Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

MIMIT - Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Circolare 24 aprile 2026 n. 615

 

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA
DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO
Divisione V - Servizi assicurativi. Servizi e professioni, anche non organizzate in Ordini o Collegi. Riconoscimento titoli professionali

 

Circolare n. 0000615 del 24/04/2026

(Indirizzi omessi)

 

Prime indicazioni in ordine all’applicazione del Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con riferimento ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 1, comma 75 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

   Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, sono stati stabiliti i requisiti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, nonché la disciplina per la loro circolazione. In particolare, per quanto di rilievo in questa sede, è stato stabilito:

- l’obbligo per i conducenti di indossare un idoneo casco;
- l’obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di apposito contrassegno;
- l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, con applicazione delle disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito anche CAP).

   La legge 25 novembre 2024, n. 177, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, ha previsto l’emanazione di due decreti, che sono già stati adottati:

- il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del 27 giugno 2025, n. 210, recante Modalità di stampa e applicazione dei contrassegni identificativi per monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 ottobre 2025, pubblicato sulla GU n. 264 del 13.11.2025, recante Determinazione del prezzo di vendita dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e le modalità di emissione, richiesta e rilascio dei medesimi contrassegni identificativi.

   L’ultimo decreto citato del 6 ottobre 2025 all’articolo 3, commi 6 e 7, ha disposto che:

- con decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento della piattaforma telematica per la richiesta e il rilascio del contrassegno identificativo;
- l’obbligo da parte del proprietario del monopattino elettrico di dotarsi di apposito contrassegno identificativo, ai fini della circolazione stradale, trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto direttoriale poc’anzi menzionato, al fine di garantire un congruo termine per l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto.

   In data 17 marzo 2026, sulla GU n. 63 è stato pubblicato il Decreto direttoriale del 6 marzo 2026, recante Disciplina delle modalità di funzionamento della piattaforma istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, ai fini della richiesta e del rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

   In virtù di quanto disposto dalle norme sopra citate, pertanto, l’obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di apposito contrassegno trova applicazione dal 17 maggio 2026.

   L’efficacia dell’obbligo assicurativo è strettamente connessa alla piena operatività della disciplina relativa al contrassegno poc’anzi richiamata, in quanto è necessario che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possano essere identificati in maniera univoca.

   In precedenza, al fine di fornire le prime indicazioni operative in seguito alle novità introdotte, in data 20 dicembre 2024, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, era stata emanata la circolare del Direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della polizia di stato, che, tra l’altro, ha precisato che l’obbligo assicurativo previsto dall’articolo 1, comma 75 vicies quinquies della legge 25 novembre 2024, n. 177 è subordinato al possesso del contrassegno identificativo del monopattino.

   Al fine di consentire alle imprese di assicurazione di raggiungere la piena operatività dei sistemi informatici per l’offerta delle polizze assicurative, la circolare del 17 aprile 2026, emanata dal Direttore Generale della Direzione Generale consumatori e mercato del Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Direttore Generale della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha stabilito che le compagnie di assicurazione dovranno offrire le polizze per la copertura Rc auto dei monopattini obbligatoriamente dal sessantesimo giorno successivo alla previsione dell’articolo 14, comma 5, del Decreto direttoriale del 6 marzo 2026, ossia dal 16 luglio 2026.

   A decorrere da tale data, dunque, le compagnie assicurative, in virtù dell’obbligo a contrarre previsto dall’articolo 132 del CAP, dovranno obbligatoriamente offrire la stipula di contratti assicurativi per la responsabilità civile autoveicoli di cui al ramo 10 (articolo 2, comma 3 del CAP).

   Tanto su premesso, sentito l’IVASS, con riserva di ulteriori indicazioni, in ragione della previsione recata dagli articoli 149 e 150 CAP sulla procedura di risarcimento diretto e della necessità di darne applicazione conformemente alle procedure previste dal DPR 18 luglio 2006, n. 254, appare necessario prevedere transitoriamente un periodo non inferiore ad un biennio, al fine di monitorare l’andamento dei costi effettivi dei risarcimenti dei sinistri causati dai monopattini, in modo da costruire uno specifico forfait riferibile ai monopattini su base nazionale, secondo l’articolo 13 del DPR sopra citato, per la piena operatività del sistema.

   Per le finalità di cui alla presente circolare, il monitoraggio dei sinistri in cui vengono coinvolti dei monopattini dovrà essere assicurato dall’IVASS con una dedicata rilevazione finalizzata a raccogliere dati e informazioni sui sinistri e sulle polizze a copertura della responsabilità civile che deriva dalla circolazione degli stessi. La rilevazione avverrà con cadenza semestrale, con dati riferiti al 31 dicembre ed al 30 giugno. La prima rilevazione avrà come riferimento il 31 dicembre 2026. Le istruzioni relative alla rilevazione, il dettaglio delle informazioni e le modalità di trasmissione verranno comunicate con specifica lettera dell’IVASS al mercato.

   L’IVASS informerà il Ministero delle imprese e del made in Italy dell’andamento del monitoraggio dei sinistri occorsi a monopattini dopo l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo, ogni sei mesi, anche ai fini della predisposizione di eventuali ulteriori istruzioni operative.

   Nelle more della predisposizione del forfait specifico per i monopattini e della conseguente piena operatività della disciplina del risarcimento diretto, trova applicazione per i sinistri stradali causati da monopattini la procedura di risarcimento ordinario di cui all’articolo 148 CAP.

   Nulla è innovato ai fini dell’applicazione dell’articolo 141 CAP, per il risarcimento del terzo trasportato, trovando applicazione la convenzione CARD – CTT (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto - Convenzione Terzi Trasportati), atteso che il Provvedimento IVASS 14 novembre 2018 n. 79, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 156 del 18 dicembre 2024, all’articolo 5 prevede che le compensazioni dei rapporti economici per i danni alla persona del terzo trasportato e alle cose di sua proprietà sono effettuate attraverso rimborsi basati sul valore dell’importo risarcito che può essere gravato da una franchigia, assoluta e/o percentuale.

 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianfrancesco Romeo

(Firmato digitalmente)

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, compresi gli aggiornamenti alle schede dell'Area Falsi Documentali, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale