PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TRASPORTO VIETATO DI ANIMALI
Codice scheda: ME-TRASP-03
Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 18 settembre 2026
In sintesi: il conducente di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica non può trasportare animali. Il divieto opera qualunque sia la specie o la taglia dell'animale e anche quando questo venga tenuto in braccio, collocato sulla pedana, portato in una borsa o in uno zaino, sistemato in un trasportino oppure fissato al mezzo mediante un supporto. La fattispecie deve essere distinta dalla conduzione di un animale che si muove autonomamente accanto al monopattino. Quando l'autore materiale è minorenne, della violazione risponde la persona tenuta alla sua sorveglianza, secondo l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Norma precettiva: art. 1, comma 75-decies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-duodevicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.
PRECETTO
È vietato trasportare animali mediante il monopattino. Il divieto non viene meno quando l'animale sia di piccola taglia, sia trattenuto dal conducente, sia collocato in un contenitore oppure venga utilizzata un'attrezzatura ritenuta idonea e sicura. Le facoltà riconosciute ai conducenti dei velocipedi dall'art. 182 del Codice della strada non derogano alla disciplina speciale del comma 75-decies.
ELEMENTI DA ACCERTARE
- effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
- natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
- specie, numero, taglia e caratteristiche esteriori degli animali trasportati;
- posizione dell'animale rispetto al conducente e al mezzo;
- modalità del trasporto: in braccio, sulla pedana, in una borsa, in uno zaino, in un trasportino, su un supporto o in altra posizione;
- eventuali contenitori, ganci, cinghie, sostegni o altre attrezzature utilizzate;
- eventuale impegno di una o entrambe le mani del conducente per trattenere l'animale o il contenitore;
- incidenza concreta del trasporto sulla visuale, sull'equilibrio, sulla libertà di movimento e sul controllo del veicolo;
- eventuali condizioni di pericolo, sofferenza o inadeguata custodia dell'animale;
- identità e data di nascita del conducente autore materiale;
- se il conducente è minorenne, identità e qualità della persona tenuta alla sua sorveglianza;
- proprietario del monopattino e numero del contrassegno identificativo, se presente;
- luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.
Autore materiale: conducente del monopattino che, durante la marcia, trasporta uno o più animali.
Proprietario o detentore dell'animale: la proprietà o la detenzione dell'animale non determina, da sola, la qualità di trasgressore del comma 75-decies. La condotta è attribuita al conducente che effettua materialmente il trasporto, ferma restando la verifica di eventuali responsabilità fondate su disposizioni diverse.
Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
Obbligato in solido: il proprietario del monopattino, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Se il proprietario coincide con il soggetto già individuato quale responsabile, evitare duplicazioni nella qualificazione e nella compilazione dell'atto.
Distinzione dalla conduzione di animali: la presente fattispecie ricorre quando l'animale viene materialmente sostenuto o trasferito dal conducente o dal monopattino. Quando invece l'animale procede autonomamente sulle proprie zampe accanto al mezzo ed è guidato, trattenuto o controllato dal conducente, deve essere valutata la distinta condotta del condurre animali prevista dal medesimo comma 75-decies.
Esclusioni: la fattispecie non ricorre quando il monopattino viene condotto a mano e non è utilizzato come veicolo. La semplice presenza di un animale nelle vicinanze non è sufficiente: devono essere accertati l'effettivo trasporto e le sue concrete modalità.
FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE
Conducente maggiorenne: conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca e modello, se conosciuti, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili] trasportando [indicare specie, numero, taglia e caratteristiche esteriori dell'animale], collocato [in braccio/sulla pedana/in una borsa/in uno zaino/in un trasportino/su un supporto/altra posizione] e trasportato mediante [descrivere contenitore, sostegno, fissaggio o ulteriori modalità], in violazione dell'art. 1, comma 75-decies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula integrativa qualora l'animale sia trattenuto con una mano: durante la marcia tratteneva inoltre con la mano [destra/sinistra] l'animale o il relativo contenitore, conducendo il monopattino con la sola mano [destra/sinistra]; tale circostanza veniva accertata mediante [osservazione diretta/documentazione fotografica o video/altri elementi].
Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione del mezzo] trasportando [descrivere specie, numero e taglia dell'animale, posizione, contenitore e modalità del trasporto], in violazione dell'art. 1, comma 75-decies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula integrativa qualora la persona tenuta alla sorveglianza sia presente: la persona sopra indicata era presente sul posto al momento dell'accertamento e veniva identificata mediante [documento e relativi estremi].
Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente al soggetto destinatario della sanzione in quanto [indicare in modo concreto la ragione]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.
Codice Pro.Sa.: 4232
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali |
da euro 50,00 a euro 250,00 |
| Pagamento in misura ridotta |
euro 50,00 |
| Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni |
euro 35,00 |
| Maggiorazione notturna |
non prevista |
| Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso |
euro 125,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada |
| Sanzione amministrativa accessoria |
non prevista |
| Sequestro dell'animale o misura cautelare sul mezzo |
non previsti per questa sola violazione |
| Decurtazione di punti |
non prevista |
| Autorità competente per il ricorso |
Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace |
NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE
- descrivere gli elementi che dimostrano l'effettiva conduzione del monopattino durante il trasporto;
- indicare specie, numero, taglia, colore e ulteriori caratteristiche esteriori degli animali trasportati;
- descrivere la posizione dell'animale rispetto al conducente e al mezzo;
- specificare se l'animale era tenuto in braccio, collocato sulla pedana, portato in una borsa o in uno zaino, sistemato in un trasportino oppure fissato a un supporto;
- descrivere contenitori, ganci, cinghie, sostegni e ogni altra attrezzatura utilizzata;
- se l'animale o il contenitore erano trattenuti con una mano, precisare quale mano fosse impegnata e come venisse retto il manubrio;
- documentare l'eventuale compromissione della visuale, dell'equilibrio, della libertà di movimento o del controllo del mezzo;
- annotare eventuali condizioni di pericolo, sofferenza o inadeguata custodia dell'animale e valutare separatamente le ulteriori disposizioni applicabili;
- indicare le generalità complete e la data di nascita del conducente autore materiale;
- se il conducente è minorenne, indicare le generalità, la qualità e gli estremi del documento della persona tenuta alla sorveglianza;
- identificare il mezzo mediante contrassegno, marca, modello, colore e ulteriori caratteristiche disponibili;
- annotare l'eventuale documentazione fotografica o video acquisita, evitando attività che possano aggravare lo stato di agitazione o sofferenza dell'animale;
- dare atto dell'interruzione del trasporto e delle modalità con cui l'animale è stato affidato o custodito in condizioni adeguate prima dell'eventuale ripresa della marcia;
- in caso di contestazione differita, documentare le attività svolte per identificare i soggetti interessati e la ragione della mancata contestazione immediata.
Conducente di età inferiore a quattordici anni: oltre alla presente violazione ricorre autonomamente la conduzione senza il requisito minimo di età descritta nella scheda ME-ETA-01 – Conducente minore di quattordici anni, previa verifica degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie.
Uso del casco: l'eventuale mancato uso del casco da parte del conducente integra una distinta violazione, descritta nella scheda ME-CASCO-01 – Mancanza del casco protettivo.
Trasportino o contenitore: il contenitore impiegato esclusivamente per trasportare l'animale costituisce la modalità materiale della presente violazione e non determina automaticamente un'ulteriore contestazione per trasporto di oggetti. La scheda ME-TRASP-02 – Trasporto vietato di oggetti rileva quando siano trasportate ulteriori cose dotate di autonoma consistenza rispetto all'animale e al suo contenitore.
Trasporto contemporaneo di persone: qualora il conducente trasporti anche un passeggero, deve essere valutata l'autonomia della condotta descritta nella scheda ME-TRASP-01 – Trasporto vietato di un passeggero, descrivendo separatamente le diverse modalità vietate.
Concorso con la violazione relativa all'uso delle mani: quando l'animale o il contenitore vengono trattenuti dal conducente durante la marcia, deve essere verificata anche l'eventuale violazione del comma 75-duodecies. Il concorso non deve essere affermato automaticamente: occorre accertare e descrivere gli elementi costitutivi di entrambe le condotte.
Concorso con altre violazioni: devono essere valutate autonomamente le ulteriori condotte accertate, comprese quelle relative alla tutela e alla corretta custodia dell'animale, alla circolazione sul marciapiede o contromano, agli ambiti non consentiti e ai requisiti del mezzo.
PAGAMENTO E RICORSI
Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.
Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.
Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.
NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Divieto assoluto. Il comma 75-decies vieta il trasporto di animali senza prevedere deroghe collegate alla specie, alla taglia, al peso o alla presenza di contenitori e attrezzature. Anche il trasporto di un animale di piccole dimensioni integra la fattispecie.
2. Animale portato sulla persona. Diversamente dai normali effetti personali, l'animale tenuto in braccio oppure collocato in uno zaino, in una borsa o in altro contenitore indossato dal conducente conserva la propria autonoma rilevanza e rientra nel divieto specifico di trasporto di animali.
3. Distinzione dalla conduzione di animali. Nel trasporto l'animale viene sostenuto o trasferito dal mezzo o dal conducente; nella conduzione l'animale procede autonomamente accanto al monopattino ed è guidato o trattenuto, normalmente mediante guinzaglio o altro collegamento. La descrizione del fatto deve consentire di individuare senza ambiguità la condotta concretamente realizzata.
4. Contenitore e assorbimento della condotta strumentale. La borsa, lo zaino o il trasportino utilizzati esclusivamente per contenere l'animale rappresentano la modalità di esecuzione del trasporto vietato. Non appare giustificata una duplicazione automatica con la fattispecie del trasporto di oggetti, salvo che siano presenti ulteriori cose autonomamente trasportate.
5. Rapporto con il libero uso delle mani. Il trasporto di animali e la conduzione senza avere libero l'uso delle mani sono disciplinati da precetti distinti. Quando il conducente tenga l'animale o il contenitore con una mano, il verbale deve rappresentare separatamente la modalità del trasporto e quella di impiego delle mani, verificando il possibile concorso secondo le circostanze concrete.
6. Specialità rispetto alla disciplina dei velocipedi. Le facoltà riconosciute dall'art. 182 del Codice della strada per il trasporto di animali sui velocipedi non sono applicabili al monopattino. Il precetto speciale prevale sulla disciplina residuale derivante dall'equiparazione.
7. Tutela dell'animale. La sanzione per il trasporto vietato non assorbe eventuali illeciti ulteriori derivanti dalle concrete condizioni in cui l'animale venga custodito o trasportato. In presenza di sofferenza, lesioni, esposizione a pericolo o modalità incompatibili con le caratteristiche dell'animale, devono essere svolti gli accertamenti richiesti dalle specifiche disposizioni applicabili.
8. Autore materiale minorenne. Quando il conducente ha meno di diciotto anni, il verbale deve descrivere la condotta da lui materialmente realizzata e individuare separatamente la persona che ne risponde ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salva la prova di non avere potuto impedire il fatto.
9. Proprietario e solidarietà. Il rinvio al Titolo VI del Codice della strada rende applicabile l'art. 196 del Codice della strada. Il proprietario risponde in solido dell'obbligazione pecuniaria, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà; tale posizione non lo trasforma nell'autore materiale della condotta.
10. Collegamenti con gli approfondimenti. Per la natura dell'equiparazione ai velocipedi e la prevalenza della disciplina speciale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo II, § 4.4; per il trasporto e la conduzione di animali, il libero uso delle mani e il rapporto con l'art. 182 del Codice della strada si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo IV, §§ 6.10, 6.12 e 6.13, e Titolo V, § 7.15; per il regime sanzionatorio, il minore autore materiale, l'obbligato in solido, il concorso tra violazioni e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.1; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.
11. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019 e sulla disciplina del Titolo VI del Codice della strada. Le formule operative sono autonome e devono essere nuovamente verificate sulle fonti ufficiali alla data dell'impiego.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
- 18 settembre 2026: prima redazione della scheda.
AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.