Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 12601 del 3 aprile 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 12601 del 03/04/2026
Circolazione stradale - Artt. 186 e 187 Codice della Strada e 590-bis c.p. - Nesso causale e stato di alterazione - Condotta di guida concreta - Lesioni gravissime - Malattia insanabile - In tema di lesioni stradali, la responsabilità non deriva automaticamente dallo stato di ebbrezza o alterazione da stupefacenti, ma richiede l’accertamento del nesso causale tra tale stato e la concreta condotta di guida, desunto dalla dinamica del sinistro e dalla violazione di regole cautelari. In punto di evento, integra la nozione di "malattia insanabile" una condizione patologica irreversibile e permanente, anche senza perdita totale della funzione, ove comporti un stabile e definitivo pregiudizio delle capacità psico-fisiche.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di (Omissis), pronunciando sul gravame nel merito proposto dall'odierno ricorrente (Soggetto 1), con la sentenza in epigrafe ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di (Omissis), in composizione monocratica, il 25/10/2024, all'esito di giudizio ordinario, lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 590-bis, comma 2, cod. pen. contestatogli al capo c) ("perché, mentre si trovava alla guida dell'autovettura di cui al capo a) in stato di alterazione dettato dall'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti - essendogli stato riscontrato, quanto all'alcool, un tasso di 2,99 g/l alle analisi cliniche eseguite presso il nosocomio di (Omissis) ed essendo risultato positivo al drug test per la presenza di cannabinoidi nelle urine superiore a 50 ng/ml - procedendo sulla Via (Omissis), direzione (Omissis), perdendo il controllo del mezzo che andava a collidere contro un albero posto a fianco della carreggiata, cagionava a (Soggetto 2), il quale si trovava nella medesima autovettura come passeggero, lesioni personali gravissime diagnosticate dal nosocomio di (Omissis) con prognosi riservata e pericolo di vita, trasferito ad altro istituto Reparto di Rianimazione ove si trovava ancora ricoverato in data 17/05/2018. In (Omissis) il 02/03/2018") e, ritenendo in esso assorbiti i reati di cui ai capi a) e b), previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 590-bis, comma 7, cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alle susseguenti aggravanti, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione e al pagamento delle spese processuali, disponendo altresì la revoca della patente di guida dell'imputato e la confisca del veicolo di cui al capo a).
2. Il presente procedimento trae origine da un incidente stradale verificatosi in data (Omissis) sulla via (Omissis), direzione (Omissis), dove l'odierno ricorrente, alla guida dell'autovettura (Omissis) targata (Omissis), perdeva il controllo del mezzo, e andava a collidere contro un albero posto al margine sinistro della carreggiata.
Il giudice di primo grado qualificava le lesioni riportate dal (Soggetto 2) come "gravissime" facendo leva prevalentemente sul narrato della persona offesa, senza approfondimento medico-legale, e ricostruiva la colpa dell'imputato incentrandola sullo stato di alterazione alcolica e da stupefacenti e su una ritenuta velocità non commisurata, desunta in via inferenziale dall'entità dei danni al veicolo e dalle lesioni riportate dal passeggero.
Con l'appello veniva impugnata la sentenza di primo grado in relazione:
a. alla procedibilità del reato (regime querela/ufficio);
b. alla qualificazione delle lesioni come "gravissime";
c. all'accertamento dell'elemento soggettivo di colpa e della dinamica del sinistro;
d. al trattamento sanzionatorio principale (quantum e mancata sospensione condizionale);
e. alla pena accessoria della revoca della patente di guida, sollecitando anche questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina delle lesioni stradali e sulla revoca ex art. 222 del cod. strada in presenza dell'attenuante di cui all'art. 590-bis, comma 7, cod. pen.
La Corte (Omissis), con la sentenza in epigrafe:
a. dichiarava procedibile d'ufficio il reato di cui all'art. 590-bis, comma 2, cod. pen., nonostante il riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7, richiamando il dato letterale della norma e il D.Lgs. 150/2022, che ha introdotto la procedibilità a querela solo per le ipotesi base del primo comma;
b. rigettava il motivo sulle lesioni, dopo avere disposto la rinnovazione dibattimentale, con perizia medico-legale affidata al dott. (Soggetto 3); all'esito della quale e delle ulteriori visite specialistiche, confermava la qualificazione di "lesioni gravissime" ai sensi dell'art. 583, comma 2, cod. pen., ritenendo integrata una malattia "certamente o probabilmente insanabile" per la persistente difficoltà a deambulare e per gli esiti permanenti neuro-oculo-motori;
c. riteneva pienamente provata la colpa dell'imputato e il nesso causale tra condotta di guida (velocità non commisurata allo stato dei luoghi, in ora notturna, su strada con limite di 30 km/h e dossi artificiali) e evento, valorizzando lo stato di ebbrezza e di alterazione da stupefacenti, la dinamica del sinistro (invasione della corsia opposta e impatto contro albero) e i rilievi planimetrici;
d. escludeva ipotesi alternative quali colpo di sonno o fattori esterni;
e. confermava il trattamento sanzionatorio principale, reputando la pena di anni 2 di reclusione adeguata e già mitigata dall'attenuante speciale, e negava la sospensione condizionale per superamento dei limiti quantitativi per cumulo con pene già inflitte;
f. confermava la revoca della patente di guida ex art. 222 del cod. strada, rilevando che l'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 88/2019) ha eliminato l'automatismo della revoca solo nelle ipotesi prive di aggravanti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 590-bis cod. pen., ma lasciando immutato l'obbligo di revoca nelle ipotesi aggravate, indipendentemente dal riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, alla ritenuta violazione di norme cautelari della circolazione stradale, al nesso causale tra condotta di guida ed evento ed alla concreta incidenza dello stato di ebbrezza/alterazione sulla verificazione dell'incidente.
Il difensore ricorda che, con l'atto di appello, aveva specificamente censurato la sentenza di primo grado per avere ricostruito la dinamica del sinistro e la velocità di marcia sulla sola base dell'entità dei danni e delle lesioni, senza accertamenti tecnici specifici, per avere valorizzato un unico percorso inferenziale, trascurando scenari alternativi (in particolare un colpo di sonno improvviso) che, anche a velocità moderata, avrebbero potuto ugualmente condurre all'urto contro l'albero e violato i canoni di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. sull'uso della prova indiziaria.
Ebbene, ci si duole che la Corte territoriale, pur riassumendo le doglianze contenute nell'atto di appello, si sia limitata ad affermare che:
a. l'incidente è autonomo;
b. l'imputato ha invaso la corsia opposta e si è schiantato contro un albero; i rilievi e i danni al veicolo attestano una "velocità non commisurata" alle condizioni di tempo e luogo; la strada era asciutta, con limite 30 km/h e presenza di dossi;
c. non vi sarebbero fattori esterni sopravvenuti.
Secondo il ricorrente tale motivazione sarebbe viziata sotto vari punti di vista, in particolare laddove:
a. non indica quali dati tecnici (lunghezza di eventuali tracce di frenata, traiettoria, posizione di quiete, parametri fisici) siano stati effettivamente valutati per affermare una velocità eccessiva;
b. non si confronta con l'alternativa difensiva del colpo di sonno, limitandosi a considerarla implicitamente "implausibile" senza esplicitare le ragioni per cui, alla luce delle emergenze processuali, debba essere esclusa come spiegazione ragionevole dell'evento;
c. trasforma la mera verosimiglianza ("è verosimile che, con guida conforme ai limiti, l'imputato avrebbe avuto il tempo di frenare") in prova logica "processualmente certa", in contrasto con il principio per cui la prova critica non può fondarsi su fatti solo verosimili o intuiti, ma deve risultare da un confronto serrato con tutte le possibili ricostruzioni alternative, escluse all'esito di un percorso argomentativo completo.
Ne discenderebbe un vizio motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. poiché il giudice del gravame del merito accetterebbe, senza verifica, la ricostruzione inferenziale del primo giudice, non svolgendo una valutazione autonoma sulla robustezza degli indizi ed omettendo il necessario scrutinio delle "ragionevoli perplessità" sulle ipotesi alternative.
Ancora, ci si duole che la sentenza impugnata fondi la colpa anche sullo stato di ebbrezza alcolica (tasso 2,99 g/l) e sull'alterazione da cannabinoidi, richiamando in astratto il valore cautelare degli artt. 140 e 141 del cod. strada e affermando che la condotta di guida concreta (invasione di corsia opposta, urto contro albero, assenza di frenata utile) sarebbe causalmente collegata a tale stato.
Tuttavia, la sentenza impugnata non spiegherebbe in che modo, nel caso concreto, l'alterazione psicofisica abbia effettivamente inciso sui riflessi, sui tempi di reazione e sulle capacità di controllo del veicolo, limitandosi a postulare un nesso causale "tipico" tra uso di alcol/sostanze e condotta imprudente. E finirebbe così per svuotare di contenuto l'inciso "cagioni per colpa" di cui all'art. 590-bis, comma 2, cod. pen., trattando la contestata violazione degli artt. 186 e 187 del cod. strada come sufficiente di per sé a fondare la responsabilità per le lesioni, senza un autonomo giudizio di colpa in concreto sulla condotta di guida in relazione alla specifica dinamica.
La motivazione del provvedimento impugnato, in sostanza, secondo il ricorrente, confonderebbe la responsabilità contravvenzionale per la guida in stato di ebbrezza/alterazione con la colpa concretamente esigibile ai fini dell'art. 590-bis cod. pen., senza passare per un effettivo scrutinio della causalità della colpa, da intendersi come verifica che proprio la violazione di regole cautelari abbia determinato, secondo probabilità qualificata, l'evento lesivo.
Con il secondo motivo si lamentano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 590-bis e 583 cod. pen., nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla qualificazione, da parte della Corte territoriale, delle lesioni riportate da (Soggetto 2) come "gravissime" ai sensi dell'art. 583, comma 2, cod. pen.
Si ricorda in ricorso che la Corte messinese, a seguito della censura mossa nell'atto di appello, ha disposto una rinnovazione istruttoria, nominando perito il dott. (Soggetto 3), il quale ha diagnosticato una sindrome psicoorganica con deficit cognitivo di lieve entità come esito di grave politrauma, fratture multiple (orbita, clavicola, olecrano, coste, vertebre, bacino), lesione del plesso brachiale destro di lieve entità, severo deficit del RFNL con restringimento del campo visivo bilaterale e deficit visivo bilaterale correggibile con lenti. All'esito della perizia e di ulteriori visite specialistiche (spirometria, valutazione INPS, visita neuropsichiatrica e oculistica), il perito ha concluso che le patologie conseguenti all'incidente sono insanabili e stabilizzate nel tempo, determinano un indebolimento permanente dell'arto superiore destro, del senso della vista e delle funzioni neurocognitive, ma, nonostante ciò, rileva il ricorrente, il (Soggetto 2) è in grado di svolgere attività lavorativa (venditore ambulante) e di mantenere integrazione sociale; seppur con maggior fatica e con persistenti difficoltà a deambulare a distanza di sei anni.
Orbene, si evidenzia in ricorso che la norma di cui all'art. 583 cod. pen. distingue espressamente tra lesioni gravi (sussistenti quando, tra l'altro, il fatto produce indebolimento permanente di un senso o di un organo) - e lesioni gravissime (sussistenti quando, tra l'altro, dal fatto deriva "malattia certamente o probabilmente insanabile", "perdita di un senso", "perdita di un arto" o "perdita dell'uso di un organo"). E che, nel caso di specie, lo stesso perito parla di indebolimento permanente della funzione di arto, vista e funzioni neurocognitive, non certo di perdita.
Il provvedimento impugnato, dunque, individua la "malattia insanabile" principalmente nella persistente difficoltà a deambulare dopo sei anni, ma - ci si duole in ricorso - non richiama alcun preciso giudizio medico che attesti l'assoluta irreversibilità della patologia per tutta la vita, in linea con la nozione di malattia "destinata a durare per tutta l'esistenza con possibilità di guarigione remota o nulla" elaborata dalla giurisprudenza.
La stessa sentenza - prosegue il ricorso - riconosce che l'interessato è in grado di lavorare, camminare (pur lentamente), mantenere rapporti sociali, elementi che depongono più per un indebolimento permanente di alcune funzioni che per una vera e propria "perdita" o per una malattia definitivamente irreversibile nei sensi richiesti dall'art. 583, comma 2, n. 1, cod. pen.
Si sostiene, dunque, che la Corte territoriale abbia confuso il piano medicofattuale con quello giuridico, elevando automaticamente l'indebolimento permanente (tipico delle lesioni gravi) a malattia insanabile (lesioni gravissime) per il solo fatto della lunga durata e della persistenza dei postumi, senza svolgere un autonomo giudizio di sussunzione nei parametri dell'art. 583 cod. pen.
Ne deriverebbe un error in ludicando: a fronte di un quadro fattuale che, per come descritto, corrisponde alle ipotesi tipiche di lesioni gravi (indebolimento permanente di sensi e organi), la Corte ha applicato la cornice sanzionatoria delle lesioni gravissime, in violazione dell'art. 583 cod. pen.
In ogni caso, la motivazione sarebbe carente, perché non specifica chiaramente quale fattispecie di cui all'art. 583, comma 2, cod. pen. sia ritenuta integrata (malattia insanabile, perdita di senso, perdita d'arto, ecc.), ma si limita a richiamare, in modo generico, l'orientamento secondo cui la malattia insanabile è quella destinata a permanere per tutta la vita, ma non spiega come, nel caso concreto, i postumi descritti soddisfino tale criterio, al di là del mero rilievo temporale dei sei anni trascorsi e non si confronta con la puntuale doglianza difensiva che aveva invocato la riqualificazione in lesioni gravi, né con la richiesta di perizia proprio per delimitare il "labile confine" tra gravi e gravissime.
Con il terzo motivo si lamentano l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale e amministrativa, in relazione agli artt. 222 del cod. strada e 590-bis, commi 2 e 7, cod. pen., nonché il vizio di motivazione, sulla proporzionalità e necessità della revoca, con subordinata segnalazione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 del cod. strada, come interpretato dalla Corte territoriale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.
La sentenza impugnata, infatti, dopo aver richiamato la sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale, afferma che la revoca della patente resta obbligatoria nelle ipotesi aggravate di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 590-bis cod. pen., e che la possibilità per il giudice di disporre la sola sospensione è limitata alle ipotesi prive di tali aggravanti. Ritiene, quindi, che la concessione dell'attenuante speciale di cui al comma 7 non incida sull'automatismo della revoca.
Una tale lettura, tuttavia, non terrebbe conto della funzione premiale e modulatrice dell'attenuante speciale del comma 7, introdotta dal legislatore proprio per valorizzare condotte riparatorie e di minore disvalore complessivo e, nel caso concreto, condurrebbe ad un automatismo sanzionatorio estremo, per cui, pur dopo avere riconosciuto e fatto prevalere l'attenuante speciale, il giudice si ritiene vincolato a revocare comunque la patente, senza alcun margine per considerare la sospensione come misura più proporzionata.
Una tale conclusione - si sostiene in ricorso - si porrebbe in contrasto con la ratio stessa della sentenza n. 88/2019 Corte cost., la quale ha già censurato il rigido automatismo della revoca privo di agganci al concreto disvalore della condotta, sia pure limitatamente alle ipotesi senza aggravanti.
Pur consapevole che l'art. 222 del cod. strada prevede, nelle ipotesi aggravate, la revoca quale regola, la Corte territoriale avrebbe dovuto interrogarsi sulla possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata, specie in un caso in cui è stata riconosciuta e prevale una attenuante speciale che riduce significativamente il disvalore del fatto, e motivare almeno sinteticamente sulla proporzionalità della revoca rispetto alla posizione concreta dell'imputato (incidenza sulla vita lavorativa, condotte riparatorie, condotta processuale, tempo trascorso dal fatto). Al contrario, si lamenta che la motivazione della sentenza impugnata si esaurisca nel richiamo all"'ex lege" ed alla non applicabilità diretta della sentenza n. 88/2019, senza alcun vaglio del combinato disposto con il comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen. e senza considerare il disvalore risultante dal bilanciamento aggravante/attenuante.
Da ciò deriverebbe, dunque, una palese violazione di legge, per avere il giudice rinunciato a qualsiasi scrutinio di proporzionalità della sanzione accessoria alla luce della fattispecie attenuata, nonché il vizio di motivazione apparente, poiché la decisione sulla revoca non sarebbe accompagnata da una motivazione individualizzata, ma si appoggerebbe solo sull'assunto di un automatismo inderogabile.
Il ricorrente ripropone in questa sede, in ogni caso - qualora la Corte dovesse ritenere che l'attuale formulazione dell'art. 222 del cod. strada imponga in ogni caso la revoca nelle ipotesi aggravate del comma 2 dell'art. 590-bis c.p., anche quando sia riconosciuta l'attenuante speciale ex comma 7 e la stessa prevalga sulle aggravanti - la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale della seguente questione: "Se è costituzionalmente legittimo l'art. 222, comma 2, quarto periodo, e comma 3-ter cod. strada, nella parte in cui - in combinato disposto con l'art. 590-bis, commi 2 e 7, cod. pen. - impone la revoca della patente di guida e preclude al giudice la possibilità di disporre, in alternativa, la sospensione della patente anche quando sia riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui al comma 7, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost, sotto il profilo della irragionevolezza e sproporzione della sanzione accessoria rispetto al disvalore concreto del fatto". La questione, infatti, è rilevante, poiché l'esito del giudizio sulla sanzione accessoria dipende dall'interpretazione costituzionalmente compatibile o meno dell'art. 222 del cod. strada nelle ipotesi aggravate con attenuante speciale, e non è non manifestamente infondata, alla luce della funzione riduttiva del disvalore riconosciuta dal comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen., dell'orientamento della Corte costituzionale che ha già disvelato l'irragionevolezza degli automatismi di revoca sganciati dal concreto bilanciamento delle circostanze, nonché della natura e dell'incidenza della revoca, misura di fortissimo impatto personale e professionale, che richiede un minimo margine di graduazione in ossequio ai principi di proporzionalità e finalità rieducativa della pena.
Il ricorrente chiede, pertanto che la Corte voglia:
1) in via principale, accogliere il primo motivo di ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata per nuovo esame sulla responsabilità, in ordine alla dinamica del sinistro, all'elemento di colpa e al nesso causale tra condotta di guida ed evento lesivo;
2) accogliere il secondo motivo, annullando con rinvio la sentenza nella parte relativa alla qualificazione delle lesioni come gravissime e alla conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio, ovvero procedendo direttamente, se ritenuto possibile, alla riqualificazione delle lesioni e alla rideterminazione della pena;
3) accogliere il terzo motivo, annullando con rinvio la sentenza limitatamente alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida, affinché il giudice del rinvio riesamini la misura accessoria applicabile, tenendo conto dell'attenuante speciale di cui all'art. 590-bis, comma 7, c.p. e dei principi di proporzionalità.
In via subordinata, ove ritenuto che l'automatismo della revoca nelle ipotesi aggravate ex art. 590-bis, comma 2, cod. pen. non consenta alcun margine alla sospensione nemmeno in presenza dell'attenuante speciale di cui al comma 7, voglia sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 del cod. strada nei termini di cui al terzo motivo di ricorso e sospendere il presente giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale.
Con ogni conseguente statuizione, anche in punto di spese processuali anche dei precedenti gradi di Giudizio.
3. Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe per l'udienza pubblica senza trattazione orale, non richiesta da alcuna delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati.
Le censure del ricorrente, invero, si sostanziano, per lo più, nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.
Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. In premessa, va rilevato che, come ancora ribadito recentemente (cfr. Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, D. M., Rv. 285870 - 01), in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che, come si fa nel presente ricorso per tutti i profili di doglianza, denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata.
La denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, F. Rv. 280027 (pag. 30) hanno affermato che: "Deve ritenersi che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione". non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione (cfr. anche Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, R., Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, A. ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, B. ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; così anche così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, O., Rv. 277518, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015).
Peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell'8/5/2012, S. ed altro, Rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da Sez. 6, n. 32227 del 16/7/2007, T. e sez. 6, n. 800 del 6/12/2011 dep. 2012, B. ed altri) si era chiarito essere inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legittimità del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa.
Sempre Sez. Unite F., a pag. 32 della motivazione concludono, perciò, che: "difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, commi, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, B., Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, S., Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, A., Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. R., Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, O., Rv. 277518). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata".
Ciò, nel caso che ci occupa, non è avvenuto.
3. Quanto ai primi due motivi di ricorso, con gli stessi si operano contestazioni generiche alla sentenza impugnata a fronte del carattere di impugnazione a critica vincolata del ricorso per cassazione. Inoltre, la censura avanzata, oltre ad essere fortemente orientata verso un non consentito riesame nel merito, finisce per essere in larga misura meramente reiterativa delle stesse questioni agitate in appello e motivatamente disattese dai giudici del grado, senza che i relativi apporti argomentativi abbiano formato oggetto di un'autonoma e articolata critica impugnatoria, in tal modo finendo per incorrere nel vizio di aspecificità.
Con le proposte doglianze si censura il giudizio di responsabilità, lamentando, in particolare, l'errore della Corte territoriale nella ricostruzione del sinistro, con i giudici del gravame nel merito che avrebbero anche omesso di verificare la ricostruzione inferenziale del primo giudice e di svolgere una valutazione autonoma sulla robustezza degli indizi; il ricorrente lamenta, inoltre, la qualificazione delle lesioni riportate da (Soggetto 2) come "gravissime".
I motivi articolati, tuttavia, non tengono conto dei limiti stringenti alla ammissibilità del sindacato nel caso di cd. doppia conforme, né offrono evidenza della decisività del travisamento o del mancato puntuale esame di alcuni elementi da parte dei giudici di merito. Il ricorrente si limita, in sostanza, a perorare una ricostruzione alternativa del sinistro, a suo modo di leggere gli elementi probatori, maggiormente plausibile.
4. Laddove con il primo motivo di ricorso si deducono motivazione mancante o illogica o contraddittoria rispetto agli atti del processo nella ricostruzione della dinamica del sinistro stradale nonché travisamento della prova in ordine alla ricostruzione del sinistro, dietro lo schermo del vizio della motivazione si sollecita, in realtà, una diversa ricostruzione del fatto, con censure non deducibili nella presente sede, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (cfr. Sez. 6, n 47204 del 7/10/2015, M.).
Peraltro, costituisce ius receptum che l'aspetto riguardante la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, questione attinente al merito, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice della cognizione. Pertanto, esula dal perimetro del sindacato di legittimità qualunque vaglio attinente alla ricostruzione di un incidente ed alla sua eziologia, ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico (cfr., ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679, così massimata: "La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione").
Il ricorrente solo apparentemente svolge una critica alle argomentazioni logiche fornite dai giudici di merito, offrendo in realtà una propria diversa prospettazione dei fatti, la quale non può essere delibata in sede di legittimità a fronte di una motivazione che possiede una chiara e puntuale trama argomentativa, in fatto ed in diritto.
L'esame della motivazione della sentenza impugnata rivela un'attenta analisi della regiudicanda poiché la Corte territoriale, prendendo in esame tutte le deduzioni difensive, è pervenuta alle sue conclusioni percorrendo un itinerario logico in nessun modo censurabile.
Reiterando le doglianze già proposte in appello cui la Corte territoriale aveva già motivatamente risposto il ricorrente incentra le proprie doglianze sul profilo psicologico del reato.
Ma, come ricorda la sentenza impugnata - con motivazione logica e congrua e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità - l'odierno ricorrente ha colposamente violato le norme in materia di circolazione stradale, essendosi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 g/l e dopo aver assunto sostanze stupefacenti, cagionando al passeggero (Soggetto 2) lesioni personali gravissime che ne hanno comportato il ricovero ospedaliero per circa sette mesi.
In proposito, il provvedimento impugnato ha già argomentatamente confutato l'argomentazione difensiva riproposta in questa sede nella parte in cui afferma che il primo giudice aveva ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato solo perché gli accertamenti ematici avevano riscontrato l'assunzione da parte dell'imputato di sostanze alcoliche e stupefacenti prima del sinistro, senza che venisse accertata l'effettiva violazione di norme cautelari.
Viene correttamente ricordato, in proposito, che, sebbene le norme del codice della strada non assurgano direttamente a norme cautelari proprie nel vero senso del termine, possono comunque essere considerate norme cautelari improprie o sussidiarie, in quanto mirano a ridurre la probabilità del verificarsi di eventi lesivi. E che l'art. 140 del codice della strada stabilisce il fondamentale principio secondo cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non creare pericolo o intralcio alla circolazione, salvaguardando in ogni caso la sicurezza stradale. E che certamente il porsi alla guida di un veicolo in stato di alterazione da ebbrezza alcolica o di alterazione derivante dall'assunzione dì sostanze stupefacenti rappresenta un comportamento idoneo a creare una situazione di pericolo, posto che tali sostanze determinano un'alterazione dei riflessi e della capacità di vigilanza e di controllo del veicolo.
5. Decisivo appare, tuttavia il rilievo operato dai giudici del gravame del merito secondo cui la condotta colposa dell'imputato è corroborata dalla dinamica dell'incidente stradale, il quale è stato causato in maniera autonoma, invadendo la corsia di marcia opposta a quella di percorrenza, impattando violentemente contro il tronco di un albero, essendo state violati, dunque, plurimi precetti che regolano la circolazione dei veicoli, come evidenziata dalla condotta di guida appena descritta. Il tutto avvalorato dal fatto che gli operanti dì polizia giudiziaria, dai rilievi planimetrici effettuati sul luogo dell'incidente nonché dalla constatazione dei danni del veicolo, sono riusciti ad accertare che (Soggetto 1) percorreva la strada ad una velocità non commisurata alle condizioni della strada e di tempo.
Sul punto, conferente appare il richiamo operato dai giudici di appello all'art. 141 del codice della strada a norma del quale "è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone ed ogni altro causa di disordine per la circolazione".
In proposito, si rileva in sentenza che nel caso in esame il sinistro si è verificato durante le ore notturne e in una strada sottoposta a segnaletica verticale che, oltre ad indicare come limite di velocità i 30 km/h, segnalava la presenza di dossi artificiali, circostanze, queste, che avrebbero dovuto imporre una maggiore attenzione alla guida.
Ancora, motivatamente, la Corte territoriale ritiene non plausibile imputare l'evento lesivo a fattori sopravvenuti ed imprevedibili, posto che gli agenti non avevano segnalato alcuna anomalia in ordine alle condizioni stradali. Al contrario, la strada era asciutta e in buone condizioni, sicché logico appare avere ritenuto improbabile che il conducente potesse avere perso il controllo della vettura per cause del tutto avulse dalla propria sfera di controllo.
Dunque, la conclusione della Corte peloritana è nel senso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa anche in questa sede di legittimità, la sussistenza dell'elemento psicologico in capo all'imputato non è stata ritenuta provata dal primo giudice come conseguenza automatica ed oggettiva della violazione degli artt. 186 e 187 del codice della strada. Al contrario, è stata la condotta di guida concretamente tenuta dall'odierno ricorrente - caratterizzata dalla mancata percezione del pericolo e dall'assenza di frenata - ad essere ritenuta causalmente ricollegabile allo stato di alterazione accertato, tale da incidere sui tempi di reazione.
Ciò perché, tenuto conto della dinamica del sinistro, avuto riguardo alla circostanza che l'imputato ha invaso la corsia di marcia opposta, schiantandosi contro un albero, è logico ritenere che l'(Soggetto 1) non avesse tenuto una guida conforme ai limiti di velocità, altrimenti l'imputato avrebbe avuto, con ogni probabilità, il tempo di frenare, azzerando o, perlomeno, riducendo notevolmente i danni.
La sentenza impugnata, pertanto, opera un buon governo, oltre che dei principi in materia di prova indiziaria ex art. 192 cod. proc. pen. , della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, B., Rv. 271679; Sez. 4, n. 10335 del 10/2/2009, P., non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, A., Rv. 238321). E in altra condivisibile pronuncia si è chiarito che sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia quali la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, l'accertamento delle relative responsabilità e la determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente (Sez. 4, n, 2766 del 10/12/2024, dep. 2025, F., non mass.; Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, T., Rv. 245294).
6. Manifestamente infondato perché meramente ripropositivo di doglianze su cui la Corte territoriale aveva fornito una motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto, è anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la motivazione del provvedimento impugnato quanto alla valutazione delle lesioni della persona offesa come "gravissime".
Con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto - e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità - la Corte (Omissis) rileva che, ancorché nel capo d'imputazione si faccia esclusivamente riferimento alla prognosi riservata senza indicazione dei relativi giorni, dalla relazione peritale effettuata dal dott. (Soggetto 3), dai certificati medici versati in atti, nonché dalla deposizione della persona offesa escussa in dibattimento, è possibile qualificare, senza che residui alcun ragionevole dubbio, le lesioni come gravissime ai sensi dell'art. 583, comma 2, cod. pen.
Dunque già la contestazione menziona le lesioni gravissime patite dalla persona offesa ("diagnosticate dal nosocomio di (Omissis) con prognosi riservata e con pericolo di vita, trasferito ad altro istituto Reparto di Rianimazione ove si trova ancora al 17/05/2018 ricoverato"). Ne consegue che la successiva specificazione delle condizioni che danno luogo a tale tipologia di lesioni certamente non realizza alcuna immutazione del fatto.
Questo Collegio ritiene del tutto condivisibile il principio, che va riaffermato e che è mutuabile anche in relazione all'art. 590-bis cod. pen. secondo il quale, in tema di reato di lesioni aggravate dalla durata della malattia, è sufficiente la contestazione nel capo d'imputazione della tipologia delle lesioni, laddove risulti acquisita agli atti del processo la documentazione relativa alla durata della malattia (così Sez. 4, n. 22782 del 06/02/2018, M., Rv. 273396 - 01 relativa ad una fattispecie relativa alla contestazione nel capo d'imputazione di lesioni "allo stato non ancora qualificate e quantificate", definite in termini di "malattia insanabile"; conf. Sez. 1, n. 8561 del 11/02/2015, C., Rv. 262882 - 01).
Tanto assicura il diritto di difesa, alla cui salvaguardia è informato il divieto di immutazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen.
Come si rileva in sentenza il perito (Soggetto 3), nominato in secondo grado, ha affermato che (Soggetto 2) è affetto da "sindrome psicoorganica con deficit cognitivo di lieve entità quale esito di grave politrauma da incidente stradale con trauma cranico, toracico ed addominale, comportante frattura completa scomposta tipo scoppio della parete mediale dell'orbita destra, frattura della clavicola sinistra e dell'olecrano destro (trattate chirurgicamente con mezzi di sintesi metallici) e plurime fratture costali, vertebrali e del bacino. Lesione del plesso brachiale destro di lieve entità. Severo deficit RFNL (Retinal Nerve Fiber Layer) e delle ganglionari OCT documentate con associato restringimento del campo visivo bilaterale. Deficit visivo bilaterale, con lenti corretto".
Il perito - si legge ancora nel provvedimento impugnato - ha chiarito che, prima di procedere alla visita della persona offesa acquisiva apposita documentazione sanitaria. Nello specifico, visionava la cartella clinica relativa al ricovero del 24/04/2018 presso l'unità operativa di riabilitazione di (Omissis), ove era riportata la seguente diagnosi di dimissione: "Esiti di grave politrauma da incidente stradale con trauma cranico, toracico e addominale e frattura all'olecrano destro. Plessopatia brachiale destra. Anchilosi del gomito destro". Visionava altresì la copia del referto dell'esame spirometrico redatto in data 26/07/2018 redatto dai sanitari dell'azienda ospedaliera (Omissis) di (Omissis) con la seguente diagnosi: "sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo restrittiva in paziente post-traumatico". Prendeva poi atto del verbale di visita ambulatoriale redatto in data 02/02/2022 dai sanitari della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap del centro medico legale dell'INPS di (Omissis) ove si legge la seguente anamnesi: "già invalido al 100% dal dicembre 2019 per esiti di grave politrauma da incidente della strada con trauma cranico, toracico e addominale e residua plessopatia brachiale destra con deficit funzionale del gomito omolaterale e sindrome psico-organica con depressione".
La sentenza impugnata evidenzia che, al termine della visita peritale, il dott. (Soggetto 3), per un approfondimento diagnostico, ha ritenuto opportuno richiedere alla persona offesa di eseguire un esame perimetrico presso l'ospedale (Omissis), di sottoporsi ad una visita oculistica con il dott. (Soggetto 4) e di effettuare una visita neuropsichiatrica con il dott. (Soggetto 5)
A seguito dell'esame perimetrico è stato evidenziato un restringimento concentrico del campo visivo; dalla disamina della visita neuropsichiatrica emerge una riduzione dell'abduzione e della rotazione esterna della spalla, della flessione e dell'estensione del braccio; a livello psichico, invece, emerge un lieve deficit per la memoria a breve termine; dalla disamina delle risultanze della visita oculistica si rileva un severo deficit dell'RFNL e delle ganglionari, che giustifica il deficit perimetrico.
In considerazione di quanto esposto, secondo il perito, le patologie poste in diagnosi e conseguenti all'incidente stradale del 2 marzo 2018, sono certamente insanabili e ormai stabilizzate nel tempo.
Sempre secondo le valutazioni del dott. (Soggetto 3), di cui dà conto la sentenza impugnata, sulla scorta dei rilievi clinici emersi nel corso dell'accertamento peritale e delle risultanze degli accertamenti specialistici effettuati dal dott. (Soggetto 4) e dal dott. (Soggetto 5), le conseguenze dell'incidente determinano nei confronti di (Soggetto 2) un indebolimento permanente dell'arto superiore destro, del senso dello vista e delle funzioni neurocognitive, anche se tale indebolimento, riferito agli atti quotidiani della vita, consente allo stesso, che svolge attività di venditore ambulante, l'adempimento di atti finalizzati ed una continua integrazione sociale e lavorativa.
Stando così le cose, e visti i plurimi accertamenti disposti, coerente con gli stessi appare la conclusione dei giudici del gravame del merito che è certo che le lesioni subite da (Soggetto 2), atteso che trattasi di patologia certamente o probabilmente insanabile, sono gravissime.
Peraltro, si osserva in sentenza che le valutazioni cui è giunto il perito convergono con il narrato offerto dalla persona offesa, la quale ha raccontato in sede di sommarie informazioni rese in data 22/08/2018, acquisite con il consenso delle parti al fascicolo per il dibattimento, di essere stato dimesso da circa un mese dall'unità Operativa di Riabilitazione della Fondazione (Omissis) di (Omissis), ove era stato trasferito dopo una lunga degenza presso l'ospedale di (Omissis) al fine di eseguire opportuna attività riabilitativa.
Il (Soggetto 2) chiariva che, a prescindere da alcuni problemi fisici permanenti, quali la poca mobilità del braccio destro e la perdita di molti gradi di vista dell'occhio destro, accusava diversi problemi di memoria, non riuscendo a ricordare nulla né dell'incidente né delle fasi antecedenti al sinistro. E in sede di escussione testimoniale, avvenuta in data 25/04/2024, la persona offesa precisava che al momento del proprio risveglio non riconosceva neanche i propri genitori. Su esplicita domanda in ordine alle proprie attuali condizioni di salute, la persona offesa rispondeva "ora va diciamo bene", esternando la propria forza di volontà nel volere superare tutte le criticità che si erano presentate (io non mi arrendo mai e cerco di tirare). Tuttavia, la persona offesa precisava che, sebbene fossero trascorsi ben sei anni dal momento del sinistro, continuava ad avere difficoltà deambulatorie, non riuscendo più a mantenere i ritmi antecedenti all'incidente.
La persistente difficoltà a deambulare è stata correttamente ritenuta una malattia insanabile ai sensi dell'art. 583, comma 2 n. 1, cod. pen. in quanto la condizione patologica del (Soggetto 2) è certamente irreversibile e non suscettibile di miglioramento clinico, tanto da essere residuata dopo ben sei anni, influenzando stabilmente le capacità psico-fisiche del soggetto, ciò nel solco del conferente arresto richiamato secondo cui "la malattia da ritenersi insanabile è quella che ha attitudine a non essere reversibile ed a permanere per tutta la vita con una possibilità di guarigione molto remota o nulla" (il riferimento è Sez. 4 n. 822/2018).
Dunque, come osservano i giudici del gravame del merito, nel caso di specie, il (Soggetto 2), almeno fino al momento dell'escussione testimoniale, avvenuta ben sei anni dopo rispetto al sinistro, continuava a riscontrare difficoltà a deambulare, di talché gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'incidente appaiono irreversibili. E dunque appare logico l'aver ritenuto che le possibilità di guarigione - tenuto conto delle critiche condizioni cliniche della persona offesa al momento dell'incidente, avuto riguardo al notevole lasso di tempo intercorso ed al persistere delle difficoltà a deambulare, malgrado le innumerevoli attività riabilitative effettuate - apparissero pressoché remote.
7. Manifestamente infondato, infine, è anche il motivo che censura la sentenza impugnata con riferimento all'irrogata sanzione amministrativa accessoria.
In sentenza i giudici del gravame del merito danno atto di condividere le argomentazioni già espresse dal primo giudice, atteso che l'applicazione della revoca della patente di guida discende ex lege.
La Corte Costituzionale, come ricorda il ricorrente, si è già pronunciata sull'argomento dichiarando l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma secondo dell'art. 222 del cod. strada nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 del cod. strada allorché non ricorra alcuna delle, circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 588-bis e 590-bis cod. pen.
È stata dunque la stessa Corte costituzionale, con la sentenza 88/2019 a delineare il perimetro di ragionevolezza di una norma che impone al giudice una grave sanzione amministrativa come la revoca della patente, restringendola proprio a casi come quello in esame in cui il conducente dell'automezzo guidasse in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica derivante dall'utilizzo di sostanze stupefacenti.
Come si legge nella pronuncia dei giudici delle leggi (par.19): " ... nell'art. 222 del cod. strada l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice".
E al successivo par. 20 si ribadisce che: "la revoca della patente di guida non può essere "automatica" indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall'art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto - e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 del cod. strada".
Del resto, nella medesima sentenza, al par. 12, in tema di sanzioni, in generale, i giudici delle leggi ribadiscono il loro costante dictum secondo cui: "Esse rientrano (...) nell'ambito dell'esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore che ha ritenuto, secondo una non sindacabile opzione politica in materia penale, di contrastare in modo più energico condotte gravemente lesive dell'incolumità delle persone, che negli ultimi anni hanno creato diffuso allarme sociale. Ha affermato questa Corte (sentenza n. 179 del 2017) che dal principio di legalità sancito all'art. 25 Cost. discende che "le scelte sulla misura della pena sono affidate alla discrezionalità politica del legislatore" sempre che il trattamento sanzionatorio sia proporzionato alla violazione commessa e non comprometta la finalità di rieducazione del condannato. Con riferimento ad altra disposizione incriminatrice, pure "caratterizzata da un consistente inasprimento del trattamento sanzionatorio", la Corte ha ritenuto che a essa non appartengono "valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria penale, di esclusiva pertinenza del legislatore" e che nella fattispecie non erano stati superati "i limiti costituzionali alla previsione di risposte punitive rigide", tenuto anche conto della graduabilità della pena tra il minimo e il massimo che offre al giudice la possibilità di renderla maggiormente proporzionata alla gravità della condotta contestata (sentenza n. 233 del 2018)".
Ancora, la sentenza 88/2019 richiama la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui "le valutazioni sulla dosimetria della pena appartengono alla "rappresentanza politica, (...) attraverso la riserva di legge sancita nell'art. 25 Cost. (sentenza n. 236 del 2016), e sono assoggettate al giudizio di legittimità costituzionale solo a fronte di scelte palesemente arbitrarie del legislatore che, per la loro manifesta irragionevolezza, evidenzino un uso distorto della discrezionalità a esso spettante (ex multis, sentenze n. 142 del 2017, n. 148 e n. 23 del 2016, n. 81 del 2014, n. 394 del 2006; ordinanze n. 249 e n. 71 del 2007, n. 169 e n. 45 del 2006).
Da ultimo questa Corte (sentenza n. 40 del 2019) ha precisato che "fermo restando che non spetta alla Corte determinare autonomamente la misura della pena (sentenza n. 148 del 2016), l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale che riguardano l'entità della punizione risulta condizionata non tanto dalla presenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nel sistema di previsioni sanzionatorie che, trasposte all'interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita dal legislatore (sentenza n. 233 del 2018). Solo in caso di trattamenti sanzionatori manifestamente sproporzionati e di sperequazioni punitive di particolare gravità, questa Corte è intervenuta a riequilibrare la risposta sanzionatoria dell'ordinamento. Ma ciò è avvenuto considerando la coerenza interna del regime sanzionatorio e l'offensività della condotta".
E a proposito dell'asset sanzionatorio per i delitti di omicidio e lesioni stradali i giudici delle leggi evidenziano come: "L'aggravamento della risposta sanzionatoria, voluto dal legislatore del 2016, è quindi risultato articolato in più livelli. In perfetta simmetria le due citate disposizioni prevedono - per l'omicidio stradale e per le lesioni personali stradali - l'ipotesi base del reato colposo (al primo comma); l'ipotesi maggiormente aggravata della guida in stato di ebbrezza alcolica oltre una certa soglia di tasso alcolemico o sotto l'effetto di stupefacenti (ai commi secondo e terzo); nonché un'ipotesi intermedia perché aggravata in misura minore (ai commi quarto, quinto e sesto), ma comunque con una pena aumentata rispetto all'ipotesi base. Il disvalore della condotta in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è quindi articolato secondo una precisa graduazione. Il divario è di tutta evidenza se si pongono in comparazione le ipotesi base del primo comma dell'art. 589-bis e dell'art. 590-bis cod. pen. con le condotte, sanzionate con la pena più elevata, rientranti nel secondo e nel terzo comma di entrambe le disposizioni. La pena prevista ove ricorrano tali aggravanti privilegiate è marcatamente più elevata della pena base, come risulta in particolare dal fatto che i minimi di pena delle fattispecie circostanziate sono sensibilmente incrementati. Invece, per la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida vi è un indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibile indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca".
Da qui la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata, peraltro in termini alquanto generici, dalla difesa.
Manifestamente infondata, infine, appare l'eccezione difensiva nella parte in cui ritiene che, avuto riguardo al riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen., la revoca della patente di guida non sia più considerata una pena accessoria obbligatoria, atteso che l'intervento della Consulta ha lasciato immutato il dato normativo con riferimento alle ipotesi aggravate, prevedendo obbligatoriamente la pena più grave della revoca della patente di guida, indipendentemente dalla concessione della circostanza attenuante.
8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso il 24 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2026.
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