Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 35777 del 12 ottobre 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 35777 del 12/10/2026
Circolazione stradale - Art. 186 del Codice della strada e art. 20-bis c.p. - Guida in stato di ebbrezza - Aggravante dell'incidente stradale - Lavoro di pubblica utilità - Distinzione tra disciplina speciale e pena sostitutiva generale - L'aggravante dell'incidente richiede un collegamento materiale con lo stato di alterazione, non la prova di uno specifico nesso eziologico. Il divieto di lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 9-bis non esonera il giudice dall'esaminare la distinta richiesta di pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p., la cui omissione impone l'annullamento sul punto.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di (Omissis) ha confermato la sentenza resa il 20/01/2023 dal Tribunale di (Omissis) nei confronti di (Soggetto 1) in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, affidandolo a tre motivi con cui deduce

2.1. Violazione dell'art. 23-bis D.L. 137/20 e successive modifiche per omessa notifica del dispositivo della sentenza di secondo grado e conseguente nullità della notificazione della sentenza impugnata. Richiamato quanto esposto nelle premesse in fatto, la difesa lamenta che il dispositivo e poi l'intero provvedimento non fossero stati comunicati all'imputato, né personalmente, né mediante trasmissione della copia a mezzo pec al difensore di fiducia, il quale ha avuto notizia del provvedimento che definiva il giudizio di secondo grado solo quando questo era ormai divenuto irrevocabile. A seguito della revoca dell'efficacia esecutiva della sentenza, ad opera del Tribunale di (Omissis), in funzione di giudice dell'esecuzione, gli atti sono stati restituiti alla Corte di appello perché provvedesse alla rinnovazione della notificazione, avvenuta infatti il 04/02/2026. La Corte territoriale, tuttavia, avrebbe nuovamente omesso di provvedere alla prioritaria notifica del dispositivo della sentenza impugnata, ancora una volta non realizzando la sequenza procedimentale corretta che le imponeva di comunicare al difensore e all'imputato, nel domicilio eletto, il dispositivo, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi;

2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, per carenza di prova del nesso di causalità, nonché difetto di motivazione sul punto. Il Giudice avrebbe dovuto accertare l'esistenza di un rapporto di strumentalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non essendo sufficiente la mera verificazione di un evento dannoso in assenza di qualsiasi correlazione, accertata in concreto, con lo stato di ebbrezza del conducente. La difesa richiama gli elementi di prova, nella ricostruzione della dinamica del sinistro, di cui la Corte di appello non avrebbe tenuto conto. La dinamica del sinistro, come ricostruita dalla difesa, escluderebbe che si possa ascrivere all'imputato la contestata aggravante in quanto sarebbe esclusa la prova dell'incapacità di evitare il sinistro per l'effetto dello stato di ebbrezza;

2.3. Violazione di legge in relazione all'omessa applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 20-bis del cod. pen. quale conseguenza del riconoscimento dell'aggravante della provocazione dell'incidente.

La difesa contesta l'adesione della Corte territoriale al principio a mente del quale l'art. 20-bis del cod. pen. è norma generale in rapporto di specialità univoca con l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che è norma speciale in quanto deroga eccezionalmente alla possibilità di sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità in ragione della maggior gravità del fatto che deriva dalla provocazione di un incidente stradale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fondato è unicamente il terzo motivo, inerente alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto.

2. Il primo motivo è infondato. La difesa deduce la violazione dell'art. 23-bis D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, assumendo che la Corte di appello, anche in occasione della rinnovazione della notificazione disposta dal giudice dell'esecuzione, avrebbe omesso di osservare la sequenza procedimentale prescritta dalla legge, non avendo previamente comunicato all'imputato e al difensore il dispositivo della sentenza. La censura non può essere condivisa. L'inosservanza lamentata dalla difesa, relativa alla mancata preventiva comunicazione del dispositivo, non determina la nullità della sentenza. L'art. 23-bis, comma 3, D.L. n. 137 del 2020 stabiliva infatti che "il dispositivo della decisione è comunicato alle parti", senza tuttavia ricollegare alla mancata comunicazione alcuna sanzione di nullità. Questa Corte ha espressamente chiarito che gli eventuali vizi nella comunicazione del dispositivo, nell'ambito del giudizio di appello disciplinato dalla disposizione citata, non costituiscono causa di nullità della sentenza, potendo incidere esclusivamente sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione (Sez. 2, n. 39400 del 08/07/2025; nello stesso senso, Sez. 6, n. 37849 del 29/10/2025). Sul punto, il ricorso è generico, perché all'asserita violazione, peraltro neppure documentata, non si accompagna l'illustrazione del pregiudizio arrecato al diritto di difesa, nonché manifestamente infondato atteso che, in ogni caso, il vizio è assorbito dall'intervenuta tempestiva impugnazione della sentenza di appello, della quale il ricorrente ha evidentemente conosciuto il contenuto.

Il secondo motivo di ricorso è privo di pregio. La sentenza impugnata ha invero fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto in tema di guida in stato di ebbrezza secondo cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo (ex multis, Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, F., Rv. 271557). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato come l'imputato abbia perso il controllo della propria auto, "ponendo in essere una manovra incongrua evitabile con l'uso della necessaria attenzione e prontezza, rallentate per effetto dello stato di ebbrezza determinato le sostanze alcoliche...".

Meritevole di accoglimento è, invece, il terzo motivo di ricorso. Sul punto, coesistono due distinti regimi. Il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada è autonomamente regolato sul modello previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 274 del 2000, di cui mutua le medesime modalità esecutive (prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze), con la sola deroga per cui, diversamente da quanto previsto nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada ha una "durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 Euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità". La disciplina dettata dai novellati artt. 56-bis e 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689, come introdotti dall'art. 71 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, riguarda invece la diversa figura generale del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 si tratta, quindi, di un istituto del tutto distinto ed autonomo rispetto al lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada (regolato, come si è detto, in modo autosufficiente, sul modello della diversa fattispecie prevista dall'art. 54 del D.Lgs. n. 274 del 2000). D'altro canto, è stato lo stesso legislatore del D.Lgs. n. 150 del 2022 ad aver dettato, con l'introduzione dell'art. 20-bis cod. pen., la regola generale per cui le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 - tra di esse indicando il lavoro di pubblica utilità sostitutivo - fatto "salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge", tra le quali, per l'appunto, rientra pure l'ipotesi regolata dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, di struttura e modalità esecutive assai diverse da quelle dettate dall'art. 56-bis della legge n. 689 del 1981.

Nel caso di specie, l'imputato, nel proprio atto di appello, aveva sì chiesto, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, la sostituzione della pena inflitta con i lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada ma, in subordine, aveva chiesto la sostituzione della pena inflitta ai sensi dell'art. 20-bis del cod. pen. La Corte territoriale si è limitata a respingere la richiesta del lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza nulla dire in ordine all'invocata applicazione dell'art. 20-bis del cod. pen., derivandone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata sul punto.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto inerente alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. Va dichiarata irrevocabile la declaratoria di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto inerente alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile la declaratoria di responsabilità.

Così deciso in Roma il 10 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2026.

 

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