Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Legge 02/12/2025, n. 182
(Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025)

 

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

(G.U. n. 281 del 03/12/2025)
Entrata in vigore della legge: 18/12/2025
 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
PROMULGA 

la seguente legge:

 

Titolo I
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Capo I
Misure di semplificazione per le imprese

 

Omissis

 

Capo II
Misure di semplificazione in materia di turismo

 

Omissis

 

Art. 11
Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di  parcheggio  a servizio delle strutture alberghiere

 

  1. All'articolo 20 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
    «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di concessione alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli».

 

Capo III
Misure di semplificazione in materia di navigazione

 

Omissis

 

Capo IV
Ulteriori misure di semplificazione

 

Omissis

 

Art. 26 
Semplificazioni in materia di trasporto di animali

 

  1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 
    «4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto, e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, sulla medesima materia, anche per il trasporto di animali vivi».

 

Titolo II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI

Capo I
Semplificazione dei procedimenti amministrativi in favore dei
cittadini

 

Omissis

 

Capo II
Misure di semplificazione in materia di istruzione

 

Omissis

 

Titolo III
ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Capo I
Misure di semplificazione in materia di università

 

Omissis

 

Capo II
Misure di semplificazione in materia sanitaria

 

Omissis

 

Capo III
Misure di semplificazione in materia di pubblica sicurezza

 

Omissis

 

Capo IV
Semplificazioni in materia di attuazione di obblighi di legge

 

Omissis

 

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 73 
Clausola di invarianza finanziaria

 

  1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35, comma 13, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 74 
Clausola di salvaguardia

 

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addì 2 dicembre 2025 
 
    MATTARELLA 
 
   Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
   Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione 
 
   Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Nordio .

 

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