GIURISPRUDENZA
.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 12925 del 14/05/2025
Circolazione Stradale - Artt. 173 e 200 del Codice della Strada - Violazione alle norme del codice della strada - Uso del cellulare durante la guida - Opposizione - Onere della prova - La prospettazione di un diverso svolgersi dei fatti reso dall'opponente rispetto a quanto riportato nel verbale di accertamento dell'infrazione redatto dal pubblico ufficiale, che nell'occasione contesta al conducente la violazione amministrativa per l'uso dell'apparecchio cellulare durante la guida, deve essere necessariamente veicolato attraverso la proposizione di una querela di falso.
.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47394 del 27/11/2023
Circolazione Stradale - Art. 173 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Uso di telefono cellulare durante la guida - Messaggistica tramite applicazione WhatsApp - Incidente stradale - Responsabilità - Omicidio stradale o nautico - La momentanea distrazione dell'imputato dalla guida, idonea a determinare l'invasione della corsia opposta, appare logicamente dimostrata dal dato comprovante l'invio di un messaggio inviato tramite applicazione Whatsapp in orario prossimo a quello del sinistro.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 6108 del 01/03/2023
Circolazione Stradale - Art. 173 del Codice della Strada - Uso di determinati apparecchio radiotelefonico durante la guida - Errore nella percezione - Efficacia di piena prova - Al verbale redatto per l'uso di apparecchio radiotelefonico durante la guida è attribuita efficacia di piena prova fino a querela di falso in quanto non riconducibile a circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione.
.Corte Costituzionale, sentenza numero 2 del 12/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 173 del Codice della Strada e art. 3 del D.Lgs. 159 del 2011 - Codice delle leggi antimafia - Apparati di comunicazione - Telefono cellulare - Possesso o utilizzo - Divieto del questore - Questione di legittimità costituzionale - Incostituzionalità - Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo.
.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8529 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 173, 218 e 222 del Codice della Strada e art. 589-bis e 590-bis c.p. - Conducente di autobus che durante la marcia, per negligenza, imprudenza ed imperizia, provoca un sinistro con esito mortale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione e revoca della patente di guida - Automatismi - La revoca della patente resta una sanzione amministrativa accessoria da applicare automaticamente nelle sole ipotesi più gravi degli artt. 589-bis c.p. e art. 590-bis c.p.. Negli altri casi spetta al giudice scegliere, con adeguata motivazione, eventualmente anche implicita, tra le sanzioni amministrative alternative della sospensione della patente sino a 4 anni o della revoca della patente, senza che la revoca costituisca l'opzione principale ed ordinaria e la sospensione quella residuale ed eccezionale.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 23331 del 23/10/2020
Circolazione Stradale - Artt. 157 e 173 del Codice della Strada - Utilizzo di telefonini - Arresto del veicolo - Interruzione della marcia - Alla luce della ratio dell'art. 173, di impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento, durante l'arresto del veicolo, e quindi l'interruzione della sua marcia dovuta ad esigenze della circolazione, permane il divieto di usare far uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi senza viva voce, anche dotati di auricolari, quando ciò comporti anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante.
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