PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
SOSTA VIETATA SUL MARCIAPIEDE
Codice scheda: ME-SOSTA-01
Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 18 settembre 2026
In sintesi: è vietato lasciare in sosta un monopattino sul marciapiede. Il divieto non opera nelle aree che il Comune abbia individuato con ordinanza, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, né negli stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli. L'area comunale collocata sul marciapiede deve essere segnalata; può essere priva di segnaletica soltanto quando le coordinate GPS della sua localizzazione siano pubblicamente consultabili sul sito istituzionale del Comune. La specifica violazione è punita, per effetto del rinvio contenuto nel comma 75-vicies semel, con la sanzione dell'art. 158, comma 5, del Codice della strada prevista per ciclomotori e motoveicoli a due ruote: da euro 41,00 a euro 168,00.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Norma precettiva: art. 1, comma 75-quinquiesdecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-vicies semel, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama la sanzione prevista dall'art. 158, comma 5, del Codice della strada per ciclomotori e motoveicoli a due ruote.
Definizioni rilevanti: art. 3, comma 1, numero 33, del Codice della strada, quanto alla nozione di marciapiede; art. 157 del Codice della strada, quanto alla distinzione tra arresto, fermata e sosta.
Eventuale rimozione: art. 159, comma 1, lettera c), del Codice della strada, quando la concreta collocazione del mezzo costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione.
Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando sia identificato un autore materiale minorenne; art. 196 del Codice della strada per l'obbligazione solidale del proprietario.
PRECETTO
La sosta del monopattino sul marciapiede è vietata, salvo che il mezzo si trovi:
- in un'area di sosta riservata ai monopattini, individuata dal Comune con ordinanza e indicata con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale;
- in un'area comunale riservata priva di segnaletica, quando le coordinate GPS della sua localizzazione siano pubblicamente consultabili sul sito istituzionale del Comune;
- in uno stallo riservato ai velocipedi, ai ciclomotori o ai motoveicoli.
Il Comune può istituire aree di sosta sul marciapiede soltanto quando dimensioni e caratteristiche dello spazio consentano di assicurare, nella parte rimanente, la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. La liceità della sosta nell'area autorizzata non consente di raggiungerla circolando sul marciapiede: il monopattino deve essere condotto a mano.
ELEMENTI DA ACCERTARE
- natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
- effettiva situazione di sosta e non semplice arresto imposto dalla circolazione o fermata momentanea con conducente presente e pronto a riprendere la marcia;
- qualificazione dello spazio occupato come marciapiede ai sensi dell'art. 3 del Codice della strada;
- esatta posizione del mezzo rispetto a carreggiata, cordolo, percorso pedonale, scivoli, raccordi e accessi;
- assenza di un'area di sosta riservata ai monopattini nel punto concretamente occupato;
- eventuale ordinanza comunale istitutiva dell'area, sua vigenza e precisa delimitazione;
- presenza, contenuto e visibilità della segnaletica verticale e orizzontale;
- in assenza di segnaletica, pubblicazione delle coordinate GPS sul sito istituzionale del Comune e corrispondenza tra tali coordinate e il punto di sosta;
- eventuale collocazione all'interno di uno stallo riservato a velocipedi, ciclomotori o motoveicoli;
- spazio residuo disponibile per i pedoni e per le persone con disabilità;
- eventuale occupazione di scivoli, raccordi, percorsi tattili, rampe o corridoi di transito;
- presenza di pericolo o grave intralcio, da descrivere specificamente se si valuta la rimozione;
- posizione stabile, appoggio e condizioni del mezzo, compreso l'eventuale riversamento a terra;
- identità dell'autore materiale, quando direttamente osservato o altrimenti accertato;
- proprietario del monopattino e numero del contrassegno identificativo;
- per i mezzi a noleggio, gestore, codice identificativo e dati utili alla ricostruzione dell'ultimo utilizzo, nei limiti consentiti;
- luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.
Autore materiale: soggetto che lascia il monopattino in sosta sul marciapiede al di fuori delle aree consentite. Se la condotta non è stata direttamente osservata, non deve essere attribuita nominativamente sulla base di mere supposizioni.
Soggetto destinatario della sanzione: l'autore materiale, quando identificato e amministrativamente imputabile. Se l'autore materiale è minorenne, della violazione risponde la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
Obbligato in solido: il proprietario del monopattino, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Per i mezzi a noleggio la qualità di proprietario del gestore non equivale, da sola, alla prova che questi abbia materialmente collocato il monopattino sul marciapiede.
Esclusioni: la fattispecie non ricorre quando il mezzo è correttamente collocato in un'area comunale riservata conforme al comma 75-quinquiesdecies oppure in uno stallo destinato a velocipedi, ciclomotori o motoveicoli. Non ricorre inoltre quando il monopattino sia soltanto momentaneamente fermo per esigenze della circolazione o durante una fermata effettivamente breve, con il conducente presente e pronto a ripartire, sempre che non trovi applicazione un autonomo divieto di fermata.
FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE
Formula generale – autore non presente: il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca, modello, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili] era lasciato in sosta sul marciapiede posto lungo [strada, numero civico, lato e punto esatto], al di fuori di un'area riservata ai monopattini e di uno stallo destinato a velocipedi, ciclomotori o motoveicoli. Il mezzo occupava [descrivere posizione e spazio occupato] e lasciava ai pedoni uno spazio residuo di circa [...]. Nel punto non risultava istituita un'area comunale di sosta individuata ai sensi dell'art. 1, comma 75-quinquiesdecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula generale – autore identificato: lasciava in sosta sul marciapiede posto lungo [ubicazione esatta] il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione del mezzo], al di fuori delle aree e degli stalli nei quali la sosta è consentita. Il mezzo risultava collocato [descrivere posizione, orientamento, spazio occupato e ulteriori circostanze], in violazione dell'art. 1, comma 75-quinquiesdecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sanzionato dal comma 75-vicies semel della medesima legge mediante rinvio all'art. 158, comma 5, del Codice della strada.
Formula integrativa – verifica delle aree comunali: nel punto di accertamento non erano presenti segnaletica verticale o orizzontale indicanti un'area riservata; dalla consultazione effettuata alle ore [...] del [data] sul sito istituzionale del Comune [indicare pagina o sezione consultata] non risultavano pubblicate coordinate GPS corrispondenti al luogo di sosta. La verifica veniva documentata mediante [annotazione, schermata, stampa o altra modalità].
Formula integrativa – ostacolo alla mobilità delle persone con disabilità: il monopattino occupava [scivolo/raccordo/rampa/percorso tattile/corridoio di transito] e riduceva il passaggio utile a circa [...], impedendo/rendendo difficoltoso il transito di [descrivere situazione concretamente osservata].
Formula integrativa – rimozione per pericolo o grave intralcio: la collocazione del monopattino costituiva [pericolo/grave intralcio] in quanto [descrivere analiticamente posizione, dimensioni del passaggio, flussi pedonali, ostacolo prodotto e impossibilità o difficoltà di aggiramento]; veniva pertanto disposta la rimozione ai sensi dell'art. 159, comma 1, lettera c), del Codice della strada.
Formula integrativa – autore materiale minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale lasciava in sosta sul marciapiede il monopattino [identificazione e descrizione del fatto], al di fuori delle aree e degli stalli consentiti.
Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente in quanto l'autore materiale non era presente sul posto e non risultava identificabile nell'immediatezza; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada al soggetto individuato secondo la disciplina applicabile.
Codice Pro.Sa.: 4243
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali |
da euro 41,00 a euro 168,00 |
| Pagamento in misura ridotta |
euro 41,00 |
| Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni |
euro 28,70 |
| Maggiorazione notturna |
non prevista |
| Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso |
euro 84,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada |
| Sanzione amministrativa accessoria |
non prevista per questa sola violazione |
| Rimozione del monopattino |
non consegue automaticamente alla sola violazione; può essere disposta quando la concreta collocazione costituisca pericolo o grave intralcio, ai sensi dell'art. 159, comma 1, lettera c), del Codice della strada |
| Decurtazione di punti |
non prevista |
| Autorità competente per il ricorso |
Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace |
NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE
- indicare con precisione strada, numero civico, lato e punto del marciapiede occupato;
- descrivere gli elementi che qualificano lo spazio come marciapiede;
- riportare posizione, orientamento, appoggio e ingombro del monopattino;
- misurare o stimare ragionevolmente la larghezza del marciapiede e lo spazio residuo disponibile;
- documentare la presenza di scivoli, raccordi, rampe, percorsi tattili o corridoi destinati alle persone con disabilità;
- verificare l'esistenza di segnaletica relativa a un'area comunale di sosta e la corrispondenza del punto occupato con la sua delimitazione;
- quando la segnaletica manchi, consultare il sito istituzionale del Comune e documentare l'eventuale pubblicazione delle coordinate GPS;
- verificare l'eventuale collocazione in uno stallo per velocipedi, ciclomotori o motoveicoli;
- non attribuire la condotta a una persona non osservata senza elementi oggettivi sufficienti;
- identificare il proprietario mediante il contrassegno e gli ulteriori dati disponibili;
- per i mezzi a noleggio, annotare denominazione del gestore, codice del mezzo e ogni dato visibile utile;
- acquisire, quando possibile, documentazione fotografica che rappresenti insieme mezzo, marciapiede, segnaletica e spazio residuo;
- se il mezzo costituisce pericolo o grave intralcio, descriverne specificamente i presupposti prima di disporre la rimozione;
- ove possibile e sufficiente, far cessare la violazione mediante ricollocazione del mezzo in luogo consentito, dando atto delle operazioni compiute;
- documentare la ragione della contestazione non immediata e le attività identificative.
Distinzione dalla circolazione sul marciapiede: la presente scheda riguarda la collocazione statica del mezzo. L'eventuale conduzione del monopattino sul marciapiede integra una diversa violazione, descritta nella scheda ME-MARCIAPIEDE-01 – Circolazione vietata sul marciapiede. La liceità della sosta in un'area autorizzata non consente di raggiungerla rimanendo sulla pedana.
Aree comunali segnalate: verificare che il mezzo si trovi effettivamente entro l'area delimitata. La mera vicinanza alla segnaletica o allo stallo non rende lecita una collocazione esterna al perimetro consentito.
Aree comunali individuate mediante coordinate GPS: la verifica deve riguardare il sito istituzionale del Comune e l'esatta corrispondenza del punto. L'indicazione presente soltanto nell'applicazione di un operatore privato non sostituisce la pubblicazione richiesta dalla legge.
Stalli destinati ad altre categorie: la legge consente espressamente la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli. Restano applicabili le condizioni concrete dello stallo e gli eventuali ulteriori divieti legittimamente istituiti.
Mezzo a noleggio: la fotografia acquisita dall'operatore al termine del noleggio può fornire un elemento utile, ma deve essere valutata insieme all'orario, alla localizzazione e agli altri dati disponibili. L'ultimo utilizzatore non deve essere automaticamente qualificato come autore materiale se mancano elementi idonei a collegarlo alla posizione accertata.
Concorso con altri divieti di sosta: il comma 75-quinquiesdecies regola specificamente la sosta sul marciapiede. Quando il monopattino sia collocato in un luogo diverso soggetto a un autonomo divieto, occorre individuare la disposizione concretamente applicabile, senza estendere automaticamente la presente fattispecie.
PAGAMENTO E RICORSI
Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.
Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.
Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.
NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Specialità della fattispecie. La sosta del monopattino sul marciapiede è regolata direttamente dal comma 75-quinquiesdecies della legge n. 160/2019. Il verbale deve richiamare tale precetto e il comma 75-vicies semel, senza sostituirli con la contestazione ordinaria dell'art. 158, comma 1, lettera h), del Codice della strada.
2. Funzione del rinvio all'art. 158. Il richiamo legislativo riguarda la sanzione del comma 5 prevista per ciclomotori e motoveicoli a due ruote. Non trasforma il monopattino in un ciclomotore o in un motoveicolo e non consente di trasferire automaticamente alla fattispecie tutte le conseguenze previste per quelle categorie.
3. Importi applicabili. La cornice da euro 50,00 a euro 250,00 del comma 75-duodevicies non riguarda il divieto di sosta sul marciapiede. Per questa violazione opera la speciale forbice da euro 41,00 a euro 168,00, con pagamento in misura ridotta di euro 41,00.
4. Individuazione del marciapiede. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 33, del Codice della strada, il marciapiede è la parte della strada esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni. Gli elementi concreti devono emergere dal verbale e dalla documentazione.
5. Ordinanza comunale e tutela dei pedoni. L'area di sosta sul marciapiede può essere istituita soltanto se dimensioni e caratteristiche consentono di conservare uno spazio regolare e sicuro per pedoni e persone con disabilità. L'operatore deve verificare l'ordinanza e la puntuale collocazione del mezzo, non soltanto la generica esistenza di aree autorizzate nella zona.
6. Segnaletica e coordinate GPS. La regola è l'indicazione mediante segnaletica verticale e orizzontale. L'assenza di entrambe non determina però automaticamente la violazione, poiché la legge ammette aree identificate mediante coordinate GPS pubblicate sul sito istituzionale del Comune.
7. Stalli consentiti per legge. La sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli è espressamente consentita senza necessità di una specifica autorizzazione locale per i monopattini. Deve comunque essere rispettato il perimetro dello stallo.
8. Distinzione tra sosta e fermata. La sosta comporta una sospensione della marcia protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente. Una breve fermata con conducente presente e pronto a ripartire deve essere qualificata secondo le circostanze concrete e può rilevare soltanto se ricorre un autonomo divieto di fermata.
9. Rimozione non automatica. Alla sola violazione speciale non consegue automaticamente la rimozione prevista per l'ordinaria sosta sul marciapiede degli altri veicoli. La rimozione può essere disposta ai sensi dell'art. 159, comma 1, lettera c), del Codice della strada quando siano concretamente accertati e descritti il pericolo o il grave intralcio.
10. Autore materiale non presente. Il rinvenimento del monopattino non consente di individuare automaticamente chi lo abbia collocato. Occorre distinguere la responsabilità personale dell'autore dall'obbligazione solidale del proprietario e utilizzare i dati dell'eventuale noleggio soltanto dopo averne verificato l'effettiva capacità dimostrativa.
11. Proprietario e solidarietà. L'art. 196 del Codice della strada rende il proprietario obbligato in solido per la sanzione pecuniaria, salvo la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Tale qualità non equivale all'attribuzione personale della condotta.
12. Collegamenti con gli approfondimenti. Per l'equiparazione residuale ai velocipedi e la prevalenza della disciplina speciale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo II, § 4.4; per il divieto generale, le aree comunali, le coordinate GPS, gli stalli consentiti e le altre regole sulla sosta si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo VI, §§ 8.19-8.21; per lo speciale rinvio sanzionatorio all'art. 158 del Codice della strada e la rimozione si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.4; per il minore autore materiale, l'obbligato in solido, la prova e la redazione del verbale, Parte III, Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.
13. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019 e sugli artt. 157, 158 e 159 del Codice della strada. Le formule operative sono autonome e devono essere nuovamente verificate sulle fonti ufficiali, sulle ordinanze comunali e sui dati pubblicati alla data dell'impiego.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
- 18 settembre 2026: prima redazione della scheda.
AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, le ordinanze comunali, la segnaletica presente, le coordinate GPS eventualmente pubblicate e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.