CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 115 CdS
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

(Vedi art. 115 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 307 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
      a) anni quattordici per guidare:
         1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
         2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
      b) anni sedici per guidare:
         1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
         2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
         3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1;
      c) anni diciotto per guidare:
         1) (3)
         2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
         3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
         4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;
      d) anni venti per guidare:
         1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;
      e) anni ventuno per guidare:
         1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
         2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;
         3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;
         4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;
      f) anni ventiquattro per guidare:
         1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
         2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.
   1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1 è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
   1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
   1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122.
   1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis
   1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
   1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo.
   2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
      a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento;
      b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
   2-bis. (1)
   3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00. Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158,00 a euro 638,00.
   4. (2)
   5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26,00 a euro 102,00 se si tratta di animali.
   6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 

(1) Comma abrogato dalla Legge 04.04.2012 n. 35, di conversione del D.L. 09.02.2012 n. 5.
(2) Comma abrogato dalla Legge 29.07.2015 n. 115.
(3) Numero abrogato dalla Legge 29.07.2015 n. 115.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* Al conducente che circola alla guida del veicolo senza avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida a causa di una ingessatura, non si contesta la violazione contenuta nel disposto dell'art. 169, commi 1 e 10 del C.d.S. (norma generale), ma quella contenuta nel disposto dell'art. 115 commi 1 e 3 del C.d.S. (norma speciale) in quanto non idoneo per la mancanza di requisiti fisici. Detta violazione comporta, se commessa con veicoli a motore, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
* La guida accompagnata è legata ad una serie di precise condizioni, quali la presenza di persona espressamente indicata nell'apposita autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (o l'istruttore di autoscuola) in possesso di appositi requisiti, tra i quali il possesso di patente di guida di categoria B o superiore rilasciata da almeno dieci anni. A tale proposito non può essere designato, quale accompagnatore, un conducente in possesso di patente di guida di categoria B o superiore rilasciata da meno di dieci anni, anche se in possesso di patente di servizio di categoria diversa e rilasciata da oltre 10 anni, in quanto la patente di servizio è solo un titolo abilitativo che integra la patente civile durante il servizio per la quale è richiesta.
* La disposizione che vieta la guida ai conducenti titolari di patente di guida di cat. D1, D, D1E o DE che hanno superato i 60 anni per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone o per i conducenti titolari di patente di guida di cat. C o CE che hanno superato i 65 anni per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. (limiti elevabili, anno per anno, fino a 68 anni qualora i conducenti conseguano uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale) è una norma che opera solo in Italia.
 Per tale motivo non sono soggetti alla loro osservazione i conducenti titolari di patente di guida straniera, mentre quelli titolari di patente di guida italiana possono circolare liberamente all'estero
.
* A seconda della sua età, il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:
    a) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame;
    b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame;
    c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, e del superamento del relativo esame;
    d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame.
(Art. 18, comma 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* Le limitazioni relative ai conducenti che hanno superato il limite di età di sessantotto anni, imposte dall'art. 126, commi 3, 4 e 12 del C.d.S. in relazione all'art. 116, comma 15-bis dello stesso codice (che richiama l'art. 115, comma 2, lett. a) e b)), quale limite rispettivamente per la guida degli autoveicoli delle categorie CE con oltre 20 tonnellate di massa complessiva a pieno carico e per i veicoli per cui è richiesta la patente di categoria D1, D1E, D e DE, permane anche a carico degli istruttori di guida abilitati e autorizzati per la formazione dei conducenti che possono continuare a svolgere le proprie funzioni limitatamente agli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari, purché la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20 t..
* Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:
    a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, e del superamento del relativo esame;
    b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame;
    c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame.
(Art. 18, comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* Ai fini dello svolgimento della c.d. "Guida accompagnata" del minore che ha compiuto diciassette anni e che è titolare di patente di guida di categoria A1 o B1 è consentita (rispettando precise condizioni), a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del D.T.T. e senza che sul veicolo (munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA") prenda posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore.
* Al compimento dei 68 anni, il conducente di autotreni ed autoarticolati (non di veicoli isolati) aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t in possesso della patente di guida di cat. C o CE, non potrà più condurre detti veicoli, anche se in possesso di attestato annuale rilasciato dalla CML ed ancora in corso di validità.
 Lo stesso principio trova applicazione anche nei confronti del conducente di autobus in possesso della patente di guida di cat. D, DE, D1 o D1E.

* Il candidato che deve sostenere la prova pratica per conseguire la patente di guida di categoria A1 o A2 o A non ha alcun obbligo, come da normativa, di indossare particolari dispositivi a sua protezione, ad eccezione del casco integrale, ove è espressamente richiesto che il candidato sappia individuare la targhetta di omologazione.
* Il titolare di autorizzazione per esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) che circola alla guida di un veicolo di categoria superiore per il quale è stata richiesta la patente di guida incorre nella violazione contenuta nell'art. 115, commi 15 e 17 del C.d.S., contrariamente al 
   - titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2,
   - titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A,
   - titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D,
al quale si contesta la violazione contenuta nell'art. 115, comma 15-bis del C.d.S..
* Il limite di età (68 anni) per i conducenti di veicoli la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t., indicato all'art. 115, comma 2, lett. a) del C.d.S. si riferisce esclusivamente ai complessi di veicoli (autotreni ed autoarticolati) e non ai veicoli isolati (per i quali non sono previsti limiti di massa), a condizione che il conducente - oltre i 65 anni di età - sia considerato idoneo, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in Commissione Medica Locale, ai sensi dell'art. 126, comma 3 del C.d.S..
* La patente di categoria CE è valida per la categoria DE nelle seguenti ipotesi:
   1) se chi consegue la patente di categoria CE è già in possesso della patente di categoria D: dunque sulla patente emessa dopo aver superato l'esame della categoria CE sarà valorizzata anche la categoria DE;
   2) se un conducente già titolare di patente di categoria CE consegue successivamente la patente di categoria D: dunque sulla patente emessa dopo aver superato l'esame della categoria D sarà valorizzata anche la categoria DE
come da Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la Mobilità Sostenibile prot. n. 36053 - File avviso n. 27/2022 del 17.11.2022 - (Patente CE - DE).

 

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GIURISPRUDENZA

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 7924 del 23/08/2023
Circolazione Stradale - Art. 115, 123 e 126 del Codice della Strada - Esercizio di scuola guida automobilistica - Obbligo di istruttore alla guida per la formazione dei conducenti ai fini del conseguimento di patente di qualsiasi categoria - Il limite di età di 68 anni, imposto dall'art. 126 del C.d.S. in relazione all'art. 115 dello stesso codice, quale limite per la guida degli autoveicoli delle categorie CE con oltre 20 tonnellate di massa complessiva a pieno carico e D1, D1E, D e DE, permane anche a carico dell'istruttore alla guida per la formazione dei conducenti, e pertanto, pur essendo il medesimo in possesso di patente per la guida delle altre categorie di veicoli, non può svolgere le funzioni di istruttore di guida per il conseguimento delle patenti per le categorie di veicoli che non può guidare.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 28435 del 20/07/2022
Circolazione Stradale - Art. 115 del Codice della Strada - Idoneità e requisiti fisici e psichici per la guida dei veicoli -  Configurabilità dell'elemento soggettivo del reato (colpa) - Il conducente che provoca un sinistro stradale a causa della perdita del controllo del veicolo per un malore legato ad una consapevole patologia, per la quale era già sottoposto a terapia farmacologica, che provoca episodi di perdita di coscienza non eliminabili con l'uso della comune prudenza e diligenza, non può invocare l'assenza di colpa nel porsi alla guida di un autoveicolo consapevole della sua malattia e di potere cagionare l'evento.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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