Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 9850 del 16 marzo 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 9850 del 16/03/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Accertamento alcolemico su prelievo ematico - Avviso al difensore anche successivo al prelievo ma anteriore alle analisi - Validità dell’esame e natura irripetibile riferita al risultato - Effetti della scelta del rito abbreviato - L’omesso previo avviso al difensore non determina inutilizzabilità assoluta, ma una nullità generale, che deve essere eccepita dalla parte e resta preclusa in caso di giudizio abbreviato, poiché tale scelta sana il vizio e consente l’utilizzo probatorio degli atti di indagine.
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di (Omissis) nei confronti di (Soggetto 1) in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 commessa in (Omissis) il 22 maggio 2020.
2. (Soggetto 1) ricorre per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 356 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen., 24, comma 2, Cost. nonché 6 CEDU. Premesso che la difesa ha eccepito sia nell’atto di appello che con memoria successiva l’inutilizzabilità del prelievo di sangue volto a rilevare lo stato di ebbrezza alcolica, in quanto non preceduto dal dovuto avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia previsto dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., la difesa ritiene che la sentenza sia viziata laddove ha invece utilizzato un atto affetto da insuperabile inutilizzabilità patologica in quanto assunto in pregiudizio del diritto di difesa.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione per avere la Corte di merito negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con motivazione apparente. Secondo la difesa, le circostanze attenuanti generiche devono essere applicate quando la vicenda concreta richiede un intervento correttivo del giudice che renda la pena rispettosa del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e della finalità di cui all’art. 27, comma 3, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in ragione del rito prescelto.
La Corte territoriale ha rigettato la doglianza nel merito, evidenziando che il prelievo ematico era stato eseguito alle ore 23:21 del 22 maggio 2020, il referto era delle ore 7:28:28 del 23 maggio 2020 e l’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. era stato redatto e sottoscritto dall’indagato alle ore 3:05 del 23 maggio 2020 e applicando il principio ermeneutico secondo il quale «l'accertamento del tasso alcolemico, effettuato sul prelievo ematico già eseguito dalla struttura ospedaliera, è valido e utilizzabile, se l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., sia stato formalizzato prima dello svolgimento delle analisi del sangue, anche se dopo la materiale effettuazione del prelievo, dovendosi considerare atto irripetibile il risultato dell'accertamento e non il prelievo in sé» (Sez. 4, n. 22988 del 17/04/2024, B., Rv. 286446 – 01).
Ma, a prescindere dalla disamina del merito della censura, il Collegio ritiene dirimente il rilievo che la violazione dell’obbligo di avviso al difensore per l’esecuzione dell’alcoltest non comporta inutilizzabilità assoluta o patologica, ma costituisce nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, B., Rv. 263023 - 01).
La natura di tale nullità preclude, dunque, la relativa eccezione qualora l’imputato abbia optato per il rito abbreviato. Tale inutilizzabilità, infatti, può essere rilevata esclusivamente a eccezione di parte e, per quanto rileva nel caso di specie, ogni questione sul punto è preclusa dopo che il giudizio abbreviato sia stato ammesso e disposto in quanto in questo caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale della parte, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti d'indagine compiuti (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, T., Rv. 216246 - 01; Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, R., Rv. 282245 - 01).
5. Il secondo motivo è inammissibile in quanto aspecifico. Nella sentenza impugnata il giudice ha evidenziato che il difensore aveva del tutto omesso di prospettare elementi positivi da considerare ai fini del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, limitandosi ad allegare una generica opportunità di individualizzazione della sanzione. Analogo argomento viene posto a base del ricorso, così evidenziandosi l’omesso confronto con il tenore della decisione impugnata, in violazione del combinato disposto degli artt. 591 e 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.
6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così è deciso, 27 febbraio 2026
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2026.
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