FOCUS
Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
CASSAZIONE PENALE N. 33143/2026 – ETILOMETRO, OMOLOGAZIONE E VERIFICHE PERIODICHE: L’ONERE DELL’ACCUSA SORGE SOLO DOPO UNA CONTESTAZIONE CONCRETA DELLA DIFESA
La Corte di Cassazione, Sezione IV, con la sopra riportata sentenza n. 33143, depositata l'8 settembre 2026, affronta nuovamente il tema dell'accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro, soffermandosi in particolare sul rapporto tra l'onere di allegazione gravante sull'imputato e l'obbligo del Pubblico Ministero di dimostrare l'omologazione e le verifiche periodiche dello strumento. La vicenda riguardava un conducente condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e 2-sexies del Codice della strada, per essersi posto alla guida in ora notturna in stato di ebbrezza e aver provocato un sinistro stradale. La responsabilità era stata ritenuta provata sia sulla base dell'accertamento strumentale sia attraverso ulteriori elementi sintomatici rilevati dagli operanti.
🔎 Etilometro e onere di allegazione dell'imputato
Il primo motivo di ricorso contestava l'utilizzabilità dell'accertamento etilometrico, deducendo la mancata dimostrazione dell'omologazione e della revisione periodica dell'apparecchio, nonché la carenza di prova sul suo corretto funzionamento. La Cassazione considera la censura manifestamente infondata e richiama un orientamento già consolidato: l'accusa non è tenuta a fornire automaticamente, in ogni procedimento, la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
Il punto decisivo è l'esistenza di una contestazione concreta da parte dell'imputato. Secondo la Corte, l'onere del Pubblico Ministero sorge soltanto quando la difesa abbia previamente allegato elementi specifici e idonei a porre in dubbio il corretto funzionamento dello strumento. Non basta, quindi, limitarsi a chiedere di conoscere i dati relativi all'omologazione o alle revisioni periodiche dell'apparecchio. Una richiesta di questo tipo, priva di ulteriori elementi tecnici o fattuali, non assume di per sé valore probatorio e non è sufficiente a trasferire sull'accusa l'onere di dimostrare tali adempimenti.
🚗 L'applicazione al caso concreto
Nel caso concreto, la difesa aveva formulato rilievi giudicati generici, superficiali e meramente assertivi, senza indicare specifici elementi tecnici capaci di mettere realmente in discussione l'affidabilità dell'etilometro. La Corte aggiunge, peraltro, che dagli atti risultava comunque la prova documentale della revisione e dell'omologazione, corroborata anche da quella testimoniale. In tale quadro, la valorizzazione dell'esito etilometrico compiuta dai giudici di merito è stata ritenuta corretta e immune da vizi.
📌 Il principio operativo sull'accertamento strumentale
Il rilievo operativo è chiaro: la contestazione dell'accertamento strumentale non può essere meramente esplorativa. Occorre indicare elementi concreti riferibili allo specifico apparecchio o alle modalità del controllo. Solo a fronte di una simile allegazione si configura l'onere dell'accusa di dimostrare l'omologazione e le verifiche periodiche previste dalla normativa di settore.
⚖️ Particolare tenuità del fatto e specificità dell'impugnazione
La sentenza affronta poi la particolare tenuità del fatto. La Cassazione rileva che già il motivo di appello sull'art. 131-bis del cod. pen. era privo della necessaria specificità: la richiesta era generica e, per alcuni aspetti, contraddittoria, perché collegata ad argomenti diretti a negare la responsabilità, mentre l'applicazione dell'istituto presuppone una valutazione positiva sulla sussistenza del fatto e della responsabilità.
Da qui il richiamo al principio secondo cui l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità può essere rilevata anche in Cassazione. L'impugnazione deve contenere rilievi critici realmente confrontati con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva comunque fatto riferimento alla gravità della condotta e al pericolo arrecato al bene giuridico della sicurezza stradale, ritenendo non configurabile la particolare tenuità.
⚖️ Il trattamento sanzionatorio
Analoga conclusione riguarda il terzo motivo, relativo alla determinazione della pena. Anche in questo caso la Cassazione ravvisa l'inammissibilità già a monte del corrispondente motivo di appello, giudicato generico e privo di una critica effettiva alla decisione di primo grado. Il Collegio ricorda inoltre che la valutazione degli elementi di cui agli artt. 132 e 133 del cod. pen. appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di manifesta illogicità o motivazione apparente.
📌 Conclusioni
La pronuncia offre dunque una indicazione particolarmente chiara sul piano probatorio: in materia di guida in stato di ebbrezza, la verifica della regolarità dell'etilometro non si traduce in un onere documentale automatico a carico dell'accusa. È necessario che la difesa introduca una contestazione concreta e specifica sul funzionamento dello strumento. In mancanza, l'accertamento etilometrico resta pienamente utilizzabile, ferma restando la valutazione complessiva del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
Approfondimento a cura di Salvatore Palumbo, Sovrintendente Scelto della Polizia Locale di Milano.