Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Legge 02/12/2025, n. 182
(Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025)
LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182
Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
(G.U. n. 281 del 03/12/2025)
Entrata in vigore della legge: 18/12/2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
Capo I
Misure di semplificazione per le imprese
Omissis
Capo II
Misure di semplificazione in materia di turismo
Omissis
Art. 11
Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere
1. All'articolo 20 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di concessione alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli».
Capo III
Misure di semplificazione in materia di navigazione
Omissis
Capo IV
Ulteriori misure di semplificazione
Omissis
Art. 26
Semplificazioni in materia di trasporto di animali
1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto, e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, sulla medesima materia, anche per il trasporto di animali vivi».
Titolo II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI
Capo I
Semplificazione dei procedimenti amministrativi in favore dei
cittadini
Omissis
Capo II
Misure di semplificazione in materia di istruzione
Omissis
Titolo III
ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
Capo I
Misure di semplificazione in materia di università
Omissis
Capo II
Misure di semplificazione in materia sanitaria
Omissis
Capo III
Misure di semplificazione in materia di pubblica sicurezza
Omissis
Capo IV
Semplificazioni in materia di attuazione di obblighi di legge
Omissis
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 73
Clausola di invarianza finanziaria
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35, comma 13, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 74
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Nordio .
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