CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO I
Dei veicoli in generale

 

Articolo 56 CdS
Rimorchi

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 204 e art. 205 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
   2. I rimorchi si distinguono in:
      a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
      b) rimorchi per trasporto di cose;
      c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
      d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
      e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
      f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
   3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.
   4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.

 

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DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* Un autocarro immatricolato mezzo d'opera che sul proprio documento di circolazione, alla voce O.1 (massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile con rimorchio frenato), non riporta alcun dato, è indice che il veicolo - in sede di omologazione o approvazione - non è stato ritenuto atto al traino. Per tale motivo al veicolo non può essere agganciato alcun rimorchio.
* Nel verbale di contestazione per una violazione concernente un rimorchio o un semirimorchio, l'obbligato in solido con l'autore della violazione, ai sensi dell'art. 196 del C.d.S., anche se diverso dal proprietario del veicolo che lo traina, è sempre il proprietario del veicolo trainato.
* Quando il rimorchio è agganciato dalla motrice perde la propria autonoma configurazione di veicolo per diventare componente di un unico veicolo a motore, per il quale vale esclusivamente la copertura assicurativa della motrice, mentre rimane irrilevante quella del rimorchio (Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 11318 del 18/12/1996).
* Il trasporto di persone (le cui generalità vanno trascritte nel verbale di contestazione) a bordo di rimorchio o semirimorchio immatricolato per trasporto di cose, costituisce violazione al disposto dell'art. 82, commi 8 e 10 del C.d.S., con la sanzione accessoria della sospensione del documento di circolazione da 1 a 6 mesi (alla prima infrazione o da 6 a 12 mesi alla seconda infrazione) che è estesa all'intero complesso veicolare.
* In relazione alla norma che regola l'esposizione della targa ripetitrice dei rimorchi, equiparata a quella di tutti gli altri autoveicoli dal 20/02/2013, esiste un doppio regime normativo imperniato sulla data di immatricolazione dei rimorchi: se immatricolato prima del 20/02/2013, il rimorchio deve esporre posteriormente la targa ripetitrice di colore giallo che riporta i dati di immatricolazione della motrice alla quale sono agganciati; se immatricolato dal 20/02/2013 (o se, già immessi in circolazione, è nuovamente immatricolato da tale data), il rimorchio deve esporre solo la propria targa di immatricolazione, e non più quella ripetitrice.
* Il trasporto di persone all'interno del caravan (o roulotte), le cui generalità vanno trascritte nel verbale di contestazione, durante la marcia costituisce violazione al disposto contenuto nell'art. 82, commi 8 e 10 del C.d.S., con la sanzione accessoria della sospensione del documento di circolazione da 1 a 6 mesi (alla prima infrazione o da 6 a 12 mesi alla seconda infrazione), in quanto destinato diversamente da quanto indicato nella sua carta di circolazione.
* Purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 del C.d.S. e dal regolamento del C.d.S., i carrelli appendice a non più di due ruote, trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l) (rispettivamente autotreni, autoarticolati ed autosnodati), si considerano parti integranti di questi, come da annotazione riportata sulla carta di circolazione (o DU), e per tale motivo non possono essere agganciati ad altri veicoli, nonostante visivamente presentino caratteristiche tecniche simili a quelle dei rimorchi.
* La mancata presenza sul contratto assicurativo RC del veicolo di qualsiasi riferimento all'estensione della copertura del carrello appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento), che ai sensi dell'art. 56, comma 4 del C.d.S. è considerato parte integrante del veicolo trainante, munito di gancio traino al momento della stipula del contratto assicurativo, non comporta la violazione contenuta nell'art. 193, comma 2 del C.d.S. con la decurtazione di 5 punti dal documento di guida del conducente e la relativa sanzione accessoria del sequestro del mezzo.
* In caso di contestazione per omessa prescritta revisione di uno dei veicoli indicati nell'art. 180, comma 4 del C.d.S. (rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente, ovvero con facoltà di acquisto in leasing), qualora il conducente esibisca la fotocopia della carta di circolazione autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo in luogo del documento originale, - in luogo della carta di circolazione - le annotazioni che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione e che la circolazione del veicolo è consentita al solo fine di condurre il mezzo il giorno della revisione saranno trascritte sul solo verbale di contestazione.
* L'apposizione della targa ripetitrice che identifica il veicolo che lo traina posta nella parte posteriore del rimorchio è obbligatoria per quei rimorchi immatricolati prima del 20/02/2013, per i carrelli appendice e quando la targa di immatricolazione degli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea risulti parzialmente ostruita a causa dell'applicazione (ad esempio) del portabiciclette.
* Il codice della strada descrive gli autocaravan (c.d. camper) come "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" (art. 54, comma 1, lett. m) del C.d.S.) ed i caravan (c.d. roulotte) come "rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo" (art. 56, comma 2, lett. e) del C.d.S.).
* Quando il solo rimorchio, o il solo semirimorchio, non è agganciato alla motrice e si trova in area aperta al pubblico, deve essere coperto da apposita assicurazione per il cosiddetto "rischio statico".
* "Una novità dell'art. 116 C.d.S. riguarda il traino di rimorchi di massa superiore a 750 kg da parte di un conducente titolare di patente di categoria B, quando il complesso formato da una motrice con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg ed il predetto rimorchio, superi la massa massima autorizzata di 3.500 Kg. Dal 19.1.2013 tale possibilità è riservata ai titolari di patente B, anche conseguita in precedenza, alle seguenti condizioni:
   • il superamento di una specifica prova pratica di guida, a seguito del quale avverrà l'iscrizione sulla patente di guida del codice armonizzato "96";
   • la guida un veicolo complesso di massa massima autorizzata non superiore a 4.250 kg.
Qualora il complesso, invece, superi la massa massima autorizzata di 4.250 kg, occorre aver conseguito la patente BE (se il rimorchio ha massa fino a 3, 5 t) o la patente C1E (se il rimorchio ha massa superiore a 3, 5 t).
La conduzione di complessi veicolari sopraindicati senza aver sostenuto il relativo esame pratico di guida (codice 96), ovvero senza essere titolari di patente BE, C1E, CE, D1E o DE comporta l'applicazione delle sanzioni per guida senza patente corrispondente di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.
". Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25.01.2013 (Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio 2013. Prime disposizioni operative), punto 2.6 (Traino di rimorchi massa complessiva superiore a 750 Kg con la patente B).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 13200 del 26/07/2012
Circolazione Stradale - Artt. 47, 56, 167 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Rimorchi - Assicurazione della responsabilità civile - Rischio statico e rischio dinamico - La norma prevede l'obbligo della copertura assicurativa della responsabilità civile anche per i rimorchi solo ed esclusivamente per quanto riguarda il c.d. "rischio statico"; il rimorchio è coperto dall'assicurazione obbligatoria soltanto per i sinistri prodotti in sosta o durante le manovre a mano (rischio statico) mentre, allorché viene agganciato alla motrice, divenendo in tal modo componente di un unico veicolo a motore, beneficia della copertura assicurativa relativa all'autotreno, che si estende al complesso unitario anche quando la polizza sia stata stipulata con la sola indicazione della motrice (rischio dinamico). In caso di danno prodotto da motrice trainante un rimorchio opera la sola assicurazione obbligatoria della motrice, e non anche la distinta assicurazione obbligatoria del rischio statico del rimorchio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 11318 del 18/12/1996
Circolazione Stradale - Artt. 56, 167 e 193 del Codice della Strada - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile - Rimorchio - Ai fini dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, quando il rimorchio è agganciato dalla motrice perde la propria autonoma configurazione di veicolo per diventare componente di un unico veicolo a motore, per il quale vale esclusivamente la copertura assicurativa della motrice, mentre rimane irrilevante quella del rimorchio.

 

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