CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 190 CdS
Comportamento dei pedoni

(Vedi art. 190 del Prontuario del Codice della strada)

Leggi qui il breve commento all’articolo 190 del Codice della strada

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7.
Le macchine per uso di persone con disabilità possono, altresì, circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili. (1)

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26,00 a euro 102,00.

 

(1) Periodo aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, entrato in vigore il 16 giugno 2022 e convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

 

Breve commento all'articolo 190 del Codice della strada

L'articolo 190 disciplina il comportamento del pedone come utente della strada e costruisce un sistema di prevenzione fondato sulla separazione dei flussi, sulla prevedibilità dei movimenti e sulla reciproca prudenza. La regola primaria è l'utilizzo degli spazi riservati ai pedoni. L'accesso alla carreggiata per procedervi longitudinalmente costituisce una soluzione residuale, ammessa quando marciapiedi, banchine, viali o altri spazi predisposti mancano oppure sono ingombri, interrotti o insufficienti. In tal caso il pedone deve tenersi sul margine opposto al senso di marcia dei veicoli e ridurre al minimo l'intralcio. Fuori dei centri abitati la norma precisa il lato di marcia e, sulle strade non illuminate nelle ore notturne indicate dal comma 1, impone l'unica fila.

Per l'attraversamento, la disposizione privilegia gli attraversamenti pedonali, i sottopassaggi e i soprapassaggi. La regola dei cento metri non attribuisce un generale diritto di attraversare dove si vuole: in mancanza di una struttura utilizzabile entro tale distanza, il passaggio deve avvenire perpendicolarmente e con l'attenzione necessaria a non creare pericolo. Intersezioni, piazze e larghi sono assoggettati alle specifiche prescrizioni del comma 3. Se la zona è priva di attraversamento, il pedone deve dare la precedenza ai conducenti; sugli attraversamenti, invece, trovano applicazione i corrispondenti obblighi dei conducenti previsti dall'articolo 191 CdS. La violazione di una regola da parte del pedone può concorrere alla produzione del sinistro, ma non elimina automaticamente i doveri di avvistamento, controllo e prudenza gravanti sul conducente.

Il divieto di attraversare davanti ad autobus, filoveicoli e tram fermi alla fermata mira a evitare l'improvvisa comparsa del pedone in una zona occultata alla visuale degli altri conducenti. Il dato letterale del comma 6 riguarda il passaggio anteriormente al mezzo: non può essere esteso nel verbale a condotte diverse senza individuarne l'autonoma base normativa. Anche il divieto di sostare o indugiare sulla carreggiata deve essere letto in chiave funzionale: sono fatti salvi i casi di necessità, mentre sui marciapiedi, sulle banchine e presso gli attraversamenti diviene illecito il raggruppamento che determini un effettivo intralcio al normale transito pedonale.

Il comma 7 coordina l'articolo 190 con la nozione di veicolo dell'articolo 46 CdS. Le macchine per bambini e gli ausili per persone con disabilità che rispettano i requisiti normativi possono utilizzare gli spazi pedonali secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari. Dal 16 giugno 2022 le macchine per persone con disabilità possono utilizzare anche percorsi ciclabili e itinerari ciclopedonali; se motorizzate, sono ammesse inoltre sulle ulteriori infrastrutture ciclabili espressamente elencate. La modifica rafforza la mobilità accessibile, senza trasformare qualunque dispositivo elettrico in ausilio medico: qualificazione, caratteristiche costruttive e destinazione d'uso restano decisive.

I commi 8 e 9 separano due ipotesi. Sulla carreggiata la circolazione con tavole, pattini o altri acceleratori di andatura è vietata in modo assoluto; negli spazi pedonali l'uso è vietato quando possa creare pericolo agli altri utenti. La categoria non deve essere applicata automaticamente a dispositivi muniti di una disciplina legislativa propria. In particolare, i monopattini elettrici sono regolati dall'articolo 1, commi 75 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: non sono quindi, ai fini dell'accertamento, semplicemente riconducibili agli «acceleratori di andatura» dell'articolo 190.

Tutte le violazioni dell'articolo sono punite dal comma 10 con la sanzione da euro 26,00 a euro 102,00. In presenza dei presupposti dell'articolo 202 CdS, il pagamento entro cinque giorni è pari a euro 18,20. Non sono previste decurtazione di punti o sanzioni accessorie. L'aumento notturno di un terzo previsto dall'articolo 195, comma 2-bis, CdS non si applica all'articolo 190. Per una contestazione completa l'operatore deve indicare il comma violato, descrivere luogo e circostanze concrete, documentare la presenza e la distanza dell'eventuale attraversamento e precisare l'intralcio o il pericolo quando tali elementi integrano la fattispecie.

AVVERTENZA: il presente breve commento ha finalità esclusivamente informativa e di supporto alla consultazione. Non sostituisce il testo ufficiale della norma, le direttive delle amministrazioni competenti o la valutazione del singolo caso concreto.

OSSERVAZIONI

 

Circolazione longitudinale dei pedoni

L'utilizzo della carreggiata è residuale: è consentito soltanto quando gli spazi riservati ai pedoni mancano, sono ingombri, interrotti o insufficienti. In tale situazione il pedone deve procedere sul margine opposto al senso di marcia dei veicoli e causare il minimo intralcio possibile. Fuori dei centri abitati, sulle carreggiate a doppio senso si procede in senso opposto ai veicoli; sulla carreggiata a senso unico si utilizza invece il margine destro rispetto alla loro direzione di marcia. Da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima del sorgere del sole, su strada esterna al centro abitato priva di illuminazione pubblica, i pedoni che circolano sulla carreggiata devono disporsi in unica fila.

Attraversamenti e regola dei cento metri

Il pedone deve utilizzare attraversamenti pedonali, sottopassaggi o soprapassaggi quando esistono entro cento metri dal punto in cui intende attraversare. Se mancano o sono più lontani, l'attraversamento è consentito solo in senso perpendicolare e con la necessaria attenzione. La distanza va valutata rispetto al punto concreto di attraversamento e, ai fini dell'accertamento, deve essere verificabile. La disciplina speciale delle intersezioni vieta l'attraversamento diagonale; nelle piazze e nei larghi gli attraversamenti presenti devono essere utilizzati anche quando distano più di cento metri. Fuori dagli attraversamenti e in zona che ne sia sprovvista, il pedone deve dare la precedenza ai conducenti. Il coordinamento con gli obblighi del conducente è contenuto nell'articolo 191 CdS.

Fermate del trasporto pubblico

Il comma 6 vieta l'attraversamento passando anteriormente ad autobus, filoveicoli o tram in sosta alla fermata. La formulazione non comprende il passaggio posteriore. L'accertamento deve pertanto descrivere la posizione del mezzo, la sua effettiva sosta alla fermata e il passaggio del pedone davanti ad esso, evitando di ampliare la fattispecie oltre il dato testuale.

Ausili per persone con disabilità

Le macchine per uso di persone con disabilità, comprese quelle motorizzate che rientrano fra gli ausili medici contemplati dall'articolo 46 CdS, non sono veicoli ai fini del Codice. Possono circolare negli spazi pedonali secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari ai sensi degli articoli 6 e 7 CdS. Il secondo periodo del comma 7 consente inoltre l'accesso alle infrastrutture ciclabili espressamente elencate. La mera utilizzazione da parte di una persona con disabilità non basta però a qualificare un comune dispositivo elettrico come ausilio medico.

Ciclisti sugli attraversamenti

Il ciclista non è tenuto in ogni caso a scendere dal velocipede. Ai sensi dell'articolo 182, comma 4, CdS, deve condurlo a mano quando, per le condizioni della circolazione, sia di intralcio o di pericolo per i pedoni; in tale situazione è assimilato al pedone e deve osservare comune diligenza e prudenza. L'articolo 377, comma 2, del Regolamento prescrive la conduzione a mano negli attraversamenti di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, quando le circostanze lo richiedano. Nelle intersezioni semaforizzate prive di lanterne per velocipedi trova applicazione anche l'articolo 41, comma 15, CdS.

Monopattini elettrici e spazi pedonali

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non sono generici «acceleratori di andatura» ai sensi dei commi 8 e 9. Dispongono di una disciplina speciale contenuta nell'articolo 1, commi 75 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, per quanto non espressamente previsto, sono equiparati ai velocipedi dal comma 75-quinquies. Il comma 75-undecies vieta la circolazione a bordo sui marciapiedi e vi consente esclusivamente la conduzione a mano. Quando il monopattino è condotto a mano, il suo utilizzatore deve rispettare la destinazione pedonale dello spazio e non ostacolare il normale transito; la circolazione a bordo sul marciapiede va invece contestata secondo la disciplina speciale dei monopattini, non mediante l'articolo 190, comma 8. Resta ammessa la circolazione nelle aree pedonali nei limiti specifici stabiliti dalla legge. Per il quadro sistematico si veda anche l'approfondimento interno Monopattini elettrici: inquadramento normativo e classificazione.

Tavole, pattini e altri acceleratori di andatura

Sulla carreggiata il divieto previsto dal comma 8 è assoluto. Negli spazi pedonali, invece, il comma 9 richiede che l'impiego possa creare una situazione di pericolo per gli altri utenti. Per i dispositivi diversi da quelli nominati occorre verificarne caratteristiche e disciplina positiva prima di qualificarli come «altri acceleratori di andatura»: non è corretto ricondurre automaticamente alla categoria ogni mezzo elettrico di mobilità personale, né trarre dalla sola qualificazione conseguenze su illeciti previsti per i conducenti di veicoli.

Accertamento e trattamento sanzionatorio

La sanzione prevista dal comma 10 va da euro 26,00 a euro 102,00; il pagamento con riduzione del 30 per cento entro cinque giorni, quando ammesso, è pari a euro 18,20. Non si applicano decurtazione di punti, sanzioni accessorie o aumento notturno di un terzo. Nel verbale devono essere individuati il comma e la condotta specifica: per il comma 2 è opportuno documentare esistenza e distanza delle opere di attraversamento; per il comma 4 l'effettivo intralcio; per il comma 9 la concreta situazione di pericolo.

Responsabilità negli investimenti

L'inosservanza dell'articolo 190 può rilevare nel concorso di colpa, ma non esclude automaticamente la responsabilità del conducente. La giurisprudenza richiede una condotta del pedone eccezionale, anomala e imprevedibile, tale da rendere oggettivamente inevitabile l'evento nonostante l'osservanza delle regole di circolazione e della comune prudenza. In questo senso si vedano, senza duplicare il modulo GIURISPRUDENZA, la Cassazione penale, sentenza n. 658/2024 e la Cassazione civile, ordinanza n. 8940/2022.

AVVERTENZA: le presenti osservazioni hanno finalità esclusivamente informativa e operativa. Non sostituiscono il testo ufficiale delle norme, le direttive delle amministrazioni competenti o la valutazione del singolo caso concreto.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 5594 del 03/03/2025
Circolazione Stradale - Artt. 190 e 191 del Codice della Strada - Comportamento dei pedoni e dei conducenti nei confronti dei pedoni - Incidente stradale - Investimento di pedone - Colpa - Risarcimento - Decisione del giudicante - L'affermazione del giudice, che ravvisa in capo al pedone una piena corresponsabilità circa il suo investimento per aver proceduto lungo una strada a senso unico di marcia per i veicoli e priva di marciapiede volgendo le spalle alle vetture che sopraggiungevano, ritenendo che le caratteristiche della strada "avrebbero dovuto sconsigliarne l'utilizzo da parte del pedone, secondo le ordinarie norme prudenziali", appare del tutto apodittica e contraria ad ogni logica, così da rendere la pur esistente motivazione sostanzialmente apparente.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 658 del 09/01/2024
Circolazione Stradale - Artt. 141, 190 e 191 del Codice della Strada - Comportamento dei pedoni e dei conducenti nei confronti dei pedoni - Attraversamento della carreggiata - Investimento di pedone - Comportamento negligente ed imprudente - Responsabilità - La prevedibilità che il pedone attraversi la carreggiata, pur con comportamento negligente, imprudente e con incedere lento al di fuori degli attraversamenti pedonali su di un tratto rettilineo e con buona visibilità configura il reato di omicidio colposo per il conducente del motociclo che lo investe.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 566 del 11/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 140, 190 e 191 del Codice della Strada - Principio informatore della circolazione - Comportamento dei pedoni - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni - Rischio di un investimento - Prevenzione - Obblighi comportamentali - Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: l'obbligo di ispezionare la strada costantemente, anche in assenza di strisce pedonali; l'obbligo di mantenere sempre il controllo del veicolo e l'obbligo di prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 46668 del 12/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 190 del Codice della Strada e art. 589-bis del c.p. - Comportamento dei pedoni - Investimento - Concorso di colpa - Riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 589 bis c.p., comma 7 del C.d.S. al conducente del veicolo che, di notte e lungo una strada extra urbana non illuminata a doppio senso di circolazione, investe il pedone che, in maniera imprudente, circola nella parte più interna della strada e nello stesso senso di marcia delle autovetture che sopraggiungevano da tergo, affiancato ad altra persona configurandosi, in tal modo, un concorso di colpa da parte del pedone.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 33096 del 08/09/2022
Circolazione Stradale - Art. 190 del Codice della Strada e 659 del C.P. - Comportamento dei pedoni - Disturbo del riposo delle persone - Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisce i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne alla luce del fatto che la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall'ordinamento come l'attuazione dello ius excludendi e il ricorso all'autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 13217 del 07/04/2022
Circolazione Stradale - Artt. 140, 190 e 191 del Codice della Strada - Comportamento dei pedoni e dei conducenti nei confronti dei pedoni - Investimento di pedone - L'altezza ridotta del pedone ed il suo attraversamento della carreggiata servendosi degli attraversamenti tracciati tra le auto incolonnate non basta ad escludere la responsabilità del conducente per l'investimento, configurabile solo quando la condotta della vittima presenta una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista ne' prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento; situazione configurabile solo nel caso in cui il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 8940 del 18/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 190 e 191 del Codice della Strada - Comportamento dei pedoni e dei conducenti nei confronti dei pedoni - Investimento di pedone - Responsabilità - La responsabilità del conducente che investe il pedone è esclusa non solo in ragione dell'attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali, ma solo se sia dimostrata, come nel caso di specie, la ricorrenza di un comportamento imprevedibile ed anormale dell'investito tale che l'investitore non abbia l'oggettiva possibilità di avvistarlo e di evitare l'evento, ricorrendo ad una manovra salvifica, semprechè all'investitore non sia rimproverabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8459 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 141, 190 e 191 del Codice della Strada e art. 591 bis del c.p. - Comportamento dei pedoni e dei conducenti nei confronti dei pedoni - Omicidio stradale - Responsabilità del conducente per l'investimento del pedone - Motivi di esclusione - In tema di reati colposi, quali omicidio o lesioni, posti in essere nell'ambito della circolazione stradale, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo, poiché il conducente che noti sul percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi, deve rallentare la velocità e, occorrendo, anche fermarsi allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8426 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 37, 38, 39, 40, 190 e 191 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Investimento di pedone - Contrasto tra la segnaletica presente - Al pedone, anche se conoscitore dei luoghi, che si accinge ad attraversare la carreggiata in corrispondenza di segnaletica stradale in contrasto, non spetta l'onere di ricostruire quale sia il cartello cui prestare osservanza e quale, invece, sia da disattendere.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 28178 del 21/07/2021
Circolazione Stradale - Artt. 177, 190 e 191 del Codice della Strada - Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze - Comportamento dei pedoni e dei conducenti nei confronti dei pedoni - Regola della comune prudenza - Il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato, quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, a violare le norme sulla circolazione stradale, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza nonostante che il pedone, intento nell'attraversamento della carreggiata facendo uso delle cuffie auricolari con musica ad alto volume, fosse notevolmente coperto dalla presenza di un autobus fermo sulla corsia.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 25552 del 23/05/2017
Circolazione Stradale - Artt. 141 e 190 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Norme sulla disciplina della circolazione stradale - Previsione eventuali imprudenze altrui - L'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali, come una strada cittadina bagnata poco illuminata di sera e nei pressi di una fermata della metropolitana, deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 33207 del 31/07/2013
Circolazione Stradale - Artt. 141, 190, 191 e 193 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Investimento di pedone - Esenzione della responsabilità da parte del conducente - Presupposti - In caso di investimento di pedone, il conducente del veicolo può essere esente da responsabilità non per il solo comportamento colposo del pedone, ma quando la condotta del pedone configuri una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile e che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento; basti pensare al conducente del veicolo investitore che si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, compresi gli aggiornamenti alle schede dell'Area Falsi Documentali, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale