PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
SUPERAMENTO DEL LIMITE DI 6 KM/H IN AREA PEDONALE
Codice scheda: ME-VELOCITA-01
Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 18 settembre 2026
In sintesi: quando circolano nelle aree pedonali, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare la velocità di 6 km/h. La violazione richiede la prova congiunta della natura di area pedonale dello spazio percorso e di una velocità effettiva superiore alla soglia. Non basta accertare che il mezzo fosse tecnicamente capace di superarla, che il regolatore non fosse impostato sulla modalità più lenta o che l'andatura apparisse genericamente sostenuta. Devono essere indicati il valore rilevato, il metodo di accertamento e le circostanze che ne consentono la verifica. Quando l'autore materiale è minorenne, della violazione risponde la persona tenuta alla sua sorveglianza, secondo l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Norma precettiva: art. 1, comma 75-quaterdecies, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-duodevicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Definizione di area pedonale: art. 3, comma 1, numero 2, del Codice della strada.
Requisito del regolatore di velocità: art. 1, comma 75, lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Disciplina generale dei limiti e degli accertamenti di velocità: art. 142 del Codice della strada, da considerare per l'inquadramento dei metodi di rilevazione senza sostituire la specifica norma sanzionatoria della legge n. 160/2019.
Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 4 della medesima legge per le eventuali cause di esclusione della responsabilità; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.
PRECETTO
All'interno dell'area pedonale il conducente può utilizzare il monopattino come veicolo, salvo divieti o limitazioni ulteriori legittimamente istituiti, ma deve mantenere una velocità non superiore a 6 km/h. Il valore di 6 km/h è consentito; la violazione si realizza soltanto quando la velocità effettiva risulti superiore. Il limite opera anche quando non siano presenti pedoni, nelle ore di minore affluenza, in discesa, con motore non attivo o per un tratto breve.
ELEMENTI DA ACCERTARE
- effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
- natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
- qualificazione dello spazio come area pedonale ai sensi dell'art. 3 del Codice della strada;
- provvedimento istitutivo dell'area pedonale e sua vigenza nel giorno e nell'ora del fatto;
- perimetro dell'area e posizione esatta del monopattino al momento della rilevazione;
- segnaletica verticale e orizzontale presente, sua visibilità e stato di conservazione;
- eventuali fasce orarie, giorni o condizioni di attivazione dell'area pedonale;
- velocità rilevata e valore utilizzato ai fini della contestazione;
- metodo di accertamento della velocità e relativa documentazione;
- se utilizzato uno strumento, marca, modello, matricola, funzionalità impiegata e verifiche richieste;
- se utilizzata una ricostruzione spazio-temporale, lunghezza del tratto, punti di riferimento, tempo misurato e calcolo eseguito;
- eventuali riduzioni o margini applicati e relativa fonte tecnica o normativa;
- tratto percorso o osservato, direzione e durata della condotta;
- eventuale azionamento del motore, marcia per inerzia o spinta del conducente;
- presenza, numero e posizione di pedoni o altri utenti;
- eventuali frenate, sorpassi, scarti, intralcio o situazioni di pericolo;
- identità e data di nascita del conducente autore materiale;
- se il conducente è minorenne, identità e qualità della persona tenuta alla sua sorveglianza;
- proprietario del monopattino e numero del contrassegno identificativo, se presente;
- luogo, data, ora e ulteriori circostanze concrete dell'accertamento.
Autore materiale: conducente che utilizza il monopattino come veicolo in un'area pedonale a velocità superiore a 6 km/h.
Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
Obbligato in solido: il proprietario del monopattino, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Se il proprietario coincide con il soggetto già individuato quale responsabile, evitare duplicazioni nella qualificazione e nella compilazione dell'atto.
Esclusioni: la fattispecie non ricorre quando la velocità accertata, dopo l'applicazione delle eventuali riduzioni dovute, non supera 6 km/h; quando la persona conduce il mezzo a mano; oppure quando lo spazio non è giuridicamente qualificabile come area pedonale. La semplice presenza di numerosi pedoni o l'aspetto pedonale del luogo non sostituiscono il provvedimento e la segnaletica che ne definiscono il regime.
FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE
Formula generale – conducente maggiorenne: conduceva il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca e modello, se conosciuti, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili] nell'area pedonale di [denominazione e punto esatto] alla velocità accertata di [...] km/h e quindi superiore al limite di 6 km/h. L'area pedonale risultava istituita con [indicare provvedimento] e resa riconoscibile mediante [descrivere segnaletica e delimitazione]. La velocità veniva accertata mediante [indicare metodo, strumento e documentazione], in violazione dell'art. 1, comma 75-quaterdecies, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula integrativa – rilevazione strumentale: la velocità era rilevata mediante [denominazione dello strumento, marca, modello, matricola e funzionalità utilizzata], impiegato secondo [indicare modalità operative e verifiche]. Il valore misurato era pari a [...] km/h; applicata la riduzione di [...], prevista da [indicare fonte], la velocità considerata ai fini della contestazione risultava pari a [...] km/h.
Formula integrativa – ricostruzione spazio-temporale: il monopattino percorreva il tratto compreso tra [primo riferimento] e [secondo riferimento], della lunghezza verificata di metri [...], nel tempo di secondi [...], come documentato mediante [video, sequenza fotografica o altra fonte]. Dal rapporto tra spazio e tempo risultava una velocità di [...] km/h; applicati gli eventuali margini indicati, il valore considerato era pari a [...] km/h.
Formula integrativa relativa all'area pedonale: al momento del fatto l'area pedonale era attiva in quanto [indicare giorno, fascia oraria e condizioni previste dal provvedimento]; il conducente aveva effettuato l'accesso da [indicare punto], ove era presente il segnale [descrivere posizione e visibilità].
Formula integrativa in presenza di pedoni o pericolo: nel tratto interessato erano presenti [numero] pedoni o altri utenti; il conducente procedeva effettuando [descrivere sorpassi, frenate, scarti, distanza mantenuta, intralcio o situazioni di pericolo].
Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale conduceva il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione del mezzo] nell'area pedonale di [denominazione e punto] alla velocità accertata di [...] km/h, superiore al limite di 6 km/h, come rilevata mediante [metodo, strumento, valore misurato, eventuali riduzioni e valore considerato], in violazione dell'art. 1, comma 75-quaterdecies, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula integrativa qualora la persona tenuta alla sorveglianza sia presente: la persona sopra indicata era presente sul posto al momento dell'accertamento e veniva identificata mediante [documento e relativi estremi].
Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente al soggetto destinatario della sanzione in quanto [indicare in modo concreto la ragione]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.
Codice Pro.Sa.: 4241
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali |
da euro 50,00 a euro 250,00 |
| Pagamento in misura ridotta |
euro 50,00 |
| Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni |
euro 35,00 |
| Maggiorazione notturna |
non prevista |
| Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso |
euro 125,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada |
| Sanzione amministrativa accessoria |
non prevista |
| Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo |
non previsti per questa sola violazione |
| Decurtazione di punti |
non prevista |
| Autorità competente per il ricorso |
Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace |
NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE
- indicare denominazione e punto esatto dell'area pedonale;
- riportare gli estremi del provvedimento istitutivo e verificarne la vigenza nell'ora del fatto;
- descrivere segnaletica, accessi, perimetro e fasce temporali applicabili;
- indicare il valore della velocità rilevata e quello utilizzato per la contestazione;
- descrivere dettagliatamente il metodo di accertamento e allegare o richiamare la documentazione disponibile;
- se impiegato uno strumento, riportare dati identificativi, funzionalità utilizzata e verifiche richieste;
- se usata una ricostruzione spazio-temporale, indicare punti di riferimento, distanza, tempo, calcolo e margini;
- non applicare riduzioni o tolleranze non riferibili alla concreta procedura adottata;
- non fondare la contestazione sulla sola impressione di un'andatura sostenuta;
- indicare tratto percorso, direzione, durata e modalità di propulsione;
- descrivere presenza e posizione dei pedoni e documentare eventuali frenate, sorpassi, scarti o pericoli;
- indicare le generalità complete e la data di nascita del conducente autore materiale;
- se il conducente è minorenne, indicare le generalità, la qualità e gli estremi del documento della persona tenuta alla sorveglianza;
- identificare il monopattino mediante contrassegno, marca, modello, colore e ulteriori caratteristiche disponibili;
- verificare l'eventuale presenza e configurazione del regolatore di velocità, senza confonderla con la prova della velocità effettiva;
- interrompere la condotta e richiamare il conducente al rispetto del limite o invitarlo a condurre il mezzo a mano;
- in caso di contestazione differita, documentare le attività svolte per identificare i soggetti interessati e la ragione della mancata contestazione immediata.
Conducente di età inferiore a quattordici anni: oltre alla presente violazione ricorre autonomamente la conduzione senza il requisito minimo di età descritta nella scheda ME-ETA-01 – Conducente minore di quattordici anni, previa verifica degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie.
Uso del casco: l'eventuale mancato uso del casco integra una distinta violazione, descritta nella scheda ME-CASCO-01 – Mancanza del casco protettivo.
Area pedonale e marciapiede: non sono nozioni equivalenti. Nell'area pedonale il monopattino può circolare nel rispetto del limite di 6 km/h e delle ulteriori prescrizioni; sul marciapiede può essere soltanto condotto a mano. Per quest'ultima fattispecie si rinvia alla scheda ME-MARCIAPIEDE-01 – Circolazione vietata sul marciapiede.
Area pedonale e zona a traffico limitato: la ZTL non è automaticamente un'area pedonale. Se il luogo è soltanto soggetto a limitazioni di accesso per determinate categorie di veicoli, il limite speciale di 6 km/h non può essere applicato senza un autonomo provvedimento istitutivo dell'area pedonale.
Velocità esattamente pari a 6 km/h: non integra la violazione. La norma vieta di superare la soglia; eventuali margini o riduzioni devono essere considerati prima di stabilire il valore rilevante ai fini della contestazione.
Limite di 20 km/h: il secondo periodo del comma 75-quaterdecies riguarda gli altri casi di circolazione. All'interno dell'area pedonale opera il limite specifico di 6 km/h; anche quando la velocità superi 20 km/h non devono essere contestate cumulativamente, per il medesimo fatto, le due alternative dello stesso comma.
Regolatore di velocità: la mancata impostazione della modalità limitata non prova automaticamente il superamento di 6 km/h. Analogamente, la presenza del regolatore non dimostra che il conducente lo abbia utilizzato. Occorre accertare la velocità effettiva; l'assenza o non conformità del dispositivo può integrare una distinta violazione relativa ai requisiti del mezzo.
Marcia in discesa o per inerzia: il limite riguarda la velocità di circolazione e opera anche quando il motore non eroga potenza. Devono essere descritti pendenza, modalità di avanzamento e metodo con cui è stato determinato il valore.
Presenza di pedoni: non costituisce elemento necessario della fattispecie. La loro presenza, il numero, le distanze e le eventuali manovre assumono rilievo per descrivere la concretezza e la pericolosità della condotta.
Limite locale inferiore: un provvedimento legittimo può introdurre prescrizioni più restrittive o vietare la circolazione. La presente scheda riguarda però esclusivamente il superamento della soglia legale di 6 km/h; l'eventuale inosservanza di un diverso limite locale deve essere qualificata secondo la relativa fonte.
Concorso con altre violazioni: devono essere valutate autonomamente le ulteriori condotte accertate, comprese il mancato uso del casco, la circolazione contromano, il trasporto vietato, la mancata presa del manubrio e la mancanza dei prescritti requisiti del mezzo.
PAGAMENTO E RICORSI
Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.
Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.
Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.
NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Duplice oggetto della prova. Devono essere dimostrati sia il regime giuridico dell'area sia il superamento della soglia. L'assenza di uno dei due elementi impedisce l'applicazione della presente fattispecie.
2. Nozione di area pedonale. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, del Codice della strada, si tratta di una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo le categorie espressamente ammesse. Non coincide con il marciapiede, la ZTL o un generico spazio frequentato dai pedoni.
3. Vigenza temporale dell'area. Alcune aree pedonali operano soltanto in determinate fasce orarie, giorni o periodi. Il verbale deve dimostrare che il regime fosse attivo al momento dell'accertamento.
4. Prova della velocità. La soglia molto bassa rende essenziale un metodo trasparente e riproducibile. La semplice valutazione visiva può descrivere il contesto, ma non dovrebbe sostituire l'indicazione di elementi oggettivi dai quali ricavare il valore superiore a 6 km/h.
5. Strumenti e ricostruzioni. Qualunque metodo utilizzato deve essere pertinente alla velocità del singolo monopattino e accompagnato dai dati necessari a verificarne attendibilità e calcolo. L'eventuale documentazione video deve consentire l'identificazione del mezzo, del tratto e dei riferimenti spazio-temporali.
6. Margini e riduzioni. Non deve essere applicata automaticamente una tolleranza scelta in via analogica, né omessa una riduzione espressamente imposta dalla disciplina tecnica o dalla procedura concretamente utilizzata. Il verbale deve indicare valore misurato, riduzione applicata, fonte e valore finale.
7. Rapporto con il limite di 20 km/h. Il comma 75-quaterdecies costruisce due ambiti alternativi: 6 km/h nelle aree pedonali e 20 km/h negli altri casi consentiti. Nell'area pedonale la soglia specifica assorbe la valutazione del limite generale e dà luogo a una sola contestazione.
8. Conduzione a mano. La persona scesa dalla pedana, che accompagna il mezzo senza utilizzarlo come veicolo, non è destinataria del limite di 6 km/h previsto per la circolazione del monopattino. Essa assume la posizione del pedone e deve osservare l'art. 190 del Codice della strada.
9. Autore materiale minorenne. Quando il conducente ha meno di diciotto anni, il verbale deve descrivere la condotta da lui materialmente realizzata e individuare separatamente la persona che ne risponde ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salva la prova di non avere potuto impedire il fatto.
10. Proprietario e solidarietà. Il rinvio al Titolo VI del Codice della strada rende applicabile l'art. 196 del Codice della strada. Il proprietario del monopattino risponde in solido dell'obbligazione pecuniaria, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà; tale posizione non lo trasforma nell'autore materiale della condotta.
11. Collegamenti con gli approfondimenti. Per gli ambiti urbani, le aree pedonali, i requisiti tecnici e il regolatore di velocità si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo I, § 3.3, Titolo II, § 4.4, e Titolo III, § 5.8; per le regole di circolazione e i limiti di velocità si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo IV, § 6.14, e Titolo V, § 7.15; per il regime sanzionatorio, il minore autore materiale, l'obbligato in solido, la prova, il concorso tra violazioni e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.1; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.
12. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, sulle definizioni e sulle disposizioni del Codice della strada. Le formule operative sono autonome e devono essere nuovamente verificate sulle fonti ufficiali alla data dell'impiego.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
- 18 settembre 2026: prima redazione della scheda.
AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.