Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 19082 del 26 aprile 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 19082 del 26/05/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della Strada e artt. 192 e 379 regolamento esecuzione C.d.S. - Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Utilizzo etilometro - Presunta mancanza di regolare omologazione - Contestazione - Presupposti - La mera difformità tra il numero di omologazione riportato nel libretto metrologico e quello originario ministeriale, ove assistita da successiva voltura del CSRPAD, non prova l’irregolarità dell’omologazione né giustifica la rinnovazione istruttoria, restando insufficienti mere allegazioni difensive fondate su pronunce di merito rese in casi analoghi.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 giugno 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale (Omissis) nei confronti di (Soggetto 1) ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcoolica, con tasso alcolemico pari a 2,32 g/l alla prima misurazione e di 2,30 g/l alla seconda.
In (Omissis) il 23 maggio 2020.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse di (Soggetto 1), articolato in quattro motivi.

2.1. Con il primo si deducono vizio di motivazione e travisamento della prova: la responsabilità è stata affermata sulla base dei sintomi rilevati dai verbalizzanti e dell'esito dell'alcoltest, senza confronto con la tesi difensiva, che non contestava il funzionamento dell'etilometro ma l'utilizzabilità dei risultati forniti dall'apparecchio Drager 7110 MKIII, in dotazione agli operanti, per asserita irregolare omologazione dello stesso. Si assume, in particolare, che l'accertamento del tasso alcolemico eseguito per mezzo di un apparecchio non regolarmente omologato non possa fondare la prova del reato e che la diversità esistente tra il codice di omologazione indicato nel libretto metrologico dell'apparecchio utilizzato il giorno dei fatti e il codice presente nel certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dei trasporti alla società produttrice dell'etilometro dimostra che l'omologazione sarebbe stata volturata in contrasto con le previsioni degli artt. 192 e 379 del reg. att. cod. strada.

2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla durata della sospensione della patente, contestando il raddoppio della sanzione conseguente all'essersi posto alla guida di un veicolo altrui. Secondo la difesa, la previsione di un aumento della durata della sanzione amministrativa accessoria, indicato in misura fissa e non graduabile dal giudice, renderebbe non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, lett. c) cod. strada e la motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto di non dover sollevare la questione sarebbe manifestamente illogica come manifestamente illogica sarebbe, nel caso concreto, la determinazione della durata della sanzione nella misura di anni due.

2.3. Col terzo motivo la difesa si duole che sia stata respinta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta a dimostrare che l'apparecchio utilizzato il giorno dei fatti non era regolarmente omologato. Sostiene che nel presente procedimento dovrebbero trovare applicazione i principi affermati da numerose sentenze di merito (tra queste, la sentenza n. 1088 del 20 maggio 2020 del Tribunale di Bologna) secondo le quali l'omologazione relativa all'apparecchio Drager 7110 MKIII non sarebbe valida perché derivante dalla voltura di una omologazione ministeriale rilasciata ad una società diversa.

2.4. Col quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

3. Il P.G. ha concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Il primo e il terzo motivo sono manifestamente infondati.

Il ricorrente censura l'inosservanza degli artt. 192 e 379 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), e sostiene che la responsabilità penale dell'imputato sarebbe stata affermata sulla base degli esiti di un alcoltest eseguito facendo uso di un apparecchio privo di valido certificato di omologazione.

Per contestare la validità di questo certificato, già nell'atto di appello la difesa aveva riportato ampi stralci della sentenza n. 1088, pronunciata dal Tribunale di Bologna il 20 maggio 2020. Queste argomentazioni sono state riprese nel ricorso sostenendo che la Corte di appello non avrebbe fornito risposta sul punto, essendosi limitata a sottolineare che non v'erano ragioni per dubitare dell'affidabilità dell'apparecchio impiegato per accertare il tasso alcolemico.

Osserva la difesa che le argomentazioni sviluppate nell'atto di gravame non miravano a contestare il funzionamento concreto dell'apparecchio, bensì la stessa possibilità di utilizzarlo. Ai sensi dell'art. 379, commi 5 e 6, del regolamento di attuazione del codice della strada, infatti, l'accertamento dello stato di ebbrezza deve avvenire facendo uso di apparecchi che rispondano "ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il ministro della Sanità"; che siano omologati dalla Direzione generale della M.C.T.C. e la cui corrispondenza ai requisiti prescritti sia risultata "sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD)". L'art. 192, comma 5, del medesimo regolamento, inoltre, stabilisce che l'omologazione dei prototipi "è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi" mentre, nel caso di specie, l'omologazione sarebbe stata trasmessa dalla società che l'aveva ottenuta ad un'altra.

In estrema sintesi, la difesa sostiene che l'etilometro utilizzato per accertare lo stato di ebrezza di (Soggetto 1) non era regolarmente omologato sicché l'accertamento compiuto sarebbe inutilizzabile e privo di validità, a prescindere dalla presenza di elementi idonei a far dubitare del cattivo funzionamento dell'apparecchio.

Per sostenere che l'apparecchio concretamente utilizzato (l'etilometro alcoltest 7110 MKIII matricola (Omissis)) non era omologato, la difesa ha prodotto giurisprudenza di merito relativa a casi nei quali l'omologazione "OM00308Bet" (che compare anche nel libretto metrologico dell'apparecchio matricola (Omissis)) è stata ritenuta non valida, ma non ha affatto documentato l'assunto secondo il quale la procedura amministrativa che ha portato al rilascio dell'omologazione "0M00308Bet" sarebbe stata "svolta nell'inosservanza della normativa vigente" (testualmente così a pag. 10 dell'atto di ricorso), non potendosi ritenere che sentenze di merito pronunciate in casi analoghi forniscano prova del fatto che ciò sia avvenuto.

A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, la mancanza di una regolare omologazione non può ritenersi accertata sol perché nel libretto metrologico dell'apparecchio si fa riferimento al certificato di omologazione "OM00308Bet", mentre, nel certificato di omologazione rilasciato dal Ministero in data 10 novembre 1999, compare la sigla "OM00308et".

Ed invero, la tesi sostenuta nel ricorso (e già prima nei motivi di appello) - secondo la quale l'omologazione fu rilasciata alla Drager Sicerheitstecnik g.m.b.h. di Lubecca R.F.G e la Drager Safety Italia Spa ottenne una volturazione alla quale non avrebbe avuto diritto - si esaurisce in una mera allegazione, fondata soltanto su decisioni assunte dai giudici di merito in casi simili (e non necessariamente identici), senza tenere conto che - come risulta dall'atto del 9 settembre 2002 (prodotto dalla stessa difesa in allegato al ricorso) - è stato il Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) ad attribuire all'etilometro Alcoltest 7110 MK III prodotto dalla Drager Safety Italia Spa il numero di omologazione "OM00308Bet" in sostituzione del numero "OM00308et" rilasciato alla Drager Italiana Spa, e nulla consente di ritenere che, nel procedere alla voltura, questo Centro (preposto per legge alle verifiche necessarie alla omologazione) non abbia verificato la corrispondenza tra gli apparecchi prodotti dalla Drager Safety Italia Spa e il prototipo omologato.

La tesi secondo la quale la volturazione non sarebbe consentita implica che non vi sia mera differenza di denominazione tra la Drager Italiana Spa e la Drager Safety Italia Spa e si tratti di "soggetti diversi" ai sensi dell'art. 192 del reg. esec. cod. strada ma anche questa è una mera allegazione a sostegno della quale, nel giudizio di merito, la difesa non risulta aver prodotto documentazione alcuna.

In sintesi, dalla documentazione fornita ai giudici di merito come richiamata nell'atto di ricorso, non emerge che l'omologazione "OM00308Bet" non sia esistente e neppure che sia il frutto di una volturazione non consentita. Le sentenze di merito, che la difesa invoca a sostegno delle proprie argomentazioni, non contengono indicazioni univoche in tal senso e valutano dati non necessariamente coincidenti con quelli documentati nel presente giudizio. Ne consegue che, producendo il certificato di omologazione del 10 novembre 1999 e la voltura del 9 settembre 2002, la difesa non ha fornito neppure un principio di prova della irregolarità di questa voltura.

2.1. Alla luce delle considerazioni svolte, non può essere censurata la decisione con la quale la Corte di appello ha respinto la richiesta di rinnovare l'istruttoria dibattimentale acquisendo "l'omologazione primaria dell'apparecchiatura Drager Alcoltest 7110MKIII" (così testualmente pag. 7 dell'atto di appello).

Non si comprende, infatti, perché, accertata la differenza tra il numero dell'omologazione della quale era titolare la Drager Italia Spa ("0M00308et") e il numero di omologazione riportato nel libretto metrologico dell'apparecchio utilizzato il 23 maggio 2020 sulla persona del Cantile ("OM00308Bet"), da tale differenza dovrebbe desumersi che l'apparecchio utilizzato nel caso oggetto del presente ricorso non fosse stato regolarmente omologato, né si comprende in che modo l'integrazione probatoria richiesta avrebbe potuto fornire indicazioni in tal senso.

A questo proposito si deve rammentare che la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, e tale decisione può essere sindacata soltanto sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266820 e, in precedenza, Sez. 6, n. 7047 del 15/03/1996, Rv. 205673; Sez. 4, n. 11019 del 09/10/1996, Rv. 206324; Sez. 2, n. 8106 del 26/04/2000, Rv. 216532). Tale situazione non è ravvisabile nel caso di specie. La Corte territoriale, infatti, avuto riguardo alle censure mosse, ha innanzitutto fatto proprio il giudizio espresso dal primo giudice relativamente al corteo sintomatologico presentato dal (Soggetto 1) all'atto del controllo come riportato nel verbale di accertamenti urgenti) e all'esito positivo dei pre-test cui il ricorrente era stato sottoposto; ha poi fugato ogni dubbio in merito all'attendibilità delle misurazioni (non essendo emersa la prova di un mancato regolare funzionamento dello strumento adoperato) e - ponendosi nel solco del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità - ha rilevato che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 del reg. esec. Cod. strada può ben essere sollecitata dall'imputato, ma la contestazione della validità dell'accertamento eseguito non può risolversi in una mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi alla omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza, in assenza di elementi idonei a far dubitare del corretto funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 278032; Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, Rv. 277189).

A ciò deve aggiungersi che, secondo i giudici di appello, l'etilometro utilizzato sulla persona di (Soggetto 1) (modello 7110 MK III matricola (Omissis)) era "regolarmente revisionato e funzionante" (pag. 6 della sentenza impugnata) e la difesa non contesta questo dato.

Per completezza - con riferimento alla sentenza "definitiva" emessa dal Tribunale di Bologna circa l'illegittimità dell'omologazione - va ricordato che "l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238 - bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di tale procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate" (Sez. 4 n. 10103 del 01/02/2023, Rv. 284130; Sez 1 n. 11140 del 15/12/2015, dep. 2016, Rv. 266338)

3. È manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso col quale la difesa si duole che la durata della sospensione della patente di guida sia stata determinata in anni due partendo dalla misura minima di anni uno e operando il raddoppio previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada quando il veicolo "appartiene a persona estranea al reato".

Il ricorso non si confronta con l'ampia motivazione posta sul punto dalla Corte territoriale che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di questa norma richiamando, tra l'altro, la sentenza Corte cost. n. 198 del 9 ottobre 2015, nella quale il Giudice delle leggi ha ribadito che "le determinazioni concernenti il complessivo trattamento sanzionatorio di qualunque reato, compreso quello qui in considerazione (guida in stato di ebbrezza), sono il frutto di apprezzamenti tipicamente politici, che si collocano, pertanto, su un terreno caratterizzato da ampia discrezionalità legislativa, "il cui esercizio è censurabile, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene quando si sia di fronte a sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione (sentenza n. 81 del 2014 e in precedenza, ex multis, sentenze n. 68 del 2012, n. 273 e n. 47 del 2010)"". Nel caso di specie - come la sentenza impugnata ha sottolineato - l'aumento della durata della sanzione amministrativa accessoria dipende, sul piano logico, dalla constatazione che, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, non può essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo prevista dall'art. 186 lett. c) cod. strada. La scelta di aumentare in questo caso la durata della sospensione della patente di guida, dunque, non è manifestamente irrazionale perché enfatizza il disvalore insito nella scelta di guidare in condizioni di ebbrezza un veicolo appartenente ad altra persona tradendone l'affidamento.

È appena il caso di rilevare, infine, che nel caso di specie la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è stata determinata nella misura minima prevista dalla legge.

4. Anche il quarto motivo è inammissibile in quanto generico e privo del benché minimo confronto con le argomentazioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

È noto che, ai sensi dell'art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, nel valutare se applicare una pena sostitutiva, deve tenere conto dei "criteri indicati dall'art. 133 del codice penale". Nel caso in esame, il diniego è sorretto da una motivazione che non presenta profili di criticità, atteso il riferimento alle modalità del fatto, ai plurimi precedenti penali del ricorrente (anche recenti e per reati della stessa indole) e alla mancanza di comportamenti indicativi di ravvedimento, che sono stati ritenuti tali da precludere una prognosi favorevole.

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni cost. n. 186/2000), al versamento di una somma in favore ammende che si ritiene equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 febbraio 2026.

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2026.

 

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