Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 21177 del 9 giugno 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 21177 del 09/06/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza - Accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro - Mancata sostituzione del boccaglio tra le due prove - Attendibilità dell’alcoltest - La motivazione che esclude l’affidabilità delle rilevazioni etilometriche valorizzando la mancata sostituzione del boccaglio tra i due accertamenti eseguiti sul medesimo soggetto, quando l’etilometro risulti regolarmente omologato e revisionato e gli esiti siano coerenti con gli altri elementi probatori raccolti è manifestamente illogica poiché tali circostanze non incidono sulla corretta esecuzione dell’alcoltest, ma assolve esclusivamente finalità igienico-sanitarie e non costituisce requisito di validità dell’accertamento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di (Omissis), con la sentenza pronunciata il 25 giugno 2025 in epigrafe, nel giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha assolto (Soggetto 1) dal reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett. b) e 2-sexies, cod. strada, ritenendo che, a causa del mancato cambio del boccaglio tra le due prove etilometriche e del mancato risciacquo del cavo orale da parte dell'imputato precedente all'effettuazione della prima prova etilometrica, i risultati delle prove alcolimetriche non fossero pienamente attendibili, convincimento supportato dall'identità dei valori rilevati dalle due differenti misurazioni e dall'atteggiamento collaborativo dell'imputato.
Ha, quindi, concluso che mancasse la piena prova dell'effettivo tasso alcolemico nel sangue al momento della guida.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, affidato ad un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale lamenta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lettera e) cod. proc. pen., osservando che:
a) dagli atti risultava che l'etilometro era stato regolarmente omologato e sottoposto a revisione;
b) l'imputato presentava gli occhi lucidi e il suo linguaggio era sconnesso;
c) erano stati prodotti gli scontrini attestanti i risultati degli accertamenti svolti.
Lamentava che, a fronte di tali dati, il giudice di primo grado aveva valorizzato dati conoscitivi riferiti dalla madre e dal fratello dell'imputato intervenuti a distanza di tempo dall'accertamento.
3. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto F. C., ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. Il difensore di (Soggetto 1), Avv. (Omissis) del Foro di (Omissis), ha depositato memoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va preliminarmente osservato che "in tema di impugnazioni, il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, V., Rv. 288029-01). Va anche precisato che, avendo la novella citata vietato l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice monocratico per tutti i reati a citazione diretta, ma nulla avendo previsto in tema di ricorso per cassazione, alcuna limitazione nella proposizione dei motivi di ricorso incontra l'impugnazione dello stesso organo della pubblica accusa. Pertanto, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate per i reati di cui all'art. 550 commi 1 e 2 cod. proc. pen., il pubblico ministero potrà dedurre tutti i motivi di ricorso elencati nell'art. 606 cod. proc. pen., e cioè sia doglianze in tema di violazione di legge che difetto di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva" (Sez. 2, n. 1535 del 18/11/2025, M.).
3. Va, altresì, premesso che "in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-02; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, M., Rv. 212054). Deve ulteriormente precisarsi che tale inconfutabilità non può essere il risultato di una valutazione soggettiva e opinabile del giudice e/o del ricorrente, ma deve emergere dal contrasto con una massima di esperienza, il che accade quando il ragionamento valorizzi una congettura personale e non sia fondato su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse e valevole per nuovi casi, cioè un'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica (in tal senso, cfr. Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 30/04/2021, R., Rv. 281385-01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, S., Rv. 260813-0)" (Sez. 2, n. 41812 del 18/11/2025, M., non mass.).
4. Così enucleato il vizio di manifesta illogicità, il motivo è fondato.
A fonte delle risultanze processuali - da cui emergeva che: a) l'etilometro era stato regolarmente omologato e sottoposto a revisione; b) l'imputato presentava gli occhi lucidi, linguaggio sconnesso e forte euforia; c) gli accertamenti alcolimetrici effettuati con alcoltest attestavano un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e precisamente pari a 0,92 g/l (vds scontrini e teste V. Brig. (Soggetto 2)) - il Tribunale ha ritenuto, con motivazione manifestamente illogica, che, a causa del mancato cambio del boccaglio tra le due prove etilometriche e del mancato risciacquo del cavo orale da parte dell'imputato precedente alla effettuazione della prima prova etilometrica, i risultati delle prove alcolimetriche non fossero pienamente attendibili, supportando tale convincimento con l'atteggiamento collaborativo dell'imputato e con l'identità dei valori rilevati dalle due differenti misurazioni, ritenuta, questa, conseguenza del mancato risciacquo del cavo orale.
Per ritenere che mancasse la piena prova dell'effettivo tasso alcolemico nel sangue al momento della guida, invero emergente dalle risultanze processuali, il Tribunale ha, quindi, valorizzato essenzialmente dati - la mancata sostituzione del boccaglio dell'etilometro tra le due prove e il mancato risciacquo del cavo orale precedente alla effettuazione della prima prova etilometrica - non rilevanti ai fini della corretta esecuzione dell'alcoltest.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza, non sussiste l'obbligo di sostituzione del boccaglio dell'etilometro tra la prima e la seconda rilevazione, effettuate nei confronti del medesimo soggetto, perché la previsione di tale sostituzione ad opera del punto 3.6.1 dell'allegato unico al decreto del Ministro dei trasporti, 22 maggio 1990, n. 196, attiene a motivi sanitari ed è volta ad evitare la trasmissione di malattie, sicché non riguarda l'esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona (Sez. 4, n. 34342 del 24/06/2021, Rv. 281829-01).
5. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di (Omissis), persona fisica diversa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di (Omissis), persona fisica diversa.
Così deciso in Roma il 10 marzo 2026.
Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2026.
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