Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 14457 del 21 aprile 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 14457 del 21/04/2026
Circolazione stradale - Art. 186, comma 2-bis, Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Incidente stradale - Aggravante - Presupposti - In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’aver provocato un incidente, non è richiesto il rigoroso accertamento del nesso eziologico tra condotta di guida ed evento, essendo sufficiente il collegamento materiale tra sinistro e stato di alterazione psicofisica dell’agente, purché tale condizione incida sulla capacità di controllo del veicolo. In tal caso è legittima la decisione di merito che valorizzi il grado di ebbrezza e le concrete modalità del fatto per ritenere che la ridotta capacità di reazione del conducente abbia determinato la situazione di pericolo sfociata nell’incidente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 7 novembre 2025 la Corte d'Appello di (Omissis) ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 11 febbraio 2025 aveva ritenuto (Soggetto 1) colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 2-bis dell'art. 186 del C.d.S., lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 2000,00 di ammenda, concedendo altresì all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena applicando la revoca della patente di guida la confisca del veicolo.
2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
Con il primo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen. per l'omessa notificazione del decreto penale di condanna al difensore di fiducia. Si assume che, come già eccepito nel giudizio di primo grado e ribadito con il primo motivo di appello, l'imputato già dall'1 dicembre 2021 aveva provveduto a nominare quale proprio difensore di fiducia l'Avv. (Soggetto 2) essendo così venuta meno la nomina del difensore d'ufficio; nonostante ciò la notifica del decreto penale di condanna emesso in data 30.12.2022 era avvenuta solo nei confronti dell'Avv. d'ufficio anziché presso il difensore di fiducia. Tale irrituale notifica integra una nullità di ordine generale a carattere assoluto, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) e 179 comma 1 cod. proc. pen., in quanto ha inciso sull'assistenza e la rappresentanza dell'imputato. Si censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato l'eccezione sollevata senza tenere conto della precedente nomina dell'avvocato di fiducia che ha reso invalida la notifica del decreto penale.
Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 186, comma 2-bis, C.d.S. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S. con una motivazione illogica e senza tenere conto della necessità a tal fine di un accertamento del nesso di causalità tra la condotta di guida in stato di ebbrezza e l'evento.
Con il terzo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen.
Si censura la sentenza impugnata per aver fondato il diniego dell'istanza sulla ritenuta gravità del fatto, in ragione dell'elevato tasso alcolemico e della sussistenza dell'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 del C.d.S..
Con il quarto motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità dell'accertamento etilometrico ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Si assume che la Corte d'Appello abbia confermato la valutazione del Tribunale circa la piena attendibilità dei risultati dell'alcol test senza tenere conto delle specifiche doglianze difensive.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ed invero trova nella specie applicazione il principio secondo cui: in tema di decreto penale di condanna, l'omessa notifica al difensore è sanata dalla presentazione dell'opposizione, peraltro non soggetta, in tal caso, all'osservanza del termine previsto dall'art. 461 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16611 del 24/01/2019, Rv. 275654). Si è osservato al riguardo che avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era diretto, ovvero l'attivazione del procedimento oppositivo previa consultazione con un legale, viene meno da parte dell'imputato l'interesse alla osservanza della disposizione violata (Sez. 1, n. 16002 del 26/03/2004, Rv. 22793701; Sez. 1, n. 21821 del 26/03/2004, Rv. 22820901).
Nella specie si è verificato appunto, come evidenziato nella sentenza impugnata, che l'opposizione al decreto penale è stata presentata dall'Avv. (Soggetto 3), nominata difensore di fiducia del (Soggetto 1) con atto datato 21.2.2023.
2. Il secondo motivo è infondato.
La Corte d'Appello ha congruamente dato conto della sussistenza del rapporto di causalità tra l'incidente e lo stato di alterazione in cui si era trovato l'imputato, soddisfacendo le condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo (Sez. 4, n. 5991 del 24/10/2017, Rv. 271557-01), circostanza questa adeguatamente valutata e riconosciuta dai giudici di merito in ragione del grado di ebbrezza alcolica accertato e delle circostanze che avevano dato luogo al sinistro.
3. Il terzo motivo è del pari infondato. Ed invero la Corte territoriale ha fondato il diniego della richiesta ex art. 131-bis cod. pen. sull'elevato grado di disvalore dell'azione, desunta dal significativo tasso alcolemico e dall'entità del danno o del pericolo, così facendo corretta applicazione dei principi ermeneutici in materia. Come rilevato da Sez. U, 25/02/2016, n. 13681, Rv. 266590-01, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori, ovvero: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che postula una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore.
Con particolare riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, la giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che la causa di non punibilità, in quanto configurabile in relazione ad ogni fattispecie criminosa, è applicabile anche in relazione a tale fattispecie, non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati. Ciò anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi sia una fattispecie che integri un illecito amministrativo; dovendosi altresì ritenere che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. debba motivarsi con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065).
4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto aspecifico. Ed invero la censura, oltre ad essere reiterativa della doglianza proposta in appello, non si confronta con quanto puntualmente statuito dalla Corte di merito in ordine alla regolarità e quindi all'attendibilità dell'accertamento effettuato con l'etilometro.
5. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso in Roma, il 1 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2026.
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