Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 12363 del 17 marzo 2014
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 12363 del 17/03/2014
Circolazione stradale - Artt. 186 e 222 Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza - Pluralità di reati - Cumulo delle sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente di guida - In presenza di più reati cui consegue la sospensione della patente, il giudice deve applicare autonomamente la sanzione prevista per ciascun illecito e cumularne integralmente i relativi periodi, senza ricorrere ai criteri propri del cumulo delle pene penali. Qualora venga meno uno dei reati, deve essere eliminata la corrispondente quota di sospensione.
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. (Soggetto 1), a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, di parziale riforma della decisione emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Rimini con la quale, all'esito di rito abbreviato, lo si era condannato per i reati rispettivamente previsti dall'art. 186 del C.d.S., comma 2, lett. a) e art. 186 del C.d.S., comma 7 (commessi il (Omissis)), unificati ex art. 81 cpv. c.p., alla pena di mesi due di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda, nonché disposta la sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
La Corte di Appello di Bologna ha assolto l'imputato dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed ha ridotto la pena inflitta per il residuo illecito a mesi uno e giorni ventitré di arresto ed Euro 800 di ammenda, confermando nel resto la pronuncia impugnata.
2. Lamenta il (Soggetto 1) che il giudice, che ha correttamente eliminato l'aumento della pena applicato per la continuazione tra i reati, non ha fatto altrettanto per la sanzione amministrativa accessoria, che ha confermato nella misura originaria, pur dovendo essere anche la sanzione accessoria correlativamente ridotta per effetto della parziale assoluzione, pena la violazione del divieto della reformatio in peius.
Inoltre, deduce l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53.
3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. Come è noto, nel caso di applicazione della sospensione della patente di guida in relazione ad una pluralità di reati, devono essere "cumulati" i vari periodi previsti per ciascun reato, con conseguente applicazione della sanzione in maniera autonoma e per l'intero. Vale rilevare che, qualora il giudice penale debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista in relazione ad una pluralità di reati non solo non potrà contenere la durata della sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma dovrà altresì "cumulare" i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida. Tanto discende dalla inconferenza al cumulo delle sanzioni amministrative di discipline tipicamente penalistiche, finalizzate o a limitare l'inflizione di pene eccessive (art. 81 del c.p.) o ad evitare restrizione troppo ampie della libertà personale (art. 307 c.p.p., comma 1 bis, che individua la possibilità di applicare cumulativamente le misure cautelari previste dagli artt. 281, 282 e 283 c.p.p., dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini, solo se si proceda per taluno dei reati indicati dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a). Per converso, nessuna limitazione è prevista in caso di cumulo di sanzioni amministrative, anche perché, diversamente opinando, risulterebbe una palese disparità di trattamento tra chi ha commesso un solo reato e chi ha commesso più reati, importanti tutti l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie (cfr., in senso conforme, Sezione 4, 24 marzo 2009, Proc. gen. App. ancona ed altro in proc. S., nonché, più di recente, Sezione 4, 14 aprile 2010, Proc. gen. App. Ancona in proc. R.).
Nel caso che occupa, la sospensione della patente di guida è stata irrogata dal primo giudice per la durata di anni uno, senza indicare quali quote competessero a ciascun reato (è opportuno rammentare che secondo il testo dell'art. 186 del C.d.S., comma 7, come modificato dal D.L. n. 92 del 2008, entrato in vigore il 27.5.2008, la condanna comportava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni).
3.2. In seguito alla pronuncia dell'assoluzione per l'un reato, la Corte di Appello avrebbe dovuto eliminare tanto la pena inflitta per il reato non più ritenuto che la sanzione accessoria ad esso relativa, essendo venuto meno il titolo giuridico per l'irrogazione di tali sanzioni. Né può ritenersi che il giudice di secondo grado possa mantenere la durata complessiva della sanzione amministrativa accessoria, quale determinata dal primo giudice, apportando un aumento a quella conseguente al reato superstite. Ad avviso di questa Corte, infatti, nel caso in esame non opera il principio per il quale il giudice dell'impugnazione può applicare la sanzione accessoria anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero; principio che è stato tratto dalla circostanza che l'art. 597 c.p.p., comma 3, non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d'appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie, le quali, secondo il disposto dell'art. 20 del c.p., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa" (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, PM in proc. I., Rv. 210979 e in senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 8280 del 22/01/2008, Rv. 239474; Sez. 6, Sentenza n. 31358 del 14/06/2011, Rv. 250553; Sez. 6, Sentenza n. 49759 del 27/11/2012, Rv. 254202).
L'assunto, infatti, è stato espresso a riguardo di condanna a pena principale orba della pur necessitata statuizione relativa alla sanzione accessoria. Nel caso in esame, invece, quella statuizione è stata resa; e ad una sua modifica peggiorativa per l'imputato non può che conseguire all'impugnazione del pubblico ministero.
Analogamente, peraltro, a quanto la più recente giurisprudenza di legittimità è venuta affermando in relazione alle vicende che investono il trattamento sanzionatorio in conseguenza di modifiche ai componenti del reato continuato (Sez. 5, n. 39837 del 02/07/2013 - dep. 25/09/2013, C. e altri, Rv. 257365; Sez. 6, n. 28723 del 19/06/2013 - dep. 04/07/2013, C., Rv. 257101).
In ogni caso, la Corte di Appello è comunque venuta meno all'obbligo di motivazione, essendosi limitata a confermare la pronuncia "nel resto", senza esplicitare le ragioni della conferma della misura della sospensione della patente. Si rinviene quindi un vizio motivazionale per non aver la Corte di Appello argomentato in ordine alle ragioni della conferma della durata della sanzione accessoria amministrativa pur essendo venuto meno uno dei reati originariamente ritenuti.
3.3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla statuizione concernente la sospensione della patente di guida, con rinvio alla Corte di Appello di Trento, altra sezione, per nuovo esame, secondo i principi sopra ricordati.
4. Ai sensi dell'art. 624 c.p.p., va dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di colpevolezza resa dalla Corte di Appello in ordine al reato di cui all'art. 186 del C.d.S., comma 7.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la durata della sospensione della patente di guida, e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara irrevocabile l'affermazione di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 186 del C.d.S., comma 7.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2014.
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