PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TRASPORTO VIETATO DI OGGETTI
Codice scheda: ME-TRASP-02
Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 18 settembre 2026
In sintesi: il conducente di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica non può utilizzare il mezzo per trasportare oggetti. Il divieto riguarda le cose collocate sulla pedana, appese al manubrio, fissate al mezzo, sistemate su supporti o comunque trasportate mediante il monopattino. Non deve invece essere esteso automaticamente a ogni effetto personale indossato o portato dal conducente sulla propria persona: la concreta modalità del trasporto deve essere descritta e valutata. Quando l'autore materiale è minorenne, della violazione risponde la persona tenuta alla sua sorveglianza, secondo l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Norma precettiva: art. 1, comma 75-decies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-duodevicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.
PRECETTO
È vietato trasportare oggetti mediante il monopattino. Il divieto non viene meno quando la cosa sia di dimensioni contenute, sia assicurata al mezzo oppure sia collocata in un contenitore o su un supporto destinato al trasporto. Le facoltà riconosciute ai conducenti dei velocipedi dall'art. 182 del Codice della strada non derogano alla disciplina speciale del comma 75-decies.
ELEMENTI DA ACCERTARE
- effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
- natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
- natura, numero, dimensioni e caratteristiche degli oggetti trasportati;
- collocazione degli oggetti sulla pedana, sul manubrio, sul piantone, su supporti o in altra parte del mezzo;
- eventuali contenitori, ganci, cinghie, sostegni o altre modalità di fissaggio utilizzate;
- eventuale oggetto tenuto dal conducente con una o entrambe le mani durante la marcia;
- incidenza concreta del trasporto sulla visuale, sull'equilibrio, sulla libertà di movimento e sul controllo del veicolo;
- identità e data di nascita del conducente autore materiale;
- se il conducente è minorenne, identità e qualità della persona tenuta alla sua sorveglianza;
- proprietario del monopattino e numero del contrassegno identificativo, se presente;
- luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.
Autore materiale: conducente del monopattino che, durante la marcia, trasporta uno o più oggetti mediante il mezzo.
Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
Obbligato in solido: il proprietario del monopattino, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Se il proprietario coincide con il soggetto già individuato quale responsabile, evitare duplicazioni nella qualificazione e nella compilazione dell'atto.
Esclusioni e delimitazione della fattispecie: non costituisce automaticamente trasporto vietato il semplice fatto che il conducente indossi uno zaino, una borsa a tracolla o porti sulla propria persona normali effetti personali. Occorre distinguere ciò che è indossato dal conducente dall'oggetto trasportato mediante il veicolo o tenuto in modo tale da assumere autonoma rilevanza. La valutazione deve fondarsi sulle modalità concrete e non sulla sola presenza dell'oggetto.
FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE
Conducente maggiorenne: conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca e modello, se conosciuti, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili] trasportando [descrivere analiticamente natura, numero e dimensioni degli oggetti], collocato/i [indicare la posizione sul mezzo] e trasportato/i mediante [descrivere contenitori, ganci, cinghie, sostegni o altre modalità], in violazione dell'art. 1, comma 75-decies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula integrativa qualora l'oggetto sia tenuto con una mano: durante la marcia reggeva inoltre con la mano [destra/sinistra] l'oggetto sopra descritto, conducendo il monopattino con la sola mano [destra/sinistra]; tale circostanza veniva accertata mediante [osservazione diretta/documentazione fotografica o video/altri elementi].
Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione del mezzo] trasportando [descrivere analiticamente gli oggetti, la loro collocazione e le modalità del trasporto], in violazione dell'art. 1, comma 75-decies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula integrativa qualora la persona tenuta alla sorveglianza sia presente: la persona sopra indicata era presente sul posto al momento dell'accertamento e veniva identificata mediante [documento e relativi estremi].
Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente al soggetto destinatario della sanzione in quanto [indicare in modo concreto la ragione]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.
Codice Pro.Sa.: 4231
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali |
da euro 50,00 a euro 250,00 |
| Pagamento in misura ridotta |
euro 50,00 |
| Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni |
euro 35,00 |
| Maggiorazione notturna |
non prevista |
| Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso |
euro 125,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada |
| Sanzione amministrativa accessoria |
non prevista |
| Sequestro dell'oggetto o misura cautelare sul mezzo |
non previsti per questa sola violazione |
| Decurtazione di punti |
non prevista |
| Autorità competente per il ricorso |
Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace |
NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE
- descrivere gli elementi che dimostrano l'effettiva conduzione del monopattino durante il trasporto;
- indicare natura, numero, dimensioni e caratteristiche degli oggetti trasportati;
- descrivere la precisa collocazione degli oggetti e le modalità con cui erano sostenuti, fissati o tenuti;
- specificare se gli oggetti occupavano la pedana, erano appesi al manubrio, fissati al piantone oppure sistemati su supporti o contenitori;
- descrivere l'eventuale compromissione della visuale, dell'equilibrio, della libertà di movimento o del controllo del mezzo;
- se l'oggetto era tenuto in mano, precisare quale mano fosse impegnata e come venisse retto il manubrio;
- indicare le generalità complete e la data di nascita del conducente autore materiale;
- se il conducente è minorenne, indicare le generalità, la qualità e gli estremi del documento della persona tenuta alla sorveglianza;
- identificare il mezzo mediante contrassegno, marca, modello, colore e ulteriori caratteristiche disponibili;
- annotare l'eventuale documentazione fotografica o video acquisita;
- dare atto dell'interruzione del trasporto e delle modalità con cui gli oggetti sono stati rimossi prima dell'eventuale ripresa della marcia;
- in caso di contestazione differita, documentare le attività svolte per identificare i soggetti interessati e la ragione della mancata contestazione immediata.
Conducente di età inferiore a quattordici anni: oltre alla presente violazione ricorre autonomamente la conduzione senza il requisito minimo di età descritta nella scheda ME-ETA-01 – Conducente minore di quattordici anni, previa verifica degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie.
Uso del casco: l'eventuale mancato uso del casco da parte del conducente integra una distinta violazione, descritta nella scheda ME-CASCO-01 – Mancanza del casco protettivo.
Trasporto contemporaneo di persone: qualora il conducente trasporti anche un passeggero, deve essere valutata l'autonomia della condotta descritta nella scheda ME-TRASP-01 – Trasporto vietato di un passeggero, descrivendo separatamente gli elementi delle due modalità vietate.
Concorso con la violazione relativa all'uso delle mani: quando l'oggetto viene tenuto dal conducente durante la marcia, deve essere verificata anche l'eventuale violazione del comma 75-duodecies, relativo al libero uso delle braccia e delle mani e all'obbligo di reggere il manubrio con entrambe le mani. Il concorso non deve essere affermato in modo automatico: occorre accertare e descrivere gli elementi costitutivi di entrambe le condotte.
Concorso con altre violazioni: devono essere valutate autonomamente le ulteriori condotte accertate, quali circolazione sul marciapiede o contromano, circolazione in ambito non consentito o mancanza dei prescritti requisiti del mezzo, quando ne ricorrano i rispettivi elementi costitutivi.
PAGAMENTO E RICORSI
Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.
Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.
Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.
NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Divieto di utilizzare il monopattino per il trasporto di cose. Il comma 75-decies vieta il trasporto di oggetti senza prevedere deroghe collegate alle loro dimensioni, al peso o alla presenza di sostegni e contenitori. La sicurezza apparente del fissaggio non rende lecita la condotta.
2. Effetti personali portati dal conducente. Il precetto non deve essere interpretato fino a ricomprendere indistintamente qualsiasi effetto personale indossato o portato sulla persona. Uno zaino correttamente indossato, una borsa a tracolla o un piccolo oggetto riposto negli indumenti non integrano automaticamente il trasporto vietato. Resta necessario valutare la concreta modalità d'uso e l'eventuale incidenza sulla conduzione.
3. Collocazione dell'oggetto e prova della condotta. La formula del verbale deve indicare dove si trovava l'oggetto e in che modo veniva trasportato. Espressioni generiche come “trasportava cose” non consentono di comprendere se la cosa fosse appesa al manubrio, collocata sulla pedana, trattenuta tra gli arti, fissata al piantone o tenuta con una mano.
4. Rapporto con il libero uso delle mani. Il trasporto di oggetti e la conduzione senza avere libero l'uso delle mani sono disciplinati da precetti distinti. Quando la stessa situazione presenti entrambi i profili, il verbale deve rappresentare separatamente l'oggetto trasportato e la modalità con cui il conducente ha impegnato una o entrambe le mani, verificando il possibile concorso secondo le circostanze concrete.
5. Specialità rispetto alla disciplina dei velocipedi. Le facoltà riconosciute dall'art. 182 del Codice della strada per il trasporto di oggetti sui velocipedi non sono applicabili al monopattino. Il precetto speciale prevale sulla disciplina residuale derivante dall'equiparazione.
6. Autore materiale minorenne. Quando il conducente ha meno di diciotto anni, il verbale deve descrivere la condotta da lui materialmente realizzata e individuare separatamente la persona che ne risponde ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salva la prova di non avere potuto impedire il fatto.
7. Proprietario e solidarietà. Il rinvio al Titolo VI del Codice della strada rende applicabile l'art. 196 del Codice della strada. Il proprietario risponde in solido dell'obbligazione pecuniaria, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà; tale posizione non lo trasforma nell'autore materiale della condotta.
8. Collegamenti con gli approfondimenti. Per la natura dell'equiparazione ai velocipedi e la prevalenza della disciplina speciale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo II, § 4.4; per il trasporto di oggetti, il libero uso delle mani e il rapporto con l'art. 182 del Codice della strada si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo IV, §§ 6.10 e 6.12, e Titolo V, § 7.15; per il regime sanzionatorio, il minore autore materiale, l'obbligato in solido, il concorso tra violazioni e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.1; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.
9. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019 e sulla disciplina del Titolo VI del Codice della strada. Le formule operative sono autonome e devono essere nuovamente verificate sulle fonti ufficiali alla data dell'impiego.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
- 18 settembre 2026: prima redazione della scheda.
AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.