Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Documento inserito il 31 agosto 2026

 

Codice della strada 2026. Il grande cantiere delle riforme: tutte le modifiche già approvate, quelle in discussione e le proposte che potrebbero riscrivere decine di articoli. Parte 1.

Dai provvedimenti già in esame alle proposte assegnate o ancora ferme ai primi passaggi dell’iter: una prima anticipazione dell’approfondimento completo su tutte le modifiche al D.Lgs. 285/1992 nella XIX legislatura, con gli articoli interessati, lo stato dei lavori parlamentari e la distinzione tra norme vigenti, proposte legislative e modifiche ancora lontane dall’approvazione.


a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano; Claudio Molteni, sovrintendente della Polizia Locale di Milano ed Aurora Palumbo, studentessa del IV anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, collaboratrice alla ricerca normativa e giurisprudenziale.

 

1. Nota degli Autori

2. Introduzione

3. PARTE I
Il Codice della strada nel 2026: il quadro normativo e parlamentare.
Come distinguere le norme vigenti dai disegni di legge, dalle proposte politiche e dalla futura revisione organica del Codice.
3.1 Il punto di partenza: il Codice della strada vigente nel 2026.
3.2 La legge n. 177 del 2024 e il nuovo quadro normativo.
3.3 Perché una proposta di legge non modifica ancora il Codice della strada.
3.4 Dalla presentazione del DDL alla legge: come leggere correttamente l'iter parlamentare.
3.5 I quattro livelli delle modifiche al Codice della strada nel 2026.
3.6 Proposte abbinate, assorbite e superate: quando un DDL non è più realmente pendente.
3.7 Le modifiche “nascoste”: provvedimenti che incidono sul Codice senza citarlo nel titolo.
3.8 Parlamento e Governo: due percorsi diversi verso la modifica del Codice.
3.9 La revisione organica promossa dal MIT nel 2026.
3.10 La fotografia normativa al 28 agosto 2026: cosa è legge e cosa ancora non lo è.

4. PARTE II
Le modifiche puntuali al Codice della strada già in esame in Parlamento.
I procedimenti parlamentari che perseguono una strada differente: interventi circoscritti su singole disposizioni del Codice, riguardanti materie molto diverse tra loro.
4.1 Primo soccorso e defibrillatori nell'esame per la patente: il C. 1522 modifica l'articolo 121 del Codice della strada.
4.2 Componenti aftermarket e modifiche dei veicoli: il C. 2201 interviene sull'articolo 78.
4.3 Biciclette, identificazione, casco, luci e circolazione in gruppo: il C. 2489 modifica gli articoli 9, 50 e 182.
4.4 Guida dopo gli ottanta anni: il C. 2597 interviene sugli articoli 115 e 119.
4.5 Patente anche in lingua inglese: il S. 1543 modifica l'articolo 116 del Codice della strada.
4.6 Cinque interventi puntuali mentre procede il progetto del nuovo Codice.
4.7 Cosa cambia oggi per automobilisti, ciclisti e conducenti?

 

 

1. Nota degli Autori

Il presente approfondimento è stato redatto con l'obiettivo di offrire una ricostruzione quanto più possibile completa e aggiornata, alla data del 28 agosto 2026, delle modifiche al Codice della strada già approvate, delle proposte di legge e dei disegni di legge formalmente pendenti nella XIX legislatura, nonché delle iniziative di revisione normativa promosse dal Governo e, in particolare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La ricerca è stata condotta privilegiando le fonti istituzionali primarie, con particolare riferimento alle banche dati della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, agli atti e ai comunicati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché agli ulteriori documenti ufficiali disponibili alla data di chiusura dell'approfondimento.

Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica dello stato effettivo dell'iter legislativo di ciascun provvedimento. La semplice presentazione di una proposta di legge, infatti, non determina alcuna modifica del diritto vigente; allo stesso modo, l'assegnazione di un atto a una Commissione parlamentare non implica necessariamente che il suo esame sia iniziato, così come l'approvazione da parte di uno dei due rami del Parlamento non equivale all'approvazione definitiva della legge.

Per questa ragione, nell'intero approfondimento vengono mantenute rigorosamente distinte quattro differenti categorie:

  • le disposizioni già approvate, pubblicate ed entrate in vigore;
  • i disegni di legge e le proposte di legge formalmente depositati e ancora pendenti in Parlamento;
  • le proposte politiche, ministeriali o tecniche che, pur essendo oggetto di dibattito pubblico, non si sono ancora tradotte in un provvedimento legislativo definitivamente approvato;
  • il procedimento relativo alla revisione organica del Codice della strada, avviato nel 2026 nell'ambito delle iniziative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del più ampio percorso legislativo e governativo diretto alla riorganizzazione della disciplina della circolazione stradale.

La ricognizione non è stata limitata agli atti che riportano espressamente nel titolo la locuzione «Codice della strada». Sono stati presi in considerazione anche i provvedimenti che, pur riguardando materie specifiche - quali patenti di guida, sicurezza dei ciclisti, utenti vulnerabili, caratteristiche dei veicoli, sistemi di ritenuta, controlli, sanzioni, mobilità urbana o sicurezza stradale - modificano direttamente o indirettamente uno o più articoli del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'obiettivo è evitare uno degli equivoci più frequenti nel dibattito pubblico: confondere una proposta, un annuncio o un documento preparatorio con una disposizione già efficace.

Di conseguenza, ogni intervento viene esaminato specificando, per quanto disponibile, il numero dell'atto parlamentare, i proponenti, la data di presentazione, la Commissione competente, lo stato dell'iter, l'ultimo passaggio parlamentare, gli articoli del Codice interessati, il contenuto della modifica e i possibili effetti operativi.

Le valutazioni relative agli effetti pratici delle disposizioni o delle proposte hanno finalità esclusivamente tecnico-divulgativa e devono sempre essere lette alla luce del testo normativo definitivamente approvato e vigente al momento della concreta applicazione.

Considerata la natura dinamica dell'attività parlamentare e governativa, lo stato degli atti riportato nell'approfondimento deve intendersi riferito alla data di aggiornamento indicata. Successive assegnazioni, emendamenti, approvazioni, stralci, abbinamenti, assorbimenti o archiviazioni potranno modificare il quadro descritto.

 

 

2. Introduzione
Titolo.

Il 2026 si sta caratterizzando come un anno particolarmente significativo per l'evoluzione della normativa sulla circolazione stradale.

A distanza relativamente breve dall'entrata in vigore delle rilevanti modifiche introdotte dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, il dibattito sul Codice della strada non si è infatti esaurito. Al contrario, Parlamento e Governo stanno continuando a intervenire, con strumenti e tempi differenti, su numerosi aspetti della disciplina contenuta nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Accanto alle norme già approvate sono presenti numerose proposte di legge e disegni di legge che intervengono su singoli articoli del Codice. Parallelamente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avviato nel 2026 un più ampio percorso diretto alla revisione organica della normativa, dal quale sono emerse ipotesi di modifica riguardanti, tra gli altri temi, le patenti di guida, la sicurezza degli utenti vulnerabili, la circolazione sulle autostrade, i velocipedi e i veicoli della mobilità personale.

È proprio la contemporanea presenza di questi differenti livelli normativi a rendere necessaria una ricostruzione sistematica.

Nel dibattito pubblico, infatti, espressioni quali «nuovo Codice della strada», «nuove regole», «riforma in arrivo» o «modifiche previste» vengono spesso utilizzate senza distinguere tra una norma già vigente, una proposta formalmente presentata in Parlamento, un disegno di legge ancora all'esame delle Commissioni e una semplice ipotesi contenuta in documenti preparatori o anticipata attraverso dichiarazioni politiche e comunicati stampa.

Dal punto di vista giuridico, tuttavia, queste situazioni sono profondamente diverse.

Una proposta politica non modifica il Codice della strada.

Una proposta o un disegno di legge depositato in Parlamento non modifica il Codice della strada finché non viene definitivamente approvato.

L'approvazione da parte di una sola Camera non produce, di regola, una nuova norma vigente.

Anche dopo l'approvazione definitiva è necessario verificare la promulgazione, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la data stabilita per l'entrata in vigore.

Solo al termine di questo percorso la nuova disciplina può essere considerata effettivamente applicabile.

La distinzione assume particolare importanza per gli organi di polizia stradale, chiamati ad applicare esclusivamente le disposizioni vigenti e non le modifiche annunciate o ancora in discussione; ma interessa allo stesso modo conducenti, proprietari di veicoli, autoscuole, imprese di trasporto, professionisti, amministrazioni ed enti proprietari delle strade.

L'obiettivo di questo approfondimento è pertanto costruire una vera e propria mappa normativa del Codice della strada nel 2026, partendo da ciò che è già legge per arrivare a ciò che potrebbe diventarlo nei prossimi mesi.

Saranno analizzati sia i provvedimenti direttamente dedicati alla disciplina della circolazione sia quelli che, pur inseriti in interventi legislativi settoriali, modificano singole disposizioni del Codice.

Una specifica attenzione sarà inoltre riservata alle proposte che hanno ricevuto particolare rilievo nel dibattito politico e giornalistico del 2026: dall'ipotesi della patente a 17 anni alle possibili modifiche della disciplina della circolazione e del superamento dei veicoli sulle autostrade, dalla tutela degli utenti vulnerabili alle modifiche degli articoli 116, 148, 149 e 172 del codice della strada, fino agli ulteriori interventi oggi pendenti dinanzi alle Camere.

Per ciascun tema sarà sempre indicato, con la maggiore chiarezza possibile, a quale livello del procedimento normativo ci troviamo.

Il lettore potrà così distinguere immediatamente:

  • ciò che deve già essere applicato;
  • ciò che il Parlamento sta realmente discutendo;
  • ciò che è stato soltanto proposto;
  • ciò che potrebbe confluire nella futura revisione organica del Codice della strada.

È questa distinzione, più ancora dell'elenco delle singole modifiche, a costituire la finalità centrale dell'approfondimento.

 

 

3. PARTE I
Il Codice della strada nel 2026: il quadro normativo e parlamentare.
Come distinguere le norme vigenti dai disegni di legge, dalle proposte politiche e dalla futura revisione organica del Codice.

 

3.1 Il punto di partenza: il Codice della strada vigente nel 2026.

Per comprendere correttamente quali modifiche interessino, o possano interessare nei prossimi mesi, il Codice della strada è necessario partire da un presupposto che, sebbene possa apparire scontato sotto il profilo giuridico, non sempre emerge con sufficiente chiarezza nel dibattito pubblico: alla data del presente approfondimento il testo normativo di riferimento continua a essere il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo risultante dalle numerose modificazioni legislative succedutesi nel tempo e, in particolare, da quelle introdotte dalla legge 25 novembre 2024, n. 177.

Quest'ultima legge, recante «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2024 ed entrata in vigore il 14 dicembre dello stesso anno, costituisce il principale punto di riferimento per comprendere l'attuale fase normativa, poiché ha prodotto, da un lato, una serie di modifiche immediatamente destinate a incidere sulla disciplina vigente e, dall'altro, ha aperto un percorso ulteriore, di carattere molto più ampio, finalizzato alla revisione e al riordino complessivo della normativa in materia di motorizzazione e circolazione stradale.

È proprio la coesistenza di questi due livelli a rendere particolarmente delicata la lettura delle notizie diffuse nel corso del 2026. L'espressione «nuovo Codice della strada», infatti, continua talvolta a essere utilizzata per indicare le modifiche entrate in vigore nel dicembre 2024, ma viene contemporaneamente impiegata anche per descrivere il nuovo progetto di revisione organica promosso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che potrebbe condurre, al termine dell'iter previsto dalla legge delega, alla redazione di un testo profondamente riorganizzato rispetto al Codice attualmente vigente.

Le due situazioni devono essere tenute rigorosamente distinte. Le modifiche introdotte dalla legge n. 177 del 2024 appartengono ormai al diritto positivo e, nei limiti in cui siano entrate in vigore, costituiscono disciplina applicabile dagli organi di polizia stradale, dalle amministrazioni e dagli utenti della strada; il progetto di revisione organica discusso dal MIT nel corso del 2026, invece, si colloca ancora all'interno di un procedimento legislativo e governativo non concluso e, pertanto, non può produrre effetti sulla disciplina vigente fino all'adozione e all'entrata in vigore dei relativi provvedimenti normativi.

Questa distinzione rappresenta il punto di partenza dell'intero approfondimento, perché consente di evitare che una proposta, una dichiarazione politica o un documento preparatorio vengano confusi con una disposizione già efficace nell'ordinamento.

Quadro generale della situazione normativa al 28 agosto 2026

Livello Provvedimento o iniziativa Natura Stato Effetti
Norma vigente Legge 25 novembre 2024, n. 177 Legge dello Stato Approvata, promulgata, pubblicata ed entrata in vigore Produce effetti sul Codice della strada
Disegno di legge in Parlamento C.2713S.1826C.2713-B DDL governativo Approvato con modificazioni dal Senato e ritornato alla Camera Nessun effetto ulteriore fino alla conclusione dell'iter
Proposte MIT Materiali sulla revisione del Codice Documentazione preparatoria Consultazione e confronto con gli stakeholder Nessuna efficacia normativa
Revisione organica Delega ex art. 35 della legge n. 177/2024 Procedimento legislativo e governativo In corso Il nuovo Codice non è ancora vigente


Il quadro riepilogativo mostra immediatamente come, alla data di aggiornamento dell'approfondimento, convivano disposizioni già efficaci, procedimenti parlamentari ancora aperti e documenti di carattere programmatico o preparatorio, ciascuno dei quali deve essere collocato nel proprio corretto livello giuridico.

 

3.2 La legge n. 177 del 2024 e il nuovo quadro normativo.

La legge n. 177 del 2024 rappresenta lo spartiacque dal quale deve necessariamente prendere avvio qualsiasi ricostruzione delle modifiche al Codice della strada intervenute o prospettate nel corso della XIX legislatura, poiché il provvedimento non si limita a introdurre numerose innovazioni puntuali, ma contiene anche, all'articolo 35, una delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale.

La presenza di una delega legislativa ha una conseguenza particolarmente rilevante sotto il profilo sistematico: il Parlamento ha già individuato l'esigenza di procedere a un intervento più ampio rispetto alle sole modifiche puntuali approvate nel 2024, ma ciò non significa che il futuro assetto normativo sia già stato definito. La legge delega, infatti, individua l'ambito entro il quale il Governo è autorizzato a intervenire, stabilendo oggetto, princìpi e criteri direttivi, mentre la disciplina concreta dovrà essere successivamente adottata mediante uno o più decreti legislativi.

La revisione del Codice, pertanto, non può essere considerata compiuta con l'approvazione della legge n. 177 del 2024, né le proposte successivamente elaborate dal MIT possono essere considerate automaticamente parte della normativa vigente. Tra la delega e la futura disciplina esiste un percorso normativo autonomo, destinato a completarsi soltanto con l'adozione dei decreti legislativi e con la loro entrata in vigore.

Nel corso dei lavori preparatori del 2025 e del 2026 è peraltro emersa l'esigenza di ampliare i tempi e la portata dell'intervento, sino a prospettare non una semplice manutenzione del testo del 1992, bensì una più profonda opera di riorganizzazione dell'intero sistema della circolazione stradale. Tale esigenza ha condotto alla presentazione del disegno di legge C.2713, destinato a intervenire proprio sul termine e sulle modalità di esercizio della delega.Questo passaggio consente di comprendere perché nel 2026 il tema del «nuovo Codice della strada» abbia assunto un significato diverso rispetto a quello utilizzato nel dibattito del 2024: non si tratta più soltanto di modificare singoli articoli del decreto legislativo n. 285/1992, ma di valutare una possibile riscrittura organica della disciplina.

 

3.3 Perché una proposta di legge non modifica ancora il Codice della strada.

Uno degli aspetti che richiedono maggiore attenzione riguarda il significato giuridico da attribuire alle diverse fasi attraverso le quali può svilupparsi una modifica normativa, poiché nel linguaggio giornalistico vengono frequentemente utilizzate come sinonimi espressioni che, sul piano del diritto parlamentare, individuano invece situazioni profondamente differenti.

Una dichiarazione con la quale un esponente del Governo annuncia l'intenzione di modificare una determinata disposizione non costituisce una norma e neppure, necessariamente, un progetto di legge. Anche quando l'ipotesi viene formalizzata all'interno di un documento ministeriale, di una relazione tecnica o di materiale predisposto per una consultazione, essa continua a rappresentare una proposta preparatoria sino a quando non venga trasfusa in un atto normativo o in un formale progetto parlamentare.

Un disegno di legge o una proposta di legge depositati presso la Camera o il Senato presentano invece un grado di formalizzazione certamente superiore, ma neppure in questo caso si può parlare di modifica già intervenuta nel Codice della strada, dal momento che il progetto deve percorrere l'iter previsto dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari, può essere emendato, abbinato ad altri atti, assorbito, respinto oppure non essere mai approvato.

La stessa approvazione da parte di uno dei due rami del Parlamento non è sufficiente a determinare l'entrata in vigore della nuova disciplina, poiché Camera e Senato devono approvare il medesimo testo e qualsiasi modifica introdotta dal secondo ramo impone il ritorno del provvedimento al primo. Soltanto al termine dell'approvazione conforme delle due Camere, cui seguono promulgazione, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore secondo i termini previsti dalla legge, la nuova disposizione può essere considerata parte integrante del diritto positivo.

Per questa ragione, nel presente approfondimento verranno utilizzate con particolare rigore le espressioni «proposta», «DDL o PDL in esame», «norma approvata» e «norma vigente», specificando di volta in volta il livello esatto raggiunto dal provvedimento e senza attribuire efficacia normativa a testi che si trovino ancora nella fase parlamentare o preparatoria.

 

3.4 Dalla presentazione del DDL alla legge: come leggere correttamente l'iter parlamentare.

La corretta comprensione dello stato di un progetto di legge richiede di prestare attenzione non soltanto alla sua esistenza formale, ma anche alla fase procedurale nella quale esso si trova, poiché tra la semplice presentazione di un atto e la sua definitiva approvazione possono intercorrere numerosi passaggi e, soprattutto, periodi anche molto lunghi durante i quali il procedimento non registra alcun avanzamento sostanziale.

Dopo la presentazione, un progetto viene assegnato alla Commissione competente; tuttavia, la semplice indicazione «assegnato» non significa che la Commissione abbia effettivamente iniziato a esaminarlo. È frequente, infatti, che una proposta rimanga formalmente pendente per mesi o per anni senza che venga avviato l'esame, circostanza che deve essere adeguatamente evidenziata quando si valuta la reale probabilità che una determinata modifica possa diventare legge.

Quando l'esame viene avviato possono essere disposte audizioni, acquisiti pareri, presentati emendamenti, elaborati nuovi testi o abbinati altri progetti aventi oggetto analogo; successivamente il provvedimento può essere approvato dalla Commissione e trasmesso all'Assemblea, salvo i casi nei quali il procedimento si svolga in una diversa sede prevista dai regolamenti parlamentari.

Particolarmente significativo, ai fini di questo approfondimento, è il percorso seguito dal disegno di legge C.2713, presentato alla Camera il 21 novembre 2025 e successivamente assegnato alla IX Commissione Trasporti. Dopo l'approvazione della Camera, intervenuta il 3 marzo 2026, il testo è stato trasmesso al Senato assumendo il numero S.1826; quest'ultimo ramo del Parlamento lo ha approvato con modificazioni il 22 luglio 2026, rendendo quindi necessario un nuovo passaggio alla Camera, dove il provvedimento è stato identificato come C.2713-B.

Proprio questo esempio consente di cogliere una distinzione fondamentale: quando si afferma che un disegno di legge è stato «approvato», occorre sempre precisare da quale ramo del Parlamento e se l'approvazione abbia carattere definitivo, perché nel caso del C.2713-B l'approvazione del Senato non ha concluso il procedimento, essendo stato modificato il testo precedentemente approvato dalla Camera.

Alla data del 4 agosto 2026 il provvedimento risultava in stato di relazione presso la IX Commissione Trasporti della Camera e, pertanto, alla data di aggiornamento del presente approfondimento non può ancora essere qualificato come legge vigente.

Documentazione collegata:

 

3.5 I quattro livelli delle modifiche al Codice della strada nel 2026.

Per rendere più immediata e, soprattutto, giuridicamente corretta la lettura delle numerose iniziative che interessano la materia della circolazione stradale, il presente approfondimento distingue sistematicamente quattro differenti livelli, che verranno richiamati anche nelle successive parti dedicate ai singoli provvedimenti.

Il primo livello comprende le disposizioni definitivamente approvate, promulgate, pubblicate ed entrate in vigore, che appartengono dunque al diritto positivo e devono essere applicate secondo le regole previste dall'ordinamento. A questa categoria appartiene, innanzitutto, la legge n. 177 del 2024, oltre alle altre disposizioni successivamente intervenute sul Codice.

Il secondo livello comprende i disegni di legge e le proposte di legge formalmente depositati presso la Camera o il Senato e ancora pendenti, indipendentemente dal grado di avanzamento raggiunto. In questa categoria possono quindi rientrare sia un atto semplicemente assegnato a una Commissione, sia un progetto già esaminato e modificato, sia un provvedimento approvato da una Camera ma non ancora definitivamente approvato dal Parlamento.

Il terzo livello riguarda le proposte di carattere politico, ministeriale o tecnico che, sebbene possano essere particolarmente rilevanti per comprendere le possibili linee di evoluzione della disciplina, non si sono ancora trasformate in una norma né necessariamente in un progetto di legge formalmente depositato. A tale livello appartengono molti dei materiali elaborati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel corso del 2026 in preparazione della futura revisione organica.

Il quarto livello è costituito, infine, dal procedimento più ampio di revisione del Codice della strada avviato sulla base della delega contenuta nella legge n. 177 del 2024, procedimento che si colloca su un piano diverso rispetto ai singoli DDL parlamentari, poiché potrebbe condurre alla riorganizzazione complessiva della normativa oggi contenuta nel decreto legislativo n. 285 del 1992.

Questa classificazione consentirà, nelle parti successive dell'approfondimento, di indicare immediatamente al lettore se una determinata modifica debba già essere applicata, se sia realmente all'esame del Parlamento oppure se costituisca ancora soltanto una prospettiva normativa.

 

3.6 Proposte abbinate, assorbite e superate: quando un DDL non è più realmente pendente.

Una particolare cautela deve essere adottata nella ricostruzione degli atti presentati nel corso della XIX legislatura, poiché la consultazione delle sole banche dati parlamentari può restituire un numero molto elevato di progetti che, se non correttamente interpretati alla luce del loro successivo percorso, rischiano di essere erroneamente presentati come iniziative ancora autonome e attuali.

Numerose proposte relative alla sicurezza stradale sono state infatti abbinate al procedimento che ha condotto all'approvazione della legge n. 177 del 2024 e, in alcuni casi, sono state assorbite o superate dall'approvazione del provvedimento principale. La presenza della relativa scheda parlamentare non significa quindi che il progetto continui necessariamente a rappresentare una distinta modifica del Codice ancora in attesa di approvazione.

La verifica da compiere non riguarda soltanto lo stato formale dell'atto, ma anche il rapporto tra il contenuto originariamente proposto e quello successivamente confluito nel testo approvato, perché una determinata soluzione può essere stata integralmente recepita, modificata durante l'esame, sostituita da una disciplina diversa oppure completamente esclusa dal provvedimento finale.

Per questo motivo, nelle parti dedicate ai singoli DDL e PDL non ci si limiterà a indicare il numero dell'atto e il suo stato parlamentare, ma verrà esaminato anche l'eventuale rapporto con altri progetti, con la legge n. 177 del 2024 e con la futura revisione organica del Codice, così da evitare di rappresentare come «nuova proposta» una disciplina che abbia già trovato un diverso esito legislativo.

 

3.7 Le modifiche “nascoste”: provvedimenti che incidono sul Codice senza citarlo nel titolo.

La ricognizione delle modifiche al Codice della strada non può essere svolta limitandosi ai progetti di legge che contengono nel titolo un riferimento espresso al decreto legislativo n. 285 del 1992 o alla sicurezza stradale, poiché numerosi interventi normativi incidono sul Codice attraverso provvedimenti aventi un oggetto apparentemente settoriale.

Materie quali la tutela dei ciclisti, l'autotrasporto, le patenti di guida, la mobilità urbana, gli scuolabus, le caratteristiche costruttive dei veicoli, l'assicurazione obbligatoria, i sistemi di controllo, la sicurezza degli utenti vulnerabili o l'attività degli organi di polizia possono essere disciplinate attraverso progetti il cui titolo non richiama direttamente il Codice della strada, mentre l'articolato contiene modifiche puntuali a uno o più articoli del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Una ricerca realmente completa richiede quindi l'esame non soltanto delle schede sintetiche dei progetti, ma anche dell'articolato, della relazione illustrativa, dei dossier dei Servizi studi, degli emendamenti presentati e dei lavori delle Commissioni parlamentari, poiché soltanto attraverso questa lettura incrociata è possibile determinare con precisione se il provvedimento incida effettivamente sul Codice, quali articoli siano interessati e con quali conseguenze.

È proprio questo metodo che verrà seguito nelle parti successive, dedicate all'analisi dei singoli provvedimenti ancora formalmente pendenti presso la Camera e il Senato.

 

3.8 Parlamento e Governo: due percorsi diversi verso la modifica del Codice.

Un ulteriore elemento che caratterizza il 2026 è la contemporanea presenza di iniziative parlamentari puntuali e di un più ampio percorso governativo di revisione, circostanza che determina inevitabilmente una parziale sovrapposizione tra le materie oggetto dei singoli DDL e quelle sulle quali il MIT sta elaborando la futura disciplina generale.

Il Parlamento continua infatti a esaminare proposte e disegni di legge che intervengono su specifici articoli del Codice, mentre il Governo sta parallelamente lavorando all'attuazione della delega prevista dalla legge n. 177 del 2024, nell'ambito della quale potrebbero essere riscritte intere sezioni della disciplina vigente.

Può quindi accadere che una proposta parlamentare intervenga, ad esempio, sulla disciplina del sorpasso dei velocipedi, sulle patenti di guida, sui requisiti psicofisici dei conducenti o sulle caratteristiche dei veicoli mentre, nello stesso periodo, il Ministero stia valutando una revisione organica delle medesime materie.

La circostanza non determina automaticamente il venir meno dell'interesse per il DDL parlamentare, che rimane formalmente autonomo fino a quando non venga ritirato, respinto, assorbito o definitivamente superato, ma impone di valutarne il contenuto all'interno di un quadro più ampio, verificando se la proposta possa procedere autonomamente, essere coordinata con la futura revisione oppure confluire nella stessa.

 

3.9 La revisione organica promossa dal MIT nel 2026.

Nel corso dell'estate 2026 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso pubblica una fase di confronto con associazioni e categorie interessate, finalizzata alla predisposizione della futura revisione organica della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, accompagnando tale iniziativa con la diffusione di materiali tecnici nei quali vengono delineati alcuni degli ambiti sui quali il nuovo testo potrebbe intervenire.

Dalla documentazione ministeriale emerge l'intenzione di procedere non soltanto alla modifica di singole disposizioni, ma a una più ampia riorganizzazione del sistema, intervenendo sulla struttura stessa del Codice, sul rapporto tra fonte legislativa e disciplina regolamentare, sulla digitalizzazione dei documenti e delle procedure, sulle regole di comportamento, sul sistema sanzionatorio, sugli utenti vulnerabili, sulla micromobilità, sulle patenti, sull'autotrasporto, sui dispositivi di controllo e, più in generale, sull'attività connessa alla sicurezza stradale.

I materiali diffusi dal MIT assumono quindi notevole importanza per comprendere la direzione nella quale potrebbe svilupparsi la futura disciplina, ma la loro rilevanza politica e tecnica non deve essere confusa con il valore giuridico di una norma: si tratta di documenti preparatori, predisposti nell'ambito di una fase di consultazione, che non modificano autonomamente il Codice vigente e non possono essere utilizzati come base per l'accertamento di violazioni o per l'applicazione di nuove prescrizioni.

La medesima cautela dovrà essere utilizzata nell'esaminare le singole ipotesi che hanno ricevuto particolare attenzione mediatica nel corso del 2026, come la possibilità di conseguire determinate categorie di patente a un'età inferiore rispetto all'attuale disciplina, le nuove modalità di circolazione sulle autostrade, le misure di tutela degli utenti vulnerabili o le modifiche prospettate in materia di velocipedi, poiché ciascuna di tali proposte dovrà essere verificata attraverso la fonte ufficiale e collocata nel corretto livello normativo.

Documentazione collegata: PDF dei materiali MIT relativi alla consultazione sul nuovo Codice della strada.

 

3.10 La fotografia normativa al 28 agosto 2026: cosa è legge e cosa ancora non lo è.

Alla data del 28 agosto 2026 è quindi possibile tracciare una prima fotografia sufficientemente netta del quadro normativo, dalla quale emerge come la disciplina effettivamente applicabile continui a essere costituita dal Codice della strada nel testo vigente, comprensivo delle modifiche introdotte dalla legge n. 177 del 2024 e dagli ulteriori interventi legislativi successivamente entrati in vigore, mentre il procedimento destinato alla futura revisione organica non risulta ancora concluso.

Il disegno di legge C.2713 assume, all'interno di questo percorso, una rilevanza centrale, poiché è intervenuto sul sistema della delega prevista dall'articolo 35 della legge n. 177 del 2024, proponendo inizialmente l'estensione a diciotto mesi del termine per l'esercizio della delega e chiarendo ulteriormente la possibilità di procedere alla redazione di un nuovo Codice.

Dopo l'approvazione della Camera, il provvedimento è stato trasmesso al Senato con il numero S.1826, dove l'emendamento 1.2, a firma dei senatori Potenti e Germanà, ha proposto di sostituire il termine di diciotto mesi con quello di ventidue mesi; tale modifica ha ricevuto parere favorevole nel corso dell'esame ed è confluita nel testo successivamente approvato dal Senato il 22 luglio 2026.

Poiché il Senato ha modificato il testo precedentemente approvato dalla Camera, il disegno di legge è stato nuovamente trasmesso a Montecitorio assumendo la numerazione C.2713-B e, alla data dell'ultima attività parlamentare rilevata ai fini del presente approfondimento, risultava ancora inserito nel procedimento della IX Commissione Trasporti.

La conseguenza giuridica è particolarmente importante: il contenuto del C.2713-B, pur avendo raggiunto uno stadio avanzato del procedimento parlamentare, non può ancora essere considerato diritto vigente fino alla definitiva approvazione del Parlamento e al completamento degli ulteriori adempimenti previsti dall'ordinamento.

Lo stesso criterio dovrà essere applicato alle proposte elaborate dal MIT nel corso dell'estate 2026, che possono costituire indicazioni particolarmente significative circa le future scelte normative, ma che non acquistano efficacia per il solo fatto di essere state presentate nel corso di una consultazione istituzionale.

L'intero approfondimento adotterà pertanto una regola metodologica costante: ogni volta che verrà esaminata una possibile modifica del Codice della strada si procederà innanzitutto all'individuazione della relativa fonte, quindi alla verifica dello stato dell'iter e, soltanto successivamente, alla qualificazione della misura come proposta, DDL o PDL formalmente pendente, disposizione approvata oppure norma effettivamente vigente.

È soltanto attraverso questa successione di verifiche che diventa possibile rispondere con attendibilità alla domanda che costituisce il filo conduttore dell'intero lavoro: che cosa sta realmente cambiando nel Codice della strada nel 2026 e che cosa, invece, potrebbe cambiare soltanto in futuro?

 

 

4. PARTE II
Le modifiche puntuali al Codice della strada già in esame in Parlamento.

I procedimenti parlamentari che perseguono una strada differente: interventi circoscritti su singole disposizioni del Codice, riguardanti materie molto diverse tra loro
Aggiornamento al 28 agosto 2026.

Accanto al progetto di revisione organica del Codice della strada esaminato nella Parte I, nella XIX legislatura sono in corso diversi procedimenti parlamentari che perseguono una strada differente: non una riscrittura complessiva del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ma interventi circoscritti su singole disposizioni del Codice, riguardanti materie molto diverse tra loro, dalla formazione per il conseguimento della patente alle modifiche tecniche dei veicoli, dalla sicurezza dei ciclisti all'idoneità alla guida degli ultraottantenni, fino alla possibilità di sostenere gli esami per la patente in lingua inglese.

La distinzione è importante soprattutto dal punto di vista giuridico. Nessuna delle modifiche esaminate in questa Parte II è attualmente in vigore. Si tratta di proposte o disegni di legge il cui esame parlamentare è effettivamente iniziato, ma che al 28 agosto 2026 non hanno completato l'iter legislativo. Di conseguenza, gli articoli del Codice della strada richiamati di seguito continuano ad applicarsi nel testo vigente: ciò che viene descritto è il contenuto delle modifiche proposte, non una disciplina già operativa.

La scelta di includere questi provvedimenti in una sezione distinta rispetto alle numerose altre proposte depositate in Parlamento dipende proprio dal loro diverso grado di maturazione: per il C. 1522, C. 2201, C. 2489 e C. 2597 l'esame è stato avviato presso la IX Commissione Trasporti della Camera, mentre il S. 1543 è in discussione presso l'8ª Commissione del Senato. Le proposte soltanto assegnate alle Commissioni, senza che ne sia ancora cominciato l'esame, saranno invece trattate separatamente.

 

4.1 Primo soccorso e defibrillatori nell'esame per la patente: il C. 1522 modifica l'articolo 121 del Codice della strada.

La proposta di legge C. 1522, presentata il 31 ottobre 2023 e avente come primo firmatario il deputato Alessandro Amorese, interviene sulla formazione e sulle prove necessarie per ottenere la patente di guida, introducendo tra le competenze richieste al candidato anche conoscenze e capacità operative in materia di primo soccorso. Il provvedimento è stato assegnato alla IX Commissione Trasporti della Camera il 25 marzo 2024 e l'esame in sede referente è iniziato l'11 febbraio 2026, con Maria Grazia Frijia quale relatrice; sono seguite ulteriori sedute il 27 maggio e il 23 giugno 2026 e, alla data di aggiornamento, il procedimento risulta ancora in corso.

La disposizione del Codice direttamente interessata è l'articolo 121, comma 1, del D.Lgs. 285/1992, che disciplina l'esame di idoneità necessario per il rilascio della patente. Attualmente la norma collega il conseguimento dell'idoneità tecnica al superamento delle prove destinate a verificare le cognizioni, le capacità e i comportamenti del candidato. L'articolo 3 del C. 1522 propone di integrare questa formulazione aggiungendo espressamente le capacità e i comportamenti relativi al primo soccorso. L'intervento sul Codice è però solo una parte del progetto, perché la proposta modifica contemporaneamente gli allegati II e IV del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, che disciplinano più in dettaglio i contenuti degli esami e i requisiti degli esaminatori.

L'obiettivo è quindi più ampio della semplice introduzione di alcune nuove domande nei quiz. Nella prova teorica entrerebbero nozioni concernenti il BLS-D, l'impiego del defibrillatore semiautomatico o automatico e la rianimazione cardiopolmonare; nella prova pratica verrebbe invece valutata anche la capacità di riconoscere una situazione sanitaria conseguente a un evento traumatico e di applicare correttamente manovre salvavita. Parallelamente verrebbero integrate le conoscenze richieste agli stessi esaminatori, ai quali sarebbe attribuita anche una funzione valutativa in materia di gestione del primo soccorso.

È proprio quest'ultimo aspetto a rendere il progetto particolarmente interessante sotto il profilo tecnico. L'inserimento del primo soccorso nel percorso per la patente può essere letto come un'estensione della cultura della sicurezza stradale oltre la prevenzione dell'incidente, comprendendo anche la prima risposta alle sue conseguenze; dall'altra parte, occorre stabilire con precisione fino a quale livello possa spingersi la valutazione pratica effettuata nell'ambito di un esame di guida e se l'esaminatore della Motorizzazione debba effettivamente diventare anche valutatore di manovre BLS-D oppure se possa risultare più razionale riconoscere una formazione certificata acquisita presso soggetti specializzati.

La questione ha assunto maggiore rilievo anche alla luce dell'evoluzione del diritto europeo. Il dossier del Servizio Studi della Camera rileva infatti che la direttiva (UE) 2025/2205 include nel futuro quadro europeo della prova teorica anche i rudimenti di primo soccorso e, in particolare, la rianimazione cardiopolmonare. Sotto questo profilo il C. 1522 anticiperebbe almeno in parte un'evoluzione normativa europea destinata comunque a incidere sulla disciplina italiana, pur prevedendo, soprattutto per la parte pratica e per l'impiego del DAE, contenuti più specifici rispetto allo standard minimo europeo. Lo stesso dossier segnala inoltre l'opportunità di coordinare l'intervento con la revisione complessiva del Codice della strada.

Nella seduta del 23 giugno 2026 è stato inoltre depositato un emendamento relativo alla formulazione delle competenze sanitarie richieste, segno che il testo non può ancora essere considerato stabilizzato. Anche per questo motivo, allo stato attuale, sarebbe improprio presentare l'introduzione del BLS-D nell'esame per la patente come una novità già decisa: l'articolo 121 del Codice della strada non è ancora stato modificato.

 

4.2 Componenti aftermarket e modifiche dei veicoli: il C. 2201 interviene sull'articolo 78.

Di carattere completamente diverso è la proposta di legge C. 2201, presentata il 16 gennaio 2025, primo firmatario Riccardo Augusto Marchetti. Il provvedimento riguarda uno dei settori tecnicamente più delicati della disciplina dei veicoli in circolazione, vale a dire la modifica delle loro caratteristiche costruttive o funzionali attraverso componenti e dispositivi non originariamente installati dal costruttore. L'esame presso la IX Commissione Trasporti è iniziato l'11 febbraio 2026 ed è proseguito il 27 maggio e il 23 giugno, data alla quale il procedimento risulta ancora in corso.

L'intervento riguarda direttamente l'articolo 78 del Codice della strada, disposizione che regola le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli, dei relativi dispositivi di equipaggiamento e del telaio. Nel sistema vigente, quando la modifica rientra tra quelle rilevanti ai fini della disciplina tecnica del veicolo, è prevista in via generale la visita e prova presso gli uffici competenti e, quando l'esito è favorevole, l'aggiornamento del documento di circolazione, fatte salve le semplificazioni già introdotte per determinate tipologie di intervento.

Il C. 2201 propone di aggiungere all'articolo 78 i nuovi commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, costruendo una procedura specifica per i componenti o dispositivi di equipaggiamento non previsti originariamente dal costruttore, purché omologati in Italia oppure in un altro Stato membro dell'Unione europea per quel tipo e modello di veicolo. Gli uffici della Motorizzazione dovrebbero verificare l'identificazione del produttore e gli estremi dell'omologazione e, quando l'omologazione proviene da un altro Stato UE, sarebbe richiesta anche la relativa documentazione tradotta in italiano secondo le modalità previste dal progetto.

Il passaggio maggiormente innovativo è contenuto nel proposto comma 4-ter dell'articolo 78: anziché sottoporre il veicolo a una vera e propria «visita e prova», la proposta prevede soltanto una visita diretta a verificare la corretta installazione del componente secondo quanto stabilito dalla relativa omologazione. In caso di esito favorevole si procederebbe poi all'aggiornamento della carta di circolazione. La ratio è evidente: evitare di ripetere accertamenti tecnici sul componente già omologato e concentrare il controllo sulla correttezza della sua installazione sul veicolo interessato.

Ancora più significativa, sul piano dell'organizzazione amministrativa, è la soluzione prospettata dai nuovi commi 4-quater e 4-quinquies. In presenza di particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti, le attività di verifica potrebbero essere affidate, previa iscrizione in un registro, anche a determinate imprese di autoriparazione e a soggetti privati autorizzati. Un successivo regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrebbe stabilire requisiti di iscrizione, qualificazioni tecnico-professionali, attrezzature e caratteristiche dei locali necessari per eseguire i controlli.

È su questo punto che si concentra una parte importante del confronto parlamentare. Il fascicolo degli emendamenti depositati il 23 giugno comprende proposte dirette sia a sopprimere integralmente l'intervento sia, più specificamente, a eliminare la parte relativa all'affidamento dei controlli a soggetti privati; un'altra proposta mira invece ad ampliare il novero dei tecnici che potrebbero essere ammessi allo svolgimento delle verifiche. Il nodo, quindi, non riguarda soltanto la possibilità di installare componenti aftermarket omologati, ma il più generale equilibrio tra semplificazione amministrativa, controllo tecnico pubblico e coinvolgimento di operatori privati.

Il collegamento con la revisione organica del Codice è particolarmente stretto. Il Servizio Studi della Camera osserva che l'articolo 35 della legge n. 177/2024 contempla espressamente, tra i criteri della delega, la semplificazione delle procedure relative alle modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli e la disciplina tecnica dell'omologazione e dei controlli di conformità. Ciò significa che la soluzione proposta dal C. 2201 potrebbe essere approvata autonomamente, ma potrebbe anche essere coordinata o riconsiderata nell'ambito della riscrittura generale del Codice e dei relativi regolamenti tecnici.

Anche in questo caso, pertanto, l'articolo 78 vigente non è stato ancora modificato: le procedure descritte rappresentano l'assetto proposto dal C. 2201 e non possono essere applicate dagli utenti o dagli operatori fino all'eventuale approvazione definitiva della legge e all'adozione degli atti attuativi richiesti.

 

4.3 Biciclette, identificazione, casco, luci e circolazione in gruppo: il C. 2489 modifica gli articoli 9, 50 e 182.

Tra i provvedimenti della Parte II, il C. 2489 è probabilmente quello che presenta il contenuto più articolato. La proposta, presentata il 30 giugno 2025 con Roberto Pella primo firmatario e sottoscritta da deputati appartenenti a diversi gruppi parlamentari, è dedicata all'identificazione e alla circolazione dei velocipedi e alla sicurezza dei ciclisti. È stata assegnata alla IX Commissione Trasporti il 30 dicembre 2025; l'esame è iniziato il 27 maggio 2026 ed è proseguito il 23 giugno, quando sono state presentate numerose proposte emendative. Alla data del 28 agosto il procedimento risulta ancora in corso.

Gli articoli del Codice della strada direttamente interessati sono l'articolo 9, comma 6-bis, l'articolo 50 e l'articolo 182.

La prima modifica riguarda l'articolo 9, comma 6-bis, inserendosi nella disciplina già modificata dalla legge 9 aprile 2025, n. 58 in materia di competizioni sportive. La proposta prevede che la scorta tecnica possa essere autorizzata, su richiesta, anche allo scopo di garantire la sicurezza degli atleti durante gli allenamenti effettuati su strade aperte al traffico. Le condizioni operative, i soggetti legittimati a richiederla, le caratteristiche dei mezzi di scorta e le relative modalità di svolgimento dovrebbero essere precisati con un disciplinare tecnico adottato dal MIT di concerto con il Ministero dell'interno.

Il secondo intervento riguarda l'articolo 50 del Codice della strada, che contiene la definizione normativa dei velocipedi. Il C. 2489 propone di inserire un nuovo comma 1-bis, in base al quale i velocipedi prodotti a decorrere dal 1° gennaio 2026 dovrebbero essere dotati di un numero di identificazione impresso sul telaio, annotato nei registri della Motorizzazione insieme ai dati dell'acquirente e degli eventuali successivi proprietari. La finalità indicata dai proponenti è anche quella di rendere più agevole l'identificazione del titolare in caso di furto.

La data indicata nel testo originario merita tuttavia attenzione: essendo fissata al 1° gennaio 2026 mentre il progetto è ancora in discussione nella seconda metà dello stesso anno, un'eventuale prosecuzione dell'iter potrebbe rendere necessario un coordinamento temporale della disposizione, soprattutto per evitare incertezze sulle biciclette già prodotte prima dell'entrata in vigore dell'eventuale legge. Si tratta di uno dei numerosi aspetti che possono essere modificati durante l'esame parlamentare.

La parte più consistente della proposta interviene però sull'articolo 182, vale a dire la disposizione del Codice che disciplina la circolazione dei velocipedi e il comportamento dei ciclisti. Il progetto propone innanzitutto di consentire, anche fuori dai centri abitati, la marcia affiancata in numero non superiore a due e in gruppi fino a dieci persone quando la larghezza della carreggiata permetta ai veicoli a motore di effettuare il sorpasso mantenendo una distanza laterale minima di 1,5 metri. L'intento dichiarato è ridurre la lunghezza complessiva del gruppo da superare e quindi il tempo durante il quale il veicolo a motore rimane impegnato nella manovra.

Sempre nell'articolo 182 verrebbero introdotti nuovi obblighi di protezione e visibilità. Il casco diventerebbe obbligatorio per il ciclista che utilizza calzature tecniche che vincolano gli arti inferiori al velocipede e, indipendentemente da tale circostanza, per i minori di diciotto anni, anche quando trasportati. La proposta prevede inoltre una luce rossa posteriore, intermittente o continua, da mantenere accesa in ogni ora del giorno e in qualsiasi condizione di visibilità; per i velocipedi ad uso sportivo è prevista anche l'installazione e l'utilizzo di una luce bianca anteriore nelle ore notturne.

Il progetto contiene infine un intervento che, pur non modificando formalmente un ulteriore articolo del D.Lgs. 285/1992, è strettamente collegato al Codice: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrebbe integrare le materie oggetto della prova teorica per la patente introducendo una maggiore conoscenza delle regole relative alla circolazione dei velocipedi, degli obblighi degli altri utenti della strada nei loro confronti e delle segnalazioni effettuate dalle scorte tecniche.

La quantità e l'ampiezza degli emendamenti depositati dimostrano però che il testo originario è ancora suscettibile di modifiche importanti. Il confronto riguarda la disciplina della scorta, il sistema di identificazione delle biciclette, le condizioni per procedere affiancati, il numero massimo di ciclisti nei gruppi, gli obblighi di casco e di illuminazione e anche profili relativi alla segnaletica. Sarebbe quindi prematuro attribuire carattere definitivo a uno qualsiasi di questi obblighi.

Sotto il profilo sistematico il C. 2489 si sovrappone inoltre a uno dei settori espressamente inclusi nella delega per la revisione organica del Codice: l'articolo 35 della legge n. 177/2024 menziona infatti la revisione della disciplina dei velocipedi, i sistemi di identificazione dei mezzi di micromobilità e la tutela dell'utenza vulnerabile. È quindi possibile che il Parlamento debba decidere se procedere autonomamente con questa disciplina oppure coordinarla con il futuro assetto generale del Codice.

 

4.4 Guida dopo gli ottanta anni: il C. 2597 interviene sugli articoli 115 e 119.

Un quarto procedimento riguarda un tema destinato a suscitare particolare attenzione anche al di fuori degli ambienti tecnici: l'accertamento dell'idoneità alla guida dei conducenti che abbiano superato gli ottanta anni.

La proposta di legge C. 2597, presentata il 15 settembre 2025 da Anthony Emanuele Barbagallo insieme a Ouidad Bakkali, Andrea Casu, Valentina Ghio e Roberto Morassut, è stata assegnata alla IX Commissione Trasporti il 10 febbraio 2026. L'esame è iniziato il 18 febbraio, con Andrea Casu relatore, ed il sistema parlamentare di monitoraggio dell'atto indica come stato più recente il 23 giugno 2026: in corso di esame in Commissione.

Le disposizioni del Codice interessate sono espressamente l'articolo 115 e l'articolo 119, comma 4. Il progetto non propone un divieto automatico di guida al compimento degli ottanta anni, ma un regime di accertamento più intenso rispetto a quello ordinario, finalizzato - secondo quanto illustrato in Commissione - a verificare in modo individuale la permanenza delle capacità necessarie alla guida.

In particolare, per continuare a condurre ciclomotori e veicoli dopo il compimento dell'ottantesimo anno, il progetto prevede il rilascio di uno specifico attestato da parte della commissione medica locale, a seguito di una visita specialistica con cadenza biennale. Gli accertamenti dovrebbero comprendere esami e test destinati a verificare, oltre ai requisiti fisici e psichici, aspetti quali i riflessi, le capacità cognitive e la percezione spaziale; a questo controllo sanitario sarebbe associata anche una prova pratica di guida. La costruzione normativa avviene attraverso una novella dell'articolo 115 e un intervento sull'articolo 119, comma 4, che disciplina proprio le competenze delle commissioni mediche locali.

Il punto di equilibrio perseguito dal progetto è particolarmente delicato. Da una parte vi è l'esigenza di sicurezza stradale e la necessità di accertare che l'invecchiamento non abbia compromesso funzioni essenziali per la conduzione del veicolo; dall'altra, l'età anagrafica non equivale automaticamente alla perdita dell'idoneità alla guida. La stessa relazione svolta in Commissione ha sottolineato l'obiettivo di rafforzare i controlli senza penalizzare coloro che, pur avendo superato gli ottanta anni, conservano integralmente le capacità necessarie.

L'eventuale introduzione del sistema comporterebbe inoltre conseguenze amministrative non secondarie. Un accertamento specialistico biennale e una prova pratica destinati a una fascia numerosa della popolazione inciderebbero sull'attività delle commissioni mediche locali e degli uffici preposti agli esami; sarebbe quindi necessario definire in maniera uniforme i test, le modalità di valutazione e le conseguenze di un eventuale esito negativo, evitando disparità territoriali.

Anche questa proposta rientra tra quelle che il Servizio Studi della Camera considera suscettibili di coordinamento con la revisione organica del Codice, sia per la materia dei titoli abilitativi sia per quella degli accertamenti sanitari e delle commissioni mediche locali.

Al 28 agosto 2026, comunque, gli articoli 115 e 119 del Codice della strada restano invariati e non esiste, per effetto del C. 2597, un nuovo esame pratico già obbligatorio per tutti gli ultraottantenni. La proposta è ancora nel procedimento parlamentare.

 

4.5 Patente anche in lingua inglese: il S. 1543 modifica l'articolo 116 del Codice della strada.

Il quinto intervento esaminato in questa Parte II è l'unico attualmente incardinato al Senato. Il disegno di legge S. 1543, presentato il 18 giugno 2025 dal senatore Nicola Irto insieme ad altri senatori del gruppo PD-IDP, propone di introdurre la lingua inglese come opzione per lo svolgimento dell'esame di idoneità per la patente.

Il disegno di legge è assegnato all'8ª Commissione permanente del Senato in sede redigente. La discussione è iniziata il 10 settembre 2025; il 10 febbraio 2026 è stato fissato il termine per gli emendamenti e il 24 febbraio risultano depositate due proposte emendative. Alla stessa data il provvedimento risulta ancora in corso di esame in Commissione.

La norma direttamente interessata è l'articolo 116 del Codice della strada. Il testo propone di inserire, dopo il comma 2, i nuovi commi 2-bis e 2-ter, consentendo ai cittadini dell'Unione europea e ai cittadini di Paesi terzi regolarmente residenti in Italia, in possesso degli ordinari requisiti fisici e psichici prescritti, di chiedere di sostenere l'esame di idoneità in lingua inglese. La scelta della lingua non determinerebbe una diversa patente né una riduzione dei requisiti tecnici richiesti: cambierebbe esclusivamente la lingua nella quale il candidato affronta la verifica, con i costi aggiuntivi previsti a suo carico.

Un successivo decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrebbe disciplinare le modalità di presentazione della richiesta, lo svolgimento degli esami e gli adeguamenti delle procedure informatiche connesse al rilascio, all'aggiornamento e al duplicato delle patenti e delle abilitazioni professionali.

La proposta nasce da una situazione normativa particolare. Come ricorda la Nota breve n. 103 del Servizio Studi del Senato, l'attuale sistema non offre più la traduzione dei quiz nelle numerose lingue che in passato erano disponibili: oltre all'italiano, rimangono specifiche possibilità in francese e tedesco legate ai regimi linguistici tutelati. Il S. 1543 intende quindi aggiungere l'inglese quale lingua maggiormente utilizzabile da una platea internazionale, con l'obiettivo dichiarato di ridurre l'ostacolo linguistico per gli stranieri regolarmente residenti senza alterare il contenuto sostanziale dell'esame.

L'iter ha tuttavia evidenziato immediatamente un profilo finanziario e organizzativo. Il 17 febbraio 2026 la 1ª Commissione Affari costituzionali ha espresso parere non ostativo, mentre il 24 febbraio la 5ª Commissione Bilancio ha chiesto al Governo una relazione tecnica, ritenendo necessario verificare gli effetti finanziari derivanti dall'organizzazione degli esami, dagli adeguamenti informatici e dalle altre attività amministrative richieste.

Il punto centrale non è quindi la modifica dei criteri di abilitazione alla guida, che resterebbero gli stessi, ma la possibilità di separare la verifica delle conoscenze tecniche dalla piena padronanza dell'italiano. È una scelta che incide sull'accessibilità amministrativa del sistema delle patenti e che, proprio per questo, richiede di risolvere preventivamente i problemi di traduzione ufficiale delle prove, uniformità terminologica, piattaforme informatiche e copertura dei relativi costi.

Anche in questo caso la precisazione è essenziale: l'articolo 116 del Codice della strada non consente oggi, per effetto del S. 1543, di scegliere liberamente l'inglese come lingua dell'esame. La possibilità diventerà operativa soltanto se il disegno di legge verrà definitivamente approvato ed entreranno in vigore anche le necessarie disposizioni attuative.

 

4.6 Cinque interventi puntuali mentre procede il progetto del nuovo Codice.

Considerati nel loro insieme, questi cinque procedimenti mostrano bene come nel 2026 il legislatore stia operando contemporaneamente su due livelli. Da una parte prosegue il percorso verso una revisione organica della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, con la possibilità di arrivare alla redazione di un nuovo Codice; dall'altra rimangono attive iniziative parlamentari autonome destinate a modificare singole disposizioni del D.Lgs. 285/1992.

Il C. 1522 interviene sull'articolo 121 e sul contenuto formativo dell'esame per la patente; il C. 2201 modifica l'articolo 78 per semplificare alcune procedure relative ai componenti aftermarket; il C. 2489 agisce sugli articoli 9, 50 e 182, introducendo una disciplina articolata per la sicurezza e l'identificazione dei velocipedi; il C. 2597 modifica gli articoli 115 e 119 per rafforzare gli accertamenti di idoneità degli ultraottantenni; il S. 1543, infine, interviene sull'articolo 116 per consentire lo svolgimento dell'esame in lingua inglese.

La contemporanea presenza di questi progetti e della delega per la revisione generale pone inevitabilmente un problema di coordinamento. Lo stesso Servizio Studi della Camera lo sottolinea espressamente con riferimento ai progetti C. 1522, C. 2201, C. 2489 e C. 2597: le materie sulle quali essi intervengono ricadono, in misura diversa, anche nel perimetro della delega prevista dall'articolo 35 della legge n. 177/2024.

Questo non significa che le proposte puntuali debbano necessariamente essere abbandonate o assorbite nel nuovo Codice. Il Parlamento può decidere di anticipare una determinata modifica, qualora la ritenga urgente, e successivamente coordinarla con il testo organico; può modificarne il contenuto durante l'esame; oppure può ritenere preferibile affrontare la materia direttamente nell'ambito della revisione complessiva. È proprio questa sovrapposizione tra procedimenti a rendere necessario seguire non soltanto il numero dell'atto, ma anche le singole sedute di Commissione, gli emendamenti e l'eventuale evoluzione del testo.

 

4.7 Cosa cambia oggi per automobilisti, ciclisti e conducenti?

Al 28 agosto 2026, dal punto di vista del diritto vigente, non cambia ancora nulla per effetto dei cinque provvedimenti esaminati in questa Parte II.

Non è ancora obbligatoria una prova BLS-D per conseguire la patente; non è entrata in vigore la nuova procedura prevista dal C. 2201 per i componenti aftermarket; non sono operativi il numero identificativo delle biciclette, i nuovi obblighi di casco e illuminazione o la nuova disciplina dei gruppi di ciclisti proposta dal C. 2489; non esiste ancora il regime speciale previsto dal C. 2597 per tutti i conducenti che abbiano compiuto ottanta anni; e l'inglese non è ancora diventato, per effetto del S. 1543, un'opzione generale per sostenere l'esame di patente.

Sono modifiche formalmente in itinere, e proprio per questo meritano di essere seguite: hanno superato la fase del semplice deposito e sono entrate nell'esame parlamentare, ma nessuna ha ancora raggiunto lo stadio nel quale possa essere qualificata come norma vigente.

Nella Parte III l'analisi dovrà essere allargata alle proposte della XIX legislatura che intervengono su ulteriori articoli del Codice della strada ma che, alla data dell'aggiornamento, risultano soltanto assegnate alle Commissioni o comunque non hanno ancora raggiunto lo stesso grado di avanzamento procedurale. Anche in quel caso sarà essenziale distinguere il contenuto politico della proposta dalla sua effettiva posizione nell'iter legislativo.

 

 

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Documento inserito il 31/08/2026

 

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