CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 190 CdS
Comportamento dei pedoni

(Vedi art. 190 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
   2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
   3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
   4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
   5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
   6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
   7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. Le macchine per uso di persone con disabilità possono, altresì, circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonchè, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili (1).
   8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
   9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
   10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26,00 a euro 102,00.

 

(1) Periodo aggiunto dal Decreto Legge 16.06.2022 n. 68.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* Al di là dei profili di colpa che un sinistro stradale comporta, l'impegno dell'attraversamento stradale - non dedicato ne a pista ciclo-pedonale e ne' tracciato in corrispondenza di intersezione semaforizzata con lanterna dedicata a ciclisti provenienti da una pista ciclabile laterale - da parte del conducente di un velocipede in sella allo stesso trova, nel C.d.S., due diversi riferimenti:
   - l'art. 182, comma 4 del C.d.S. recita testualmente che "I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza". Ma tale ipotesi è circoscritta al solo sinistro che vede coinvolto il pedone ed il conducente di velocipede;
   - l'art. 41, comma 15 del C.d.S. recita testualmente che "In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni", rimandando così all'art. 190, comma 2, secondo periodo dello stesso C.d.S. secondo il quale "...possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri".
A tale riguardo si precisa l'attraversamento tenendo il veicolo a mano è previsto solo in caso "... di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano" (art. 377, comma 2 del Regolamento al C.d.S.).
* Considerando i monowheel, hoverboard e segway "acceleratori di andatura", ai conducenti degli stessi è vietata la circolazione sulla carreggiata delle strade, secondo il comma 8 del presente articolo. Non rientrando nella categoria di "veicolo", ai conducenti dei suddetti "acceleratori di andatura" non è possibile contestare la violazione per l'uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi sprovvisti di viva voce o di auricolare (art. 173, comma 2 del C.d.S.).

 

DISCLAMER: Il testo contenuto nella presente sezione "OSSERVAZIONI" non riveste alcun carattere di ufficialità, ma costituisce una semplice opinione dei curatori del portale, e per la quale non è previsto alcun aggiornamento obbligatorio da parte degli stessi. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 658 del 09/01/2024
Circolazione Stradale - Artt. 141, 190 e 191 del Codice della Strada - Comportamento dei pedoni e dei conducenti nei confronti dei pedoni - Attraversamento della carreggiata - Investimento di pedone - Comportamento negligente ed imprudente - Responsabilità - La prevedibilità che il pedone attraversi la carreggiata, pur con comportamento negligente, imprudente e con incedere lento al di fuori degli attraversamenti pedonali su di un tratto rettilineo e con buona visibilità configura il reato di omicidio colposo per il conducente del motociclo che lo investe.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 566 del 11/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 140, 190 e 191 del Codice della Strada - Principio informatore della circolazione - Comportamento dei pedoni - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni - Rischio di un investimento - Prevenzione - Obblighi comportamentali - Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: l'obbligo di ispezionare la strada costantemente, anche in assenza di strisce pedonali; l'obbligo di mantenere sempre il controllo del veicolo e l'obbligo di prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 46668 del 12/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 190 del Codice della Strada e art. 589-bis del c.p. - Comportamento dei pedoni - Investimento - Concorso di colpa - Riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 589 bis c.p., comma 7 del C.d.S. al conducente del veicolo che, di notte e lungo una strada extra urbana non illuminata a doppio senso di circolazione, investe il pedone che, in maniera imprudente, circola nella parte più interna della strada e nello stesso senso di marcia delle autovetture che sopraggiungevano da tergo, affiancato ad altra persona configurandosi, in tal modo, un concorso di colpa da parte del pedone.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 33096 del 08/09/2022
Circolazione Stradale - Art. 190 del Codice della Strada e 659 del C.P. - Comportamento dei pedoni - Disturbo del riposo delle persone - Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisce i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne alla luce del fatto che la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall'ordinamento come l'attuazione dello ius excludendi e il ricorso all'autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 13217 del 07/04/2022
Circolazione Stradale - Artt. 140, 190 e 191 del Codice della Strada - Comportamento dei pedoni e dei conducenti nei confronti dei pedoni - Investimento di pedone - L'altezza ridotta del pedone ed il suo attraversamento della carreggiata servendosi degli attraversamenti tracciati tra le auto incolonnate non basta ad escludere la responsabilità del conducente per l'investimento, configurabile solo quando la condotta della vittima presenta una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista ne' prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento; situazione configurabile solo nel caso in cui il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 8940 del 18/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 190 e 191 del Codice della Strada - Comportamento dei pedoni e dei conducenti nei confronti dei pedoni - Investimento di pedone - Responsabilità - La responsabilità del conducente che investe il pedone è esclusa non solo in ragione dell'attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali, ma solo se sia dimostrata, come nel caso di specie, la ricorrenza di un comportamento imprevedibile ed anormale dell'investito tale che l'investitore non abbia l'oggettiva possibilità di avvistarlo e di evitare l'evento, ricorrendo ad una manovra salvifica, semprechè all'investitore non sia rimproverabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8459 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 141, 190 e 191 del Codice della Strada e art. 591 bis del c.p. - Comportamento dei pedoni e dei conducenti nei confronti dei pedoni - Omicidio stradale - Responsabilità del conducente per l'investimento del pedone - Motivi di esclusione - In tema di reati colposi, quali omicidio o lesioni, posti in essere nell'ambito della circolazione stradale, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo, poiché il conducente che noti sul percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi, deve rallentare la velocità e, occorrendo, anche fermarsi allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8426 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 37, 38, 39, 40, 190 e 191 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Investimento di pedone - Contrasto tra la segnaletica presente - Al pedone, anche se conoscitore dei luoghi, che si accinge ad attraversare la carreggiata in corrispondenza di segnaletica stradale in contrasto, non spetta l'onere di ricostruire quale sia il cartello cui prestare osservanza e quale, invece, sia da disattendere.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 28178 del 21/07/2021
Circolazione Stradale - Artt. 177, 190 e 191 del Codice della Strada - Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze - Comportamento dei pedoni e dei conducenti nei confronti dei pedoni - Regola della comune prudenza - Il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato, quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, a violare le norme sulla circolazione stradale, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza nonostante che il pedone, intento nell'attraversamento della carreggiata facendo uso delle cuffie auricolari con musica ad alto volume, fosse notevolmente coperto dalla presenza di un autobus fermo sulla corsia.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 25552 del 23/05/2017
Circolazione Stradale - Artt. 141 e 190 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Norme sulla disciplina della circolazione stradale - Previsione eventuali imprudenze altrui - L'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali, come una strada cittadina bagnata poco illuminata di sera e nei pressi di una fermata della metropolitana, deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 33207 del 31/07/2013
Circolazione Stradale - Artt. 141, 190, 191 e 193 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Investimento di pedone - Esenzione della responsabilità da parte del conducente - Presupposti - In caso di investimento di pedone, il conducente del veicolo può essere esente da responsabilità non per il solo comportamento colposo del pedone, ma quando la condotta del pedone configuri una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile e che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento; basti pensare al conducente del veicolo investitore che si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale