PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
MANCATA PRESA DEL MANUBRIO CON ENTRAMBE LE MANI
Codice scheda: ME-MANUBRIO-01
Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 18 settembre 2026
In sintesi: il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve reggere sempre il manubrio con entrambe le mani. Può staccarne una soltanto per il tempo necessario a segnalare una manovra di svolta e unicamente quando il mezzo sia privo di indicatori di direzione. La mera disponibilità della mano non sostituisce la presa effettiva del manubrio: occorre che entrambe le mani contribuiscano concretamente al controllo del mezzo. Il precetto è distinto dall'obbligo di conservare il libero uso delle braccia e delle mani. Quando l'autore materiale è minorenne, della violazione risponde la persona tenuta alla sua sorveglianza, secondo l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Norma precettiva: art. 1, comma 75-duodecies, secondo precetto, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-duodevicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Indicatori di direzione: art. 1, comma 75-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ne prescrive la presenza sui monopattini commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022 e l'adeguamento, entro il 1° gennaio 2024, dei mezzi già in circolazione.
Regola corrispondente per i velocipedi: art. 182, comma 2, del Codice della strada, utile per l'inquadramento sistematico ma non applicabile in aggiunta al precetto speciale per il medesimo fatto.
Uso di apparecchi durante la guida: art. 173 del Codice della strada, da esaminare autonomamente quando la mano viene staccata dal manubrio per utilizzare un telefono, smartphone o altro apparecchio contemplato dalla disposizione.
Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 4 della medesima legge per le eventuali cause di esclusione della responsabilità; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.
PRECETTO
Durante la circolazione il conducente deve mantenere entrambe le mani effettivamente sul manubrio, in posizione idonea a governare il monopattino e ad azionarne tempestivamente i comandi. L'obbligo vale per l'intera durata della marcia e non dipende dalla velocità, dalla lunghezza del tratto, dall'assenza di traffico o dall'abilità dichiarata dal conducente. La sola deroga espressamente prevista riguarda il tempo strettamente necessario a segnalare la svolta su un mezzo privo di indicatori di direzione.
ELEMENTI DA ACCERTARE
- effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
- natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
- posizione della mano destra e della mano sinistra durante la marcia;
- effettiva presa del manubrio e non semplice contatto occasionale con esso;
- mano o mani staccate dal manubrio e attività svolta dal conducente;
- durata della condotta e tratto di strada nel quale è stata osservata;
- presenza, integrità e funzionamento degli indicatori di direzione;
- eventuale manovra di svolta effettivamente preparata o eseguita;
- coerenza temporale e gestuale tra distacco della mano e segnalazione della svolta;
- eventuale utilizzo di telefono, smartphone o altro apparecchio;
- eventuale oggetto impugnato, sostenuto, trasportato o manipolato;
- eventuale contemporanea limitazione del libero uso delle braccia o delle mani;
- andatura, velocità indicativa, condizioni del traffico e del fondo stradale;
- eventuali oscillazioni, sbandamenti, frenate, manovre di evitamento, intralcio o pericolo;
- identità e data di nascita del conducente autore materiale;
- se il conducente è minorenne, identità e qualità della persona tenuta alla sua sorveglianza;
- proprietario del monopattino e numero del contrassegno identificativo, se presente;
- luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.
Autore materiale: conducente che circola senza reggere effettivamente il manubrio con entrambe le mani, al di fuori della deroga prevista per la segnalazione della svolta.
Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
Obbligato in solido: il proprietario del monopattino, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Se il proprietario coincide con il soggetto già individuato quale responsabile, evitare duplicazioni nella qualificazione e nella compilazione dell'atto.
Esclusioni: la fattispecie non ricorre quando il conducente stacca una mano per il tempo necessario a segnalare una svolta su un mezzo privo di indicatori di direzione. L'eccezione non opera per salutare, gesticolare, sistemare indumenti o casco, utilizzare apparecchi, impugnare oggetti o compiere attività estranee alla segnalazione della manovra.
FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE
Conducente maggiorenne – guida con una sola mano: conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca e modello, se conosciuti, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili] senza reggere il manubrio con entrambe le mani, poiché manteneva la sola mano [destra/sinistra] sul manubrio mentre la mano [sinistra/destra] era [descrivere posizione e attività]. La condotta veniva osservata per [indicare durata, tratto, direzione, velocità indicativa e ulteriori circostanze] e non era finalizzata alla segnalazione di una manovra di svolta, in violazione dell'art. 1, comma 75-duodecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Conducente maggiorenne – guida senza mani: conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione del mezzo] senza reggere il manubrio con alcuna mano, mantenendo le mani [descrivere posizione e attività]. La condotta veniva osservata per [indicare durata, tratto, direzione, velocità indicativa, traiettoria e ulteriori circostanze], in violazione dell'art. 1, comma 75-duodecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula integrativa – uso di telefono o altro apparecchio: la mano [destra/sinistra], staccata dal manubrio, impugnava [indicare apparecchio], utilizzato per [telefonare, digitare, leggere, registrare, fotografare o altra attività osservata]. L'apparecchio veniva osservato [indicare posizione, durata e modalità d'uso]; veniva separatamente valutata l'eventuale applicabilità dell'art. 173 del Codice della strada.
Formula integrativa – presenza degli indicatori di direzione: il monopattino risultava dotato di indicatori di direzione [funzionanti/non funzionanti, descrivere l'accertamento]; il distacco della mano non era pertanto riconducibile alla deroga prevista per la segnalazione manuale della svolta sui mezzi privi di tali dispositivi.
Formula integrativa – mezzo privo di indicatori e gesto non riferibile alla svolta: il monopattino era privo di indicatori di direzione; tuttavia il conducente non stava preparando né eseguendo alcuna svolta e utilizzava la mano staccata per [descrivere attività]. La condotta non era temporalmente o gestualmente collegata alla segnalazione di una manovra.
Formula integrativa relativa alle conseguenze sulla guida: durante la guida con [una sola mano/senza mani] il conducente effettuava [descrivere oscillazioni, deviazioni di traiettoria, sbandamenti, frenate, manovre di evitamento o altre conseguenze], in presenza di [descrivere traffico, pedoni, intersezioni e condizioni della strada].
Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione del mezzo] senza reggere il manubrio con entrambe le mani, poiché [descrivere posizione delle mani, attività, durata, tratto e circostanze], senza che il distacco fosse necessario per segnalare una manovra di svolta su un mezzo privo di indicatori di direzione, in violazione dell'art. 1, comma 75-duodecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula integrativa qualora la persona tenuta alla sorveglianza sia presente: la persona sopra indicata era presente sul posto al momento dell'accertamento e veniva identificata mediante [documento e relativi estremi].
Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente al soggetto destinatario della sanzione in quanto [indicare in modo concreto la ragione]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.
Codice Pro.Sa.: 4239
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali |
da euro 50,00 a euro 250,00 |
| Pagamento in misura ridotta |
euro 50,00 |
| Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni |
euro 35,00 |
| Maggiorazione notturna |
non prevista |
| Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso |
euro 125,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada |
| Sanzione amministrativa accessoria |
non prevista |
| Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo |
non previsti per questa sola violazione |
| Decurtazione di punti |
non prevista per questa violazione |
| Autorità competente per il ricorso |
Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace |
NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE
- indicare la posizione di entrambe le mani e precisare quale non reggesse il manubrio;
- descrivere l'attività compiuta con la mano staccata, evitando formule generiche;
- precisare durata della condotta, tratto percorso, direzione e velocità indicativa;
- distinguere l'effettiva presa del manubrio dal semplice contatto o appoggio occasionale;
- verificare presenza, integrità e funzionamento degli indicatori di direzione;
- se viene invocata la segnalazione della svolta, descrivere direzione indicata, gesto, durata, posizione rispetto all'intersezione e manovra effettivamente eseguita;
- in caso di mezzo privo di indicatori, valutare separatamente la violazione relativa ai requisiti tecnici;
- in caso di apparecchio elettronico, descrivere natura, posizione e modalità d'uso;
- in caso di oggetto impugnato, indicarne caratteristiche e valutare separatamente il trasporto vietato;
- documentare eventuali oscillazioni, sbandamenti, ritardi nella frenata, manovre di evitamento, intralcio o pericolo;
- distinguere la mancata presa del manubrio dalla limitazione del libero uso delle braccia o delle mani;
- indicare le generalità complete e la data di nascita del conducente autore materiale;
- se il conducente è minorenne, indicare le generalità, la qualità e gli estremi del documento della persona tenuta alla sorveglianza;
- identificare il monopattino mediante contrassegno, marca, modello, colore e ulteriori caratteristiche disponibili;
- annotare l'eventuale documentazione fotografica o video acquisita, curando che rappresenti posizione delle mani e durata della condotta;
- interrompere la condotta vietata e richiamare il conducente all'obbligo di mantenere entrambe le mani sul manubrio;
- in caso di contestazione differita, documentare le attività svolte per identificare i soggetti interessati e la ragione della mancata contestazione immediata.
Conducente di età inferiore a quattordici anni: oltre alla presente violazione ricorre autonomamente la conduzione senza il requisito minimo di età descritta nella scheda ME-ETA-01 – Conducente minore di quattordici anni, previa verifica degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie.
Uso del casco: l'eventuale mancato uso del casco integra una distinta violazione, descritta nella scheda ME-CASCO-01 – Mancanza del casco protettivo.
Libero uso delle braccia e delle mani: quando la mano staccata è anche impegnata, vincolata o materialmente indisponibile, deve essere esaminata la distinta fattispecie descritta nella scheda ME-BRACCIA-01 – Mancato libero uso delle braccia e delle mani. La mancata presa e la limitazione funzionale non devono essere sovrapposte automaticamente: occorre individuare gli elementi concreti di ciascun precetto ed evitare duplicazioni per il medesimo nucleo materiale.
Segnalazione manuale della svolta: la deroga richiede congiuntamente l'assenza degli indicatori di direzione, la necessità di segnalare la manovra e un gesto temporalmente collegato a una svolta effettivamente preparata o eseguita. La mano deve essere riportata sul manubrio non appena cessa tale necessità.
Mezzo dotato di indicatori: quando gli indicatori sono presenti, il testo della norma non consente di staccare la mano per segnalare la svolta. Il conducente deve utilizzare i dispositivi e mantenere entrambe le mani sul manubrio.
Indicatori assenti: dal 1° gennaio 2024 anche i monopattini già in circolazione prima del 30 settembre 2022 devono essere stati adeguati. L'assenza dei dispositivi può quindi integrare un'ulteriore violazione relativa ai requisiti del mezzo; la deroga gestuale evita, nei limiti previsti, la violazione della presa con entrambe le mani, ma non rende regolare il monopattino privo dell'equipaggiamento obbligatorio.
Indicatori presenti ma non funzionanti: il dato letterale riferisce la deroga ai mezzi “privi” degli indicatori. Il malfunzionamento non deve essere automaticamente equiparato alla loro assenza: occorre descrivere la situazione, verificare l'eventuale violazione tecnica e valutare le circostanze concrete senza estendere meccanicamente l'eccezione.
Telefono, smartphone o altro apparecchio: l'eventuale applicabilità dell'art. 173 del Codice della strada richiede una separata verifica degli elementi costitutivi e del rapporto tra le disposizioni. La medesima condotta materiale non deve generare duplicazioni automatiche.
Oggetto impugnato: quando la mano staccata sostiene un oggetto, deve essere valutata anche la fattispecie descritta nella scheda ME-TRASP-02 – Trasporto vietato di oggetti. La presa mancante, il trasporto e l'eventuale limitazione funzionale devono essere descritti separatamente.
Gesti brevi o occasionali: l'avverbio “sempre” non prevede una durata minima. Anche una condotta breve può integrare la violazione, ma l'agente deve poterla percepire con certezza e descriverne attività, durata e contesto, distinguendola da un movimento istantaneo non chiaramente ricostruibile.
Concorso con altre violazioni: devono essere valutate autonomamente le ulteriori condotte accertate, comprese il mancato libero uso degli arti, il trasporto di persone, oggetti o animali, il mancato uso del casco, la circolazione sul marciapiede o contromano, l'inosservanza dei limiti di velocità e la mancanza dei prescritti requisiti del mezzo. Occorre evitare che un unico fatto materiale venga artificiosamente frammentato in più contestazioni prive di elementi autonomi.
PAGAMENTO E RICORSI
Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.
Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.
Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.
NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Contenuto del precetto. Il conducente deve reggere effettivamente il manubrio con entrambe le mani per tutta la marcia. La regola rafforza la stabilità e la possibilità di azionare tempestivamente i comandi di un mezzo caratterizzato da ruote di ridotto diametro e da particolare sensibilità alle irregolarità del fondo.
2. Presa effettiva e semplice contatto. Appoggiare il palmo, un dito o il polso senza una presa idonea al controllo non equivale necessariamente a reggere il manubrio. La formula del verbale deve rappresentare la posizione concreta e spiegare perché la mano non contribuiva alla direzione o all'azionamento dei comandi.
3. Distinzione dal mancato libero uso degli arti. Il comma 75-duodecies contiene due precetti autonomi. Una mano può essere libera ma non collocata sul manubrio; in tal caso rileva la presente fattispecie. Il codice Pro.Sa. 4238 presuppone invece un impedimento o una limitazione funzionale della mano o del braccio.
4. Portata dell'eccezione. La deroga è circoscritta alla segnalazione necessaria di una svolta su un mezzo privo di indicatori. Devono essere accertati sia il requisito tecnico del mezzo sia il collegamento concreto tra gesto e manovra. Saluti, indicazioni rivolte ad altri utenti, gesticolazioni e regolazioni personali restano estranei all'eccezione.
5. Obbligatorietà degli indicatori. L'art. 1, comma 75-bis, della legge n. 160/2019 impone gli indicatori di svolta ai mezzi commercializzati dal 30 settembre 2022 e ha stabilito l'adeguamento dei mezzi già in circolazione entro il 1° gennaio 2024. La mancanza del dispositivo deve quindi essere documentata e valutata separatamente.
6. Uso del telefono e altri comportamenti. Quando la mano staccata viene utilizzata per telefonare, leggere, digitare, fotografare o registrare, il verbale deve descrivere l'attività osservata. Oltre alla presente fattispecie devono essere esaminati il mancato libero uso della mano e l'eventuale disciplina specifica dell'art. 173 del Codice della strada, evitando duplicazioni fondate sul medesimo fatto.
7. Rapporto con la disciplina dei velocipedi. L'art. 182, comma 2, del Codice della strada consente al ciclista di reggere il manubrio almeno con una mano. La regola speciale per il monopattino è più rigorosa e richiede entrambe le mani, salva la sola eccezione espressamente prevista. L'art. 182 non deve essere contestato in aggiunta per il medesimo fatto.
8. Durata e condizioni della circolazione. La violazione non richiede una distanza minima, la perdita effettiva di controllo o la presenza di altri utenti. Tratto, durata, velocità, traffico e conseguenze sulla guida restano però essenziali per rendere l'accertamento concreto e verificabile.
9. Autore materiale minorenne. Quando il conducente ha meno di diciotto anni, il verbale deve descrivere la condotta da lui materialmente realizzata e individuare separatamente la persona che ne risponde ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salva la prova di non avere potuto impedire il fatto.
10. Proprietario e solidarietà. Il rinvio al Titolo VI del Codice della strada rende applicabile l'art. 196 del Codice della strada. Il proprietario del monopattino risponde in solido dell'obbligazione pecuniaria, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà; tale posizione non lo trasforma nell'autore materiale della condotta.
11. Collegamenti con gli approfondimenti. Per i requisiti tecnici del monopattino, gli indicatori di direzione, l'equiparazione ai velocipedi e la prevalenza della disciplina speciale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo I, § 3.3, Titolo II, § 4.4, e Titolo III, § 5.8; per le regole di condotta, la presa del manubrio, il libero uso delle braccia e delle mani e la segnalazione della svolta si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo IV, § 6.14, e Titolo V, § 7.15; per il regime sanzionatorio, il minore autore materiale, l'obbligato in solido, il concorso tra violazioni e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.1; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.
12. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019 e sulle disposizioni del Codice della strada. Le formule operative sono autonome e devono essere nuovamente verificate sulle fonti ufficiali alla data dell'impiego.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
- 18 settembre 2026: prima redazione della scheda.
AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.