Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 33143 del 8 settembre 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 33143 del 08/09/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della strada - Guida sotto influenza dell'alcool - Etilometro - Omologazione e verifiche periodiche - Onere di allegazione dell'imputato - In tema di accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro, il P.M. è tenuto a provare l'omologazione e le verifiche periodiche dello strumento solo quando l'imputato alleghi elementi concreti idonei a contestarne il corretto funzionamento. Non è sufficiente la mera richiesta di conoscere i dati relativi all'omologazione e alle revisioni periodiche dell'apparecchio.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3/12/2025 la Corte di appello di (Omissis) ha confermato la decisione del Tribunale di (Omissis) che aveva dichiarato (Soggetto 1) responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e 2-sexies D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggravato dall'aver provocato un sinistro stradale, in (Omissis) il 21/08/2021, per essersi posto in ora notturna alla guida dell'autoveicolo indicato in imputazione in stato di ebbrezza alcolica, accertato mediante prova strumentale con apparecchio etilometrico.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto provata la responsabilità dell'imputato anche sulla base degli esiti dell'accertamento alcolemico, corroborati dagli ulteriori elementi sintomatici rilevati dagli operanti, irrogando la pena di mesi due di arresto ed Euro 1.200 di ammenda, con concessione della sospensione condizionale della pena.

Nel corso del giudizio di primo grado era inoltre disposta integrazione istruttoria, mediante escussione di uno dei militari operanti, al fine di chiarire le modalità di esecuzione dell'accertamento e le condizioni soggettive dello stesso all'atto del controllo.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità dell'accertamento etilometrico, contestandosi la mancata dimostrazione dell'omologazione e della revisione periodica dell'apparecchio, la carenza di prova circa il corretto funzionamento dello strumento, l'asserita inosservanza delle garanzie difensive e dei protocolli operativi, e infine l'insufficienza degli elementi sintomatici a sorreggere il giudizio di responsabilità.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis del cod. pen. sotto il profilo dell'illogicità in ordine al diniego della causa di non punibilità. Osserva la difesa che la motivazione sarebbe apparente in quanto ha omesso una valutazione complessiva limitandosi a considerare la causa della verificazione del sinistro che, a parere della difesa, non può tradursi in una presunzione di gravità del fatto, senza analisi critica del fatto e dell'evento.

2.3. Con il terzo motivo si censura il trattamento sanzionatorio, deducendosi vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena su cui la Corte di appello non ha fornito alcuna motivazione in relazione allo specifico motivo di appello che aggrediva la sentenza di primo grado.

3. L'imputato ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Il Procuratore generale ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità.

5. La difesa, a seguito della richiesta formulata dalla Procura generale, ha presentato memoria con cui, in particolare, ritiene che il primo motivo non può essere dichiarato inammissibile senza verificare se la Corte territoriale abbia realmente risposto alla specifica contestazione difensiva sul corretto accertamento strumentale; il secondo motivo investe un punto di diritto rilevante, poiché il diniego dell'art. 131-bis del cod. pen. non può fondarsi su automatismi e richiede una valutazione complessiva del fatto concreto; infine evidenzia che il terzo motivo denuncia un vizio autonomo e decisivo, consistente nell'omessa trattazione di un motivo d'appello espressamente proposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. La censura non si confronta con il consolidato orientamento di legittimità in tema di accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro, secondo cui l'omologazione e le verifiche periodiche dell'apparecchio, previste dall'art. 379 del reg. esec. cod. strada, non devono essere dimostrate dall'accusa in via automatica. Grava, invece, sull'imputato un onere di allegazione di elementi concreti idonei a porre in dubbio il corretto funzionamento dello strumento. In particolare, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 del reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, S., Rv. 286500-01). Sulla portata dell'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge, il Collegio ribadisce il principio per cui l'onere dell'accusa è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza. (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, G., Rv. 281828 - 01).

3. In difetto di tali allegazioni, l'esito dell'accertamento è pienamente utilizzabile. Nel caso di specie, le esposte deduzioni difensive si risolvono in rilievi generici e superficiali, meramente assertivi, non accompagnati dall'indicazione di specifici elementi tecnici idonei a porre in dubbio il funzionamento dell'apparecchio. È utile comunque rilevare che dagli atti emerge la prova documentale della revisione e della omologazione, corroborata anche da quella testimoniale, come specificamente precisato a pag. 4 della sentenza.

4. La motivazione della Corte territoriale risulta, pertanto, immune da censure, avendo correttamente valorizzato l'accertamento etilometrico quale prova dello stato di ebbrezza. Il motivo è manifestamente infondato e quindi deve essere dichiarato inammissibile.

5. Il secondo motivo è inammissibile.

6. Il Collegio osserva che, circa la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis del cod. pen., già il motivo di appello sul punto appare aspecifico e quindi inammissibile. In sede di impugnazione della sentenza di primo grado la critica difensiva si è incentrata sull'an della responsabilità con un collegamento con la mancata applicazione dell'art. 131-bis del cod. pen.. Tale collegamento risulta meramente generico e assertivo, se non palesemente contraddittorio, laddove spende degli argomenti a favore della negazione della responsabilità (in ragione della prova desumibile dall'esito delle analisi eseguite con l'etilometro) per chiedere l'applicazione dell'art. 131-bis del cod. pen. che, invece, presuppone una valutazione positiva della responsabilità.

7. Precipuamente il Collegio ribadisce che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, che la Corte territoriale erroneamente non ha qualificato come tale, può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P.g. in proc. p e altri, Rv. 271193 - 01).

8. In termini, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, G., Rv. 268822 - 01; Sez. 5, n. 39210 del 29/05/2015, J., Rv. 264686 - 01).

9. Nel caso concreto il motivo di appello riguardante l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non contiene l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, in quanto espone anche in modo contraddittorio motivi aspecifici, non confrontandosi con il principio secondo cui la specificità dei motivi deve essere valutata alla luce della funzione dell'impugnazione e con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, non può comportare la sostanziale elisione dei requisiti indicati dall'art. 581 cod. proc. pen. (principio relativo ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello concernente il trattamento sanzionatorio, in quanto l'imputato si era limitato a dedurre elementi a sé favorevoli, senza criticare puntualmente le argomentazioni circostanziate poste a base della sentenza impugnata). (Sez. 5, n. 39210 del 29/05/2015, J., Rv. 264686 - 01).

10. Attesa l'inammissibilità del motivo di appello, si spiega la motivazione della Corte territoriale che, seppur obiettivamente stringata, fa riferimento esplicito alla gravità della condotta che ha messo in pericolo il bene giuridico della sicurezza stradale.

11. Il Collegio osserva che comunque la censura odierna si risolve nella richiesta di una diversa ricostruzione del fatto e in una rivalutazione del compendio probatorio.

12. È principio consolidato che il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove, essendo limitato al controllo della correttezza giuridica e logico-argomentativa della decisione impugnata, nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Ne consegue che è inammissibile il ricorso volto a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali già esaminate dai giudici di merito.

Nella fattispecie la criticata valutazione sulla gravità del fatto è intrinsecamente attinente al merito del giudizio di disvalore penale che con sentenze conformi i giudici di merito hanno esposto con logica e sufficiente motivazione con riferimento alla gravità del fatto e al pericolo per gli utenti della strada.

13. Anche il secondo motivo deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

14. Parimenti il terzo motivo è inammissibile.

15. Anche il terzo motivo di ricorso riguardante la determinazione della pena e più ampiamente la valutazione degli elementi che conducono a ponderare la gravità del fatto si pone sul solco di un motivo di appello del tutto generico e sostanzialmente inconsistente; di talché, così come per il secondo motivo di ricorso, considerata la palese inammissibilità del motivo di appello, si spiega l'omessa motivazione della sentenza di appello che non risponde ad un motivo inidoneo a sollevare un'effettiva critica alla decisione di primo grado.

16. Ad abundantiam il Collegio rileva ulteriormente che gli elementi di fatto oggetto di valutazione ai fini degli artt. 132 e 133 del cod. pen. rientrano nella ponderazione discrezionale riservata al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o di motivazione apparente.

17. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, soprattutto quando la pena si colloca in prossimità del minimo edittale, è sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 del cod. pen. Nel caso di specie, la censura si limita a sollecitare una diversa valutazione della congruità della pena senza considerare l'entità della stessa e senza evidenziare vizi rilevanti in sede di legittimità.

Anche il terzo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile.

18. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l'1 luglio 2026.

Depositato in Cancelleria l'8 settembre 2026.

 

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