PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio


CIRCOLAZIONE SU STRADA URBANA CON LIMITE SUPERIORE A 50 KM/H

Codice scheda: ME-AMBITO-01

Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 18 settembre 2026

In sintesi: i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare soltanto sulle strade urbane il cui limite di velocità non sia superiore a 50 km/h. È pertanto vietata la circolazione su una strada urbana o su un suo tratto nel quale sia vigente un limite di 60, 70 km/h o comunque superiore a 50 km/h, anche quando il monopattino proceda a velocità molto inferiore. Il limite rilevante è quello applicabile alla strada nel punto e nel momento dell'accertamento, non la velocità concretamente mantenuta dal conducente. Devono essere documentati sia la natura urbana della strada sia il limite vigente. Quando l'autore materiale è minorenne, della violazione risponde la persona tenuta alla sua sorveglianza, secondo l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norma precettiva: art. 1, comma 75-terdecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-duodevicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Modifica normativa: art. 14, comma 1, lettera g), della legge 25 novembre 2024, n. 177, che ha sostituito integralmente il comma 75-terdecies con efficacia dal 14 dicembre 2024.

Classificazione delle strade: art. 2 del Codice della strada.

Delimitazione del centro abitato: art. 4 del Codice della strada.

Limiti di velocità e relative modificazioni: art. 142 del Codice della strada; art. 6 per i provvedimenti fuori dei centri abitati e art. 7 per la regolamentazione nei centri abitati.

Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 4 della medesima legge per le eventuali cause di esclusione della responsabilità; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.

PRECETTO

Il monopattino può circolare esclusivamente su una strada che possieda congiuntamente due requisiti: deve essere urbana e deve avere un limite di velocità non superiore a 50 km/h. La presenza di uno soltanto dei requisiti non è sufficiente. Su una strada urbana con limite superiore a 50 km/h la circolazione è vietata indipendentemente dalla velocità effettiva del monopattino, dalla brevità del tratto, dall'assenza di traffico o dall'eventuale presenza di infrastrutture ciclabili, la cui concreta rilevanza deve essere verificata alla luce del testo vigente e della classificazione del luogo percorso.

ELEMENTI DA ACCERTARE

  • effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
  • natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
  • denominazione della strada e punto esatto dell'accertamento;
  • classificazione della strada ai sensi dell'art. 2 del Codice della strada;
  • collocazione del tratto all'interno del centro abitato e relativa delimitazione;
  • limite di velocità vigente nel punto e nel momento dell'accertamento;
  • fonte del limite: regola generale, segnaletica, ordinanza o altro provvedimento;
  • posizione, visibilità, integrità e validità della segnaletica verticale presente;
  • eventuale segnaletica temporanea o a messaggio variabile e valore mostrato al momento del fatto;
  • punto di accesso del monopattino al tratto vietato e possibilità di percepire il limite;
  • tratto percorso o direttamente osservato, direzione e durata della condotta;
  • parte della strada materialmente percorsa: carreggiata, corsia, pista o altra infrastruttura;
  • eventuale separazione fisica e disciplina specifica dell'infrastruttura utilizzata;
  • eventuali lavori, deviazioni o provvedimenti temporanei modificativi del limite;
  • identità e data di nascita del conducente autore materiale;
  • se il conducente è minorenne, identità e qualità della persona tenuta alla sua sorveglianza;
  • proprietario del monopattino e numero del contrassegno identificativo, se presente;
  • luogo, data, ora e ulteriori circostanze concrete dell'accertamento.

Autore materiale: conducente che utilizza il monopattino come veicolo su una strada urbana o su un suo tratto nel quale vige un limite di velocità superiore a 50 km/h.

Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.

Obbligato in solido: il proprietario del monopattino, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Se il proprietario coincide con il soggetto già individuato quale responsabile, evitare duplicazioni nella qualificazione e nella compilazione dell'atto.

Esclusioni: la presente fattispecie non ricorre quando il limite vigente nel tratto è pari o inferiore a 50 km/h, né quando la persona conduce il monopattino a mano. La circolazione su strada extraurbana costituisce una distinta ipotesi, fondata sull'assenza del requisito della natura urbana della strada.

 

FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE

Conducente maggiorenne: conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca e modello, se conosciuti, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili] percorrendo [denominazione della strada, tratto, direzione e punto esatto], strada urbana sulla quale vigeva il limite di velocità di [60/70/altro] km/h, superiore al limite massimo di 50 km/h previsto per la circolazione dei monopattini. Il limite risultava da [segnaletica verticale, ordinanza, classificazione e ulteriori elementi]; la condotta veniva osservata per [indicare tratto e durata], in violazione dell'art. 1, comma 75-terdecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Formula integrativa relativa alla classificazione: il tratto interessato risultava classificato come strada urbana di tipo [D – strada urbana di scorrimento/indicare la diversa classificazione risultante dagli atti] ed era compreso all'interno del centro abitato delimitato con [indicare provvedimento e segnaletica, ove disponibili].

Formula integrativa relativa al limite: il limite di [...] km/h era vigente nel punto dell'accertamento in forza di [regola generale/ordinanza n. ... del .../segnaletica temporanea o variabile/altro provvedimento]; il relativo segnale era collocato in [indicare posizione], visibile per chi proveniva da [direzione] e non risultava cessato o sostituito prima del luogo della violazione.

Formula integrativa in presenza di segnaletica variabile o temporanea: al momento del fatto la segnaletica [variabile/temporanea] indicava il limite di [...] km/h; tale valore veniva documentato mediante [fotografia, video, registrazione del sistema o altra fonte].

Formula integrativa relativa alla parte di strada percorsa: il conducente percorreva [carreggiata/corsia/pista o altra infrastruttura], avente le seguenti caratteristiche e relazione con la strada urbana sopra indicata: [descrivere separazione, continuità, segnaletica e disciplina applicabile].

Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione del mezzo] percorrendo [denominazione, tratto, direzione e punto], strada urbana sulla quale vigeva il limite di [...] km/h, superiore a 50 km/h, come risultante da [segnaletica, ordinanza e ulteriori elementi], in violazione dell'art. 1, comma 75-terdecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Formula integrativa qualora la persona tenuta alla sorveglianza sia presente: la persona sopra indicata era presente sul posto al momento dell'accertamento e veniva identificata mediante [documento e relativi estremi].

Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente al soggetto destinatario della sanzione in quanto [indicare in modo concreto la ragione]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.

Codice Pro.Sa.: 4240

REGIME SANZIONATORIO

Limiti edittali da euro 50,00 a euro 250,00
Pagamento in misura ridotta euro 50,00
Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni euro 35,00
Maggiorazione notturna non prevista
Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso euro 125,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada
Sanzione amministrativa accessoria non prevista
Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo non previsti per questa sola violazione
Decurtazione di punti non prevista
Autorità competente per il ricorso Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace

 

NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE

  • indicare denominazione della strada, progressiva o riferimento civico, direzione e punto esatto dell'accertamento;
  • documentare la classificazione urbana della strada e la delimitazione del centro abitato;
  • indicare il limite vigente e la fonte normativa o amministrativa che lo stabilisce;
  • descrivere posizione, visibilità e stato della segnaletica per la direzione seguita dal conducente;
  • verificare che il limite non fosse cessato, modificato o sostituito prima del punto dell'accertamento;
  • in presenza di segnaletica temporanea o variabile, documentare il valore effettivamente vigente al momento del fatto;
  • indicare punto di accesso del monopattino al tratto vietato e possibilità di percepire il limite;
  • precisare parte della strada percorsa e caratteristiche di eventuali infrastrutture ciclabili;
  • non confondere il limite della strada con la velocità effettivamente mantenuta dal monopattino;
  • indicare tratto percorso o osservato e durata della condotta;
  • indicare le generalità complete e la data di nascita del conducente autore materiale;
  • se il conducente è minorenne, indicare le generalità, la qualità e gli estremi del documento della persona tenuta alla sorveglianza;
  • identificare il monopattino mediante contrassegno, marca, modello, colore e ulteriori caratteristiche disponibili;
  • annotare l'eventuale documentazione fotografica o video acquisita, rappresentando anche segnaletica e conformazione del luogo;
  • interrompere la circolazione vietata e indirizzare il conducente verso un itinerario consentito o invitarlo a condurre il mezzo a mano;
  • in caso di contestazione differita, documentare le attività svolte per identificare i soggetti interessati e la ragione della mancata contestazione immediata.

Conducente di età inferiore a quattordici anni: oltre alla presente violazione ricorre autonomamente la conduzione senza il requisito minimo di età descritta nella scheda ME-ETA-01 – Conducente minore di quattordici anni, previa verifica degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie.

Uso del casco: l'eventuale mancato uso del casco integra una distinta violazione, descritta nella scheda ME-CASCO-01 – Mancanza del casco protettivo.

Velocità concretamente mantenuta: la presente violazione riguarda l'ambito nel quale avviene la circolazione, non il superamento del limite proprio del monopattino. Un conducente che procede a 15 km/h su una strada urbana con limite di 70 km/h realizza comunque la fattispecie, pur non superando il limite di 20 km/h stabilito per il mezzo.

Limite esattamente pari a 50 km/h: la circolazione non è vietata dal comma 75-terdecies per il solo ambito, poiché la norma ammette le strade urbane con limite “non superiore” a 50 km/h. Restano ferme le ulteriori regole di condotta e le eventuali limitazioni legittimamente istituite.

Limite temporaneamente ridotto: quando lavori, emergenze o provvedimenti temporanei abbiano ridotto il limite a 50 km/h o meno, occorre verificare validità, estensione e vigenza della prescrizione nel punto e nel momento dell'accertamento. La qualificazione non può fondarsi sul limite ordinario non più applicabile in quel momento.

Segnaletica a messaggio variabile: il valore mostrato deve essere documentato con una fonte attendibile riferibile all'ora del fatto. In mancanza, non deve essere presunto il limite superiore necessario per integrare la violazione.

Strada urbana e centro abitato: la mera presenza del segnale di inizio del centro abitato costituisce un elemento rilevante, ma il verbale deve ricostruire anche la classificazione della strada. Le nozioni di strada urbana e tratto interno al centro abitato sono collegate, ma non devono essere utilizzate senza verificare gli atti e la concreta disciplina del tratto.

Infrastruttura ciclabile lungo una strada con limite superiore a 50 km/h: il testo vigente non riproduce più l'elenco delle infrastrutture sulle quali la circolazione era precedentemente ammessa. Occorre accertare la natura e la collocazione della parte materialmente percorsa e non applicare automaticamente le regole anteriori al 14 dicembre 2024.

Circolazione su strada extraurbana: dopo la sostituzione del comma 75-terdecies, il monopattino non può circolare sulle strade extraurbane, neppure richiamando le precedenti previsioni sulle piste o sui percorsi riservati ai velocipedi. Tale condotta sarà trattata nella distinta scheda ME-AMBITO-02, così da separare l'assenza del requisito urbano dal superamento della soglia di 50 km/h.

Concorso con altre violazioni: devono essere valutate autonomamente le ulteriori condotte accertate, comprese il superamento del limite di 20 km/h proprio del monopattino, il mancato uso del casco, la circolazione sul marciapiede o contromano, il trasporto vietato e la mancanza dei prescritti requisiti del mezzo.

PAGAMENTO E RICORSI

Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.

Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.

Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.

NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Duplice requisito dell'ambito consentito. Il comma 75-terdecies consente la circolazione soltanto quando la strada è urbana e il suo limite non supera 50 km/h. La presente scheda riguarda l'ipotesi nella quale il primo requisito sussiste ma manca il secondo.

2. Limite della strada e velocità del monopattino. Il limite superiore a 50 km/h qualifica l'ambito come non consentito al monopattino. Non occorre provare che il conducente abbia superato 50 km/h né che abbia oltrepassato il limite di 20 km/h previsto per il mezzo.

3. Classificazione e prova. La natura urbana della strada non dovrebbe essere affidata a una formula apodittica. Atti di classificazione, delimitazione del centro abitato, caratteristiche funzionali e segnaletica costituiscono gli elementi da raccogliere e richiamare nel verbale.

4. Fonte del limite. Il limite può derivare dalla disciplina generale o da un provvedimento dell'ente competente, reso noto mediante segnaletica. Devono essere verificati il punto iniziale, la direzione di efficacia, le intersezioni, gli eventuali segnali di fine prescrizione e ogni modifica temporanea.

5. Riforma del 2024. L'art. 14, comma 1, lettera g), della legge n. 177/2024 ha sostituito il precedente elenco degli ambiti consentiti con la regola secondo cui i monopattini possono circolare solo sulle strade urbane con limite non superiore a 50 km/h. Le formule anteriori non devono essere riprodotte per i fatti commessi dal 14 dicembre 2024.

6. Infrastrutture ciclabili. L'eventuale pista o percorso deve essere qualificato in concreto, precisandone autonomia, collocazione e rapporto con la strada. La presenza di un'infrastruttura destinata ai velocipedi non consente di applicare automaticamente la disciplina previgente.

7. Fatto commesso prima della riforma. La presente scheda è costruita per la disciplina vigente. Per condotte anteriori al 14 dicembre 2024 deve essere ricostruito il testo applicabile al momento del fatto e verificata la disciplina intertemporale delle sanzioni amministrative.

8. Breve tratto e accesso inconsapevole. La norma non stabilisce una distanza minima. Il punto di immissione, la visibilità del segnale e la possibilità di comprendere il regime del tratto devono comunque essere documentati, anche ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo.

9. Autore materiale minorenne. Quando il conducente ha meno di diciotto anni, il verbale deve descrivere la condotta da lui materialmente realizzata e individuare separatamente la persona che ne risponde ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salva la prova di non avere potuto impedire il fatto.

10. Proprietario e solidarietà. Il rinvio al Titolo VI del Codice della strada rende applicabile l'art. 196 del Codice della strada. Il proprietario del monopattino risponde in solido dell'obbligazione pecuniaria, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà; tale posizione non lo trasforma nell'autore materiale della condotta.

11. Collegamenti con gli approfondimenti. Per la classificazione del monopattino, gli ambiti urbani, le infrastrutture ciclabili e la prevalenza della disciplina speciale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo I, § 3.3, e Titolo II, § 4.4; per gli ambiti di circolazione e le regole di condotta si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo IV, § 6.14, e Titolo V, § 7.15; per il regime sanzionatorio, il minore autore materiale, l'obbligato in solido, il concorso tra violazioni e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.1; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.

12. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, come modificato dalla legge n. 177/2024, e sulle disposizioni del Codice della strada. Le formule operative sono autonome e devono essere nuovamente verificate sulle fonti ufficiali alla data dell'impiego.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

  • 18 settembre 2026: prima redazione della scheda sulla disciplina vigente introdotta dalla legge n. 177/2024.

 

AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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