Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione terza, sentenza n. 29210 del 6 luglio 2004

 

Corte orte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 29210 del 06/07/2004
Circolazione stradale - Art. 189 Codice della strada - Comportamento in caso di incidente - Incidente con feriti - Omissione di soccorso - Applicazione della pena su richiesta - Patteggiamento - Sanzione amministrativa accessoria - Sospensione della patente di guida - La sospensione della patente consegue di diritto alla sentenza di patteggiamento e non rientra nella disponibilità delle parti. Ove questa sia applicata in misura inferiore al minimo edittale, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la sentenza e rideterminarne direttamente la durata nei limiti di legge.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza in data 9 giugno 2003, il giudice del Tribunale di (Omissis) applicava a (Soggetto 1), ex art. 444 c.p.p., la pena (convertita) di euro 878 di multa per il reato di cui all'art. 189 del Codice stradale ed applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un mese.

Il Procuratore Generale della Repubblica di Ancona proponeva ricorso per erronea applicazione di legge rilevando che il periodo di sospensione della patente era inferiore al minimo previsto dalla legge.

Il ricorso è fondato.

Il sesto comma dell'art. 189 del C.S. prevede, infatti, la sospensione della patente da tre mesi ad un anno.

Il giudice, nell'applicare la pena richiesta dalle parti, è tenuto ad emettere qui provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi speciali, come la sospensione della patente di guida, i quali, per il loro carattere amministrativo ed atipico, conseguono di diritto alla pronuncia ex art. 444 c.p.p., data la equiparazione di questa, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Né rileva la mancata previsione nella richiesta formulata dalle parti della sospensione della patente di guida, posto che l'accordo delle stesso non può concernere provvedimenti che sono estranei all'applicazione della pena e che conseguono il diritto alla sollecitata pronuncia. E il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente deve fare riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

Il giudice, cioè, deve operare un calcolo del tipo di quello previsto per l'applicazione della pena, dovendosi ritenere che egli abbia inteso seguire un suggerimento delle parti pur nell'esercizio del suo autonomo potere di fissare l'entità della sanzione amministrativa. Ora, seppure non è di norma possibile una correzione di errori da parte della Corte di legittimità in quanto il rapporto negoziale sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini dell'accordo e incida sul consenso prestato, tuttavia, la possibilità di correggere l'errore di diritto (riducendo nei limiti legali l'errato calcolo della sanzione amministrativa accessoria, che consegue di diritto all'applicazione della pena e che è sottotratta alla disponibilità delle parti) ricorre ogni qual volta tale sanzione possa essere determinata, senza involuzioni in "bonam o in malam parte", in una misura corrispondente alla entità della pena concordata.

E, poiché deve considerarsi valido l'accordo delle parti avente ad oggetto l'applicazione della pena della reclusione (sostituita) e della multa quasi pari al minimo edittale, va annullata senza rinvio la sentenza che ha illegittimamente applicato (al di sotto del minimo) la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida che va determinata (ai sensi dell'art. 620, lettera l, c.p.p.) in quella di mesi 3; che corrisponde al minimo edittale.

Tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità di un nuovo giudizio poiché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il "thema decidendum" e perché tale provvedimento conseguenziale può essere adottato dalla Corte di Cassazione in quanto compatibile con la sua cognizione di mera legittimità non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla sospensione della patente di guida che determina in mesi 3.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2004.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2004.

 

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