Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 20990 del 19 maggio 2016

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 20990 del 19/05/2016
Circolazione stradale - Artt. 189 e 222 Codice della strada e art. 81 c.p. - Comportamento in caso di incidente - Incidente con feriti - Omissione di soccorso - Concorso formale - Reato continuato - Sanzione amministrativa accessoria - Sospensione della patente di guida - In caso di pluralità di reati che comportano la sospensione della patente, la disciplina del cumulo giuridico prevista dall'art. 8 della L. n. 689/1981 non trova applicazione, poiché riferita alle sole sanzioni amministrative proprie. La durata della sanzione accessoria deve essere determinata mediante cumulo materiale dei periodi previsti per ciascun illecito, indipendentemente dalla configurabilità del concorso formale o del reato continuato e senza ricorrere ai criteri propri del diritto penale.


RITENUTO IN FATTO

1. Il GIP del Tribunale di Ferrara, pronunciando nei confronti di (Soggetto 1), con sentenza del 21.10.2015, applicava allo stesso ex art. 444 c.p.p., la pena di mesi 6 di reclusione, ritenuti i fatti a lui ascritti in concorso formale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e previa riduzione per la scelta del rito, con pena sospesa e non menzione, disponeva la sospensione della patente di guida dell'imputato per complessivi anni 2 e mesi 6, per il reato di cui all'art. 81 del c.p., comma 1, D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 6 e 7 perché alla guida dell'autovettura (Omissis) targata (Omissis), avendo provocato un sinistro stradale a causa del proprio comportamento, non ottemperava all'obbligo di fermarsi, né a quello di prestare assistenza a (Soggetto 2), persona rimasta ferita nell'incidente; in (Omissis).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, (Soggetto 1), deducendo, violazione della L. n. 689 del 1981, art. 8.

Il ricorrente si duole che la misura della sanzione amministrativa applicata sia illegittima, in quanto l'imputato ha, con un'unica azione, violato due norme penali, non ottemperando all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite, realizzando l'ipotesi di concorso formale previsto dall'art. 81 del c.p., primi comma.

Il giudice, che nell'applicazione della pena ha correttamente considerato il concorso formale, nell'applicazione della sanzione amministrativa ha, invece, attribuito al fatto la qualifica di reato continuato, come se si trattasse di illeciti uniti dall'unicità di disegno criminoso e non di concorso formale.

Pertanto, andava applicato la L. n. 689 del 1981, art. 8 laddove prevede che nel caso di violazione con un'unica azione di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Chiede, pertanto, l'annullamento del capo impugnato della sentenza, rinviando per la determinazione della sanzione amministrativa, che dovrà essere calcolata con le modalità di legge.

3. Il Procuratore Generale di questa Corte depositava memorie, ex art. 611 c.p.p. rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Il P.G. richiama la giurisprudenza che ritiene l'inapplicabilità, al cumulo delle sanzioni amministrative, delle discipline penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come l'art. 81 cvp c.p. (sez. 4, 3.6.2003 Rv. 229097) e che la durata della sospensione della patente di guida, in caso di pluralità di reati, deve essere pari al cumulo dei periodi previsti per ciascun reato (sez. 4, 24.3.2009 Rv 243877).

Nel caso di specie deve quindi applicarsi il cumulo materiale delle sanzioni (Sez. 3, n. 42993 del 13.12.2010 e sez. 4 n.17759 del 6.3.2012).

Chiede, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, adottando i provvedimenti di cui all'art. 616 c.p.p..

4. Con memorie ex art. 611 c.p.p., il ricorrente rileva che il P.G. avrebbe frainteso l'oggetto dell'impugnazione, in quanto egli non avrebbe mai invocato l'applicazione dell'istituto del reato continuato alla sanzione amministrativa. Ribadisce di aver chiesto l'applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 8 della trattandosi di ipotesi di concorso formale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di doglianza sopra illustrato è infondato e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. L'invocata applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 8 che, al primo comma, sancisce che "salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo" non è pertinente.

La norma in questione riguarda, infatti, le sanzioni amministrative proprie e non le sanzioni amministrative accessorie ad una sentenza penale di condanna.

Questa Corte di legittimità, in più occasioni - e va qui ribadito - ha precisato che, nel caso di pluralità di infrazioni al Codice della Strada si applica il cumulo delle sanzioni amministrative, a prescindere dalla circostanza che si tratti di concorso formale di reati o di reato continuato (cfr. sez. 4, n. 12363 del 4.12.2013 dep. il 17.3.2014, C., rv. 262136). Già in precedenza, peraltro, si era affermato che in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per più reati che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve determinare la durata complessiva di questa effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, atteso che, in proposito, non rilevano discipline tipicamente penalistiche finalizzate o a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 del c.p., ovvero ad evitare restrizioni troppo ampie della libertà personale, come nel caso dell'art. 307 c.p.p. (sez. 4, n. 17759 del 6.3.2012, Pg in proc. P., rv. 253503, conf. sez. 4, n. 25933 del 6.5.2009, E. K., rv. 244230; sez. 3, n. 42993 del 13.10.2010, G., rv. 248667).

3. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2016.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, compresi gli aggiornamenti alle schede dell'Area Falsi Documentali, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale