può integrare una distinta violazione relativa ai requisiti del mezzo.

Marcia in discesa o per inerzia: il limite riguarda la velocità di circolazione e opera anche quando il motore non eroga potenza. Devono essere descritti pendenza, modalità di avanzamento e metodo con cui è stato determinato il valore.

Limite locale inferiore: il limite speciale di 20 km/h proprio del monopattino non esonera il conducente dal rispetto di un limite locale inferiore o di altre prescrizioni legittimamente imposte. La presente scheda riguarda esclusivamente il superamento della soglia fissata dal comma 75-quaterdecies.

Concorso con altre violazioni: devono essere valutate autonomamente le ulteriori condotte accertate, comprese il mancato uso del casco, la circolazione contromano, il trasporto vietato, la mancata presa del manubrio e la mancanza dei prescritti requisiti del mezzo.

PAGAMENTO E RICORSI

Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.

Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.

Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.

NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Oggetto della prova. Il nucleo della fattispecie è il superamento della velocità di 20 km/h. La capacità del monopattino di raggiungere velocità maggiori, l'alterazione del regolatore o la percezione visiva degli operanti possono orientare l'accertamento, ma non sostituiscono la dimostrazione della velocità effettivamente tenuta.

2. Ambito applicativo. Il secondo periodo del comma 75-quaterdecies richiama gli altri casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies. Occorre pertanto documentare il luogo e il regime della strada, distinguendoli dall'area pedonale assoggettata al limite di 6 km/h.

3. Rapporto con il limite della strada. Il limite di 20 km/h è speciale e riferito al monopattino. Esso opera anche quando sulla strada urbana viga per la generalità dei veicoli un limite superiore, purché non superiore a 50 km/h. Un limite stradale inferiore deve essere rispettato autonomamente secondo la disciplina applicabile.

4. Prova della velocità. Il verbale deve rendere comprensibile come sia stato ottenuto il valore contestato. Una valutazione meramente impressionistica dell'andatura non offre, da sola, un dato numerico verificabile rispetto alla soglia legale.

5. Strumenti e ricostruzioni. Il metodo deve essere idoneo a riferire il valore al singolo monopattino e deve essere accompagnato dai dati necessari a controllarne attendibilità e calcolo. La documentazione video deve consentire l'identificazione del mezzo, del tratto e dei riferimenti spazio-temporali.

6. Margini e riduzioni. Non deve essere applicata automaticamente una tolleranza scelta in via analogica, né omessa una riduzione espressamente imposta dalla disciplina tecnica o dalla procedura concretamente utilizzata. Devono essere distinti valore misurato, riduzione applicata, fonte e valore finale.

7. Superamento occasionale. La durata breve della condotta non esclude la violazione quando il superamento sia accertato in modo attendibile. La lunghezza del tratto e la continuità dell'osservazione incidono tuttavia sulla qualità della prova e devono essere documentate.

8. Discesa e motore disattivato. Il precetto limita la velocità del veicolo in circolazione, non la sola velocità prodotta dal motore. La marcia per gravità o inerzia resta quindi rilevante.

9. Regolatore e distinta violazione tecnica. Il comma 75, lettera e), impone un regolatore configurabile in funzione dei limiti legali. Il suo difetto riguarda la conformità del mezzo; il superamento di 20 km/h riguarda invece la condotta di guida. Le due violazioni possono concorrere quando risultino provati autonomamente i rispettivi elementi.

10. Autore materiale minorenne. Quando il conducente ha meno di diciotto anni, il verbale deve descrivere la condotta da lui materialmente realizzata e individuare separatamente la persona che ne risponde ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salva la prova di non avere potuto impedire il fatto.

11. Proprietario e solidarietà. Il rinvio al Titolo VI del Codice della strada rende applicabile l'art. 196 del Codice della strada. Il proprietario risponde in solido dell'obbligazione pecuniaria, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà; tale posizione non lo trasforma nell'autore materiale.

12. Collegamenti con gli approfondimenti. Per gli ambiti di circolazione, i requisiti tecnici e il regolatore di velocità si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo I, § 3.3, e Titolo III, § 5.8; per le regole di circolazione e i limiti di velocità si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo IV, § 6.14, e Titolo V, § 7.15; per il regime sanzionatorio, il minore autore materiale, l'obbligato in solido, la prova, il concorso e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.1; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.

13. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019 e sulle disposizioni del Codice della strada. Le formule operative sono autonome e devono essere nuovamente verificate sulle fonti ufficiali alla data dell'impiego.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

  • 18 settembre 2026: prima redazione della scheda.

 

AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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