PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
CONDUZIONE DA PARTE DI SOGGETTO CHE NON HA COMPIUTO QUATTORDICI ANNI
Codice scheda: ME-ETA-01
Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 16 settembre 2026
In sintesi: i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti esclusivamente da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. L'autore materiale infraquattordicenne non è direttamente assoggettabile alla sanzione amministrativa; della violazione risponde, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la persona tenuta alla sua sorveglianza, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Norma precettiva: art. 1, comma 75-octies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-duodevicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, applicabile quanto alla non assoggettabilità del minore e alla responsabilità della persona tenuta alla sua sorveglianza.
PRECETTO
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti soltanto da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il divieto opera indipendentemente dal possesso di eventuali titoli abilitativi alla guida e dal luogo in cui, nell'ambito della strada, sia materialmente accertata la conduzione.
ELEMENTI DA ACCERTARE
- effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
- natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
- data di nascita e identità dell'autore materiale;
- mancato compimento del quattordicesimo anno di età al momento del fatto;
- identità e qualità della persona tenuta alla sorveglianza del minore;
- eventuale proprietario del monopattino e numero del contrassegno identificativo, se presente;
- luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.
Autore materiale: utilizzatore che, al momento dell'accertamento, non aveva ancora compiuto quattordici anni.
Soggetto destinatario della sanzione: persona tenuta alla sorveglianza del minore ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
Esclusioni: la fattispecie non ricorre quando il minore conduce il monopattino a mano senza utilizzarlo come veicolo.
FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE
In qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale, senza avere ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca e modello, se conosciuti, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili], in violazione dell'art. 1, comma 75-octies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula integrativa qualora la persona tenuta alla sorveglianza sia presente: la persona sopra indicata era presente sul posto al momento dell'accertamento e veniva identificata mediante [documento e relativi estremi].
Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente alla persona tenuta alla sorveglianza in quanto [indicare in modo concreto la ragione]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.
Codice Pro.Sa.: 4228
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali |
da euro 50,00 a euro 250,00 |
| Pagamento in misura ridotta |
euro 50,00 |
| Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni |
euro 35,00 |
| Maggiorazione notturna |
non prevista |
| Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso |
euro 125,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada |
| Sanzione amministrativa accessoria |
non prevista |
| Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo |
non previsti per questa sola violazione |
| Decurtazione di punti |
non prevista |
| Autorità competente per il ricorso |
Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace |
NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE
- indicare le generalità complete e la data di nascita del minore autore materiale;
- indicare le generalità, la qualità e gli estremi del documento della persona tenuta alla sorveglianza;
- descrivere gli elementi che dimostrano l'effettiva conduzione del monopattino;
- identificare il mezzo mediante contrassegno, marca, modello, colore e ulteriori caratteristiche disponibili;
- annotare l'eventuale documentazione fotografica acquisita;
- non consentire al minore di proseguire la conduzione e affidare il mezzo a persona legittimata, dando atto delle operazioni compiute;
- in caso di assenza della persona tenuta alla sorveglianza, documentare le attività svolte per identificarla e la ragione della mancata contestazione immediata.
Patente di guida: per la conduzione del monopattino non è richiesta la patente; non trova pertanto applicazione, per il solo mancato requisito anagrafico qui considerato, la disciplina sanzionatoria dell'art. 115 del Codice della strada.
Concorso con altre violazioni: devono essere contestate autonomamente le ulteriori condotte accertate, quali mancato uso del casco, trasporto di passeggeri, circolazione sul marciapiede, circolazione in ambito non consentito o mancanza dei prescritti requisiti del mezzo, previa verifica dei relativi elementi costitutivi.
PAGAMENTO E RICORSI
Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.
Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.
Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.
NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Minore autore materiale e soggetto responsabile. Il minore di anni quattordici realizza materialmente la condotta vietata dal comma 75-octies, della legge n. 160/2019 ma non può essere direttamente assoggettato alla sanzione amministrativa. Il verbale deve rappresentare con chiarezza la condotta del minore e individuare la persona che ne risponde in quanto tenuta alla sorveglianza, senza qualificare impropriamente quest'ultima come conducente.
2. Prova liberatoria. L'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 consente alla persona tenuta alla sorveglianza di dimostrare di non avere potuto impedire il fatto. La scheda non deve quindi trasformare la responsabilità prevista dalla legge in una responsabilità formalmente attribuita al minore.
3. Inapplicabilità dell'art. 115 del Codice della strada. La fattispecie è regolata dalla disposizione speciale dell'art. 1, comma 75-octies, della legge n. 160/2019. Poiché per la conduzione del monopattino non è prescritto il possesso di una patente, non si applica la corrispondente disciplina prevista per la guida degli altri veicoli.
4. Collegamenti con gli approfondimenti. Per l'inquadramento generale del monopattino nel sistema della circolazione stradale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I. Il monopattino nel sistema della circolazione stradale. Il rinvio puntuale alla Parte III, con indicazione del Titolo e del Paragrafo dedicati al minore autore della violazione e al soggetto tenuto alla sorveglianza, sarà inserito dopo l'approvazione definitiva dell'approfondimento.
5. Fonti utilizzate per il controllo redazionale. Testo vigente della legge n. 160/2019 e disciplina del Titolo VI del Codice della strada. Le formulazioni della presente scheda sono autonome e sono costantemente verificate sulle fonti ufficiali alla data della pubblicazione.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
- 16 settembre 2026: prima redazione della scheda.
AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.