Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Documento inserito il 21 settembre 2026
MONOPATTINI ELETTRICI – PARTE III
VIOLAZIONI, ACCERTAMENTO, RESPONSABILITÀ E GIURISPRUDENZA.
Sistema sanzionatorio, attività di polizia stradale, sequestro e confisca, alcool e sostanze stupefacenti, responsabilità civile e criteri operativi per l’accertamento.
a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano; Claudio Molteni, sovrintendente della Polizia Locale di Milano ed Aurora Palumbo, studentessa del V anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, collaboratrice alla ricerca normativa e giurisprudenziale.
1. Nota degli Autori
2. Introduzione
3. TITOLO I
L’APPARATO SANZIONATORIO SPECIALE.
3.1 Le violazioni delle regole di condotta: il comma 75-duodevicies.
3.2 Monopattini non conformi, freni e indicatori: il comma 75-undevicies.
3.3 Contrassegno, assicurazione e aggiornamento dei dati.
3.4 La sosta sul marciapiede e il rinvio all’art. 158 C.d.S..
4. TITOLO II
ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE SU STRADA.
4.5 Il primo accertamento riguarda il mezzo, non la violazione.
4.6 La verifica della potenza e gli accertamenti tecnici.
4.7 Contrassegno: controllo visivo e interrogazione Infoweb.
4.8 Assicurazione: controllo telematico e data di decorrenza.
5. TITOLO III
MINORI, AUTORE DELLA VIOLAZIONE E OBBLIGATO IN SOLIDO.
5.9 Il conducente di età compresa fra quattordici e diciassette anni.
5.10 Il principio di solidarietà e il proprietario del monopattino.
6. TITOLO IV
SEQUESTRO E CONFISCA.
6.11 Quando la confisca è espressamente prevista.
6.12 Il sequestro quale misura cautelare della confisca.
6.13 Monopattino trasformato e possibile diversa classificazione.
7. TITOLO V
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA.
7.14 Il monopattino è un veicolo anche ai fini dell’art. 186 C.d.S..
7.15 La precedente Cassazione n. 48083/2023 e la distinzione fra reato e patente.
7.16 La conferma del principio nella giurisprudenza più recente.
8. TITOLO VI
GUIDA DOPO L’ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI.
8.17 L’art. 187 C.d.S. e la conduzione di veicoli senza patente.
8.18 La patente posseduta ma non necessaria.
9. TITOLO VII
RESPONSABILITÀ CIVILE E SINISTRI.
9.19 L’art. 2054 c.c. e il nuovo obbligo assicurativo.
9.20 La circolare MIMIT n. 615/2026 e il regime risarcitorio.
9.21 Responsabilità dell’ente proprietario della strada e giurisprudenza civile.
10. TITOLO VIII
CONCORSO FRA NORMA SPECIALE E CODICE DELLA STRADA
10.22 Quando si applica la legge n. 160/2019 e quando torna il Codice.
10.23 Il concorso materiale fra condotte autonome.
11. TITOLO IX
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEL VERBALE
11.24 Descrivere il fatto, non soltanto citare la norma.
11.25 Documentazione fotografica e accertamenti complementari.
12. TITOLO X
DALL’APPROFONDIMENTO AL PRONTUARIO OPERATIVO
12.26 La funzione del futuro Prontuario di Circolazione-Stradale.it
12.27 Un sistema destinato agli aggiornamenti futuri.
13. CONCLUSIONI
Il controllo del monopattino richiede prima di tutto una corretta qualificazione giuridica.
1. Nota degli Autori
Il presente approfondimento costituisce la terza e conclusiva parte del lavoro dedicato ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, sviluppato in tre contributi coordinati ma autonomamente consultabili. La Parte I ha ricostruito la natura giuridica del mezzo, i requisiti tecnico-costruttivi, il regime del contrassegno identificativo e quello assicurativo; la Parte II ha esaminato gli ambiti di circolazione, le regole di condotta, la sosta, le infrastrutture ciclabili, i servizi di sharing e il rapporto fra disciplina speciale e norme residuali del Codice della strada. Questa terza parte affronta invece il momento in cui la regola viene violata, deve essere accertata e trasformata in una corretta contestazione, con particolare attenzione alle conseguenze procedurali e alle problematiche che possono emergere nell’attività operativa.
Il sistema sanzionatorio dei monopattini non è costruito attraverso un unico articolo del Codice della strada, ma attraverso una combinazione fra i commi da 75 a 75-vicies quinquies dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Titolo VI del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cui la stessa legge rinvia espressamente, le disposizioni generali sugli illeciti amministrativi, gli obblighi derivanti dall’assicurazione e dal contrassegno e, infine, le norme penali del Codice della strada quando la condotta integri una fattispecie di reato. Il risultato è un apparato nel quale la corretta qualificazione giuridica della condotta precede necessariamente la determinazione della sanzione, e nel quale l’errore più frequente consiste nel ricondurre automaticamente il monopattino alla disciplina dei velocipedi o, all’opposto, a quella dei ciclomotori.
2. Introduzione
Dalla norma di comportamento alla fattispecie sanzionatoria
L’attività di accertamento delle violazioni commesse alla guida di un monopattino richiede un metodo diverso da quello utilizzabile per un veicolo ordinariamente immatricolato, perché prima ancora di individuare il precetto violato è spesso necessario stabilire che cosa sia, giuridicamente, il mezzo controllato. Se il veicolo possiede i requisiti previsti dal comma 75 della legge n. 160/2019, opera la disciplina speciale del monopattino; se invece presenta caratteristiche difformi, il primo problema diventa quello di verificare se la violazione debba essere trattata come semplice non conformità del monopattino, se ricorra una delle ipotesi aggravate che comportano confisca oppure se le caratteristiche costruttive abbiano fatto uscire il mezzo dalla categoria speciale, rendendo necessario valutarne una diversa classificazione secondo il Codice della strada e il diritto europeo.
A questa prima verifica segue l’individuazione della norma di comportamento violata. I commi 75-sexies, 75-septies, 75-octies, 75-novies, 75-decies, 75-undecies, 75-duodecies, 75-terdecies e 75-quaterdecies della legge n. 160/2019 disciplinano direttamente illuminazione, dispositivi retroriflettenti, età minima, casco, trasporto e traino, circolazione sui marciapiedi e contromano, uso delle mani, ambiti territoriali e velocità; il comma 75-duodevicies della legge n. 160/2019 collega a queste violazioni una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 250. Diverso è invece il regime dei monopattini non conformi o privi di freni e indicatori di svolta, per i quali il comma 75-undevicies della legge n. 160/2019 prevede una sanzione da euro 200 a euro 800, mentre per contrassegno e assicurazione la medesima disposizione prevede una sanzione da euro 100 a euro 400. La sosta sul marciapiede è infine costruita attraverso un rinvio all’art. 158, comma 5, C.d.S., con il particolare importo previsto per ciclomotori e motoveicoli.
La terza fase consiste nella verifica delle conseguenze accessorie e procedurali. Il comma 75-vicies della legge n. 160/2019 prevede la confisca nei casi specifici di motore termico o di motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW, con applicazione delle disposizioni del Titolo VI, Capo I, Sezione II, del Codice della strada. Il comma 75-vicies bis della legge n. 160/2019 compie poi una scelta di sistema particolarmente importante: per tutte le sanzioni previste dai commi da 75 a 75-vicies quinquies della legge n. 160/2019 si applicano le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada. È questo rinvio che consente di utilizzare, fra gli altri, gli istituti relativi alla contestazione, notificazione, pagamento, ricorso, solidarietà, sequestro e confisca.
3. TITOLO I
L’APPARATO SANZIONATORIO SPECIALE.
3.1 Le violazioni delle regole di condotta: il comma 75-duodevicies.
Il comma 75-duodevicies dell’art. 1 della legge n. 160/2019 rappresenta la disposizione sanzionatoria di chiusura per una parte molto ampia delle regole di comportamento. Essa stabilisce che chiunque violi le disposizioni contenute nei commi da 75-sexies a 75-quaterdecies sia soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 250. Rientrano pertanto nello stesso intervallo edittale, pur trattandosi di condotte profondamente diverse fra loro,
- la circolazione senza i dispositivi luminosi prescritti nelle condizioni in cui devono essere utilizzati,
- il mancato uso del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti,
- la conduzione da parte di chi non abbia compiuto quattordici anni,
- la mancata utilizzazione del casco,
- il trasporto vietato di persone, cose o animali,
- il traino, la circolazione sul marciapiede,
- la marcia contromano,
- l’uso non libero delle braccia e delle mani,
- la mancata presa del manubrio con entrambe le mani,
- la circolazione su strada non consentita ed
- il superamento dei limiti specifici di 6 o 20 km/h.
La previsione di un unico intervallo sanzionatorio non significa che le condotte siano intercambiabili sul piano dell’accertamento. Ogni violazione conserva il proprio precetto e deve essere descritta in modo autonomo e specifico, perché ciò che consente al destinatario di comprendere l’addebito non è il solo richiamo al comma sanzionatorio, ma la concreta indicazione della regola comportamentale trasgredita. Questo aspetto sarà particolarmente importante nella costruzione del Prontuario, dove ogni ipotesi dovrà contenere una descrizione sufficientemente analitica della condotta, evitando formule generiche quali “circolava senza rispettare le prescrizioni previste per i monopattini” quando l’illecito possa essere individuato in modo più preciso.
Per tali violazioni il pagamento in misura ridotta, secondo il meccanismo ordinario del Titolo VI del Codice, coincide con il minimo edittale di euro 50, mentre la riduzione del 30 per cento prevista dall’art. 202 del C.d.S., quando ne ricorrano le condizioni, porta l’importo a euro 35. L’indicazione è particolarmente utile per l’operatore, ma nel futuro Prontuario dovrà essere accompagnata dalle eventuali esclusioni derivanti dalla presenza di sanzioni accessorie incompatibili con il beneficio.
3.2 Monopattini non conformi, freni e indicatori: il comma 75-undevicies.
Un diverso livello sanzionatorio opera quando il problema non riguarda il comportamento del conducente, ma la conformità stessa del mezzo. Il comma 75-undevicies della legge n. 160/2019 punisce con una somma da euro 200 a euro 800 chi circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli indicati dal comma 75 della legge n. 160/2019 oppure con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica che violi il comma 75-bis della legge n. 160/2019, relativo agli indicatori luminosi di svolta e al freno su entrambe le ruote.
La disposizione richiede particolare attenzione perché il concetto di “requisiti diversi” può comprendere situazioni molto eterogenee:
- potenza nominale continua superiore a 0,50 kW,
- presenza di sedile, assenza del segnalatore acustico,
- mancanza del regolatore di velocità,
- assenza della marcatura CE o
- difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla normativa attuativa.
Non tutte queste difformità producono automaticamente le medesime conseguenze ulteriori, e proprio per questo deve essere distinta la sanzione pecuniaria per il mezzo non conforme dalla confisca che, ai sensi del successivo comma 75-vicies della legge n. 160/2019, opera soltanto nelle ipotesi specificamente previste.
Il pagamento in misura ridotta è pari a euro 200 e, ove consentita la riduzione del 30 per cento, l’importo scende a euro 140. Nel Prontuario sarà utile suddividere il medesimo fondamento normativo in fattispecie descrittive diverse, così da consentire all’operatore di scegliere la voce corrispondente alla concreta difformità accertata senza dover ricostruire ogni volta l’intero contenuto tecnico del comma 75 della legge n. 160/2019.
3.3 Contrassegno, assicurazione e aggiornamento dei dati.
Il secondo periodo del comma 75-undevicies della legge n. 160/2019 disciplina invece le violazioni del comma 75-quater, secondo periodo della legge n. 160/2019, cioè la circolazione senza contrassegno, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto oppure senza copertura assicurativa, prevedendo una sanzione da euro 100 a euro 400. La medesima sanzione si applica anche quando non sia stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario secondo le regole del comma 75-vicies quater della legge n. 160/2019.
La scelta del legislatore è significativa soprattutto per l’assicurazione: non si applica direttamente l’art. 193 del C.d.S. alla semplice mancanza di copertura del monopattino conforme, perché la legge n. 160/2019 ha costruito una fattispecie sanzionatoria speciale autonoma. Questo punto deve essere tenuto nettamente distinto dai casi nei quali il mezzo, per caratteristiche costruttive, non possa più essere trattato come monopattino conforme e debba eventualmente essere classificato in altra categoria di veicolo, situazione nella quale potranno entrare in gioco le ordinarie disposizioni del Codice, compreso l’art. 193, se ne ricorrono i presupposti.
Il pagamento in misura ridotta della sanzione speciale è pari a euro 100, con possibilità, ove prevista, di pagamento entro cinque giorni nella misura di euro 70. Per il controllo dell’assicurazione l’operatore dispone oggi anche del servizio Infoweb, esteso alla verifica della copertura a decorrere dal 16 luglio 2026 mediante la circolare MIT n. 21876 del 16 luglio 2026.
3.4 La sosta sul marciapiede e il rinvio all’art. 158 C.d.S..
Il comma 75-vicies semel della legge n. 160/2019 stabilisce che, nei casi di violazione del divieto di sosta sul marciapiede previsto dal comma 75-quinquiesdecies, si applichi la sanzione dell’art. 158, comma 5, C.d.S. prevista per ciclomotori e motoveicoli. L’importo è quindi compreso fra euro 41 ed euro 168, con pagamento in misura ridotta di euro 41 e, quando ammessa, riduzione del 30 per cento a euro 28,70.
Il rinvio non trasforma il monopattino in un ciclomotore o motoveicolo: il legislatore utilizza soltanto quella specifica misura sanzionatoria come parametro quantitativo. È quindi errato ricavare dalla disposizione conseguenze classificatorie ulteriori o applicare automaticamente tutte le norme che il Codice collega alla sosta irregolare dei motoveicoli. Come già evidenziato nella Parte II, la rimozione non consegue automaticamente alla sola violazione del divieto speciale di sosta sul marciapiede, ferma restando la possibilità di procedere nei casi in cui ricorrano i presupposti dell’art. 159, comma 1, lettera c), C.d.S., cioè quando il mezzo costituisca pericolo o grave intralcio.
4. TITOLO II
ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE SU STRADA.
4.5 Il primo accertamento riguarda il mezzo, non la violazione.
Quando un operatore ferma un conducente di monopattino, la corretta sequenza logica non dovrebbe iniziare dalla ricerca della sanzione, ma dalla verifica della qualificazione tecnica del mezzo. La denominazione commerciale, la presenza di un manubrio e la conformazione esteriore non sono sufficienti a garantire che il veicolo rientri nel regime speciale della legge n. 160/2019. Devono essere considerati, secondo il tipo di controllo, potenza nominale continua, assenza di sedile, marcatura CE, dotazioni di frenatura, indicatori di svolta, segnalatore acustico, regolatore di velocità, dispositivi luminosi e ogni altro requisito tecnico previsto dalla normativa di attuazione.
La necessità di questa verifica è evidente soprattutto nelle ipotesi borderline. Un mezzo da 600 o 800 W è già difforme dal limite di 0,50 kW richiesto dal comma 75, ma non ricade per ciò solo nella soglia superiore a 1 kW che comporta la confisca; un mezzo con sedile potrebbe, a seconda delle caratteristiche complessive, richiedere una diversa classificazione; un monopattino con motore termico esce radicalmente dal modello normativo del mezzo a propulsione prevalentemente elettrica. L’accertatore deve quindi descrivere ciò che rileva e, nei casi in cui la qualificazione dipenda da dati tecnici non immediatamente verificabili, acquisire gli elementi necessari prima di formulare contestazioni che presuppongano una determinata categoria veicolare.
4.6 La verifica della potenza e gli accertamenti tecnici.
La potenza nominale continua può risultare dalla documentazione del costruttore, dalle indicazioni apposte sul motore, dall’etichetta tecnica o da altra documentazione attendibile associata al mezzo. Quando tali indicazioni manchino, siano contraddittorie o vi siano elementi concreti per ritenere che il veicolo sia stato modificato, può rendersi necessario un accertamento tecnico. I materiali operativi analizzati richiamano, in tale prospettiva, i poteri generali di accertamento previsti dall’art. 13 della legge n. 689/1981 e la necessità di documentare accuratamente le caratteristiche riscontrate.
Non appare invece sufficiente fondare una contestazione relativa alla potenza sulla sola velocità apparentemente raggiungibile dal veicolo, perché potenza nominale continua e velocità massima sono grandezze differenti. Un monopattino può essere alterato sotto il profilo software o meccanico senza necessariamente avere un motore nominalmente superiore a 500 W, così come un motore più potente può essere limitato elettronicamente. La violazione relativa alla non conformità tecnica deve quindi essere collegata al requisito effettivamente difforme, non a una deduzione generica ricavata dal comportamento del mezzo.
4.7 Contrassegno: controllo visivo e interrogazione Infoweb.
Dal 17 maggio 2026 il contrassegno identificativo costituisce un requisito operativo della circolazione. Il controllo si sviluppa su due piani: il primo è materiale, e riguarda presenza, visibilità, integrità e corretta collocazione del contrassegno; il secondo è telematico, e consente di verificare attraverso Infoweb il codice alfanumerico, il titolare e la data di rilascio. La circolare MIT n. 15228 del 18 maggio 2026 ha reso disponibile il servizio agli organi di polizia di cui all’art. 12 del C.d.S., mentre la circolare del Ministero dell’Interno n. 15065 del 25 maggio 2026 ne ha assicurato la diffusione anche ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Il controllo telematico non sostituisce quello visivo. Un contrassegno regolarmente rilasciato può essere non visibile, danneggiato, alterato o contraffatto; al contrario, un supporto apparentemente regolare può non corrispondere ai dati dell’archivio. La contestazione deve quindi poggiare sull’elemento effettivamente accertato, distinguendo l’assenza dal difetto di visibilità, dall’alterazione e dalla contraffazione.
4.8 Assicurazione: controllo telematico e data di decorrenza.
L’obbligo assicurativo è divenuto operativo dal 16 luglio 2026, come chiarito dal comunicato congiunto MIMIT-MIT del 17 aprile 2026 e dalla circolare MIMIT n. 615 del 24 aprile 2026. La successiva circolare MIT n. 21876/2026 ha esteso Infoweb alla verifica della copertura.
Il dato temporale deve essere sempre tenuto presente nei procedimenti relativi a fatti commessi nella fase transitoria. Non può essere contestata retroattivamente la mancanza della copertura assicurativa per periodi anteriori alla effettiva operatività dell’obbligo, anche se la previsione legislativa era già formalmente contenuta nella legge n. 177/2024. L’attività di polizia deve infatti distinguere l’entrata in vigore della norma primaria dal momento in cui sono divenuti concretamente disponibili il sistema identificativo e il prodotto assicurativo necessario a soddisfare l’obbligo.
5. TITOLO III
MINORI, AUTORE DELLA VIOLAZIONE E OBBLIGATO IN SOLIDO.
5.9 Il conducente di età compresa fra quattordici e diciassette anni.
La legge n. 160/2019 consente la conduzione del monopattino a chi abbia compiuto quattordici anni, ma ciò non significa che il minore risponda personalmente della sanzione amministrativa. L’art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 stabilisce infatti che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento del fatto, non abbia compiuto diciotto anni o non abbia capacità di intendere e di volere secondo i criteri del codice penale, salvo le ipotesi indicate dalla stessa disposizione. Il principio è espressamente richiamato nei prontuari operativi esaminati e assume particolare rilievo per i monopattini, che possono essere legalmente condotti per quattro anni prima del raggiungimento della maggiore età.
Ne deriva una distinzione che deve essere accuratamente rappresentata nel verbale: la condotta materiale è posta in essere dal minore, ma la responsabilità amministrativa viene riferita al soggetto tenuto alla sorveglianza, salvo che questi provi di non aver potuto impedire il fatto. Nella redazione dell’atto è quindi opportuno indicare chiaramente le generalità del minore e descrivere la sua condotta, distinguendole dalle generalità del soggetto nei cui confronti viene formulato l’addebito amministrativo.
5.10 Il principio di solidarietà e il proprietario del monopattino.
Il rinvio contenuto nel comma 75-vicies bis al Titolo VI del Codice rende applicabile anche il principio di solidarietà previsto dall’art. 196 del C.d.S., secondo cui il proprietario del veicolo è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma dovuta, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
L’introduzione del contrassegno ha reso questo profilo molto più concretamente gestibile rispetto alla fase precedente. Il sistema identificativo consente infatti di associare il codice alfanumerico al proprietario dichiarato, agevolando l’individuazione dell’obbligato in solido anche quando il conducente non coincida con il titolare. La corretta applicazione dell’art. 196 del C.d.S. non deve però essere confusa con una responsabilità automatica per il fatto altrui: la solidarietà riguarda l’obbligazione pecuniaria e opera secondo i presupposti e le cause di esclusione previste dalla norma.
6. TITOLO IV
SEQUESTRO E CONFISCA.
6.11 Quando la confisca è espressamente prevista.
Il comma 75-vicies della legge n. 160/2019 stabilisce che alla violazione del comma 75-quater consegua la confisca del monopattino quando il mezzo abbia un motore termico oppure un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW. La norma rinvia espressamente alle disposizioni del Titolo VI, Capo I, Sezione II, del Codice della strada e rende pertanto operativo il procedimento dell’art. 213 del C.d.S..
La formulazione conferma quanto già evidenziato nella Parte I: la soglia di 1 kW non identifica il limite massimo di conformità del monopattino, che rimane fissato a 0,50 kW, ma la soglia oltre la quale alla violazione si aggiunge la confisca. Un veicolo da 700 o 900 W può quindi essere non conforme e sanzionabile, senza che per il solo dato della potenza sia applicabile la misura ablativa prevista dal comma 75-vicies della legge n. 160/2019.
6.12 Il sequestro quale misura cautelare della confisca.
Quando la legge prevede la confisca, l’art. 213, comma 1, C.d.S. impone all’organo accertatore di procedere al sequestro del veicolo, facendone menzione nel verbale. Il sequestro non costituisce una sanzione ulteriore autonoma, ma la misura cautelare destinata a conservare il bene in vista della futura confisca.
La disciplina della custodia segue le regole generali dell’art. 213 del C.d.S., compatibilmente con le caratteristiche del mezzo. Il proprietario o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido viene normalmente nominato custode, con obbligo di collocare il veicolo in luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Il fatto che il monopattino non abbia un documento di circolazione ordinario non impedisce l’applicazione del procedimento: il vincolo reale grava sul mezzo in quanto oggetto della violazione, indipendentemente dall’esistenza di carta di circolazione o targa tradizionale. La stessa pagina dell’art. 213 del Codice della strada del portale richiama specificamente l’applicabilità della procedura ai monopattini interessati dalla confisca.
6.13 Monopattino trasformato e possibile diversa classificazione.
Più complessa è l’ipotesi nella quale le caratteristiche costruttive o le trasformazioni effettuate sul mezzo siano tali da farlo rientrare in una diversa categoria, ad esempio quella dei veicoli della categoria L1e. In questo caso non è più sufficiente applicare automaticamente la sola disciplina speciale del monopattino non conforme, perché può rendersi necessario contestare anche le violazioni proprie della diversa categoria veicolare, quali mancanza di immatricolazione o targa, guida senza titolo abilitativo ove richiesto e assenza della copertura assicurativa ordinaria.
La questione deve essere affrontata con particolare prudenza, perché la diversa classificazione deve essere tecnicamente fondata e non ricavata dal solo superamento dei 500 W. La presenza di sedile, altezza della seduta, caratteristiche costruttive, potenza e velocità di progetto possono assumere rilievo secondo il Regolamento (UE) n. 168/2013. Il futuro Prontuario dovrà quindi mantenere distinta la semplice “non conformità del monopattino” dalla “riclassificazione del veicolo”, perché le conseguenze sanzionatorie possono essere completamente differenti.
7. TITOLO V
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA.
7.14 Il monopattino è un veicolo anche ai fini dell’art. 186 C.d.S..
Uno dei profili più importanti emersi nella giurisprudenza di legittimità riguarda l’applicabilità dell’art. 186 del C.d.S. alla conduzione del monopattino. La questione è stata definitivamente chiarita dalla Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 37391 del 17 novembre 2025, secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di un monopattino elettrico, poiché l’equiparazione ai velocipedi prevista dalla legge n. 160/2019 comporta l’applicazione delle disposizioni del Codice riferite ai veicoli.
La Corte ha escluso che tale risultato costituisca una applicazione analogica vietata in materia penale. Il monopattino è legislativamente inserito, attraverso l’equiparazione, nell’ambito dei veicoli rilevanti ai fini della sicurezza della circolazione, e la sua concreta idoneità a interferire con le condizioni di regolarità e sicurezza della strada giustifica l’applicazione della fattispecie. Il principio assume una rilevanza operativa immediata: il conducente del monopattino non può invocare l’assenza dell’obbligo di patente per sostenere che l’art. 186 del C.d.S. non sia applicabile.
7.15 La precedente Cassazione n. 48083/2023 e la distinzione fra reato e patente.
La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 48083 del 4 dicembre 2023 aveva già affrontato direttamente una fattispecie di guida in stato di ebbrezza su monopattino, affermando un principio complementare: il reato può sussistere, ma la sospensione o la revoca della patente non può essere applicata quando il veicolo utilizzato non richieda alcun titolo abilitativo per essere condotto.
Questo passaggio è fondamentale perché separa due piani frequentemente confusi. Il primo riguarda l’idoneità della condotta a integrare il reato: il monopattino è un veicolo e la guida in stato di ebbrezza è penalmente rilevante. Il secondo riguarda la sanzione amministrativa accessoria sulla patente: se per condurre quel mezzo non è necessaria alcuna patente, non può essere sospeso o revocato un titolo eventualmente posseduto dal soggetto per altre categorie di veicoli soltanto perché egli ne sia titolare. La sanzione accessoria presuppone un collegamento funzionale tra titolo abilitativo e veicolo concretamente condotto.
7.16 La conferma del principio nella giurisprudenza più recente.
Il principio è stato ribadito in termini recentissimi dalla Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 18161 del 20 maggio 2026, relativa alla guida in stato di ebbrezza su una bicicletta a pedalata assistita. La Corte ha annullato la statuizione relativa alla sospensione della patente, riaffermando che la sanzione accessoria non può essere applicata a chi abbia commesso l’illecito alla guida di un veicolo per il quale non è richiesto alcun titolo abilitativo.
Pur riguardando un velocipede e non un monopattino, la pronuncia rafforza in modo significativo l’orientamento utilizzabile anche per quest’ultimo, perché il fondamento del principio non risiede nella struttura della bicicletta, ma nell’assenza dell’obbligo di patente per il mezzo concretamente condotto. La sequenza giurisprudenziale 48083/2023 – 37391/2025 – 18161/2026 consente quindi di formulare una regola operativa chiara: reato configurabile; sanzione sulla patente non applicabile quando il mezzo non richiede abilitazione.
8. TITOLO VI
GUIDA DOPO L’ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI.
8.17 L’art. 187 C.d.S. e la conduzione di veicoli senza patente.
La medesima logica sistematica riguarda l’art. 187 del C.d.S.. Un importante riferimento è rappresentato dalla Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 34352 del 4 agosto 2023, nella quale la Corte ha esaminato una vicenda relativa alla conduzione di una bicicletta in presenza sia di stato di ebbrezza sia di alterazione collegata all’assunzione di cannabinoidi, ritenendo configurabili le fattispecie previste dagli artt. 186 e 187 del C.d.S., ferma l’inapplicabilità della sospensione della patente.
Il precedente non riguarda direttamente un monopattino, ma assume particolare rilevanza proprio in forza dell’equiparazione ai velocipedi. Se l’art. 187 del C.d.S. è applicabile alla conduzione di un velocipede perché il mezzo può interferire con la sicurezza e la regolarità della circolazione, lo stesso principio può essere utilizzato, nei limiti della disciplina vigente, per il monopattino equiparato al velocipede. Naturalmente l’accertamento del reato deve seguire i presupposti specifici richiesti dall’art. 187 del C.d.S. e dalla relativa evoluzione normativa e giurisprudenziale, che non possono essere sostituiti dalla sola constatazione dell’uso pregresso di sostanze.
8.18 La patente posseduta ma non necessaria.
Anche in materia di stupefacenti deve essere tenuto fermo il principio secondo cui la sospensione o revoca della patente è collegata alla necessità del titolo per la conduzione del veicolo impiegato. La Cassazione n. 34352/2023 ha applicato tale criterio contemporaneamente agli artt. 186 e 187 del C.d.S..
La conseguenza operativa è importante soprattutto nei controlli su conducenti che possiedano una patente per autoveicoli o motoveicoli: il semplice possesso materiale del documento non legittima l’applicazione di una sanzione accessoria che il sistema collega alla conduzione di un mezzo per il quale quella patente non è richiesta. Questa distinzione dovrà essere chiaramente riportata anche nelle note del futuro Prontuario, per evitare che l’esibizione spontanea o l’identificazione attraverso una patente inducano a collegare impropriamente il titolo alla violazione commessa sul monopattino.
9. TITOLO VII
RESPONSABILITÀ CIVILE E SINISTRI.
9.19 L’art. 2054 c.c. e il nuovo obbligo assicurativo.
L’introduzione dell’assicurazione obbligatoria ha modificato profondamente anche il quadro della responsabilità civile. Il comma 75-vicies quinquies della legge n. 160/2019 richiama espressamente l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 c.c. e dispone l’applicazione del Titolo X del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private.
Il richiamo all’art. 2054 non trasforma il conducente del monopattino in un soggetto automaticamente responsabile di ogni sinistro, ma inserisce il mezzo nel sistema delle regole civilistiche relative alla circolazione dei veicoli. La responsabilità deve essere ricostruita attraverso la condotta concretamente tenuta, il nesso causale, l’eventuale concorso di colpa e le specifiche regole applicabili ai veicoli coinvolti, con la particolarità che dal 16 luglio 2026 esiste anche una copertura assicurativa obbligatoria destinata a garantire i terzi danneggiati.
9.20 La circolare MIMIT n. 615/2026 e il regime risarcitorio.
La circolare MIMIT n. 615 del 24 aprile 2026 non si limita a chiarire la decorrenza dell’obbligo assicurativo, ma offre indicazioni importanti sul funzionamento del sistema risarcitorio. In particolare, il Ministero ha previsto una fase di monitoraggio dei sinistri necessaria a costruire parametri specifici per i monopattini e ha indicato, nelle more, l’applicazione della procedura ordinaria prevista dall’art. 148 del Codice delle assicurazioni private.
Il dato merita di essere sottolineato perché consente di evitare un automatismo interpretativo: l’assicurazione obbligatoria del monopattino non implica necessariamente, sin dall’origine, la piena sovrapposizione del relativo sistema di liquidazione a quello ordinariamente utilizzato per autoveicoli e motoveicoli. La disciplina è stata costruita progressivamente e conserva alcuni profili transitori che dovranno essere seguiti anche in futuro, soprattutto quando saranno disponibili dati sufficienti sulla frequenza e sul costo medio dei sinistri.
9.21 Responsabilità dell’ente proprietario della strada e giurisprudenza civile.
Accanto ai sinistri derivanti dalla collisione fra veicoli, la giurisprudenza civile di merito ha iniziato a confrontarsi con le cadute del conducente di monopattino provocate da buche, dissesti, irregolarità della pavimentazione o altre condizioni della strada. In tali ipotesi il tema si sposta principalmente verso l’art. 2051 c.c. e la responsabilità dell’ente custode, ferma la necessità di accertare nesso causale, prevedibilità dell’insidia e comportamento del danneggiato.
Come anticipato nella fase preparatoria, queste pronunce di merito non costituiscono il nucleo centrale del presente approfondimento e vengono utilizzate con prudenza, soprattutto quando non siano disponibili attraverso fonti ufficiali o banche dati direttamente verificabili. Il loro valore è soprattutto esemplificativo, perché mostrano come la responsabilità nei sinistri con monopattini non sia riconducibile a un unico schema: può riguardare il conducente, un altro veicolo, il custode della strada, il gestore del servizio o, in particolari circostanze, più soggetti concorrenti.
10. TITOLO VIII
CONCORSO FRA NORMA SPECIALE E CODICE DELLA STRADA.
10.22 Quando si applica la legge n. 160/2019 e quando torna il Codice.
Uno dei problemi più delicati per l’operatore consiste nel capire quando una condotta debba essere sanzionata attraverso la legge speciale e quando possa essere utilizzata una norma del Codice della strada. Il criterio generale deriva dal comma 75-quinquies: i monopattini sono equiparati ai velocipedi soltanto per quanto non previsto dai commi speciali. La norma speciale, quando esiste, prevale quindi sulla disposizione generale applicabile agli altri veicoli o ai velocipedi.
Gli esempi sono numerosi. La circolazione contromano trova una propria specifica disciplina nel comma 75-undecies e non deve essere ricondotta automaticamente all’art. 143 del C.d.S.; la circolazione su strada urbana con limite superiore a 50 km/h è direttamente disciplinata dal comma 75-terdecies e dalla relativa sanzione speciale, senza necessità di utilizzare in via primaria gli artt. 6 o 7 del C.d.S.; l’assenza dell’assicurazione su un monopattino conforme rientra nella sanzione speciale prevista dalla legge n. 160/2019 e non nella ordinaria fattispecie dell’art. 193 del C.d.S.. La specialità evita duplicazioni e impedisce che la medesima condotta venga sanzionata due volte attraverso norme che tutelano lo stesso interesse e regolano lo stesso fatto.
10.23 Il concorso materiale fra condotte autonome.
Diverso è il caso in cui il conducente realizzi più comportamenti materialmente e giuridicamente distinti. Un soggetto può, ad esempio, circolare senza casco e contemporaneamente trasportare un passeggero; può guidare senza tenere entrambe le mani sul manubrio mentre utilizza uno smartphone; può circolare su strada non consentita ed essere nello stesso tempo privo di contrassegno o assicurazione. In queste ipotesi non si tratta necessariamente di scegliere una sola norma, perché le condotte possono integrare violazioni autonome fondate su precetti differenti.
L’operatore deve quindi distinguere il concorso apparente di norme, risolto attraverso specialità, assorbimento o altri criteri, dal concorso materiale di più illeciti, nel quale ciascun comportamento conserva una propria autonomia. Il futuro Prontuario dovrà aiutare proprio in questo passaggio, indicando per ciascuna fattispecie quali altre violazioni possano ricorrere contestualmente e quali, invece, risultino assorbite o escluse dalla specialità della disciplina del monopattino.
11. TITOLO IX
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEL VERBALE
11.24 Descrivere il fatto, non soltanto citare la norma.
La qualità dell’accertamento dipende in larga misura dalla capacità del verbale di rappresentare il fatto in modo comprensibile e verificabile. Per le violazioni relative ai monopattini ciò assume particolare importanza, perché molti precetti richiedono una descrizione concreta della condotta: “non reggeva il manubrio con entrambe le mani” è meno informativo di “durante la marcia teneva con la mano destra un telefono cellulare portato all’orecchio, conducendo il mezzo con la sola mano sinistra”; analogamente, “trasportava cose” può essere precisato indicando natura, posizione e modalità del trasporto.
La descrizione assume rilievo ancora maggiore nelle violazioni tecniche. Se il mezzo viene ritenuto non conforme, il verbale dovrebbe indicare il requisito concretamente mancante o difforme: motore da una determinata potenza nominale continua, presenza di sedile, mancanza di freno su una ruota, assenza degli indicatori di svolta o altra caratteristica verificata. Una contestazione costruita soltanto attraverso il rinvio al comma 75 della L. 160/2019 rischia di non rendere intellegibile quale requisito sia stato effettivamente ritenuto violato.
11.25 Documentazione fotografica e accertamenti complementari.
La fotografia non sostituisce l’accertamento, ma può costituire uno strumento particolarmente utile per documentare elementi destinati a mutare o difficilmente descrivibili: posizione del contrassegno, presenza di un sedile, dimensioni apparenti del mezzo, sosta sul marciapiede, trasporto di un passeggero o di oggetti, mancanza di determinati dispositivi o caratteristiche della segnaletica presente nel luogo del controllo.
Quando il dato decisivo sia tecnico, la fotografia dovrebbe essere accompagnata dall’acquisizione della targhetta del costruttore, della marcatura, dei dati identificativi o di altra documentazione idonea. L’obiettivo non è accumulare materiale probatorio indiscriminato, ma fissare gli elementi che permettono di ricostruire successivamente il ragionamento tecnico-giuridico seguito dall’operatore. Questo criterio sarà riportato anche nelle note del Prontuario, soprattutto per le fattispecie nelle quali un controllo meramente visivo non è sufficiente a fondare l’addebito.
12. TITOLO X
DALL’APPROFONDIMENTO AL PRONTUARIO OPERATIVO
12.26 La funzione del futuro Prontuario di Circolazione-Stradale.it
Le tre parti dell’approfondimento sono state volutamente costruite prima del Prontuario, perché una scheda sanzionatoria è realmente utile soltanto quando poggia su una ricostruzione normativa già definita. Il futuro strumento operativo potrà quindi concentrarsi su ciò che serve all’operatore durante il controllo: norma violata, formulazione della contestazione, importo edittale, pagamento in misura ridotta, eventuale riduzione del 30 per cento, sanzioni accessorie, procedura, obbligato in solido, particolarità in caso di minore, accertamenti necessari, codice Pro.Sa. per gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Milano ove disponibile e rinvio puntuale al paragrafo dell’approfondimento.
La numerazione adottata nei tre articoli consente di trasformare il Prontuario in uno strumento collegato a una vera base dottrinale interna. La scheda relativa alla circolazione contromano potrà rinviare, ad esempio, a Parte II, Titolo I, § 3.3 e Parte II, Titolo IV, § 6.14; quella relativa alla potenza potrà rinviare a Parte I, Titolo III, § 5.5 e Parte III, Titolo IV, § 6.11; la guida in stato di ebbrezza potrà rinviare direttamente a Parte III, Titolo V, §§ 7.14-7.16. In questo modo il prontuario non ripeterà il commento, ma lo renderà immediatamente accessibile.
12.27 Un sistema destinato agli aggiornamenti futuri.
La materia dei monopattini continuerà prevedibilmente a evolvere attraverso nuovi provvedimenti tecnici, prassi ministeriale e giurisprudenza. La scelta di articolare l’opera per Titoli e paragrafi numerati consente di affrontare gli aggiornamenti senza compromettere la struttura già pubblicata: nuovi passaggi potranno essere inseriti attraverso paragrafi bis, ter o quater, conservando intatti i rinvii già presenti nel Prontuario e negli altri articoli.
L’obiettivo finale non è quindi soltanto descrivere la disciplina vigente alla data della pubblicazione, ma costruire un sistema editoriale aggiornabile, nel quale normativa, approfondimento e prontuario rimangano coordinati nel tempo. È questa, probabilmente, la principale utilità pratica del lavoro complessivo: trasformare una materia frammentata fra legge speciale, Codice della strada, decreti attuativi, circolari e sentenze in un percorso consultabile secondo livelli progressivi di approfondimento.
13. CONCLUSIONI
Il controllo del monopattino richiede prima di tutto una corretta qualificazione giuridica.
La disciplina sanzionatoria conferma quanto emerso nei due precedenti approfondimenti: il monopattino è un mezzo regolato da un sistema speciale che utilizza il Codice della strada come disciplina complementare, non come fonte esclusiva. L’accertatore deve quindi evitare due semplificazioni opposte: considerarlo una semplice bicicletta elettrica oppure trattarlo automaticamente come un ciclomotore ogniqualvolta presenti caratteristiche irregolari.
Il percorso corretto parte dalla qualificazione del mezzo, prosegue con l’individuazione del precetto speciale eventualmente violato, verifica il regime sanzionatorio applicabile e soltanto successivamente ricorre alle norme generali del Titolo VI per la procedura, la solidarietà, il pagamento, i ricorsi e le eventuali misure accessorie. La sanzione deriva dalla fattispecie accertata, non dall’apparenza del veicolo, e proprio per questa ragione la qualità della descrizione, la verifica tecnica e il corretto coordinamento delle norme costituiscono il vero centro dell’attività di polizia.
La giurisprudenza in materia di alcool e sostanze stupefacenti offre un esempio particolarmente chiaro di questa logica. Il monopattino può integrare pienamente il presupposto veicolare degli artt. 186 e 187 del C.d.S., ma l’assenza dell’obbligo di patente impedisce di applicare automaticamente le sanzioni accessorie sul titolo eventualmente posseduto dal conducente. Reato e patente appartengono a piani distinti, e soltanto una lettura sistematica consente di evitare decisioni apparentemente intuitive ma giuridicamente scorrette.
Con questa terza parte si conclude l’approfondimento sistematico sui monopattini elettrici. Le tre sezioni costituiscono ora la base per il passaggio successivo: il Prontuario operativo delle violazioni, destinato a trasformare la ricostruzione normativa e giurisprudenziale in uno strumento immediatamente utilizzabile durante l’attività di controllo su strada.
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NEL PROSSIMO LAVORO
Il successivo contributo sarà dedicato al Prontuario operativo dei monopattini elettrici di Circolazione-Stradale.it, nel quale ogni fattispecie verrà organizzata attraverso descrizione della violazione, norma applicabile, importo, pagamento in misura ridotta e con riduzione del 30 per cento, eventuali sanzioni accessorie, modalità di accertamento, indicazioni operative, obbligato in solido, codice Pro.Sa. per gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Milano ove disponibile e rinvio diretto ai Titoli e paragrafi delle tre parti dell’approfondimento.
Vedi anche:
MONOPATTINI ELETTRICI – PARTE II
IL MONOPATTINO NEL SISTEMA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Dalla micromobilità sperimentale al veicolo identificato e assicurato: evoluzione normativa, natura giuridica, caratteristiche tecniche e requisiti per la circolazione.
Vedi anche:
MONOPATTINI ELETTRICI – PARTE I
IL MONOPATTINO NEL SISTEMA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Dalla micromobilità sperimentale al veicolo identificato e assicurato: evoluzione normativa, natura giuridica, caratteristiche tecniche e requisiti per la circolazione.
Documento inserito il 21/09/2026
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