CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazioni di queste ultime

 

Articolo 204-bis CdS
Ricorso in sede giurisdizionale

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

 

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OSSERVAZIONI

* Il ricorso proposto al giudice di pace col quale si richiede la sospensiva del verbale di contestazione e del fermo amministrativo a carico di un veicolo (con accoglimento "generico" e senza disposizioni specifiche) immatricolato all'estero (e quindi soggetto alle disposizioni dell'art. 207 del C.d.S.), non può riguardare il pagamento della cauzione prevista poiché questa è finalizzata a garantire il pagamento della sanzione della norma violata che esula dalla richiesta della sospensiva proposta dal ricorrente.
* Il ricorso innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (giudice di pace) è proponibile alternativamente alla proposizione del ricorso al prefetto (art. 203 del C.d.S.), oppure avverso il rigetto del provvedimento e la conseguente ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una determinata somma, oppure avverso l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Non è possibile ricorrere al giudice di pace avverso la pronuncia di inammissibilità del prefetto ad una opposizione (ed esempio per la proposizione della stessa oltre i termini previsti) in quanto non trattasi di ordinanza-ingiunzione.
 In tal caso la pronuncia di inammissibilità del prefetto potrebbe essere ricorribile al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
* Alla luce del disposto indicato all'art. 7, comma 11 del Decreto Legislativo 01.09.2011 n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) pubblicato in G.U. n. 220 del 21.09.2011, è legittima la decisione del giudice di pace, in caso di rigetto dell'opposizione, di determinare l'importo della sanzione pecuniaria che si discosti dal minimo edittale senza superarne il massimo stabilito dalla legge per la violazione accertata.
* In caso di contestazione immediata (o notifiche) di violazioni amministrative contenute nel C.d.S. accertata a seguito di incidente stradale con esito mortale alla parte che è stata causa (o concausa) del sinistro, in ottemperanza al disposto contenuto nell'art. 221 dello stesso C.d.S. (Connessione obiettiva con un reato), nelle note del verbale di contestazione va chiaramente indicato che il ricorso avverso la violazione deve essere presentato al giudice penale competente nei termini indicati dallo stesso C.d.S., sussistendo connessione con il reato di omicidio stradale.
* L'illegittimità del verbale di contestazione notificato (all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento) oltre i termini indicati nell'art. 201, comma 1 del C.d.S. non è automatica, ma deve essere dichiarata tale soltanto a seguito di ricorso proposto al Prefetto e/o al giudice di pace.
Il ricorso avverso il verbale di contestazione deve sempre essere redatto in lingua italiana, salvo che il ricorrente appartenga ad una minoranza linguistica o risieda nella provincia di Bolzano per non essere considerato come "irricevibile".

 

DISCLAMER: Il testo contenuto nella presente sezione "OSSERVAZIONI" non riveste alcun carattere di ufficialità, ma costituisce una semplice opinione dei curatori del portale, e per la quale non è previsto alcun aggiornamento obbligatorio da parte degli stessi. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 8846 del 03/04/2024
Circolazione Stradale - Artt. 142 e 204-bis del Codice della Strada - Limiti di velocità - Superamento - Autovelox - Giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione - Rilievo fotografico non trasmesso dal Prefetto - In tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, rilevabili, a norma del comma 6 dell'art. 142 del C.d.S. a mezzo di apparecchiature debitamente omologate, è ininfluente che, nel giudizio di opposizione proposto avverso la relativa ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa, il Prefetto non trasmetta il rilievo fotografico effettuato a mezzo di apparecchiatura "autovelox".

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 12091 del 08/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 12, 148, 200, 201, 203 e 204-bis del Codice della Strada - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Percezione sensoriale - Fede privilegiata - Ricorso - Mancanza di querela di falso - Ammissibilità - E' ammissibile la contestazione relativa al numero di targa errato del veicolo senza necessità di proporre querela di falso laddove tale indicazione sia riconducibile ad una mera percezione del verbalizzante suscettibile di errore materiale, come la circostanza che il veicolo, in movimento ed in fase di sorpasso di una serie di altre vetture, non rende sicura e certa la lettura della targa da parte degli agenti operanti, corroborato dal fatto che il verbale aveva indicato un colore della autovettura diverso da quello effettivo e che la prova orale aveva confermato che all'ora della contestata infrazione l'opponente si trovava in un comune diverso da quello ove è avvenuta la violazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8882 del 29/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 202, 203 e 204-bis del Codice della Strada - Pagamento in misura ridotta della sanzione - Successivo ricorso avverso il verbale - Limiti dell'opposizione - In tema di violazioni al codice della strada, il pagamento in misura ridotta della sanzione estingue la sola sanzione principale, e non anche quella accessoria, con l'effetto che mentre l'eventuale opposizione alla prima diventa improponibile, il sanzionato può avanzare legittimamente opposizione alla seconda, ma, in tale ipotesi l'opposizione può denunziare esclusivamente vizi attinenti alla sanzione accessoria, e non anche alla violazione principale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 5197 del 20/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 204-bis del Codice della Strada - Opposizione - Appello - Controversia sottoposta al rito lavoro - Lettura del dispositivo - L'opposizione in appello al verbale di contestazione alle norme contenute nel codice della strada trattata e definita in applicazione delle norme del rito lavoro obbliga il Tribunale, pronunciandosi sull'appello, a definire la causa mediante lettura del dispositivo, poiché tale adempimento è imposto a pena di nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6588 del 16/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 204-bis e 218 del Codice della Strada - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Omessa applicazione - Procedura di correzione dell'errore materiale - Ordinanza di correzione di errore materiale emessa dal Giudice di Pace - Erroneità - La procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 c.p.c. è applicabile nel caso in cui la sentenza abbia omesso statuizioni obbligatorie per legge e di natura accessoria, tra cui l'ipotesi dell'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie aventi contenuto predeterminato, come la sospensione della patente di guida.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 2021 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Ricorso al prefetto e provvedimenti - Ricorso in sede giurisdizionale - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Rimedi - Il ricorso amministrativo è alternativo al ricorso al Giudice di pace avverso il verbale di accertamento, ma è pacifico che, contro la successiva ordinanza prefettizia emessa all'esito del procedimento regolato dall'art. 204 del C.d.S., il sanzionato può sempre proporre l'opposizione dinanzi al Giudice di pace ai sensi dell'art. 205 del C.d.S., e sollevare questioni già proposte in sede amministrativa eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 2008 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 204-bis del Codice della Strada - Ricorso in Appello - Dichiarazione di inammissibilità in appello - Inosservanza del giudice di appello - L'inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo, la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione, costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità deducibile per cassazione, senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza numero 1686 del 19/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 204-bis e 206 del Codice della Strada - Cartella esattoriale - Notifica a mezzo posta - Autenticità della sottoscrizione - Opposizione - La notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione eseguita a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento (art. 26 del d.P.R. n. 602/1973), si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e la relativa non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 1382 del 18/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 82, 84, 201, 203, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Locazione senza conducente - Verbale di accertamento violazione - Notificazione delle violazioni - Contestazione - Anche quando bisogna stabilire chi debba rispondere delle infrazioni al codice della strada commesse dal conducente di un veicolo preso a noleggio senza conducente, il destinatario della notifica di un verbale di accertamento violazione o un decreto ingiuntivo o un precetto ha sempre e comunque l'onere di impugnarlo con le forme e nei termini stabiliti dalla legge, a prescindere degli eventuali vizi di cui l'atto è affetto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37993 del 29/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 200, 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Verbale di accertamento di violazione - Ricorso contro il verbale di contestazione - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria contro un'ordinanza ingiunzione prefettizia - In materia di violazioni al codice della strada, qualora il ricorso amministrativo al Prefetto, esperito a condizione che non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta, sia rigettato, il ricorrente può instaurare un procedimento contenzioso davanti al Giudice di Pace in cui la parte può riproporre tutte le sue doglianze disattese in sede amministrativa, senza alcun limite nella formulazione dei motivi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37860 del 28/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 7, 85 e 204-bis del Codice della Strada - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone - Autobus N.C.C. - Circolazione nelle corsia riservata ai mezzi pubblici e nelle ZTL - Autorizzazione - Permesso a titolo oneroso previo versamento di un canone - Produzione atti - Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari, alla luce del fatto che la trasmissione di questi atti relativi all'accertamento da parte dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato non è soggetta ad un termine perentorio, che permane anche in appello, a differenza di quanto accade per il rito ordinario.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 36731 del 15/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 85, 86, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Servizio taxi e di N.C.C. per trasporto di persone - Dubbi sulla natura del servizio - Contestazione della violazione - Ricorso - Compensazione spese di lite - La compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio statuite dal giudice di pace e confermate dal Tribunale in ragione del solo dubbio circa la natura del servizio, ovvero di adibire il taxi a vettura di noleggio con conducente, appaiono illogiche o erronee, configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 36728 del 15/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 201, 204 bis, 205 e 214 del Codice della Strada - Atto di preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria - Opposizione all'esistenza del credito o del titolo esecutivo - Rimedi giurisdizionali - Il destinatario di un preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria, al fine di contestare l'inesistenza del credito o del titolo esecutivo, può agire in giudizio per l'accertamento negativo della pretesa, oltre che in via ordinaria, anche con l'opposizione (tardiva) al verbale di accertamento dell'infrazione o all'ordinanza ingiunzione in quanto mai notificati al destinatario, il quale ne ha appreso la esistenza soltanto a seguito della notifica del preavviso di applicazione della misura coercitiva, ove intenda contestare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria (art. 204 bis del C.d.S. e art. 205 dello stesso C.d.S.), ovvero con l'opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., qualora intenda far valere fatti estintivi od impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.

.Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza numero 11550 del 08/04/2022
Circolazione Stradale - Artt. 201, 203 e 204-bis del Codice della Strada - Verbale di accertamento - Notificazione delle violazioni in altro Stato membro UE - Germania - Ricorso - Termini e modalità - La nullità della notificazione in Germania del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo, che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione, soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è "ex lege" finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. Viceversa, se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l'opposizione al verbale di accertamento può essere proposta per dedurre unicamente l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 8030 del 11/03/2022
Circolazione Stradale - Art. 204-bis del Codice della Strada - Ricorso in sede giurisdizionale - Competenza del giudice di pace - Nel caso in cui una infrazione sia commessa in un certo luogo comunque noto, ma venga rilevata da un'autorità sita altrove, impone attribuirsi la competenza del ricorso in sede giurisdizionale al giudice di pace del luogo della commessa infrazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 6988 del 03/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 45, 142 e 204-bis del Codice della Strada - Superamento limiti di velocità - Accertamento della violazione a mezzo di apparecchiatura - Condizioni per l'utilizzato in modalità automatica - Omissione di pronuncia da parte dell'organo giudicante - Qualora nel grado di giudizio di opposizione al verbale di contestazione si configuri, da parte dell'organo giudicante, un omesso esame circa la eccepita violazione contenuta nel decreto ministeriale di omologazione o approvazione che ponga la condizione della presenza della lanterna ripetitiva per l'utilizzo della modalità automatica del dispositivo, si configura un vizio di omissione di pronuncia.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 4693 del 14/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 204-bis, 216 e 218 del Codice della Strada - Ricorso in sede giurisdizionale - Ritiro e sospensione della patente di guida - Natura della competenza del giudice di pace - La competenza del giudice di pace per violazione delle norme sulla circolazione stradale, ha natura funzionale, non limitata alle sanzioni di carattere pecuniario, ma estesa anche alle sanzioni di natura diversa, fra le quali è ricompresa quella accessoria del ritiro e, ovviamente, quella minore della sospensione della patente di guida.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 4690 del 14/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 201, 204-bis e 206 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni e riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie - Mancata notificazione del verbale di accertamento - Emissione cartella di pagamento - Ricorso - Con l'opposizione esperita entro trenta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancata notificazione del verbale di accertamento quale vizio di formazione della pretesa dell'Amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazione del C.d.S..

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 41492 del 24/12/2021
Circolazione Stradale - Artt. 196 e 204-bis del Codice della Strada - Principio di solidarietà e ricorso in sede giurisdizionale - Opposizione al verbale originariamente avanzata sia dal proprietario del veicolo che dal conducente - In caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 28079 del 14/10/2021
Circolazione Stradale - Artt. 200, 203 e 204 bis del Codice della Strada - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni - Ricorso al prefetto ed in sede giurisdizionale - Procura speciale alle liti rilasciata all'estero - Modalità - La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti della L. n. 218 del 1995, art. 12, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativi svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezioni unite, sentenza numero 10012 del 15/04/2021
Circolazione Stradale - Artt. 201, 204-bis e 206 del Codice della Strada - Notifica di atti impositivi prodromici - Impiego diretto del servizio postale - Titolo esecutivo - In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza e/o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 462 del 14/01/2016
Circolazione Stradale - Artt. 200 e 204-bis del Codice della Strada - Verbalizzazione delle violazioni - Elementi costitutivi del verbale - In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di diritto di difesa, al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione.

 

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