PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
CIRCOLAZIONE VIETATA SU STRADA EXTRAURBANA
Codice scheda: ME-AMBITO-02
Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 18 settembre 2026
In sintesi: dal 14 dicembre 2024 i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare soltanto sulle strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. È quindi vietata la loro circolazione sulle strade extraurbane, indipendentemente dalla classificazione del tratto, dal limite di velocità vigente, dalla brevità del percorso e dalla presenza di piste ciclabili o itinerari riservati ai velocipedi. Le possibilità di circolazione extraurbana contemplate dalla disciplina previgente non sono state riprodotte nel nuovo comma 75-terdecies. Il verbale deve dimostrare la natura extraurbana del tratto e descrivere la parte della strada materialmente percorsa. Quando l'autore materiale è minorenne, della violazione risponde la persona tenuta alla sua sorveglianza, secondo l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Norma precettiva: art. 1, comma 75-terdecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-duodevicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Modifica normativa: art. 14, comma 1, lettera g), della legge 25 novembre 2024, n. 177, che ha sostituito integralmente il comma 75-terdecies con efficacia dal 14 dicembre 2024.
Definizione e classificazione delle strade: art. 2 del Codice della strada.
Delimitazione del centro abitato: art. 4 del Codice della strada.
Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 4 della medesima legge per le eventuali cause di esclusione della responsabilità; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.
PRECETTO
Il monopattino può essere utilizzato come veicolo soltanto su strade urbane con limite non superiore a 50 km/h. La circolazione su una strada extraurbana è vietata anche quando il limite sia stato ridotto a 50, 30 km/h o a un valore inferiore, poiché continua a mancare il requisito della natura urbana. Il divieto comprende, secondo il dato letterale vigente, anche le infrastrutture ciclabili situate fuori dell'ambito urbano: la disciplina anteriore, che ammetteva determinate piste e percorsi riservati ai velocipedi, è stata integralmente sostituita.
ELEMENTI DA ACCERTARE
- effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
- natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
- denominazione della strada, progressiva chilometrica o altro riferimento preciso;
- classificazione della strada ai sensi dell'art. 2 del Codice della strada;
- collocazione del punto fuori dal centro abitato e posizione rispetto ai segnali di inizio e fine;
- provvedimento di delimitazione del centro abitato e relativa cartografia, quando necessari;
- ente proprietario della strada, senza attribuire a tale dato valore decisivo sulla natura urbana o extraurbana;
- parte della strada materialmente percorsa: carreggiata, banchina, pista ciclabile, itinerario ciclopedonale o altra infrastruttura;
- eventuale classificazione del percorso come strada locale extraurbana o itinerario ciclopedonale di tipo F-bis;
- segnaletica verticale e orizzontale presente e sua visibilità;
- punto di accesso del monopattino al tratto extraurbano;
- tratto percorso o direttamente osservato, direzione e durata della condotta;
- eventuali lavori, deviazioni, collegamenti obbligati o interruzioni dell'itinerario urbano;
- eventuale attraversamento trasversale e concrete modalità della manovra;
- identità e data di nascita del conducente autore materiale;
- se il conducente è minorenne, identità e qualità della persona tenuta alla sua sorveglianza;
- proprietario del monopattino e numero del contrassegno identificativo, se presente;
- luogo, data, ora e ulteriori circostanze concrete dell'accertamento.
Autore materiale: conducente che utilizza il monopattino come veicolo su una strada o infrastruttura stradale classificata extraurbana.
Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
Obbligato in solido: il proprietario del monopattino, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Se il proprietario coincide con il soggetto già individuato quale responsabile, evitare duplicazioni nella qualificazione e nella compilazione dell'atto.
Esclusioni: la fattispecie non ricorre quando il punto dell'accertamento appartiene a una strada urbana con limite non superiore a 50 km/h, né quando la persona è scesa dalla pedana e conduce il monopattino a mano senza utilizzarlo come veicolo. La proprietà statale, regionale o provinciale della strada non basta, da sola, a dimostrarne la natura extraurbana.
FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE
Conducente maggiorenne – carreggiata extraurbana: conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca e modello, se conosciuti, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili] percorrendo [denominazione della strada, progressiva chilometrica, tratto e direzione], strada extraurbana classificata di tipo [A/B/C/F/F-bis/indicare classificazione accertata], in un punto esterno al centro abitato di [Comune]. La natura extraurbana risultava da [provvedimento di classificazione, delimitazione del centro abitato, segnaletica e ulteriori elementi]; la condotta veniva osservata per [indicare tratto e durata], in violazione dell'art. 1, comma 75-terdecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula integrativa – pista ciclabile o itinerario ciclopedonale extraurbano: il conducente percorreva [descrivere pista, percorso o itinerario], infrastruttura situata fuori del centro abitato e riferita alla strada extraurbana [denominazione e classificazione]. Il percorso presentava [descrivere separazione, segnaletica, continuità e classificazione]. La disciplina vigente dal 14 dicembre 2024 consente la circolazione dei monopattini soltanto sulle strade urbane con limite non superiore a 50 km/h e non riproduce la precedente facoltà di utilizzare le infrastrutture extraurbane riservate ai velocipedi.
Formula integrativa relativa alla delimitazione: il punto dell'accertamento era collocato oltre il segnale di fine del centro abitato di [...], posto in [indicare posizione], e prima del successivo segnale di inizio del centro abitato; la delimitazione risultava dal provvedimento [indicare estremi, ove acquisiti].
Formula integrativa in caso di limite non superiore a 50 km/h: sul tratto extraurbano vigeva il limite di [...] km/h; tale circostanza non rendeva consentita la circolazione, poiché il comma 75-terdecies richiede congiuntamente la natura urbana della strada e un limite non superiore a 50 km/h.
Formula integrativa in caso di attraversamento trasversale: il conducente impegnava trasversalmente la strada extraurbana [indicare strada e punto] rimanendo sulla pedana e utilizzando il monopattino come veicolo per [descrivere traiettoria, distanza, provenienza, destinazione ed eventuale attraversamento segnalato].
Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione del mezzo] percorrendo [denominazione, progressiva chilometrica, tratto e direzione], strada extraurbana classificata di tipo [...], come risultante da [classificazione, delimitazione, segnaletica e ulteriori elementi], in violazione dell'art. 1, comma 75-terdecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula integrativa qualora la persona tenuta alla sorveglianza sia presente: la persona sopra indicata era presente sul posto al momento dell'accertamento e veniva identificata mediante [documento e relativi estremi].
Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente al soggetto destinatario della sanzione in quanto [indicare in modo concreto la ragione]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.
Codice Pro.Sa.: non presente per questa specifica ipotesi di violazione
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali |
da euro 50,00 a euro 250,00 |
| Pagamento in misura ridotta |
euro 50,00 |
| Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni |
euro 35,00 |
| Maggiorazione notturna |
non prevista |
| Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso |
euro 125,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada |
| Sanzione amministrativa accessoria |
non prevista |
| Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo |
non previsti per questa sola violazione |
| Decurtazione di punti |
non prevista |
| Autorità competente per il ricorso |
Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace |
NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE
- indicare denominazione della strada, progressiva chilometrica, direzione e punto esatto dell'accertamento;
- documentare la classificazione extraurbana mediante gli atti disponibili;
- indicare la posizione rispetto ai segnali di inizio e fine del centro abitato;
- acquisire, quando necessario, il provvedimento comunale di delimitazione e la relativa cartografia;
- non dedurre la natura extraurbana dalla sola proprietà statale, regionale o provinciale della strada;
- precisare la parte di strada percorsa e le caratteristiche di eventuali piste o itinerari ciclopedonali;
- indicare punto di accesso, tratto percorso o osservato, direzione e durata della condotta;
- descrivere la segnaletica visibile per il conducente e l'eventuale continuità dell'itinerario;
- in caso di attraversamento, descrivere traiettoria, distanza, provenienza, destinazione e modalità concrete;
- documentare eventuali lavori, deviazioni, ostacoli o ragioni addotte dal conducente;
- indicare le generalità complete e la data di nascita del conducente autore materiale;
- se il conducente è minorenne, indicare le generalità, la qualità e gli estremi del documento della persona tenuta alla sorveglianza;
- identificare il monopattino mediante contrassegno, marca, modello, colore e ulteriori caratteristiche disponibili;
- annotare l'eventuale documentazione fotografica o video acquisita, rappresentando anche segnaletica e conformazione del luogo;
- interrompere la circolazione vietata e indirizzare il conducente verso un itinerario consentito o invitarlo a condurre il mezzo a mano;
- prima dell'inserimento del codice Pro.Sa., verificare la descrizione vigente nel gestionale;
- in caso di contestazione differita, documentare le attività svolte per identificare i soggetti interessati e la ragione della mancata contestazione immediata.
Conducente di età inferiore a quattordici anni: oltre alla presente violazione ricorre autonomamente la conduzione senza il requisito minimo di età descritta nella scheda ME-ETA-01 – Conducente minore di quattordici anni, previa verifica degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie.
Uso del casco: l'eventuale mancato uso del casco integra una distinta violazione, descritta nella scheda ME-CASCO-01 – Mancanza del casco protettivo.
Strada extraurbana con limite pari o inferiore a 50 km/h: la riduzione del limite non rende consentita la circolazione. Il comma 75-terdecies richiede congiuntamente che la strada sia urbana e che il limite non superi 50 km/h.
Tratto interno di una strada statale, regionale o provinciale: la titolarità della strada non determina da sola la qualificazione. Un tratto compreso nel centro abitato può essere urbano; occorre verificare classificazione, delimitazione e disciplina concretamente vigenti.
Strada locale extraurbana e itinerario ciclopedonale: il divieto non riguarda soltanto le strade extraurbane principali e secondarie. La formulazione vigente non distingue tra le categorie extraurbane e non riproduce l'autorizzazione previgente per piste ciclabili e altri percorsi riservati ai velocipedi.
Pista ciclabile extraurbana: la separazione dalla carreggiata non consente di applicare automaticamente la disciplina anteriore al 14 dicembre 2024. Devono essere descritti collocazione, autonomia e classificazione dell'infrastruttura, tenendo conto che il vigente comma 75-terdecies limita la circolazione alle strade urbane.
Attraversamento trasversale: la brevità della manovra non esclude automaticamente la circolazione sulla strada extraurbana. È necessario descrivere se il monopattino sia stato utilizzato come veicolo, la distanza percorsa, l'eventuale attraversamento ciclabile e la conformazione del luogo. Se il conducente scende e attraversa accompagnando il mezzo a mano, non ricorre la presente fattispecie.
Conduzione a mano: la persona che scende dalla pedana e accompagna il monopattino senza utilizzarlo come veicolo non realizza la condotta qui descritta. Restano applicabili le regole stabilite per i pedoni dall'art. 190 del Codice della strada e le eventuali limitazioni proprie della strada.
Autostrade e strade extraurbane principali: per il monopattino opera direttamente il divieto speciale del comma 75-terdecies. Le ulteriori disposizioni del art. 175 del Codice della strada devono essere considerate per l'inquadramento generale e per eventuali condotte autonome, evitando una doppia sanzione per il medesimo accesso vietato.
Rapporto con la scheda relativa alla strada urbana: quando il tratto è urbano ma presenta un limite superiore a 50 km/h si applica la fattispecie descritta nella scheda ME-AMBITO-01 – Circolazione su strada urbana con limite superiore a 50 km/h. Le due schede individuano alternative ragioni di esclusione dall'ambito consentito e non devono essere contestate cumulativamente sul medesimo tratto.
Concorso con altre violazioni: devono essere valutate autonomamente le ulteriori condotte accertate, comprese il superamento del limite di 20 km/h proprio del monopattino, il mancato uso del casco, la circolazione contromano, il trasporto vietato e la mancanza dei prescritti requisiti del mezzo.
PAGAMENTO E RICORSI
Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.
Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.
Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.
NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Elemento centrale della fattispecie. La violazione deriva dall'assenza del requisito urbano. Una volta dimostrata la natura extraurbana del tratto, il limite di velocità vigente non modifica il divieto.
2. Riforma del 2024. L'art. 14, comma 1, lettera g), della legge n. 177/2024 ha sostituito integralmente il precedente comma 75-terdecies. Dal 14 dicembre 2024 non è più prevista la circolazione extraurbana sulle piste ciclabili o sugli altri percorsi riservati ai velocipedi.
3. Classificazione e delimitazione. La qualificazione non può fondarsi soltanto sull'aspetto dei luoghi, sulla numerazione della strada o sull'ente proprietario. Occorre verificare gli atti di classificazione, la delimitazione del centro abitato e l'esatta posizione dell'accertamento.
4. Categorie di strada interessate. Il divieto comprende le strade extraurbane principali di tipo B, quelle secondarie di tipo C e le strade locali extraurbane di tipo F. Il testo vigente non introduce una deroga per gli itinerari ciclopedonali extraurbani di tipo F-bis o per altre infrastrutture riservate.
5. Infrastrutture ciclabili. La disciplina previgente consentiva, in determinate condizioni, l'uso di piste e percorsi extraurbani. Tale previsione è stata sostituita e non può essere mantenuta per i fatti successivi al 13 dicembre 2024. La concreta infrastruttura deve comunque essere qualificata e descritta nel verbale.
6. Attraversamenti e brevi tratti. Il comma non stabilisce una distanza minima. La percorrenza trasversale o per un tratto breve può integrare la violazione quando il monopattino è utilizzato come veicolo; le modalità del fatto devono però essere documentate con particolare precisione.
7. Fatto commesso prima della riforma. La presente scheda riguarda la disciplina vigente. Per condotte anteriori al 14 dicembre 2024 deve essere ricostruito il testo applicabile al momento del fatto e verificata la disciplina intertemporale delle sanzioni amministrative.
8. Codice Pro.Sa. Il codice 4240 era associato, nella tabella anteriore alla riforma, alla violazione del comma 75-terdecies relativa alla strada urbana con limite superiore a 50 km/h. Non essendo stato reperito un aggiornamento pubblico certo, prima dell'impiego occorre verificare se il gestionale ne abbia ampliato la descrizione o abbia previsto un codice autonomo per la strada extraurbana.
9. Autore materiale minorenne. Quando il conducente ha meno di diciotto anni, il verbale deve descrivere la condotta da lui materialmente realizzata e individuare separatamente la persona che ne risponde ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salva la prova di non avere potuto impedire il fatto.
10. Proprietario e solidarietà. Il rinvio al Titolo VI del Codice della strada rende applicabile l'art. 196 del Codice della strada. Il proprietario del monopattino risponde in solido dell'obbligazione pecuniaria, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà; tale posizione non lo trasforma nell'autore materiale della condotta.
11. Collegamenti con gli approfondimenti. Per la classificazione del monopattino, gli ambiti territoriali, le infrastrutture ciclabili e la prevalenza della disciplina speciale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo I, § 3.3, e Titolo II, § 4.4; per gli ambiti di circolazione e le regole di condotta si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo IV, § 6.14, e Titolo V, § 7.15; per il regime sanzionatorio, il minore autore materiale, l'obbligato in solido, il concorso tra violazioni e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.1; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.
12. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, come modificato dalla legge n. 177/2024, e sulle disposizioni del Codice della strada. Le formule operative sono autonome e devono essere nuovamente verificate sulle fonti ufficiali alla data dell'impiego.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
- 18 settembre 2026: prima redazione della scheda sulla disciplina vigente introdotta dalla legge n. 177/2024.
AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.