Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Documento inserito il 6 settembre 2026
Codice della strada - Le modifiche che non si vedono: decreti, proroghe e norme “esterne” che cambiano davvero il D.Lgs. 285/1992.
Non tutte le novità arrivano attraverso provvedimenti intitolati “Codice della strada”: dalle leggi di semplificazione ai decreti sui rifiuti e sulle proroghe, una ricognizione delle disposizioni che modificano direttamente singoli articoli del Codice o ne condizionano l’applicazione senza intervenire formalmente sul testo.
a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano; Claudio Molteni, sovrintendente della Polizia Locale di Milano ed Aurora Palumbo, studentessa del IV anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, collaboratrice alla ricerca normativa e giurisprudenziale.
1. Nota degli Autori
2. Introduzione
3. PARTE I
Titolo.
Sottotitolo.
3.1 Il decreto “proroga termini” 2026: le multe non aumentano, ma l'art. 195, comma 3, non è stato abrogato.
3.2 La legge sulle “semplificazioni” che ha modificato davvero il codice: gli artt. 20 e 56 C.d.s..
3.3 Rifiuti gettati dai veicoli: quando un decreto ambientale riscrive gli artt. 15 e 201 C.d.s..
3.4 Il decreto PNRR del 2026 e le commissioni mediche locali: l'art. 119 C.d.s. non cambia, ma cambia temporaneamente chi può far parte delle commissioni.
3.5 Veicoli fuori uso e fermo amministrativo: la legge n. 14/2026 non modifica il codice della strada, ma cambia una procedura che interessa direttamente i veicoli.
3.6 C.2944: la limitazione della circolazione veicolare entra nell'agenda parlamentare senza nominare il codice nel titolo.
3.7 Art. 23 C.d.s. e impianti pubblicitari: anche gli emendamenti ai grandi decreti possono aprire nuovi fronti.
3.8 Revisione dei veicoli: anche una proroga extracodicistica può incidere sull'applicazione dell'art. 80 C.d.s..
3.9 Tre categorie da non confondere: modifica del codice, deroga temporanea e norma satellite.
3.10 Il rischio della “falsa novità”: quando un emendamento viene scambiato per una legge.
3.11 Una norma può essere già vigente senza essere nel codice, e può essere nel codice senza essere temporaneamente applicata.
3.12 Il quadro al 3 settembre 2026: gli articoli del codice da tenere sotto osservazione anche fuori dalle “riforme del codice”.
3.13 Titolo paragrafo.
3.14 Conclusione - per sapere cosa cambia davvero non basta leggere il codice.
1. Nota degli Autori
Un approfondimento, il presente, che per certi versi si riallaccia all'approfondimento precedente: Codice della strada 2026. Il grande cantiere delle riforme: tutte le modifiche già approvate, quelle in discussione e le proposte che potrebbero riscrivere decine di articoli (leggi la Parte I e la Parte II).
2. Introduzione
Titolo.
Una ricognizione realmente completa delle modifiche alla disciplina della circolazione stradale non può essere effettuata limitando la ricerca ai soli disegni e alle sole proposte di legge che contengano nel titolo l'espressione “Codice della strada”. La tecnica legislativa utilizzata nella XIX legislatura conferma, infatti, un fenomeno già ampiamente noto agli operatori: disposizioni capaci di modificare direttamente il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, oppure di incidere in maniera sostanziale sulla sua applicazione, possono essere inserite all'interno di provvedimenti aventi oggetto assai più ampio e apparentemente estraneo alla sicurezza o alla circolazione stradale.
È quanto avvenuto con leggi di semplificazione, decreti-legge in materia di proroga dei termini, provvedimenti concernenti il PNRR, norme ambientali sul contrasto all'abbandono dei rifiuti e discipline relative alla cancellazione dei veicoli fuori uso dai pubblici registri. In alcuni casi il legislatore modifica espressamente un articolo del Codice; in altri lascia formalmente intatto il D.Lgs. n. 285/1992, ma sospende temporaneamente l'efficacia di un suo meccanismo, deroga a una disposizione del regolamento di esecuzione o introduce una normativa esterna che produce conseguenze immediate sul veicolo, sulla sua circolazione, sul fermo amministrativo, sulla revisione, sull'accertamento delle violazioni o sulle procedure della Motorizzazione.
La distinzione è fondamentale.
Quando una legge sostituisce una lettera dell'art. 15 del C.d.S., aggiunge un comma all'art. 56 oppure interviene sull'art. 201, siamo davanti a una vera e propria novella testuale del Codice della strada.
Quando, invece, una disposizione stabilisce che per tutto il 2026 non debba essere applicato l'aggiornamento biennale delle sanzioni previsto dall'art. 195, comma 3, C.d.S., il testo dell'articolo può restare formalmente immutato, ma il suo normale meccanismo applicativo viene temporaneamente neutralizzato.
Vi è infine una terza categoria, ancora diversa: le cosiddette norme satellite, che non modificano il Codice ma intervengono su materie strettamente collegate, come la cancellazione dal PRA dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.
Per il lettore e soprattutto per l'operatore professionale il risultato pratico può essere altrettanto importante, ma sotto il profilo giuridico queste tre fattispecie non devono essere confuse.
Ed è proprio per questa ragione che la presente Parte VI assume come criterio di ricerca non il titolo del provvedimento, ma il suo effetto sul sistema della circolazione stradale.
3. PARTE I
Codice della strada, le modifiche che non si vedono: decreti, proroghe e norme “esterne” che cambiano davvero il D.Lgs. 285/1992.
Non tutte le novità arrivano attraverso provvedimenti intitolati “Codice della strada”: dalle leggi di semplificazione ai decreti sui rifiuti e sulle proroghe, una ricognizione delle disposizioni che modificano direttamente singoli articoli del Codice o ne condizionano l’applicazione senza intervenire formalmente sul testo.
3.1 Il decreto “proroga termini” 2026: le multe non aumentano, ma l'art. 195, comma 3, non è stato abrogato.
Uno degli esempi più significativi di modifica sostanziale senza novella testuale del Codice è rappresentato dal decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante semplicemente «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, entrata in vigore il 1° marzo 2026.
Il titolo del provvedimento non contiene alcun riferimento al Codice della strada e potrebbe quindi facilmente sfuggire a una ricerca basata esclusivamente sulle parole “circolazione”, “sicurezza stradale” o “Codice della strada”.
Eppure l'art. 9, comma 1, del decreto incide direttamente sul sistema delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal D.Lgs. n. 285/1992, prorogando anche per il 2026 la sospensione dell'aggiornamento biennale degli importi. La Camera, nella propria ricostruzione tematica della legislazione sui trasporti, conferma che la sospensione già operante negli anni precedenti è stata estesa al 2026 e che il termine per l'adozione del decreto ministeriale relativo agli importi successivi è stato fissato al 1° dicembre 2026, con applicazione dei nuovi valori dal 1° gennaio 2027, sulla base dell'andamento inflattivo del biennio 2025-2026.
La norma del Codice interessata è l'art. 195, comma 3, C.d.S..
La disposizione vigente prevede, come regola strutturale, che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie sia aggiornata ogni due anni in misura corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente.
È però importante comprendere la particolare tecnica normativa utilizzata.
La legge n. 26/2026 non ha soppresso né riscritto l'art. 195, comma 3. Il meccanismo di adeguamento biennale rimane contenuto nel Codice. Il legislatore è intervenuto dall'esterno, attraverso una disposizione temporanea che ne impedisce l'applicazione per il 2026.
La conseguenza è che, per classificare correttamente la novità, non sarebbe esatto scrivere che «l'articolo 195 è stato modificato dalla legge n. 26/2026».
È invece corretto affermare che il meccanismo di aggiornamento previsto dall'art. 195, comma 3, C.d.S. è stato sospeso anche per il 2026 da una disposizione extracodicistica.
La differenza può apparire terminologica, ma diventa rilevante quando si ricostruisce la successione delle fonti e soprattutto quando, in futuro, cesserà la sospensione: non sarà necessario “ripristinare” il comma 3, perché esso non è mai stato cancellato.
Questo intervento assume inoltre un significato particolare alla luce degli approfondimenti precedenti, nei quali abbiamo visto che il progetto ministeriale del nuovo Codice prospetta addirittura il superamento strutturale dell'attuale automatismo biennale. La legislazione vigente e la proposta di riforma devono, tuttavia, essere mantenute nettamente separate: oggi esiste una sospensione temporanea; domani potrebbe essere modificato il meccanismo stesso, ma questa seconda operazione appartiene ancora al progetto del futuro Codice e non al diritto positivo.
3.2 La legge sulle “semplificazioni” che ha modificato davvero il codice: gli artt. 20 e 56 C.d.s..
Un secondo esempio, di natura completamente differente, è rappresentato dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese».
Anche in questo caso il titolo non induce immediatamente a pensare a una riforma della disciplina stradale. Eppure all'interno del provvedimento sono contenute due vere modifiche testuali del D.Lgs. n. 285/1992, riguardanti gli artt. 20 e 56 del C.d.S..
La prima riguarda l'art. 20 del C.d.S., in materia di occupazione della sede stradale.
L'art. 11 della legge n. 182/2025 ha inserito dopo il comma 1 un nuovo comma 1-bis, estendendo espressamente la disciplina del comma 1 anche all'ipotesi in cui alle strutture alberghiere vengano concesse temporaneamente porzioni di sedimi stradali pubblici da utilizzare come parcheggio oppure per le operazioni di carico e scarico dei bagagli.
La modifica deve essere interpretata nel contesto generale dell'art. 20.
Sulle strade classificate A, B, C e D continua a operare, infatti, il divieto delle occupazioni indicate dalla disposizione, mentre sulle strade di tipo E e F l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata alle condizioni stabilite dalla norma. Il nuovo comma 1-bis non costruisce quindi un diritto generalizzato dell'albergatore a occupare la strada pubblica, ma riconduce espressamente anche questa particolare forma di concessione al sistema dei limiti e delle autorizzazioni dell'articolo.
È un intervento relativamente breve dal punto di vista testuale, ma rilevante per Comuni, enti proprietari delle strade, strutture ricettive e organi incaricati della vigilanza.
La seconda modifica introdotta dalla medesima legge riguarda l'art. 56 del C.d.S., dedicato ai rimorchi.
L'art. 26 della legge n. 182/2025 ha aggiunto il nuovo comma 4-bis, stabilendo che i rimorchi per trasporto di cose di cui al comma 2, lettera b), quando siano permanentemente allestiti con speciali attrezzature e nel rispetto dei limiti di sagoma e massa stabiliti dagli artt. 61 e 62 del C.d.S., possano essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione del servizio veterinario territorialmente competente e nel rispetto della disciplina europea e dell'accordo Stato-Regioni richiamati dalla disposizione.
La tecnica utilizzata dimostra con particolare evidenza il motivo per cui una ricerca fondata soltanto sui titoli dei provvedimenti sarebbe incompleta.
Una legge sulla semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi ha modificato, nello stesso testo, tanto una disposizione sull'occupazione della sede stradale quanto la classificazione funzionale e l'utilizzazione dei rimorchi destinati al trasporto di cose.
Per l'aggiornamento professionale del Codice, queste modifiche sono naturalmente altrettanto importanti di quelle contenute nella legge n. 177/2024.
La loro provenienza da un provvedimento “trasversale” non ne diminuisce minimamente il valore normativo.
3.3 Rifiuti gettati dai veicoli: quando un decreto ambientale riscrive gli artt. 15 e 201 C.d.s..
Un altro caso particolarmente significativo è costituito dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, successivamente convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica della cosiddetta “Terra dei fuochi”.
Il centro della disciplina è chiaramente ambientale e penale.
Eppure il decreto ha modificato direttamente anche il Codice della strada, intervenendo sugli artt. 15 e 201 del C.d.S.. La stessa circolare operativa del Ministero dell'interno ha espressamente evidenziato che il provvedimento, oltre a modificare il Codice dell'ambiente, il codice penale e il codice di procedura penale, è intervenuto sul D.Lgs. n. 285/1992 proprio attraverso tali due disposizioni.
Per quanto riguarda l'art. 15 del C.d.S., sono state ridefinite le lettere f) e f-bis) del comma 1.
La distinzione costruita dal nuovo testo separa maggiormente le condotte di insudiciamento o imbrattamento della strada mediante materiali diversi dai rifiuti dalle fattispecie propriamente riferibili al deposito o al getto di rifiuti, creando un coordinamento più stretto con gli illeciti disciplinati dal D.Lgs. n. 152/2006.
L'intervento sull'art. 201 del C.d.S. assume invece particolare importanza sul piano dell'accertamento, perché consente l'utilizzo degli strumenti previsti dalla disposizione anche rispetto alle nuove fattispecie collegate al getto di rifiuti dai veicoli, inserendo il nuovo sistema nella disciplina della contestazione non immediata e delle acquisizioni attraverso dispositivi di ripresa.
La normativa ambientale contiene inoltre conseguenze che rinviano ad altre disposizioni del Codice della strada.
Per determinate ipotesi di abbandono di rifiuti effettuato mediante veicoli a motore è prevista, infatti, anche la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'art. 214 del C.d.S..
Si crea quindi un sistema normativo “a cavallo” fra due testi legislativi: la fattispecie può essere definita dal Codice dell'ambiente, mentre la misura accessoria sul veicolo viene applicata utilizzando un istituto del Codice della strada.
Questa è precisamente la tipologia di intervento che rende insufficiente una lettura isolata del D.Lgs. n. 285/1992.
Il Codice continua ad avere un ruolo centrale, ma viene sempre più spesso utilizzato come parte di un sistema normativo interconnesso, nel quale ambiente, sicurezza, circolazione e potestà sanzionatoria amministrativa si sovrappongono.
3.4 Il decreto PNRR del 2026 e le commissioni mediche locali: l'art. 119 C.d.s. non cambia, ma cambia temporaneamente chi può far parte delle commissioni.
Ancora più interessante sotto il profilo metodologico è il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e in materia di politiche di coesione.
Nel provvedimento compare un articolo dal titolo inequivoco: art. 10 – Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione.
Qui il rapporto con il Codice è particolarmente sofisticato.
Il comma 2 dell'art. 10 stabilisce che, nelle more della revisione organica della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga all'art. 330, comma 2, primo periodo, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possano essere nominati componenti delle Commissioni mediche locali di cui all'art. 119, comma 4, C.d.S. anche medici in quiescenza, fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi previsti dalla disciplina richiamata.
La norma è operativamente importante per il sistema degli accertamenti dell'idoneità psicofisica alla guida, ma non modifica testualmente l'art. 119 del C.d.S..
E non modifica neppure definitivamente l'art. 330 del regolamento.
Introduce una deroga temporanea, destinata a operare sino al 31 dicembre 2026, salvo successive modificazioni legislative.
La classificazione corretta sarà quindi:
Non:
La differenza è importante anche per la banca dati normativa del sito, perché una nota di aggiornamento all'art. 119 dovrebbe segnalare la disciplina temporanea senza inserire nel corpo della disposizione parole che il legislatore non ha mai aggiunto.
L'articolo 10 dello stesso decreto contiene inoltre ulteriori disposizioni nel settore della Motorizzazione e della circolazione, compresa una modifica dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 73/2025, relativo alle autorizzazioni connesse alle targhe utilizzate nell'attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli o loro componenti. Anche in questo caso il legislatore opera su una normativa esterna al Codice pur incidendo su attività tradizionalmente collocate nell'orbita della disciplina della circolazione e dell'immatricolazione.
È significativo osservare, inoltre, che durante l'esame parlamentare del decreto furono presentati emendamenti che avrebbero inciso direttamente sugli artt. 115 e 116 del C.d.S., fra cui una proposta volta a elevare da sessantotto a settanta anni determinati limiti previsti dall'art. 115, comma 2, e una proposta relativa alla possibilità per taluni titolari di patente di guidare temporaneamente prima del conseguimento della CQC. Tali proposte non vanno però confuse con il testo divenuto legge: la loro presenza nei fascicoli degli emendamenti dimostra l'attività parlamentare sulla materia, non l'entrata in vigore della modifica.
Questo è un altro criterio essenziale dell'intero approfondimento: un emendamento presentato non è una norma; un emendamento dichiarato inammissibile non è una modifica del Codice; soltanto il testo definitivamente approvato produce effetti giuridici.
3.5 Veicoli fuori uso e fermo amministrativo: la legge n. 14/2026 non modifica il codice della strada, ma cambia una procedura che interessa direttamente i veicoli.
La legge 26 gennaio 2026, n. 14 costituisce un esempio ancora diverso.
Il provvedimento reca «Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo» ed è stato definitivamente approvato il 20 gennaio 2026, dopo l'iter C.805-S.1431, con assorbimento di altre proposte.
La legge non modifica direttamente alcun articolo del D.Lgs. n. 285/1992.
Interviene invece sul D.Lgs. n. 209/2003 e sul D.Lgs. n. 152/2006, introducendo un principio di particolare interesse pratico: in determinate condizioni il fermo fiscale gravante sul veicolo fuori uso non impedisce più la cancellazione dai pubblici registri ai fini della rottamazione. Il Ministero dell'interno ha fornito nel 2026 specifiche indicazioni operative sulle nuove disposizioni, sottolineando l'inopponibilità del fermo nei casi individuati dalla legge.
Perché inserire allora questa disciplina in un approfondimento sulle modifiche al Codice della strada?
Proprio per evitare l'errore opposto a quello affrontato nelle sezioni precedenti.
Una ricerca troppo larga potrebbe indurre a qualificare come “modifica del Codice della strada” qualsiasi legge che riguardi un'automobile. Non è così.
La legge n. 14/2026 riguarda veicoli, PRA, fermo amministrativo e rottamazione, ma non novella il Codice della strada.
Deve quindi essere segnalata come normativa collegata o satellite, non come modifica di un articolo del D.Lgs. n. 285/1992.
Questa precisione classificatoria diventerà ancora più importante quando si redigerà la tabella finale dell'approfondimento: sarà utile distinguere una colonna “Articolo C.d.S. modificato” da una diversa colonna “Normativa collegata con effetti sulla circolazione o sul veicolo”.
3.6 C.2944: la limitazione della circolazione veicolare entra nell'agenda parlamentare senza nominare il codice nel titolo.
La necessità di continuare a ricercare anche gli atti dal titolo “indiretto” è confermata da una proposta molto recente: C.2944, presentata il 28 maggio 2026 dal deputato Alberto Di Rubba e da altri deputati, recante «Disposizioni generali in materia di provvedimenti limitativi della circolazione veicolare, per la tutela del diritto alla mobilità».
Il progetto è stato assegnato il 24 luglio 2026 e, alla data di aggiornamento della presente ricognizione, risulta assegnato ma con esame non ancora iniziato.
Dal punto di vista della nostra classificazione ciò produce una conseguenza precisa.
C.2944 appartiene proceduralmente alla stessa fascia degli atti della Parte III del precedente approfondimento, perché ha già ricevuto l'assegnazione ma non è ancora in esame.
Non è tuttavia corretto inserirlo automaticamente nel conteggio delle proposte che modificano testualmente determinati articoli del Codice finché non venga verificato puntualmente l'articolato e individuata l'eventuale novella del D.Lgs. n. 285/1992.
Il titolo, infatti, parla di provvedimenti limitativi della circolazione veicolare e tutela del diritto alla mobilità, non di modifica del Codice.
La materia presenta evidentemente un collegamento fortissimo con disposizioni quali l'art. 6 del C.d.S., relativo alla regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati, e l'art. 7, relativo alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati; ma il collegamento sistematico non autorizza da solo ad affermare che il progetto modifichi quei due articoli.
È esattamente la cautela adottata anche nelle Parti precedenti: l'articolo del Codice viene indicato come “modificato” soltanto quando la novella testuale è accertata; quando il rapporto è soltanto materiale o sistematico, deve essere dichiarato come tale.
C.2944 rappresenta quindi anche un'importante integrazione alla Parte III pubbica nei precedenti approfondimenti: non necessariamente come ulteriore “modifica diretta del Codice”, ma come atto parlamentare in materia di circolazione stradale che deve essere monitorato parallelamente.
3.7 Art. 23 C.d.s. e impianti pubblicitari: anche gli emendamenti ai grandi decreti possono aprire nuovi fronti.
Il controllo dei provvedimenti trasversali deve essere esteso anche alla fase emendativa.
Nel corso dell'esame parlamentare di grandi decreti-legge o provvedimenti di semplificazione possono infatti comparire proposte che intervengono su singole materie del Codice pur non essendo presenti nel testo originario.
Un esempio è rappresentato dal dibattito parlamentare del 2026 sulla disciplina dei mezzi pubblicitari lungo le strade, materia collegata all'art. 23 del C.d.S..
Nei lavori parlamentari relativi al decreto PNRR sono state presentate proposte concernenti modifiche o semplificazioni procedimentali per determinate tipologie di impianti pubblicitari e interventi tecnologici sugli stessi, con richiamo espresso all'art. 23 del Codice e al regolamento di esecuzione.
L'esito parlamentare mostra però, ancora una volta, perché occorra separare accuratamente i livelli.
Un ordine del giorno approvato dalla Camera ha impegnato il Governo a valutare l'opportunità, nell'ambito della futura riforma integrale del Codice, di riconsiderare la disciplina autorizzatoria delle insegne e dei mezzi pubblicitari.
Un ordine del giorno di questo tipo ha certamente valore politico e di indirizzo, ma non modifica l'art. 23 del C.d.S..
Non può quindi essere riportato nel testo vigente dell'articolo e non può essere descritto come “nuova normativa sulla pubblicità stradale”.
Può invece essere inserito fra gli elementi che alimentano il cantiere del nuovo Codice esaminato nella Parte V del precedente approfondimento.
Il passaggio è utile per comprendere come le varie Parti di questo approfondimento siano destinate a dialogare fra loro: un tema può comparire inizialmente sotto forma di emendamento, trasformarsi in un ordine del giorno, essere recepito dalla consultazione ministeriale e soltanto successivamente diventare una norma legislativa.
Fino a quel momento, i diversi atti devono conservare la loro corretta qualificazione.
3.8 Revisione dei veicoli: anche una proroga extracodicistica può incidere sull'applicazione dell'art. 80 C.d.s..
Il decreto “proroga termini” offre un ulteriore esempio della necessità di leggere congiuntamente il Codice e la legislazione esterna.
Nel corso dell'iter del decreto-legge n. 200/2025, la disciplina è intervenuta anche sul termine relativo alla revisione periodica dei veicoli, prorogando al 31 dicembre 2026 una previsione già contenuta nell'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 228/2021 e collegata alle revisioni di cui all'art. 80 del C.d.S..
Anche in questo caso, l'art. 80 continua a esistere nel Codice con la propria struttura ordinaria.
Il legislatore interviene mediante una disposizione esterna che prolunga l'operatività di un regime speciale o transitorio collegato alle revisioni.
Per il professionista è quindi necessario leggere non soltanto il testo dell'art. 80, ma anche le disposizioni extracodicistiche che ne condizionano temporaneamente l'attuazione.
Questo fenomeno è tutt'altro che marginale.
Nel corso degli anni proprio l'art. 80 è stato interessato da numerose proroghe, regimi transitori e discipline sulla possibilità di affidare determinate revisioni a soggetti autorizzati esterni alla Motorizzazione.
L'esempio conferma che il “Codice vigente” non coincide necessariamente con il solo testo materialmente stampato sotto il numero dell'articolo.
La disciplina effettivamente applicabile può risultare dalla combinazione fra Codice, regolamento, decreto-legge, legge di conversione e provvedimenti attuativi.
3.9 Tre categorie da non confondere: modifica del codice, deroga temporanea e norma satellite.
Dalla ricognizione effettuata emerge quindi la necessità di adottare una classificazione più raffinata rispetto alla semplice distinzione fra “legge” e “proposta”.
Per l'intero approfondimento possono essere individuate almeno tre differenti categorie di intervento trasversale.
La prima comprende le modifiche testuali dirette.
Rientrano in questa categoria, ad esempio, la legge n. 182/2025 quando inserisce il comma 1-bis nell'art. 20 e il comma 4-bis nell'art. 56, oppure il decreto-legge n. 116/2025, convertito dalla legge n. 147/2025, quando modifica gli artt. 15 e 201 del C.d.S..
In questi casi il testo del Codice cambia effettivamente e l'articolo consolidato deve essere aggiornato.
La seconda categoria riguarda le deroghe, sospensioni e discipline temporanee extracodicistiche.
La sospensione per il 2026 dell'adeguamento biennale delle sanzioni previsto dall'art. 195, comma 3, oppure la possibilità temporanea di utilizzare medici in quiescenza nelle Commissioni mediche locali collegate all'art. 119, comma 4, appartengono a questa categoria.
Il testo del Codice non viene necessariamente modificato, ma la sua applicazione concreta sì.
La terza categoria è costituita dalle norme satellite.
La legge n. 14/2026 sulla cancellazione dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo ne è un esempio: non modifica il D.Lgs. n. 285/1992, ma disciplina una vicenda giuridica riguardante direttamente il veicolo e i pubblici registri automobilistici.
Queste tre categorie dovranno essere mantenute distinte anche nella versione definitiva dell'approfondimento.
3.10 Il rischio della “falsa novità”: quando un emendamento viene scambiato per una legge.
L'esame dei grandi provvedimenti trasversali presenta anche un ulteriore rischio informativo.
La pubblicazione dei fascicoli degli emendamenti rende oggi immediatamente accessibili centinaia di proposte parlamentari, molte delle quali riguardano disposizioni del Codice della strada.
È sufficiente che un emendamento proponga di modificare l'art. 115, l'art. 116 o l'art. 23 perché l'ipotesi possa essere ripresa e trasformata, nella comunicazione non specialistica, in una presunta “novità del Codice”.
Ma fra la presentazione di un emendamento e la sua trasformazione in legge esistono passaggi decisivi.
L'emendamento può essere ritirato.
Può essere dichiarato inammissibile.
Può essere respinto.
Può essere riformulato.
Può essere approvato in Commissione ma successivamente soppresso dall'Assemblea.
Può essere approvato da una Camera e modificato dall'altra.
Per questa ragione, nell'ambito del presente approfondimento, gli emendamenti ai provvedimenti trasversali verranno citati come tali soltanto quando siano utili a ricostruire la direzione del dibattito legislativo, mentre entreranno nel quadro delle vere modifiche soltanto dopo la loro definitiva approvazione.
È una precauzione essenziale soprattutto nel 2026, anno nel quale la contemporanea presenza della delega per il nuovo Codice, dei decreti-legge governativi e di numerose proposte parlamentari sta moltiplicando i punti nei quali una modifica della disciplina stradale può essere proposta.
3.11 Una norma può essere già vigente senza essere nel codice, e può essere nel codice senza essere temporaneamente applicata.
La conseguenza forse più interessante di questo approfondimento è anche la più utile per la consultazione pratica.
Non è sufficiente chiedersi:
“Che cosa dice oggi l'articolo del Codice?”
Occorre chiedersi:
“Esistono disposizioni esterne che ne modificano, sospendono o integrano l'applicazione?”
L'art. 195, comma 3, continua a prevedere l'aggiornamento biennale delle sanzioni, ma nel 2026 opera una disposizione che ne sospende gli effetti.
L'art. 119, comma 4, continua a disciplinare le Commissioni mediche locali, ma sino al 31 dicembre 2026 una disposizione extracodicistica consente, nelle condizioni stabilite, la partecipazione di determinati medici in quiescenza.
L'art. 214 C.d.S. continua a disciplinare il fermo amministrativo del veicolo, ma una norma del Codice dell'ambiente può richiamarlo per farne conseguire l'applicazione a una condotta ambientale.
Al contrario, quando la legge n. 182/2025 aggiunge il comma 4-bis all'art. 56, siamo di fronte a una disposizione che entra materialmente e stabilmente nel corpo del Codice.
Questa diversità dovrebbe essere resa visibile anche editorialmente.
Una soluzione particolarmente efficace potrebbe essere utilizzare, nella versione finale dell'approfondimento, tre formule standard:
- “Modifica testuale del C.d.S.”
- “Incidenza applicativa senza modifica testuale”
- “Normativa collegata al C.d.S.”
In questo modo il lettore comprenderebbe immediatamente quale tipo di novità si trova davanti.
3.12 Il quadro al 3 settembre 2026: gli articoli del codice da tenere sotto osservazione anche fuori dalle “riforme del codice”.
Alla data del 3 settembre 2026, la ricognizione dei provvedimenti trasversali mostra quindi che numerosi articoli del D.Lgs. n. 285/1992 possono essere interessati da legislazione che non viene immediatamente percepita come una “riforma del Codice della strada”.
Fra quelli emersi con maggiore chiarezza in questa parte figurano gli artt. 15, 20, 56, 61, 62, 80, 119, 195, 201 e 214 del C.d.S., ai quali devono essere aggiunti gli articoli soltanto sistematicamente connessi alle iniziative ancora non definitivamente tradotte in novelle legislative.
Ma ancora più importante dell'elenco è il metodo.
La ricerca delle modifiche al Codice deve essere condotta su almeno quattro livelli contemporaneamente:
il testo del D.Lgs. n. 285/1992; i progetti di legge che lo modificano espressamente; i provvedimenti legislativi trasversali che contengono novelle o deroghe; la normativa extracodicistica capace di produrre effetti sulla circolazione, sui veicoli o sui procedimenti regolati dal Codice.
Solo in questo modo è possibile evitare omissioni.
3.13 La mappa parlamentare.
La presente sezione consente anche di precisare ulteriormente la struttura dell'intero approfondimento.
Nel precedente approfondimento, diviso in 2 parti, Le Parti II, III e IV hanno classificato gli atti parlamentari soprattutto in base al grado di avanzamento dell'iter.
La Parte V ha aperto il capitolo della riscrittura organica del Codice predisposta dal MIT.
Questo approfondimento, invece, introduce invece un criterio diverso e trasversale: dove può nascondersi una modifica del sistema della circolazione stradale anche quando il titolo del provvedimento non la rende immediatamente riconoscibile.
Ed è probabilmente uno dei controlli più importanti di tutta la ricerca.
La legge n. 182/2025 dimostra che una “legge di semplificazione” può modificare direttamente gli artt. 20 e 56.
Il decreto-legge n. 116/2025 dimostra che un provvedimento sui rifiuti può riscrivere gli artt. 15 e 201 e richiamare il fermo dell'art. 214.
Il decreto-legge n. 200/2025 dimostra che una semplice proroga di termini può bloccare per un intero anno l'automatismo sanzionatorio dell'art. 195, comma 3.
Il decreto-legge n. 19/2026 dimostra che una legge sul PNRR può incidere sull'attività delle Commissioni mediche locali dell'art. 119 senza modificare il testo dell'articolo.
La legge n. 14/2026 dimostra infine che può esistere una novità di immediato interesse per chi opera sui veicoli senza che venga modificato neppure un comma del Codice della strada.
3.14 Conclusione - per sapere cosa cambia davvero non basta leggere il codice.
La fotografia complessiva della XIX legislatura conduce dunque a una conclusione che assume particolare importanza per chi utilizza professionalmente la normativa stradale.
Il D.Lgs. n. 285/1992 rimane il centro del sistema, ma non ne esaurisce più, da solo, la disciplina effettivamente applicabile.
Intorno al Codice si è sviluppato un reticolo di norme temporanee, decreti-legge, disposizioni ambientali, norme sulla Motorizzazione, leggi di semplificazione, discipline sui registri automobilistici e provvedimenti attuativi che possono cambiare in modo rilevante ciò che l'operatore deve fare anche quando il testo dell'articolo codicistico sembra essere rimasto identico.
Per questo motivo, quando nei prossimi mesi si parlerà delle “nuove modifiche al Codice della strada”, occorrerà domandarsi ogni volta di quale tipo di modifica si tratti.
È stata cambiata materialmente una disposizione del D.Lgs. n. 285/1992?
È stata introdotta una deroga temporanea?
È stato sospeso un meccanismo previsto dal Codice?
È cambiata una disposizione del regolamento di esecuzione?
Oppure è stata approvata una norma esterna che, senza toccare formalmente il Codice, produce effetti sui veicoli o sulla circolazione?
Solo rispondendo a queste domande è possibile distinguere una vera modifica del Codice da una semplice norma collegata e, soprattutto, fornire al lettore una rappresentazione giuridicamente corretta delle regole effettivamente vigenti.
Ed è proprio questa distinzione, apparentemente tecnica ma decisiva nella pratica quotidiana, a completare la mappa delle riforme e delle proposte ricostruita nelle Parti precedenti dell'approfondimento.
Documento inserito il 06/09/2026
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