PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
MANCATO USO DEL CASCO PROTETTIVO
Codice scheda: ME-CASCO-01
Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 18 settembre 2026
In sintesi: chi conduce un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080. Dal 14 dicembre 2024 l'obbligo riguarda tutti i conducenti, senza distinzione di età. Quando l'autore materiale ha meno di diciotto anni, la contestazione deve essere formulata nei confronti della persona tenuta alla sua sorveglianza, secondo l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Norma precettiva: art. 1, comma 75-novies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'art. 14 della legge 25 novembre 2024, n. 177.
Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-duodevicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.
PRECETTO
Durante la conduzione del monopattino il casco deve essere effettivamente indossato e deve possedere i requisiti di idoneità e conformità richiesti dal comma 75-novies. L'obbligo opera per ogni conducente, maggiorenne o minorenne, e non dipende dal luogo della strada nel quale avviene la circolazione.
ELEMENTI DA ACCERTARE
- effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
- natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
- mancato uso del casco protettivo durante la marcia;
- qualora sia contestata l'inidoneità o la non conformità del casco, gli elementi oggettivi sui quali si fonda l'accertamento, comprese marcature, etichette, modello e documentazione acquisita;
- identità e data di nascita dell'autore materiale;
- se l'autore materiale è minorenne, identità e qualità della persona tenuta alla sua sorveglianza;
- proprietario del monopattino e numero del contrassegno identificativo, se presente;
- luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.
Autore materiale: conducente che circola senza indossare il casco prescritto oppure, sulla base di elementi oggettivamente accertati, indossando un casco non idoneo o non conforme alle norme UNI EN 1078 o UNI EN 1080.
Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
Obbligato in solido: il proprietario del monopattino, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Se il proprietario coincide con il soggetto già individuato quale responsabile, evitare duplicazioni nella qualificazione e nella compilazione dell'atto.
Esclusioni: la fattispecie non ricorre quando il soggetto conduce il monopattino a mano senza utilizzarlo come veicolo. La mera assenza di dati immediatamente leggibili sul casco non consente, da sola, di affermarne la non conformità senza ulteriori elementi di accertamento.
FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE
Conducente maggiorenne: conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca e modello, se conosciuti, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili] senza indossare alcun casco protettivo, in violazione dell'art. 1, comma 75-novies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula alternativa in caso di casco ritenuto non idoneo o non conforme: conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione del mezzo] indossando il casco [marca, modello, colore e ulteriori elementi identificativi], ritenuto non idoneo o non conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 in quanto [descrivere analiticamente gli elementi oggettivi accertati e la documentazione acquisita], in violazione dell'art. 1, comma 75-novies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione del mezzo] senza indossare alcun casco protettivo, in violazione dell'art. 1, comma 75-novies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula integrativa qualora la persona tenuta alla sorveglianza sia presente: la persona sopra indicata era presente sul posto al momento dell'accertamento e veniva identificata mediante [documento e relativi estremi].
Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente al soggetto destinatario della sanzione in quanto [indicare in modo concreto la ragione]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.
Codice Pro.Sa.:
4246 per il conducente maggiorenne;
4229 quando l'autore materiale è minorenne.
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali |
da euro 50,00 a euro 250,00 |
| Pagamento in misura ridotta |
euro 50,00 |
| Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni |
euro 35,00 |
| Maggiorazione notturna |
non prevista |
| Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso |
euro 125,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada |
| Sanzione amministrativa accessoria |
non prevista |
| Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo |
non previsti per questa sola violazione |
| Decurtazione di punti |
non prevista |
| Autorità competente per il ricorso |
Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace |
NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE
- descrivere gli elementi che dimostrano l'effettiva conduzione del monopattino;
- indicare espressamente se il casco era del tutto assente oppure se era presente ma ritenuto non idoneo o non conforme;
- nel secondo caso, identificare il casco e documentare puntualmente gli elementi tecnici posti a fondamento della contestazione;
- indicare le generalità complete e la data di nascita dell'autore materiale;
- se l'autore materiale è minorenne, indicare le generalità, la qualità e gli estremi del documento della persona tenuta alla sorveglianza;
- identificare il mezzo mediante contrassegno, marca, modello, colore e ulteriori caratteristiche disponibili;
- annotare l'eventuale documentazione fotografica acquisita;
- dare atto che la marcia non può proseguire senza il casco prescritto e delle concrete modalità con le quali il conducente ha cessato la condotta, ha reperito un casco conforme oppure ha proseguito conducendo il mezzo a mano;
- in caso di contestazione differita, documentare le attività svolte per identificare i soggetti interessati e la ragione della mancata contestazione immediata.
Conducente di età inferiore a quattordici anni: oltre alla presente violazione ricorre autonomamente la conduzione senza il requisito minimo di età descritta nella scheda ME-ETA-01 – Conducente minore di quattordici anni, previa verifica degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie.
Concorso con altre violazioni: devono essere contestate autonomamente le ulteriori condotte accertate, quali trasporto di passeggeri, circolazione sul marciapiede o contromano, uso non libero delle mani, circolazione in ambito non consentito o mancanza dei prescritti requisiti del mezzo, quando ne ricorrano i rispettivi elementi costitutivi.
PAGAMENTO E RICORSI
Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.
Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.
Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.
NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Obbligo generalizzato. Dal 14 dicembre 2024 il comma 75-novies non limita più il casco ai conducenti minorenni. La violazione ricorre pertanto nei confronti di ogni conducente che non indossi il dispositivo prescritto, indipendentemente dall'età.
2. Idoneità e conformità del casco. La norma richiede congiuntamente che il casco sia idoneo e conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080. Quando la contestazione non riguarda la completa assenza del casco, il verbale deve descrivere con particolare precisione le ragioni tecniche e gli elementi documentali dai quali sia stata ricavata l'inidoneità o la non conformità, evitando conclusioni fondate soltanto sull'aspetto esteriore del dispositivo.
3. Autore materiale minorenne. Il minore realizza materialmente la condotta ma non è direttamente assoggettabile alla sanzione amministrativa. Il verbale deve distinguere le sue generalità e la condotta accertata dalla persona che ne risponde ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salva la prova di non avere potuto impedire il fatto.
4. Conducente infraquattordicenne. L'assenza del requisito anagrafico e il mancato uso del casco proteggono interessi distinti e derivano da precetti diversi. Quando entrambe le condotte risultano accertate, possono concorrere la violazione del comma 75-octies e quella del comma 75-novies, ciascuna da descrivere autonomamente.
5. Proprietario e solidarietà. Il rinvio al Titolo VI del Codice della strada rende applicabile l'art. 196 del Codice della strada. Il proprietario risponde in solido dell'obbligazione pecuniaria, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà; tale posizione non lo trasforma nell'autore materiale della condotta.
6. Collegamenti con gli approfondimenti. Per l'obbligo generalizzato del casco, il requisito anagrafico e l'assenza dell'obbligo di patente si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo V, §§ 7.9-7.10. Per il rapporto tra disciplina speciale e norme del Codice applicabili in via residuale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo V, § 7.15. Per il regime sanzionatorio, il minore autore materiale, l'obbligato in solido, il concorso tra violazioni e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.1; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, § 10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.
7. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, sulla modifica introdotta dalla legge n. 177/2024 e sulla disciplina del Titolo VI del Codice della strada. Le formule operative sono autonome e devono essere nuovamente verificate sulle fonti ufficiali alla data dell'impiego.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
- 18 settembre 2026: prima redazione della scheda.
AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.