Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 49461 del 9 dicembre 2013

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 49461 del 09/12/2013
Circolazione stradale - Artt. 186 e 222 Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza - Applicazione della pena su richiesta - Patteggiamento - Sanzione amministrativa accessoria - Sospensione della patente di guida - Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta, il consenso delle parti preclude ogni censura sulla determinazione della pena e sulle valutazioni sottese all'accordo, limitando il sindacato di legittimità ai profili consentiti dalla legge. Resta tuttavia obbligatoria l'applicazione della sospensione della patente prevista dall'art. 186 C.d.S., quale sanzione amministrativa accessoria che prescinde dall'accordo di patteggiamento, sicché la sua omissione impone l'annullamento con rinvio per la relativa determinazione.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8/11/2011, il Tribunale di Gorizia applicava, ex art. 444 c.p.p., a (Soggetto 1) la pena di mesi cinque di reclusione per i reati di guida in stato d'ebbrezza, ingiuria, danneggiamento ed atti contrari alla pubblica decenza.

1 [2]. Avverso tale sentenza il P.G. ha proposto appello, qualificato come ricorso dalla Corte d'Appello di Trieste e trasmesso alla S.C., dolendosi della dosimetria della pena, considerata eccessivamente mite e della mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In punto di diritto occorre rilevare che le parti, una volta intervenuto l'accordo e la ratifica del giudice non possono più recedere dal patteggiamento e non possono proporre eccezioni o censure in ordine al merito delle valutazioni sottese al prestato consenso, o ad eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale, alla sussistenza ed alla soggettiva attribuzione del fatto, all'applicazione e comparazione delle circostanze, all'entità e modalità di applicazione della pena (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6898/1997 e n. 6545/1998).

2. L'applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a fare valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Cass. 5A 1.4.99 n. 7262). Le parti che sono pervenute all'applicazione della pena su loro richiesta non possono proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dalla contestazione; l'accusa, come giuridicamente qualificata, non può essere rimessa in discussione (Cass. 6 2.3.99 n. 2815, ud. 21.1.99, rv. 213471).

Occorre, poi, rilevare che l'obbligo di motivazione da parte del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti (Cass. 28.2.00, P.M. in proc. C.) e quindi dell'effettuato controllo degli elementi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. conformemente ai criteri di legge. Inoltre è pacifico che: "in tema di patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, oggetto del controllo affidato al giudice è la pena finale così concordata, in quanto esprimente la sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da eventuali errori nei calcoli intermedi". (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5054 del 21/10/1999 Cc. (dep. 11/11/1999) Rv. 216373; Sez. 6, Sentenza n. 1705 del 06/05/1999 Cc. (dep. 16/06/1999) Rv. 214742).

3. Di conseguenza non è ammissibile la censura del P.G. ricorrente in punto di pena.

4. E' fondata, invece, la censura relativa all'omessa applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente.

Trattandosi di sanzione obbligatoria conseguente al reato di cui all'art. 186 del C.d.S., la sua applicazione è un atto dovuto e prescinde dall'accordo della parti in sede di patteggiamento.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa con rinvio al Tribunale di Gorizia che procederà alla gradazione della sanzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2013.

 

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