Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 41810 del 30 ottobre 2009
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 41810 del 30/10/2009
Circolazione stradale - Artt. 189 e 222 Codice della strada - Comportamento in caso di incidente - Incidente con feriti - Omissione di soccorso - Applicazione della pena su richiesta - Patteggiamento - Sanzione amministrativa accessoria - Sospensione della patente di guida - Riduzione - La sospensione della patente consegue di diritto alla sentenza di applicazione della pena, anche se non prevista nell'accordo tra le parti. La riduzione fino a un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis, C.d.S. si applica esclusivamente ai casi di omicidio colposo stradale e non ai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, C.d.S.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21/6/2007 il giudice del Tribunale di (Omissis) ha applicato a (Soggetto 1), su richiesta delle parti, la pena concordata di mesi tre di reclusione, sostituiti con la pena pecuniaria di Euro 3.420,00 di multa, per i reati di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 102 [285], art. 189, commi 6 e 7. Il giudicante ha pure applicato, per la durata di anni uno, mesi sei, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida del (Soggetto 1), prevista del menzionato art. 189, comma 7.
Ha proposto impugnazione il (Soggetto 1) deducendo che il Tribunale non poteva sospendergli la patente di guida, ostandovi il disposto dell'art. 445 c.p.p., comma 1. Ha poi rilevato la violazione dell'art. 222 del C.d.S., comma 2-bis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va rigettato.
Quanto al primo motivo di ricorso, correttamente il giudice, in osservanza della prescrizione dettata dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 7, ha sospeso la patente di guida del (Soggetto 1).
Per giurisprudenza ormai consolidata, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida va disposta con la sentenza di applicazione della pena, anche se della stessa non sia fatta menzione nella richiesta di patteggiamento. Trattasi, infatti, di provvedimento sanzionatorio di carattere specifico che, per la sua natura amministrativa ed atipica, non postula un giudizio di responsabilità ma consegue di diritto alla decisione. E', pertanto, irrilevante la circostanza che le parti non abbiano fatto riferimento ad essa nell'accordo (S.U., Sent. n. 11 del 4/6/1996 C.C. 8596, D. L.; S.U. sent. n 8488 del 21/7/1998, udienza del 27/5/1998, B.).
Anche l'altra doglianza non può essere accolta.
Sul punto, si osserva che il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222 come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 102, stabilisce al comma 2 bis che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 e segg. c.p.p.. Quest'ultima previsione, però, riguarda esclusivamente il caso di sospensione della patente per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale per il quale, per l'appunto, è contemplata dal precedente cit. art. 222, comma 2 la detta sanzione amministrativa accessoria fino a 4 anni. Per una tale interpretazione depone la formulazione letterale della norma e lo stretto collegamento di questa con l'ipotesi, immediatamente prima richiamata, di omicidio colposo, con fissazione della sospensione della patente fino a 4 anni.
Peraltro, la L. 21 febbraio 2006, n. 102, il cui art. 1 ha apportato modifiche, sostituendolo, al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2 detta disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali, prendendo in considerazione quelle consistenti, secondo l'art. 222 citato, comma 2 in lesioni personali colpose ovvero in omicidio colposo. La disposizione del comma 2 bis del menzionato art. 222, quindi, non riguarda l'ipotesi della sospensione della patente di guida con sentenza di applicazione della pena per i reati di cui all'art. 189 del C.d.S., commi 6 e 7, pur trattandosi sempre di delitti contemplati dal Codice della Strada, con previsione per gli stessi della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per il periodo indicato nello stesso art. 189 del C.d.S.
Al rigetto del gravame consegue la condanna del (Soggetto 1) al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009.
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