CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 173 CdS
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

(Vedi art. 173 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
   2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante (1) ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
   3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 332,00.
   3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165,00 a euro 660,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.

 

(1) Parole inserite dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* Il conducente di ciclomotore o motoveicoli che durante la marcia fa uso di apparecchio radiotelefonico o smartphone, inserendo quest'ultimo tra il casco (allacciato) e l'orecchio non viola il disposto contenuto nell'art. 173, commi 2 e 3-bis del C.d.S. in quanto il suo funzionamento non richiede utilizzo l'uso delle mani. Secondo alcuni, piuttosto, per il comportamento suesposto si ravvisa la violazione di cui all'art. 171, commi 1, 2 e 3 del C.d.S. in quanto il casco sarebbe indossato in modo non corretto.
 A tale riguardo, però, è bene ricordare che il comma 1 del citato articolo punisce quei conducenti (e gli eventuali passeggeri) di ciclomotori e motoveicoli che omettono "... di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo ...". Per tale motivo è opinione dei curatori di questo portale che fare uso di apparecchio radiotelefonico o smartphone, inserendo quest'ultimo tra il casco (allacciato) e l'orecchio costituisce un comportamento, per quanto discutibile, al momento non sanzionabile.
* Durante la guida, il divieto di utilizzo di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi durante la marcia del veicolo non dotati di viva voce, anche se dotati di auricolari permane anche durante l'arresto del veicolo, e quindi durante l'interruzione della sua marcia dovuta ad esigenze della circolazione, in ottemperanza al principio di impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 23331 del 23/10/2020).
* Il conducente che fa uso di lenti a contatto non è tenuto a portare al seguito un paio di occhiali o una coppia di lenti sostitutive e non è possibile esigere dal conducente di togliere e mostrare le eventuali lenti a contatto.
* Non rientrando nella categoria di "veicolo" (ma potrebbero essere considerati "acceleratori di andatura"), ai conducenti di monowheel, hoverboard e segway non è possibile contestare la violazione per l'uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi sprovvisti di viva voce o di auricolare. Considerando i monowheel, hoverboard e segway "acceleratori di andatura", ai conducenti degli stessi è vietata la circolazione sulla carreggiata delle strade (art. 190, commi 8 e 10 del C.d.S.).
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

DISCLAMER: Il testo contenuto nella presente sezione "OSSERVAZIONI" non riveste alcun carattere di ufficialità, ma costituisce una semplice opinione dei curatori del portale, e per la quale non è previsto alcun aggiornamento obbligatorio da parte degli stessi. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47394 del 27/11/2023
Circolazione Stradale - Art. 173 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Uso di telefono cellulare durante la guida - Messaggistica tramite applicazione WhatsApp - Incidente stradale - Responsabilità - Omicidio stradale o nautico - La momentanea distrazione dell'imputato dalla guida, idonea a determinare l'invasione della corsia opposta, appare logicamente dimostrata dal dato comprovante l'invio di un messaggio inviato tramite applicazione Whatsapp in orario prossimo a quello del sinistro.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 6108 del 01/03/2023
Circolazione Stradale - Art. 173 del Codice della Strada - Uso di determinati apparecchio radiotelefonico durante la guida - Errore nella percezione - Efficacia di piena prova - Al verbale redatto per l'uso di apparecchio radiotelefonico durante la guida è attribuita efficacia di piena prova fino a querela di falso in quanto non riconducibile a circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione.

.Corte Costituzionale, sentenza numero 2 del 12/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 173 del Codice della Strada e art. 3 del D.Lgs. 159 del 2011 - Codice delle leggi antimafia - Apparati di comunicazione - Telefono cellulare - Possesso o utilizzo - Divieto del questore - Questione di legittimità costituzionale - Incostituzionalità - Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8529 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 173, 218 e 222 del Codice della Strada e art. 589-bis e 590-bis c.p. - Conducente di autobus che durante la marcia, per negligenza, imprudenza ed imperizia, provoca un sinistro con esito mortale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione e revoca della patente di guida - Automatismi - La revoca della patente resta una sanzione amministrativa accessoria da applicare automaticamente nelle sole ipotesi più gravi degli artt. 589-bis c.p. e art. 590-bis c.p.. Negli altri casi spetta al giudice scegliere, con adeguata motivazione, eventualmente anche implicita, tra le sanzioni amministrative alternative della sospensione della patente sino a 4 anni o della revoca della patente, senza che la revoca costituisca l'opzione principale ed ordinaria e la sospensione quella residuale ed eccezionale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 23331 del 23/10/2020
Circolazione Stradale - Artt. 157 e 173 del Codice della Strada - Utilizzo di telefonini - Arresto del veicolo - Interruzione della marcia - Alla luce della ratio dell'art. 173, di impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento, durante l'arresto del veicolo, e quindi l'interruzione della sua marcia dovuta ad esigenze della circolazione, permane il divieto di usare far uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi senza viva voce, anche dotati di auricolari, quando ciò comporti anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale