PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio


MONOPATTINO IN SOSTA SULLA PUBBLICA VIA PRIVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RC

Codice scheda: ME-SOSTA-03

Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 19 settembre 2026

In sintesi: dal 16 luglio 2026 i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione senza la prescritta assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. L'obbligo riguarda anche il mezzo lasciato in sosta sulla pubblica via, poiché la disciplina assicurativa considera rilevante l'uso del veicolo indipendentemente dal fatto che esso sia fermo o in movimento. Quando il soggetto che ha collocato il monopattino non è presente, il verbale deve descrivere la sosta, documentare l'esito negativo della verifica assicurativa e distinguere l'autore materiale dal proprietario obbligato in solido. La violazione è soggetta alla sanzione da euro 100,00 a euro 400,00.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Obbligo assicurativo: art. 1, comma 75-vicies quinquies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dalla legge 25 novembre 2024, n. 177; la disposizione richiama l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile e il Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Norma precettiva: art. 1, comma 75-quater, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che vieta la circolazione del monopattino privo della copertura assicurativa prescritta.

Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-undevicies, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Nozione generale di circolazione: art. 3, comma 1, numero 9), del Codice della strada, secondo cui la circolazione comprende il movimento, la fermata e la sosta dei veicoli sulla strada.

Nozione di sosta: art. 157 del Codice della strada, quanto alla sospensione della marcia protratta nel tempo con possibilità di allontanamento del conducente.

Decorrenza dell'obbligo: 16 luglio 2026, secondo il comunicato congiunto del 17 aprile 2026 e la circolare n. 615 del 24 aprile 2026.

Controllo telematico: circolare n. 21876 del 16 luglio 2026, relativa all'estensione della funzione “Monopattini” di Infoweb alla verifica della copertura assicurativa; circolare n. 15228 del 18 maggio 2026, quanto all'identificazione del proprietario associato al contrassegno.

Poteri di accertamento: art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quanto all'assunzione di informazioni, ai rilievi descrittivi e fotografici e alle verifiche necessarie.

Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama il Titolo VI del Codice della strada; art. 196 del Codice della strada per l'obbligazione solidale del proprietario.

PRECETTO

Il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica non può essere lasciato in sosta sulla strada o in altra area pubblica destinata alla circolazione quando non sia coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 1, comma 75-vicies quinquies, della legge n. 160/2019.

L'obbligo assicurativo si riferisce al singolo monopattino identificato mediante il proprio contrassegno. Per i soggetti pubblici o privati che utilizzano una pluralità di mezzi resta possibile una polizza riferita alla flotta, purché i monopattini coperti siano analiticamente individuati secondo la disciplina applicabile.

Disciplina speciale: per il monopattino conforme privo di copertura assicurativa trova applicazione la sanzione speciale della legge n. 160/2019. La medesima condotta non deve essere duplicata mediante l'ordinaria contestazione dell'art. 193 del Codice della strada. Una diversa valutazione è necessaria quando il mezzo, per le sue caratteristiche tecniche, non possa essere qualificato come monopattino conforme e risulti riconducibile a un'altra categoria di veicolo.

ELEMENTI DA ACCERTARE

  • presenza del monopattino sulla strada, in uno stallo o in altra area pubblica destinata alla circolazione;
  • effettiva sosta del mezzo, distinguendola dalla fermata momentanea con conducente presente e dalla conduzione a mano;
  • assenza del conducente oppure sua presenza e identificazione, se reperito sul posto;
  • natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica conforme alla disciplina speciale;
  • codice alfanumerico del contrassegno identificativo e corrispondenza con i dati presenti in Infoweb;
  • esito della verifica telematica relativo all'assenza della copertura assicurativa alla data e all'ora dell'accertamento;
  • eventuali dati della polizza esibita o acquisita e verifica della sua decorrenza, scadenza, sospensione o riferibilità al mezzo;
  • identità del proprietario associato al contrassegno;
  • eventuale utilizzatore risultante dai dati di noleggio o da altri elementi oggettivi;
  • esatta localizzazione del mezzo e natura dell'area di sosta;
  • data, ora e documentazione fotografica acquisita;
  • eventuali ulteriori violazioni relative al contrassegno, alla sosta o alle caratteristiche tecniche, da accertare separatamente.

Autore materiale: il soggetto che ha posto o lasciato in sosta il monopattino privo della prescritta copertura assicurativa. Se non è presente e non viene identificato, non deve essere automaticamente individuato nel proprietario.

Proprietario: è il soggetto associato al contrassegno e, ai sensi dell'art. 196 del Codice della strada, risponde in solido dell'obbligazione pecuniaria, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. La solidarietà non equivale all'attribuzione automatica della condotta materiale.

Ambito escluso: la presente scheda non riguarda il monopattino condotto da un utilizzatore al momento del controllo, per il quale è prevista la distinta fattispecie di circolazione senza copertura assicurativa; non riguarda inoltre il mezzo effettivamente sottratto all'uso e custodito in area privata non aperta alla circolazione.

 

FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE

Formula – autore non presente: il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca, modello, colore, numero di serie e ulteriori elementi identificativi], recante il contrassegno identificativo [combinazione alfanumerica], risultava lasciato in sosta sulla pubblica via in [località esatta, posizione e tipo di area] senza la prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. L'assenza della copertura alla data e all'ora dell'accertamento era verificata mediante interrogazione della funzione “Monopattini” di Infoweb, che restituiva il seguente esito: [riportare l'esito e gli eventuali dati disponibili]. Il soggetto che aveva collocato il mezzo non era presente. Violazione dell'art. 1, comma 75-quater, secondo periodo, in relazione al comma 75-vicies quinquies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sanzionata dal comma 75-undevicies, secondo periodo.

Formula – autore identificato: [generalità complete], identificato mediante [documento e relativi estremi/dati del noleggio o altri elementi], aveva posto o lasciato in sosta sulla pubblica via, in [luogo e posizione], il monopattino [identificazione completa e contrassegno] privo della prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, come accertato mediante [interrogazione Infoweb e ulteriori verifiche], in violazione dell'art. 1, comma 75-quater, secondo periodo, in relazione al comma 75-vicies quinquies, della legge n. 160/2019.

Formula integrativa – identificazione del proprietario: mediante consultazione Infoweb il proprietario associato al contrassegno risultava essere [generalità complete o denominazione, residenza o sede], al quale il verbale sarà notificato quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 del Codice della strada, non essendo stato identificato il soggetto che aveva materialmente posto il mezzo in sosta.

Formula integrativa – contestazione non immediata: la violazione non veniva contestata immediatamente poiché il soggetto che aveva collocato il monopattino in sosta non era presente e non risultava identificabile sul posto; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada al soggetto individuato e al proprietario obbligato in solido, secondo le rispettive qualità.

Formula integrativa – concorso con sosta vietata sul marciapiede: il mezzo risultava inoltre collocato sul marciapiede fuori da un'area di sosta consentita e precisamente [descrivere posizione, segnaletica, coordinate GPS e spazio residuo]; tale condotta veniva contestata separatamente ai sensi dell'art. 1, comma 75-quinquiesdecies, della legge n. 160/2019.

Codice Pro.Sa.: 4261

Avvertenza operativa sul codice: il codice 4261 deve essere utilizzato esclusivamente per il monopattino in sosta. Nelle note deve essere specificata l'area nella quale il mezzo è stato rinvenuto, ad esempio carreggiata, stallo, marciapiede o altra area pubblica. Quando il monopattino è condotto da un utilizzatore al momento del controllo, la distinta voce Pro.Sa. è il codice 4249.

REGIME SANZIONATORIO

Limiti edittali da euro 100,00 a euro 400,00
Pagamento in misura ridotta euro 100,00
Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni euro 70,00
Maggiorazione notturna non prevista
Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso euro 200,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada
Sanzione amministrativa accessoria non prevista per questa sola violazione quando il monopattino è tecnicamente conforme
Sequestro per mancanza dell'assicurazione non previsto per questa sola violazione dalla disciplina speciale del monopattino conforme; non si applica automaticamente il sequestro ordinariamente collegato all'art. 193 del Codice della strada
Confisca non prevista per il solo difetto assicurativo del monopattino conforme; ricorre la distinta previsione del comma 75-vicies quando il mezzo ha motore termico o motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW
Rimozione non consegue automaticamente alla sola mancanza della copertura assicurativa; può derivare dalla distinta violazione delle norme sulla sosta o da altra specifica previsione
Decurtazione di punti non prevista
Autorità competente per il ricorso Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace

 

NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE

  • indicare con precisione la strada, il numero civico, lo stallo o l'area nella quale il monopattino è stato rinvenuto, come richiesto per l'impiego del codice Pro.Sa. 4261;
  • descrivere gli elementi dai quali si desume la sosta e annotare l'assenza o la presenza dell'utilizzatore;
  • fotografare il mezzo nel contesto stradale e acquisire un'immagine leggibile del contrassegno;
  • consultare Infoweb inserendo la combinazione alfanumerica e annotare data, ora ed esito della verifica;
  • acquisire o conservare il riepilogo dell'interrogazione secondo le procedure dell'ufficio;
  • in caso di esito negativo, verificare che non si tratti di disallineamento o aggiornamento non ancora recepito e valutare l'eventuale documentazione assicurativa prodotta;
  • controllare decorrenza, scadenza, eventuale sospensione e precisa riferibilità della polizza al contrassegno del mezzo;
  • identificare il proprietario senza qualificarlo automaticamente come autore materiale della sosta;
  • se il mezzo appartiene a una flotta di noleggio, acquisire gli elementi utili a individuare l'utilizzatore che ha concluso il noleggio e la fotografia di fine corsa, quando disponibile;
  • contestare separatamente l'eventuale mancanza o irregolarità del contrassegno, la sosta vietata e le difformità tecniche;
  • non applicare automaticamente l'art. 193 del Codice della strada, il relativo sequestro o le riduzioni collegate alla riattivazione della polizza previste per la fattispecie ordinaria;
  • se emergono motore termico o potenza nominale continua superiore a 1 kW, attivare gli autonomi accertamenti tecnici e la procedura di sequestro finalizzata alla confisca;
  • disporre la rimozione soltanto quando ne ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina della sosta o da altra specifica norma.

Circolazione con conducente: quando il monopattino è condotto da un utilizzatore al momento del controllo non deve essere impiegato il codice 4261, riservato alla sosta; la specifica voce Pro.Sa. per la circolazione senza copertura assicurativa è il codice 4249.

Contrassegno assente o irregolare: la mancanza della copertura non assorbe l'autonoma violazione relativa all'identificabilità del mezzo. Ricorrendone i presupposti deve essere contestata anche la fattispecie descritta nella scheda ME-SOSTA-02 – Sosta senza contrassegno o con contrassegno irregolare, codice Pro.Sa. 4260. In mancanza del contrassegno l'assenza assicurativa non può essere desunta automaticamente: occorrono autonomi elementi di verifica.

Sosta sul marciapiede: la mancanza dell'assicurazione non assorbe la sosta vietata. Ricorrendone i presupposti deve essere contestata anche la violazione descritta nella scheda ME-SOSTA-01 – Sosta vietata sul marciapiede, codice Pro.Sa. 4243.

Mezzo non conforme: la sanzione speciale della presente scheda presuppone che il veicolo sia qualificabile come monopattino a propulsione prevalentemente elettrica. Quando le caratteristiche tecniche facciano emergere una diversa categoria di veicolo, devono essere preliminarmente risolte la qualificazione del mezzo e la conseguente disciplina assicurativa.

Motore termico o potenza superiore a 1 kW: alla violazione del comma 75-quater si aggiunge la confisca prevista dal comma 75-vicies. In tal caso il mezzo deve essere sottoposto a sequestro secondo la procedura degli artt. 210 e 213 del Codice della strada, previa verifica tecnica del presupposto.

PAGAMENTO E RICORSI

Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.

Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.

Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.

NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Operatività dal 16 luglio 2026. L'obbligo assicurativo, pur introdotto dalla legge n. 177/2024, è divenuto concretamente operativo dal 16 luglio 2026, quando le imprese sono state tenute a offrire le polizze riferite ai monopattini identificati. La presente scheda non deve essere utilizzata per fatti anteriori a tale data.

2. La sosta e il rischio statico. La sosta rientra nella nozione generale di circolazione stradale e il Titolo X del Codice delle assicurazioni private estende la copertura all'uso del veicolo indipendentemente dal fatto che esso sia fermo o in movimento. Il verbale deve tuttavia dimostrare che il monopattino era lasciato in un'area aperta alla circolazione e non semplicemente custodito in un luogo privato sottratto all'uso.

3. Specialità rispetto all'art. 193 del Codice della strada. La mancanza dell'assicurazione del monopattino conforme è disciplinata direttamente dall'art. 1, commi 75-quater e 75-undevicies, della legge n. 160/2019. Non devono essere cumulate, per il medesimo fatto, la sanzione speciale e quella ordinaria dell'art. 193 del Codice della strada.

4. Assenza del sequestro assicurativo ordinario. Alla sanzione speciale da euro 100,00 a euro 400,00 non è collegato il sequestro previsto dall'art. 193 per gli altri veicoli. L'art. 213 torna applicabile soltanto quando una distinta previsione imponga la confisca, come nel caso del motore termico o del motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW.

5. Autore materiale e obbligato in solido. L'autore è chi ha materialmente posto o lasciato il monopattino in sosta privo di assicurazione. Il proprietario individuato mediante il contrassegno risponde in solido nei limiti dell'art. 196 del Codice della strada, ma non deve essere qualificato come trasgressore senza elementi che gli attribuiscano la condotta.

6. Valore dell'interrogazione Infoweb. Il risultato telematico costituisce il principale punto di partenza del controllo, ma deve essere riferito con precisione al contrassegno, alla data e all'ora dell'accertamento. L'eventuale documentazione prodotta dall'interessato deve essere esaminata, soprattutto quando prospetti una copertura appena attivata o un disallineamento della banca dati.

7. Flotte e servizi di noleggio. La polizza può coprire una pluralità di mezzi analiticamente individuati. L'operatore deve quindi verificare se il monopattino controllato sia incluso nella copertura e non limitarsi all'esistenza di una polizza genericamente intestata al gestore. I dati del noleggio possono inoltre consentire di individuare l'autore materiale della sosta.

8. Concorso con contrassegno e sosta vietata. Assicurazione, identificabilità del mezzo e regolarità del luogo di sosta tutelano interessi distinti. La compresenza delle relative violazioni consente contestazioni autonome soltanto quando risultino provati tutti gli elementi costitutivi di ciascuna fattispecie.

9. Collegamenti con gli approfondimenti. Per introduzione, decorrenza e verifica della copertura assicurativa si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo VII, §§ 9.15-9.17. Per la disciplina della sosta si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo VI, §§ 8.19-8.22. Per sanzione speciale, controllo telematico, solidarietà, misure sul mezzo, responsabilità civile, concorso tra norme e redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.3; Titolo II, § 4.8; Titolo III, § 5.10; Titolo IV, §§ 6.11-6.12; Titolo VII, §§ 9.19-9.20; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.

10. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, sul Titolo X del Codice delle assicurazioni private e sugli atti che hanno reso operativo il sistema assicurativo e il controllo mediante Infoweb. La specifica applicazione alla sosta richiede di documentare puntualmente luogo, posizione, identificazione del mezzo, esito della verifica e rapporto tra autore materiale e proprietario.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

  • 19 settembre 2026: prima redazione della scheda, con distinzione dalla circolazione con conducente e dalla fattispecie ordinaria dell'art. 193 del Codice della strada.

 

AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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