Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione sesta, sentenza n. 50060 del 31 ottobre 2017
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 50060 del 31/10/2017
Circolazione stradale - Artt. 189 e 222 Codice della strada - Comportamento in caso di incidente - Omicidio colposo stradale - Patteggiamento - Revoca della richiesta - Sospensione della patente - Sanzione amministrativa accessoria - La richiesta di patteggiamento, una volta accettata dal pubblico ministero, non è più revocabile, poiché l'accordo produce effetti irreversibili e la sospensione della patente consegue di diritto alla sentenza e, se determinata entro la media edittale, non richiede specifica motivazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 05/17 del giorno 24/01/2017, il G.I.P. del Tribunale di Pescara applicava, su richiesta delle parti, a (Soggetto 1), in ordine al reato di cui all'art. 589 del c.p., comma 2, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza con la contestata aggravante ed operata la diminuente connessa alla scelta del rito, la pena sospesa - di anni 1 di reclusione, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - di cui all'art. 222 del C.d.S. - per la durata di un anno.
2. Avverso tale sentenza nonché avverso l'ordinanza resa all'udienza del 24/01/2017, con la quale veniva dichiarata inammissibile la richiesta di revoca del patteggiamento, propone ricorso per cassazione (Soggetto 1), a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1):
1) Violazione di legge in relazione in relazione agli artt. 447, 446 c.p.p., art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), artt. 24 e 111 Cost.; abnormità dell'ordinanza (di cui al verbale di udienza del 24/01/2017) di rigetto dell'istanza di revoca della richiesta di patteggiamento; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto. Deduce che in data 10/10/2016, (Soggetto 1) decideva di presentare, per il tramite dei propri legali, presso la segreteria del P.M., istanza di patteggiamento per la applicazione della pena finale di 12 mesi di reclusione, subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena; a tale istanza il P.M. prestava il consenso; prima della celebrazione dell'udienza camerale, il (Soggetto 1) aveva manifestato ai propri legali un ripensamento circa il percorso procedurale intrapreso, in quanto il medesimo non si era reso sufficientemente conto delle conseguenze che sarebbero derivate (soprattutto nell'ambito della sfera lavorativa) dall'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, per cui all'udienza del 24/01/2017, preliminarmente, il difensore, munito di specifica procura speciale, chiedeva la revoca della richiesta di patteggiamento, esponendo le ragioni poc'anzi dette ma il G.I.P. dichiarava inammissibile la suddetta richiesta di revoca.
Sostiene che l'ordinanza in parola ha determinato, in violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), una lesione del diritto di difesa dell'imputato, inferendo una deminutio nella posizione processuale del titolare del suddetto diritto. Afferma la natura abnorme dell'ordinanza in questione, poiché questa si pone al di fuori dell'ordinamento processuale e contraria alla previsione di cui all'art. 446 c.p.p., comma 5;
2) Violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 222 del C.d.S.. Deduce che nell'applicare al (Soggetto 1) la pena di un anno di reclusione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il giudice irrogava a carico del medesimo anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno a causa di una erronea applicazione dell'art. 222 del C.d.S., in ragione del fatto che detta disposizione presuppone un concreto ed "effettivo accertamento della violazione delle norme di cui al Codice della Strada", accertamento che va fatto nel rispetto del contraddittorio tra te parti. Rappresenta che il G.I.P., nell'applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente, ha omesso di indicare gli elementi probatori da cui si evincerebbe l'integrazione della violazione degli artt. 140 e 154 del C.d.S..
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I motivi sopra indicati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
4. In replica al motivo sub 1), mette conto osservare quanto segue.
4.1. Per prevalente giurisprudenza di questa stessa Sezione, a cui il Collegio aderisce, la richiesta di applicazione della pena non è più revocabile una volta che su di essa sia espresso il consenso della parte, in quanto la formazione dell'accordo determina effetti irreversibili ed è sottoposto solo al controllo giudiziale (cfr. Sez. 4, n. 38051 del 03/07/2012 Ud. - dep. 01/10/2012 - Rv. 254367). In vero nessun recesso è più possibile quando le manifestazioni di volontà delle parti hanno determinato nel procedimento effetti irreversibili. Tali effetti si verificano nel caso regolato dall'art. 447 cod. proc. pen., già prima della pronuncia della sentenza di accoglimento della richiesta.
Con il consenso del pubblico ministero, infatti, il procedimento si avvia verso un epilogo anticipato che, con l'assunzione da parte dell'inquisito della qualità di imputato e l'esercizio dell'azione penale, non consente il ritorno alla fase delle indagini preliminari. Una ulteriore conferma può trarsi dall'art. 447 cod. proc. pen., u.c., il quale prevede che, durante il termine fissato dal giudice per esprimere il consenso o il dissenso sulla richiesta, quest'ultima non è revocabile: sarebbe illogico ritenere che, una volta raggiunto l'accordo, la richiesta potesse invece essere revocata (cfr. Sez. 3, n. 39730 del 04/06/2009 Cc. - dep. 12/10/2009 - Rv. 244892; Sez. 1, n. 48900 del 15/10/2015 Cc. - dep. 10/12/2015 - Rv. 265429).
E' stato a riguardo ulteriormente precisato che la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte, non può essere ne revocato né modificato unilateralmente ed è sottoposto solo al controllo giudiziale (cfr. Sez. 4, n. 38070 del 11/07/2012 Ud. - dep. 01/10/2012 - Rv. 254371).
4.2. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, sarebbe abnorme, in quanto determinerebbe una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del giudice che ritenesse revocabile il consenso all'applicazione della pena da parte dell'imputato, prima della ratifica dell'accordo (v. anche Sez. 3, n. 55124 del 04/10/2016 Cc. - dep. 29/12/2016 - Rv. 268718).
4.3. Ne segue la manifesta infondatezza del motivo in esame.
5. Quanto alla censura sub 2), mette conto evidenziare che con la sentenza di "patteggiamento" vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell'art. 445 cod. proc. pen. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Ne consegue che con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, e ciò persino se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. Non rileva che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacché essa non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Né potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (cfr. Sez. 4, n. 27931 del 05/05/2005, Rv. 232015).
5.1. Vale, ancora, ribadire che, come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Sez. Un., n. 10372 del 27/09/1995 Ud. - dep. 18/10/1995 - S., Rv. 202270; Sez. 4, n. 5964 del 16/12/2002 Cc. - dep. 07/02/2003 - Rv. 223517), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.). La pena - nella specie - è stata applicata nella misura richiesta e la valutazione in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata, con la declaratoria della correttezza della qualificazione del fatto. Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
5.2. Per completezza, va, infine, ribadito che ove il giudice applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, egli deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita (cfr. Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012 Ud. - dep. 31/05/2012 - Rv. 252738). Più recentemente si è pure, condivisibilmente, affermato che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato (cfr. Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014 Cc. - dep. 27/05/2014 - Rv. 259211).
5.3. Nel caso di specie la sanzione accessoria per la durata di anni 1 è stata determinata in una misura nettamente inferiore a quella massima (quattro anni), in relazione ad un delitto la cui gravità è, comunque, rilevabile oggettivamente (omicidio colposo per violazione delle norme previste dal codice della strada) per cui il giudice, implicitamente, ha fatto emergere i criteri in base ai quali ha determinato la durata della sospensione della patente. Inoltre, il richiamo alla circostanza che la sanzione è stata fissata ai sensi dell'art. 222 del C.d.S. lascia intendere che essa è stata determinata tenendo conto della diminuente del rito.
5.4. Ne deriva la manifesta infondatezza anche di questa doglianza.
6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) - al pagamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017.
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