CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 190 CdS
Comportamento dei pedoni
(Vedi art. 190 del Prontuario del Codice della strada)
Leggi qui il breve commento all’articolo 190 del Codice della strada
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7.
Le macchine per uso di persone con disabilità possono, altresì, circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili. (1)
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26,00 a euro 102,00.
(1) Periodo aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, entrato in vigore il 16 giugno 2022 e convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.
Breve commento all'articolo 190 del Codice della strada
L'articolo 190 disciplina il comportamento del pedone come utente della strada e costruisce un sistema di prevenzione fondato sulla separazione dei flussi, sulla prevedibilità dei movimenti e sulla reciproca prudenza. La regola primaria è l'utilizzo degli spazi riservati ai pedoni. L'accesso alla carreggiata per procedervi longitudinalmente costituisce una soluzione residuale, ammessa quando marciapiedi, banchine, viali o altri spazi predisposti mancano oppure sono ingombri, interrotti o insufficienti. In tal caso il pedone deve tenersi sul margine opposto al senso di marcia dei veicoli e ridurre al minimo l'intralcio. Fuori dei centri abitati la norma precisa il lato di marcia e, sulle strade non illuminate nelle ore notturne indicate dal comma 1, impone l'unica fila.
Per l'attraversamento, la disposizione privilegia gli attraversamenti pedonali, i sottopassaggi e i soprapassaggi. La regola dei cento metri non attribuisce un generale diritto di attraversare dove si vuole: in mancanza di una struttura utilizzabile entro tale distanza, il passaggio deve avvenire perpendicolarmente e con l'attenzione necessaria a non creare pericolo. Intersezioni, piazze e larghi sono assoggettati alle specifiche prescrizioni del comma 3. Se la zona è priva di attraversamento, il pedone deve dare la precedenza ai conducenti; sugli attraversamenti, invece, trovano applicazione i corrispondenti obblighi dei conducenti previsti dall'articolo 191 CdS. La violazione di una regola da parte del pedone può concorrere alla produzione del sinistro, ma non elimina automaticamente i doveri di avvistamento, controllo e prudenza gravanti sul conducente.
Il divieto di attraversare davanti ad autobus, filoveicoli e tram fermi alla fermata mira a evitare l'improvvisa comparsa del pedone in una zona occultata alla visuale degli altri conducenti. Il dato letterale del comma 6 riguarda il passaggio anteriormente al mezzo: non può essere esteso nel verbale a condotte diverse senza individuarne l'autonoma base normativa. Anche il divieto di sostare o indugiare sulla carreggiata deve essere letto in chiave funzionale: sono fatti salvi i casi di necessità, mentre sui marciapiedi, sulle banchine e presso gli attraversamenti diviene illecito il raggruppamento che determini un effettivo intralcio al normale transito pedonale.
Il comma 7 coordina l'articolo 190 con la nozione di veicolo dell'articolo 46 CdS. Le macchine per bambini e gli ausili per persone con disabilità che rispettano i requisiti normativi possono utilizzare gli spazi pedonali secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari. Dal 16 giugno 2022 le macchine per persone con disabilità possono utilizzare anche percorsi ciclabili e itinerari ciclopedonali; se motorizzate, sono ammesse inoltre sulle ulteriori infrastrutture ciclabili espressamente elencate. La modifica rafforza la mobilità accessibile, senza trasformare qualunque dispositivo elettrico in ausilio medico: qualificazione, caratteristiche costruttive e destinazione d'uso restano decisive.
I commi 8 e 9 separano due ipotesi. Sulla carreggiata la circolazione con tavole, pattini o altri acceleratori di andatura è vietata in modo assoluto; negli spazi pedonali l'uso è vietato quando possa creare pericolo agli altri utenti. La categoria non deve essere applicata automaticamente a dispositivi muniti di una disciplina legislativa propria. In particolare, i monopattini elettrici sono regolati dall'articolo 1, commi 75 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: non sono quindi, ai fini dell'accertamento, semplicemente riconducibili agli «acceleratori di andatura» dell'articolo 190.
Tutte le violazioni dell'articolo sono punite dal comma 10 con la sanzione da euro 26,00 a euro 102,00. In presenza dei presupposti dell'articolo 202 CdS, il pagamento entro cinque giorni è pari a euro 18,20. Non sono previste decurtazione di punti o sanzioni accessorie. L'aumento notturno di un terzo previsto dall'articolo 195, comma 2-bis, CdS non si applica all'articolo 190. Per una contestazione completa l'operatore deve indicare il comma violato, descrivere luogo e circostanze concrete, documentare la presenza e la distanza dell'eventuale attraversamento e precisare l'intralcio o il pericolo quando tali elementi integrano la fattispecie.
AVVERTENZA: il presente breve commento ha finalità esclusivamente informativa e di supporto alla consultazione. Non sostituisce il testo ufficiale della norma, le direttive delle amministrazioni competenti o la valutazione del singolo caso concreto.