Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 28584 del 28 luglio 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 28584 del 28/07/2026
Circolazione stradale - Artt. 189 e 222 Codice della strada - Comportamento in caso di incidente - Incidente con feriti - Omissione di soccorso - Applicazione della pena su richiesta - Patteggiamento - Sanzione amministrativa accessoria - Sospensione della patente di guida - Con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 189 C.d.S., il giudice deve disporre anche d'ufficio la sospensione della patente, quale conseguenza legale sottratta alla disponibilità delle parti e non subordinata all'accertamento della responsabilità penale. In caso di pluralità di violazioni, la durata della sospensione va determinata mediante cumulo dei periodi previsti per ciascun reato, senza applicazione dell'art. 8 L. n. 689/1981 né dell'art. 81 cod. pen.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., pronunciata il 6 febbraio 2026, il Tribunale di (Omissis) ha applicato a (Soggetto 1), previo riconoscimento delle attenuanti generiche, la pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei e giorni venti di reclusione per i reati di cui all'art. 189, comma 6, e art. 189, comma 7, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 commessi in (Omissis) il (Omissis).

2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona deducendo, con l'unico motivo, violazione di legge per non essere stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Osserva il ricorrente che tale applicazione è imposta dalla legge e sottratta alla disponibilità delle parti che non possono concordarne l'esclusione.

3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata "limitatamente alla parte in cui ha omesso di infliggere all'imputato la sanzione amministrativa accessoria di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 del c.d.s., con rinvio ad altro giudice del Tribunale di (Omissis) per quanto di competenza".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è ammissibile. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti (n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, M., Rv. 279349-01), le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge non fanno parte dell'accordo che il Giudice è chiamato a ratificare, sicché la sentenza di patteggiamento che le abbia applicate o abbia omesso di applicarle è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

2. Nel merito il ricorso è fondato.

L'imputato, accusato di aver violato l'art. 189, comma 6, e l'art. 189, comma 7, del codice della strada, ha chiesto l'applicazione di una pena ex art. 444 cod. proc. pen. e i reati per i quali è stata applicata la pena richiesta prevedono l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. In specie: l'art. 189, comma 6, prevede l'applicazione di questa sanzione per una durata compresa da uno a tre anni; l'art. 189, comma 7, prevede l'applicazione della medesima sanzione per un periodo non inferiore a un anno e sei mesi.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, con la sentenza di applicazione della pena per violazione dei reati previsti dall'art. 189 del cod. strada, il giudice debba disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Le pronunce in tal senso sono risalenti nel tempo e hanno sottolineato che si tratta di provvedimento sanzionatorio che, per la sua natura amministrativa, non postula un giudizio di responsabilità, ma consegue di diritto alla decisione (così, in motivazione, Sez. 4, n. 41810 del 03/07/2009, Q., Rv. 245451; Sez. 3, n. 29210 del 13/05/2004, L., Rv. 229466). La giurisprudenza successiva ha sottolineato che, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, C., Rv. 257871; Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, M., Rv. 271326). Ne ha tratto la conclusione che, in caso di condanna per violazione dell'art. 189 del cod. strada, il giudice sia tenuto a provvedere anche d'ufficio sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono alla pronuncia di rito (fra le tante: Sez. 4, n. 40200 del 14/10/2025; Sez. 4, n. 6320 del 11/02/2025; Sez. 6, n. 13893 del 05/03/2026 non massimate).

Il legislatore ha mostrato di condividere questo orientamento perché, quando ha modificato gli artt. 186 e 187 del cod. strada, ha espressamente previsto, all'art. 186, comma 2-quater, e all'art. 187, comma 1, che, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice debba applicare le sanzioni amministrative accessorie. Nello stesso senso depone l'art. 222, comma 2, cod. strada, in base al quale all'applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del cod. pen. consegue la revoca o (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019) la sospensione della patente di guida.

Tali espresse previsioni confermano la volontà legislativa di consentire al giudice penale l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie anche quando il processo si concluda con una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e, di conseguenza, manchi un accertamento della responsabilità penale.

Ed invero, non v'è ragione di ritenere che, avendo espressamente previsto l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 186 e 187 del cod. strada, 589-bis e 590-bis del cod. pen., il legislatore, abbia inteso smentire l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. consente al giudice di applicare le sanzioni amministrative accessorie ogniqualvolta si tratti di sanzioni obbligatorie per legge. Questo orientamento è stato invece implicitamente avallato, non essendo ipotizzabile che il legislatore abbia voluto dare un differente trattamento a situazioni identiche stabilendo che il giudice sia tenuto all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie obbligatorie per legge quando applichi una pena concordata tra le parti per i reati di cui agli artt. 186 e 187 del cod. strada, 589-bis e 590-bis del cod. pen., ma non quando applichi una pena concordata tra le parti per i reati di cui agli artt. 189, comma 6, e 189, comma 7, cod. strada.

3. Alla luce delle considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di (Omissis), persona fisica diversa.

Nel determinare la durata della sanzione, il giudice del rinvio dovrà tenere conto che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale: "In tema di circolazione stradale, nel caso di pluralità di reati ai quali debba applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice penale, non solo non può contenere la durata della detta sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma deve, altresì, "cumulare" i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida" (Sez. 4, n. 17759 del 06/03/2012, P., Rv. 253503; Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, C., Rv. 262136). Come è stato chiarito, infatti, alle sanzioni amministrative accessorie non può applicarsi l'art. 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie) e non possono applicarsi neppure le discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive (quale è, ad esempio, l'art. 81 del cod. pen.) (In tal senso: Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, K., Rv. 266704; Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, C., Rv. 280544).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di (Omissis), in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2026.

 

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