Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quartra, sentenza n. 40200 del 15 dicembre 2025

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 40200 del 15/12/2025
Circolazione stradale - Artt. 189 e 222 Codice della strada e art. 590 cod. pen. - Comportamento in caso di incidente - Applicazione della pena su richiesta - Patteggiamento - Sanzione amministrativa accessoria - Sospensione della patente di guida - Omessa applicazione - Annullamento - Nella sentenza di patteggiamento devono essere applicate d'ufficio le sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto alla pronuncia, anche se non oggetto dell'accordo tra le parti, essendo autonomamente impugnabili le relative statuizioni.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Brescia, su richiesta dell'imputato, cui ha prestato consenso l'ufficio del Pubblico Ministero, ha applicato a (Soggetto 1), la pena di mesi sei di reclusione in relazione ai reati di cui all'art. 189, comma 7, Codice della strada e 590 comma 1, cod. pen..

2. Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge il Procuratore Generale presso la Corte di Appello d Brescia denunciando violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi degli artt. 189, comma 7, e 222 del C.d.S..

3. Il Sostituto procuratore generale presso la Cassazione ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso risulta fondato in quanto l'art. 189, comma 7 C.d.S. prevede che all'accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi, mentre l'art. 222, comma 2 C.d.S. prevede a sua volta che, qualora dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sanzione amministrativa della sospensione della patente va applicata in misura non superiore a tre mesi.

5. Invero con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013; Rv. 257871; Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, M., Rv. 271326-01).

Il giudice pertanto è tenuto a provvedere anche di ufficio sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono alla pronuncia di rito, trattandosi di tema estraneo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. (sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, M. Rv. 279349; sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, L. A. M., Rv. 277552).

6. Conseguentemente deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.

Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2025.

 

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