GIURISPRUDENZA
.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47394 del 27/11/2023
Circolazione Stradale - Art. 173 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Uso di telefono cellulare durante la guida - Messaggistica tramite applicazione WhatsApp - Incidente stradale - Responsabilità - Omicidio stradale o nautico - La momentanea distrazione dell'imputato dalla guida, idonea a determinare l'invasione della corsia opposta, appare logicamente dimostrata dal dato comprovante l'invio di un messaggio inviato tramite applicazione Whatsapp in orario prossimo a quello del sinistro.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 6108 del 01/03/2023
Circolazione Stradale - Art. 173 del Codice della Strada - Uso di determinati apparecchio radiotelefonico durante la guida - Errore nella percezione - Efficacia di piena prova - Al verbale redatto per l'uso di apparecchio radiotelefonico durante la guida è attribuita efficacia di piena prova fino a querela di falso in quanto non riconducibile a circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione.
.Corte Costituzionale, sentenza numero 2 del 12/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 173 del Codice della Strada e art. 3 del D.Lgs. 159 del 2011 - Codice delle leggi antimafia - Apparati di comunicazione - Telefono cellulare - Possesso o utilizzo - Divieto del questore - Questione di legittimità costituzionale - Incostituzionalità - Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo.
.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8529 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 173, 218 e 222 del Codice della Strada e art. 589-bis e 590-bis c.p. - Conducente di autobus che durante la marcia, per negligenza, imprudenza ed imperizia, provoca un sinistro con esito mortale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione e revoca della patente di guida - Automatismi - La revoca della patente resta una sanzione amministrativa accessoria da applicare automaticamente nelle sole ipotesi più gravi degli artt. 589-bis c.p. e art. 590-bis c.p.. Negli altri casi spetta al giudice scegliere, con adeguata motivazione, eventualmente anche implicita, tra le sanzioni amministrative alternative della sospensione della patente sino a 4 anni o della revoca della patente, senza che la revoca costituisca l'opzione principale ed ordinaria e la sospensione quella residuale ed eccezionale.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 23331 del 23/10/2020
Circolazione Stradale - Artt. 157 e 173 del Codice della Strada - Utilizzo di telefonini - Arresto del veicolo - Interruzione della marcia - Alla luce della ratio dell'art. 173, di impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento, durante l'arresto del veicolo, e quindi l'interruzione della sua marcia dovuta ad esigenze della circolazione, permane il divieto di usare far uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi senza viva voce, anche dotati di auricolari, quando ciò comporti anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante.
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