Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 17759 del 10 maggio 2012

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 17759 del 10/05/2012
Circolazione stradale - Artt. 186, 187 e 222 Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Sanzione amministrativa accessoria - Sospensione della patente di guida - Cumulo periodi di pena - In presenza di una pluralità di reati, la durata della sospensione della patente non può essere determinata assumendo il minimo previsto per una sola violazione Il giudice deve rispettare i minimi edittali di ciascun illecito e cumulare i relativi periodi, non trovando applicazione le regole penalistiche sul cumulo delle pene.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di condanna della (Soggetto 1) in ordine ai reati di cui all'art. 186 del C.d.S., comma 7 e art. 187 del C.d.S., comma 8.

Il P.G. ricorrente ha dedotto la violazione di legge in relazione alla durata della sospensione della patente di guida, fissata in mesi 6, in quanto per il reato di cui all'art. 186 del C.d.S., comma 7 è prevista la sanzione amministrativa per un periodo da sei mesi a due anni ed analoga durata della sospensione è prevista per il reato di cui all'art. 187 del C.d.S., comma 8. Si argomenta che nel caso di applicazione della sospensione della patente di guida in relazione ad una pluralità di reati devono essere cumulati i vari periodi previsti per ciascun reato con conseguente applicazione della sanzione in maniera autonoma e per l'intero essendo inapplicabili al cumulo delle sanzioni amministrative le discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive o ad evitare restrizioni troppo ampie delle libertà personali.

Il ricorso è fondato.

La durata della pena accessoria della sospensione della patente di guida in riferimento ai due reati, per i quali l'imputato è stato ritenuto responsabile, è quella indicata dal Procuratore ricorrente, sicché la durata fissata dal Tribunale di sei mesi corrisponde al minimo di una soia delle violazioni contestate.

Va ribadito il principio giurisprudenziale, come evocato dal ricorrente, secondo il quale "qualora il giudice penale debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista in relazione ad una pluralità di reati non solo non potrà contenere la durata della sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma dovrà altresì "cumulare" i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida" (Cass. Sez. 4, 3.6.2003 n. 33691 riv. 229097).

Infatti, sul punto si osserva che al cumulo delle sanzioni amministrative non possono applicarsi discipline tipicamente penalistiche, finalizzate o a limitare l'inflizione di pene eccessive (art. 81 del c.p.) o ad evitare restrizioni troppo ampie della libertà personali (art. 307 c.p.p., comma 1 bis che individua la possibilità di applicare cumulativamente le misure cautelari previste dagli artt. 281, 282 e 283 c.p.p., dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini, solo se si proceda per taluno dei reati indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a). Nessuna limitazione è invece prevista in caso di cumulo di sanzioni amministrative. Sotto il profilo logico, diversamente opinando, risulterebbe una palese disparità di trattamento tra chi ha commesso (o comunque è stata applicata nei suoi confronti la pena su richiesta delle parti) un solo reato (ad es. omicidio colposo) e chi ha commesso, oltre all'omicidio colposo, altri reati, come guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione dall'assunzione di sostanze stupefacenti.

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, ed il giudice di rinvio, nel rivalutare l'entità della sanzione, eserciterà il suo potere discrezionale, secondo i principi che regolano la materia, ma non potrà contenere la sanzione oltre i minimi di legge previsti per ciascun addebito e dovrà "cumulare" i vari periodi previsti per ciascun reato, e così poi, determinare definitivamente la durata della sospensione della patente di guida.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di (Omissis).

Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 6 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2012.

 

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