PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TRASPORTO VIETATO DI UN PASSEGGERO
Codice scheda: ME-TRASP-01
Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 18 settembre 2026
In sintesi: il conducente di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica non può trasportare altre persone. Il divieto è assoluto e opera anche quando il passeggero sia un bambino oppure siano presenti seggiolini, sostegni, pedane aggiuntive o altre attrezzature destinate a rendere più stabile il trasporto, ferma la preliminare verifica che il mezzo possieda ancora le caratteristiche giuridiche e tecniche del monopattino. Quando l'autore materiale è minorenne, della violazione risponde la persona tenuta alla sua sorveglianza, secondo l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Norma precettiva: art. 1, comma 75-decies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-duodevicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.
PRECETTO
Il monopattino è destinato alla conduzione di una sola persona. Il conducente non può trasportare alcun passeggero, indipendentemente dall'età, dalla corporatura, dalla posizione assunta sul mezzo, dalla durata del tragitto e dalla presenza di attrezzature o modifiche destinate al trasporto. Le eccezioni previste per i velocipedi dall'art. 182 del Codice della strada non derogano alla disciplina speciale del comma 75-decies.
ELEMENTI DA ACCERTARE
- effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
- natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
- presenza sul mezzo di una persona diversa dal conducente durante la marcia;
- posizione occupata dal passeggero e modalità concrete del trasporto;
- eventuale presenza di sedile, seggiolino, sostegno, pedana aggiuntiva o altra attrezzatura utilizzata per il passeggero;
- identità e data di nascita del conducente autore materiale;
- generalità del passeggero, quando identificato, con particolare attenzione all'eventuale minore età;
- se il conducente è minorenne, identità e qualità della persona tenuta alla sua sorveglianza;
- proprietario del monopattino e numero del contrassegno identificativo, se presente;
- luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.
Autore materiale: conducente del monopattino che, durante la marcia, trasporta una o più persone.
Soggetto trasportato: il passeggero non è l'autore della presente violazione. Le sue generalità e la posizione assunta sul mezzo devono essere annotate quali elementi descrittivi e probatori del fatto, ferma restando la verifica di eventuali condotte autonome.
Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
Obbligato in solido: il proprietario del monopattino, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Se il proprietario coincide con il soggetto già individuato quale responsabile, evitare duplicazioni nella qualificazione e nella compilazione dell'atto.
Esclusioni: la fattispecie non ricorre quando il monopattino viene condotto a mano e non è utilizzato come veicolo. La semplice vicinanza di una seconda persona al mezzo non è sufficiente: deve essere accertato che essa fosse effettivamente trasportata durante la marcia.
FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE
Conducente maggiorenne: conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca e modello, se conosciuti, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili] trasportando altra persona, identificata in [generalità complete e data di nascita, se acquisite], la quale prendeva posto [descrivere la posizione occupata sul mezzo e le concrete modalità del trasporto], in violazione dell'art. 1, comma 75-decies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula integrativa in presenza di attrezzatura destinata al passeggero: il trasporto veniva effettuato mediante [sedile/seggiolino/sostegno/pedana aggiuntiva/altra attrezzatura, descrivendone caratteristiche e collocazione], circostanza che non esclude il divieto assoluto previsto dalla disposizione violata.
Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione del mezzo] trasportando altra persona, identificata in [generalità complete e data di nascita, se acquisite], la quale prendeva posto [descrivere la posizione e le modalità del trasporto], in violazione dell'art. 1, comma 75-decies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula integrativa qualora la persona tenuta alla sorveglianza sia presente: la persona sopra indicata era presente sul posto al momento dell'accertamento e veniva identificata mediante [documento e relativi estremi].
Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente al soggetto destinatario della sanzione in quanto [indicare in modo concreto la ragione]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.
Codice Pro.Sa.: 4230
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali |
da euro 50,00 a euro 250,00 |
| Pagamento in misura ridotta |
euro 50,00 |
| Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni |
euro 35,00 |
| Maggiorazione notturna |
non prevista |
| Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso |
euro 125,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada |
| Sanzione amministrativa accessoria |
non prevista |
| Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo |
non previsti per questa sola violazione |
| Decurtazione di punti |
non prevista |
| Autorità competente per il ricorso |
Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace |
NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE
- descrivere gli elementi che dimostrano l'effettiva conduzione del monopattino durante il trasporto;
- indicare il numero delle persone trasportate e, quando possibile, le loro generalità;
- descrivere la posizione occupata da ciascun passeggero e le modalità concrete del trasporto;
- documentare l'eventuale presenza di sedili, seggiolini, sostegni, pedane aggiuntive o altre attrezzature;
- indicare le generalità complete e la data di nascita del conducente autore materiale;
- se il conducente è minorenne, indicare le generalità, la qualità e gli estremi del documento della persona tenuta alla sorveglianza;
- identificare il mezzo mediante contrassegno, marca, modello, colore e ulteriori caratteristiche disponibili;
- annotare l'eventuale documentazione fotografica acquisita;
- dare atto dell'interruzione del trasporto e che la marcia è stata ripresa, se consentita, dal solo conducente;
- in caso di contestazione differita, documentare le attività svolte per identificare i soggetti interessati e la ragione della mancata contestazione immediata.
Conducente di età inferiore a quattordici anni: oltre alla presente violazione ricorre autonomamente la conduzione senza il requisito minimo di età descritta nella scheda ME-ETA-01 – Conducente minore di quattordici anni, previa verifica degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie.
Uso del casco: l'obbligo previsto dal comma 75-novies riguarda il conducente. L'eventuale mancato uso del casco da parte del conducente integra una distinta violazione, descritta nella scheda ME-CASCO-01 – Mancanza del casco protettivo. Il passeggero, proprio perché non può essere legittimamente trasportato e non riveste la qualità di conducente, non è destinatario del precetto relativo al casco.
Concorso con altre violazioni: devono essere contestate autonomamente le ulteriori condotte accertate, quali mancato uso del casco da parte del conducente, circolazione sul marciapiede o contromano, uso non libero delle mani, circolazione in ambito non consentito o mancanza dei prescritti requisiti del mezzo, quando ne ricorrano i rispettivi elementi costitutivi.
PAGAMENTO E RICORSI
Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.
Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.
Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.
NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Divieto assoluto. Il comma 75-decies vieta il trasporto di ogni persona diversa dal conducente. Non sono previste deroghe in ragione dell'età del passeggero, della brevità dello spostamento o della presenza di attrezzature ritenute idonee a rendere più stabile il trasporto.
2. Specialità rispetto alla disciplina dei velocipedi. Le facoltà riconosciute dall'art. 182 del Codice della strada per il trasporto di persone sui velocipedi appositamente costruiti o attrezzati non sono applicabili al monopattino. Il precetto speciale prevale sulla disciplina residuale derivante dall'equiparazione ai velocipedi.
3. Attrezzature aggiuntive e qualificazione del mezzo. La presenza di seggiolini, sostegni o pedane aggiuntive non rende lecito il trasporto. Se sono presenti un sedile o modifiche strutturali, l'operatore deve però verificare preliminarmente se il veicolo conservi i requisiti del monopattino, se ricorra una distinta ipotesi di non conformità oppure se debba esserne valutata una diversa classificazione. La contestazione del comma 75-decies presuppone che il mezzo sia correttamente ricondotto alla disciplina speciale dei monopattini.
4. Individuazione del trasgressore. La condotta vietata è attribuita al conducente che effettua il trasporto. Il passeggero costituisce il soggetto trasportato e non deve essere impropriamente qualificato come trasgressore del comma 75-decies, salvo che la sua condotta integri una diversa e autonoma violazione. Se il passeggero non ha compiuto quattordici anni, non ricorre per ciò solo la violazione del comma 75-octies, poiché quest'ultima presuppone che il minore conduca il monopattino.
5. Autore materiale minorenne. Quando il conducente ha meno di diciotto anni, il verbale deve descrivere la condotta da lui materialmente realizzata e individuare separatamente la persona che ne risponde ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salva la prova di non avere potuto impedire il fatto.
6. Proprietario e solidarietà. Il rinvio al Titolo VI del Codice della strada rende applicabile l'art. 196 del Codice della strada. Il proprietario risponde in solido dell'obbligazione pecuniaria, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà; tale posizione non lo trasforma nell'autore materiale della condotta.
7. Collegamenti con gli approfondimenti. Per la natura dell'equiparazione ai velocipedi e la prevalenza della disciplina speciale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo II, § 4.4; per il divieto assoluto di trasportare persone e per il rapporto con l'art. 182 del Codice della strada si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo IV, § 6.12, e Titolo V, § 7.15; per il regime sanzionatorio, il minore autore materiale, l'obbligato in solido, il concorso tra violazioni e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.1; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.
8. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019 e sulla disciplina del Titolo VI del Codice della strada. Le formule operative sono autonome e devono essere nuovamente verificate sulle fonti ufficiali alla data dell'impiego.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
- 18 settembre 2026: prima redazione della scheda.
AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.