PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio


CIRCOLAZIONE VIETATA SUL MARCIAPIEDE

Codice scheda: ME-MARCIAPIEDE-01

Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 18 settembre 2026

In sintesi: è vietato circolare con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica sul marciapiede. Per percorrere tale spazio il conducente deve scendere dal mezzo e condurlo a mano, assumendo la posizione giuridica del pedone e osservando le relative regole. Prima della contestazione occorre qualificare correttamente l'area: il marciapiede, destinato ai pedoni, non coincide con l'area pedonale e deve essere distinto dalle piste ciclabili e dai percorsi pedonali e ciclabili eventualmente collocati sulla stessa piattaforma o nelle immediate vicinanze. Quando l'autore materiale è minorenne, della violazione risponde la persona tenuta alla sua sorveglianza, secondo l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norma precettiva: art. 1, comma 75-undecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-duodevicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Definizione di marciapiede: art. 3, comma 1, numero 33, del Codice della strada: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 4 della medesima legge per le eventuali cause di esclusione della responsabilità; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.

PRECETTO

Il conducente non può utilizzare il monopattino come veicolo sul marciapiede. Per impegnare tale spazio deve scendere dalla pedana e procedere a piedi, spingendo o accompagnando il mezzo. Il divieto opera indipendentemente dalla velocità, dalla presenza o assenza di pedoni, dalla larghezza del marciapiede e dalla breve distanza percorsa. La sua applicazione presuppone, tuttavia, che l'area sia effettivamente qualificabile come marciapiede e non costituisca una diversa infrastruttura sulla quale la circolazione sia consentita.

ELEMENTI DA ACCERTARE

  • effettiva conduzione del monopattino con il conducente sulla pedana e non mera conduzione a mano;
  • natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
  • qualificazione dello spazio percorso come marciapiede ai sensi dell'art. 3 del Codice della strada;
  • posizione del marciapiede rispetto alla carreggiata e modalità di rialzo, delimitazione o protezione;
  • destinazione dello spazio alla circolazione dei pedoni;
  • eventuale presenza di segnaletica verticale e orizzontale relativa a piste ciclabili, percorsi pedonali e ciclabili o aree pedonali;
  • eventuale separazione fisica o visiva tra spazio pedonale e infrastruttura ciclabile;
  • punto di accesso al marciapiede, direzione di marcia e punto di uscita;
  • tratto percorso o osservato, velocità indicativa e durata della condotta;
  • posizione dei piedi del conducente, utilizzo del motore e modalità di propulsione;
  • presenza, numero e posizione dei pedoni e distanza mantenuta da essi;
  • eventuali manovre di evitamento, brusche frenate, intralcio o concreto pericolo;
  • eventuali ostacoli, lavori, veicoli in sosta o altre ragioni addotte per l'uso del marciapiede;
  • eventuale attraversamento trasversale in corrispondenza di passo carrabile, accesso privato o altro punto;
  • identità e data di nascita del conducente autore materiale;
  • se il conducente è minorenne, identità e qualità della persona tenuta alla sua sorveglianza;
  • proprietario del monopattino e numero del contrassegno identificativo, se presente;
  • luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.

Autore materiale: conducente che utilizza il monopattino come veicolo sul marciapiede, rimanendo sulla pedana durante il movimento.

Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.

Obbligato in solido: il proprietario del monopattino, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Se il proprietario coincide con il soggetto già individuato quale responsabile, evitare duplicazioni nella qualificazione e nella compilazione dell'atto.

Conduzione a mano: quando la persona è scesa dalla pedana e accompagna il monopattino a piedi, non ricorre la presente violazione. In tale situazione la persona assume la posizione del pedone e deve osservare le regole stabilite dall'art. 190 del Codice della strada, mantenendo il controllo del mezzo e non arrecando intralcio o pericolo.

Esclusioni: la fattispecie non ricorre quando lo spazio percorso è un'area pedonale o una diversa infrastruttura sulla quale la circolazione del monopattino sia consentita, né quando il mezzo viene condotto a mano. La sola somiglianza materiale con un marciapiede non è sufficiente: conformazione, destinazione e segnaletica devono essere accertate e descritte.

 

FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE

Conducente maggiorenne: conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca e modello, se conosciuti, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili] circolando sul marciapiede posto lungo [indicare strada e lato], spazio esterno alla carreggiata [rialzato/delimitato/protetto] e destinato ai pedoni, senza scendere dalla pedana e senza condurre il mezzo a mano. La condotta veniva osservata per [indicare tratto, direzione, tempo e ulteriori circostanze], in violazione dell'art. 1, comma 75-undecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Formula integrativa relativa alla qualificazione dell'area: il tratto percorso era qualificabile come marciapiede in quanto [descrivere rialzo, cordolo, delimitazione, protezione, pavimentazione, continuità, destinazione pedonale e segnaletica]; non risultavano presenti [oppure: erano presenti ma non interessavano il tratto percorso] piste ciclabili, percorsi pedonali e ciclabili o altre infrastrutture sulle quali fosse consentita la circolazione del monopattino.

Formula integrativa in caso di attraversamento trasversale: il conducente impegnava il marciapiede trasversalmente in corrispondenza di [passo carrabile/accesso privato/altro punto], rimanendo sulla pedana e percorrendo [indicare distanza e modalità] senza scendere dal mezzo.

Formula integrativa in presenza di pedoni o pericolo: sul tratto interessato erano presenti [numero] pedoni; il conducente procedeva a distanza di circa [...], effettuando [descrivere sorpassi, manovre, frenate, intralcio o situazioni di pericolo].

Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione del mezzo] circolando sul marciapiede [descrivere ubicazione, caratteristiche dell'area, tratto percorso e modalità], senza scendere dalla pedana e senza condurre il mezzo a mano, in violazione dell'art. 1, comma 75-undecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Formula integrativa qualora la persona tenuta alla sorveglianza sia presente: la persona sopra indicata era presente sul posto al momento dell'accertamento e veniva identificata mediante [documento e relativi estremi].

Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente al soggetto destinatario della sanzione in quanto [indicare in modo concreto la ragione]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.

Codice Pro.Sa.: 4236

REGIME SANZIONATORIO

Limiti edittali da euro 50,00 a euro 250,00
Pagamento in misura ridotta euro 50,00
Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni euro 35,00
Maggiorazione notturna non prevista
Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso euro 125,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada
Sanzione amministrativa accessoria non prevista
Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo non previsti per questa sola violazione
Decurtazione di punti non prevista
Autorità competente per il ricorso Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace

 

NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE

  • descrivere gli elementi che dimostrano l'effettiva conduzione del monopattino con il conducente sulla pedana;
  • qualificare espressamente lo spazio come marciapiede, descrivendone rialzo, delimitazione, protezione e destinazione pedonale;
  • indicare la posizione del marciapiede rispetto alla carreggiata e il lato della strada interessato;
  • descrivere la segnaletica verticale e orizzontale presente e verificare l'eventuale esistenza di infrastrutture ciclabili;
  • indicare punto di accesso, direzione, punto di uscita, tratto percorso o osservato e velocità indicativa;
  • precisare se la circolazione avveniva longitudinalmente oppure mediante attraversamento trasversale del marciapiede;
  • in caso di passo carrabile o accesso privato, descrivere la continuità del percorso pedonale e la concreta conformazione del luogo;
  • indicare presenza, numero e posizione dei pedoni e documentare eventuali manovre, intralcio o situazioni di pericolo;
  • riportare eventuali ostacoli o ragioni addotte dal conducente e le alternative concretamente disponibili;
  • indicare le generalità complete e la data di nascita del conducente autore materiale;
  • se il conducente è minorenne, indicare le generalità, la qualità e gli estremi del documento della persona tenuta alla sorveglianza;
  • identificare il monopattino mediante contrassegno, marca, modello, colore e ulteriori caratteristiche disponibili;
  • annotare l'eventuale documentazione fotografica o video acquisita, avendo cura di rappresentare anche la conformazione dell'area e la segnaletica;
  • interrompere la circolazione vietata e invitare il conducente a scendere dalla pedana e a condurre il mezzo a mano;
  • in caso di contestazione differita, documentare le attività svolte per identificare i soggetti interessati e la ragione della mancata contestazione immediata.

Conducente di età inferiore a quattordici anni: oltre alla presente violazione ricorre autonomamente la conduzione senza il requisito minimo di età descritta nella scheda ME-ETA-01 – Conducente minore di quattordici anni, previa verifica degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie.

Uso del casco: l'eventuale mancato uso del casco da parte del conducente integra una distinta violazione, descritta nella scheda ME-CASCO-01 – Mancanza del casco protettivo.

Area pedonale: non deve essere confusa con il marciapiede. Nell'area pedonale la circolazione del monopattino può essere ammessa alle condizioni stabilite dalla disciplina speciale, ferma restando l'osservanza del limite di velocità e delle eventuali limitazioni o prescrizioni locali.

Infrastruttura ciclabile contigua: quando accanto allo spazio pedonale è presente una pista ciclabile o un percorso pedonale e ciclabile, occorre accertare con precisione quale parte sia stata materialmente percorsa. La contestazione non può fondarsi sulla sola collocazione dell'infrastruttura alla quota del marciapiede.

Attraversamento trasversale: la breve durata o la direzione trasversale non escludono automaticamente la circolazione sul marciapiede. Devono essere descritti il punto di attraversamento, la continuità dello spazio pedonale, la distanza percorsa e la concreta conformazione del luogo.

Ostacolo sulla carreggiata o sull'infrastruttura ciclabile: la presenza di un ostacolo non autorizza normalmente a proseguire sulla pedana lungo il marciapiede; il conducente deve scendere e condurre il monopattino a mano. Se viene prospettata una situazione di effettiva necessità, raccogliere gli elementi utili alla distinta valutazione dell'art. 4 della legge n. 689/1981.

Distinzione dalla sosta: la presente scheda riguarda il movimento del monopattino sul marciapiede. La sosta del mezzo sul medesimo spazio è regolata da una diversa disposizione e integra una fattispecie autonoma, con differente regime sanzionatorio.

Concorso con altre violazioni: devono essere valutate autonomamente le ulteriori condotte accertate, comprese il trasporto di persone, oggetti o animali, il mancato uso del casco, la circolazione contromano, l'inosservanza dei limiti di velocità e la mancanza dei prescritti requisiti del mezzo.

PAGAMENTO E RICORSI

Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.

Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.

Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.

NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Elemento centrale della fattispecie. Il fatto vietato consiste nell'utilizzare il monopattino come veicolo sul marciapiede. Devono quindi essere provati sia il movimento con il conducente sulla pedana sia la natura di marciapiede dello spazio percorso.

2. Definizione del luogo. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 33, del Codice della strada, il marciapiede è una parte della strada esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni. Il verbale deve riportare gli elementi concreti che consentono tale qualificazione.

3. Conduzione a mano e posizione del pedone. La persona che scende dal monopattino e lo conduce a mano non è più conducente del veicolo ai fini della presente fattispecie. Essa assume la posizione del pedone e soggiace alle regole dell'art. 190 del Codice della strada, dovendo mantenere il controllo del mezzo e usare la comune prudenza.

4. Marciapiede e area pedonale. Le due nozioni non sono equivalenti. Il marciapiede è una parte della strada destinata ai pedoni e non può essere percorso restando sul monopattino; l'area pedonale costituisce un diverso ambito di circolazione, nel quale il monopattino può essere ammesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti specificamente previsti.

5. Pista ciclabile e percorso pedonale e ciclabile. La collocazione alla medesima quota del marciapiede non trasforma automaticamente un'infrastruttura ciclabile in spazio esclusivamente pedonale. Occorre verificare conformazione, segnaletica, delimitazioni e destinazione funzionale, descrivendo quale porzione sia stata effettivamente percorsa.

6. Passi carrabili e accessi privati. L'abbassamento del cordolo in corrispondenza di un passo carrabile non fa necessariamente venir meno la continuità e la destinazione pedonale del marciapiede. La configurazione del luogo deve essere documentata, precisando se il conducente abbia effettuato un mero attraversamento trasversale o abbia percorso longitudinalmente lo spazio pedonale.

7. Breve tratto e assenza di pedoni. La norma non subordina la violazione a una distanza minima né alla presenza di pedoni. La lunghezza del tratto, la velocità e le condizioni di traffico rilevano per la descrizione e la valutazione del fatto, ma non costituiscono elementi necessari del precetto.

8. Rapporto con l'art. 182 del Codice della strada. La circolazione del monopattino sul marciapiede è disciplinata dalla disposizione speciale dell'art. 1, comma 75-undecies, della legge n. 160/2019. Non deve essere contestato in aggiunta, per il medesimo fatto, l'art. 182 del Codice della strada, applicabile ai velocipedi.

9. Distinzione dalla sosta sul marciapiede. Circolazione e sosta costituiscono condotte differenti, regolate da commi e regimi sanzionatori diversi. Il semplice rinvenimento di un monopattino fermo sul marciapiede non prova la precedente circolazione e non consente l'applicazione della presente fattispecie.

10. Autore materiale minorenne. Quando il conducente ha meno di diciotto anni, il verbale deve descrivere la condotta da lui materialmente realizzata e individuare separatamente la persona che ne risponde ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salva la prova di non avere potuto impedire il fatto.

11. Proprietario e solidarietà. Il rinvio al Titolo VI del Codice della strada rende applicabile l'art. 196 del Codice della strada. Il proprietario del monopattino risponde in solido dell'obbligazione pecuniaria, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà; tale posizione non lo trasforma nell'autore materiale della condotta.

12. Collegamenti con gli approfondimenti. Per gli ambiti urbani, le infrastrutture ciclabili, l'equiparazione ai velocipedi e la prevalenza della disciplina speciale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo I, § 3.3, e Titolo II, § 4.4; per il divieto di circolazione sul marciapiede, la conduzione a mano e il rapporto con le regole dei velocipedi e dei pedoni si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo IV, § 6.14, e Titolo V, § 7.15; per il regime sanzionatorio, il minore autore materiale, l'obbligato in solido, il concorso tra violazioni e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.1; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.

13. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, sulle definizioni e sulle disposizioni del Codice della strada. Le formule operative sono autonome e devono essere nuovamente verificate sulle fonti ufficiali alla data dell'impiego.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

  • 18 settembre 2026: prima redazione della scheda.

 

AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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