PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio


CIRCOLAZIONE VIETATA CONTROMANO

Codice scheda: ME-CONTROMANO-01

Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 18 settembre 2026

In sintesi: è vietato circolare contromano con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica. Dal 14 dicembre 2024 il divieto opera anche nelle strade in cui sia istituito il doppio senso ciclabile: l'eccezione precedentemente prevista è stata soppressa dalla legge 25 novembre 2024, n. 177. Il verbale deve descrivere il regime di circolazione della strada, la direzione consentita, la posizione e la traiettoria del monopattino, evitando di confondere la marcia contromano con la mera violazione del senso unico. Quando l'autore materiale è minorenne, della violazione risponde la persona tenuta alla sua sorveglianza, secondo l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norma precettiva: art. 1, comma 75-undecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-duodevicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Modifica normativa: art. 14, comma 1, lettera f), della legge 25 novembre 2024, n. 177, che ha soppresso nel comma 75-undecies le parole che escludevano dal divieto le strade con doppio senso ciclabile.

Regole generali sulla posizione dei veicoli: art. 143 del Codice della strada, da utilizzare per l'inquadramento della corretta posizione sulla carreggiata, senza duplicare la sanzione per il medesimo fatto disciplinato dalla norma speciale.

Disciplina del senso unico nei centri abitati: art. 7 del Codice della strada, da esaminare quando la condotta consiste nell'inosservanza della direzione obbligatoria stabilita per una strada a senso unico.

Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 4 della medesima legge per le eventuali cause di esclusione della responsabilità; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.

PRECETTO

Il conducente del monopattino deve procedere nel senso di marcia consentito e mantenere una traiettoria coerente con il regime della strada. È vietata la circolazione contromano. Il divieto è speciale e, nella disciplina vigente, non contempla deroghe per le strade con doppio senso ciclabile: l'eventuale possibilità accordata ai velocipedi di procedere nel senso opposto a quello degli altri veicoli non si estende al monopattino.

ELEMENTI DA ACCERTARE

  • effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
  • natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
  • regime di circolazione della strada nel punto dell'accertamento: doppio senso, senso unico o altra disciplina;
  • direzione di marcia consentita per la generalità dei veicoli;
  • eventuale presenza di una strada con doppio senso ciclabile e relativa segnaletica;
  • posizione del monopattino sulla carreggiata, corsia o altra parte della strada;
  • direzione effettivamente seguita dal conducente e sua traiettoria;
  • tratto percorso o direttamente osservato e durata della condotta;
  • segnaletica verticale e orizzontale presente, sua visibilità e stato di conservazione;
  • eventuale linea di mezzeria, delimitazione delle corsie o separazione fisica dei sensi di marcia;
  • presenza, direzione e posizione dei veicoli provenienti dal senso opposto;
  • eventuali manovre di evitamento, frenate, intralcio o situazioni di concreto pericolo;
  • punto di immissione del monopattino e possibilità di percepire il regime della strada;
  • eventuali lavori, deviazioni, ostacoli o indicazioni temporanee;
  • identità e data di nascita del conducente autore materiale;
  • se il conducente è minorenne, identità e qualità della persona tenuta alla sua sorveglianza;
  • proprietario del monopattino e numero del contrassegno identificativo, se presente;
  • luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.

Autore materiale: conducente che utilizza il monopattino come veicolo procedendo contromano.

Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.

Obbligato in solido: il proprietario del monopattino, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Se il proprietario coincide con il soggetto già individuato quale responsabile, evitare duplicazioni nella qualificazione e nella compilazione dell'atto.

Esclusioni: la fattispecie non ricorre quando la persona conduce il monopattino a mano, né quando procede nel senso consentito occupando una posizione irregolare che integri, eventualmente, una diversa violazione. La semplice provenienza da una direzione inconsueta non basta: occorre ricostruire e descrivere la traiettoria effettiva.

 

FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE

Conducente maggiorenne – strada a doppio senso: conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca e modello, se conosciuti, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili] circolando contromano in [indicare strada, tratto e direzione], poiché procedeva sulla parte della carreggiata destinata ai veicoli provenienti dal senso opposto, anziché mantenersi nel proprio senso di marcia. La condotta veniva osservata per [indicare tratto, tempo e ulteriori circostanze]; dal senso opposto provenivano [indicare veicoli o precisare la loro assenza]. Il regime della strada e la direzione dei flussi risultavano da [descrivere conformazione, segnaletica verticale e orizzontale ed eventuali altri elementi], in violazione dell'art. 1, comma 75-undecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Formula integrativa – strada con doppio senso ciclabile: nel tratto interessato era istituito il doppio senso ciclabile, reso riconoscibile da [indicare segnaletica, ordinanza e caratteristiche dell'infrastruttura]; il conducente del monopattino procedeva nella direzione consentita ai velocipedi ma opposta a quella stabilita per gli altri veicoli. Tale disciplina non autorizza la circolazione contromano dei monopattini, essendo stata soppressa dall'art. 14, comma 1, lettera f), della legge 25 novembre 2024, n. 177 la precedente eccezione contenuta nell'art. 1, comma 75-undecies, della legge n. 160/2019.

Formula integrativa relativa al pericolo: durante la marcia contromano il conducente incontrava [indicare numero e tipo di veicoli] provenienti nella direzione loro consentita e determinava [descrivere rallentamenti, arresti, spostamenti laterali, manovre di evitamento o altre circostanze].

Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione del mezzo] circolando contromano in [indicare strada, tratto, direzione, posizione sulla carreggiata, regime della strada e segnaletica], in violazione dell'art. 1, comma 75-undecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Formula integrativa qualora la persona tenuta alla sorveglianza sia presente: la persona sopra indicata era presente sul posto al momento dell'accertamento e veniva identificata mediante [documento e relativi estremi].

Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente al soggetto destinatario della sanzione in quanto [indicare in modo concreto la ragione]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.

Codice Pro.Sa.: 4237

REGIME SANZIONATORIO

Limiti edittali da euro 50,00 a euro 250,00
Pagamento in misura ridotta euro 50,00
Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni euro 35,00
Maggiorazione notturna non prevista
Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso euro 125,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada
Sanzione amministrativa accessoria non prevista
Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo non previsti per questa sola violazione
Decurtazione di punti non prevista
Autorità competente per il ricorso Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace

 

NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE

  • indicare con precisione strada, tratto, direzione di marcia consentita e direzione effettivamente seguita;
  • descrivere il regime di circolazione e gli elementi dai quali esso risulta;
  • indicare la posizione occupata dal monopattino sulla carreggiata, corsia o altra parte della strada;
  • descrivere punto di immissione, traiettoria, tratto percorso o osservato e durata della condotta;
  • rilevare segnaletica verticale e orizzontale, linee di mezzeria, delimitazioni e separazioni fisiche;
  • se è istituito il doppio senso ciclabile, documentare la segnaletica e, quando disponibile, gli estremi dell'ordinanza;
  • indicare presenza, direzione e posizione degli altri veicoli e le distanze approssimative;
  • descrivere eventuali frenate, deviazioni, manovre di evitamento, intralcio o situazioni di pericolo;
  • documentare lavori, deviazioni, ostacoli e segnaletica temporanea eventualmente presenti;
  • distinguere la marcia contromano dalla violazione del senso unico, motivando la qualificazione adottata;
  • indicare le generalità complete e la data di nascita del conducente autore materiale;
  • se il conducente è minorenne, indicare le generalità, la qualità e gli estremi del documento della persona tenuta alla sorveglianza;
  • identificare il monopattino mediante contrassegno, marca, modello, colore e ulteriori caratteristiche disponibili;
  • annotare l'eventuale documentazione fotografica o video acquisita, rappresentando anche segnaletica, conformazione della strada e direzioni dei flussi;
  • interrompere la condotta vietata e impartire indicazioni affinché il conducente riprenda la circolazione nel senso consentito o conduca il mezzo a mano;
  • in caso di contestazione differita, documentare le attività svolte per identificare i soggetti interessati e la ragione della mancata contestazione immediata.

Conducente di età inferiore a quattordici anni: oltre alla presente violazione ricorre autonomamente la conduzione senza il requisito minimo di età descritta nella scheda ME-ETA-01 – Conducente minore di quattordici anni, previa verifica degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie.

Uso del casco: l'eventuale mancato uso del casco integra una distinta violazione, descritta nella scheda ME-CASCO-01 – Mancanza del casco protettivo.

Distinzione dal controsenso su strada a senso unico: quando il monopattino percorre una strada a senso unico nella direzione opposta a quella prescritta, occorre esaminare la disciplina locale, la segnaletica e l'art. 7 del Codice della strada. La presente scheda non deve essere applicata automaticamente sulla sola base dell'espressione colloquiale “contromano”: il verbale deve qualificare il fatto in relazione alla concreta organizzazione della circolazione.

Strada con doppio senso ciclabile: la facoltà riconosciuta ai velocipedi di circolare nel senso opposto a quello degli altri veicoli non comprende il monopattino. La precedente eccezione è stata eliminata con efficacia dal 14 dicembre 2024; non deve quindi essere riprodotta nelle formule operative o nei verbali relativi a fatti successivi.

Rapporto con l'art. 143 del Codice della strada: per la medesima marcia contromano del monopattino trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 1, comma 75-undecies, della legge n. 160/2019. L'art. 143 del Codice della strada non deve essere contestato in aggiunta per il medesimo fatto; resta ferma la valutazione di condotte ulteriori, materialmente e giuridicamente autonome.

Circolazione sul marciapiede: se il conducente abbandona la carreggiata e prosegue sulla pedana lungo il marciapiede, deve essere valutata l'autonoma fattispecie descritta nella scheda ME-MARCIAPIEDE-01 – Circolazione vietata sul marciapiede. Sul marciapiede, tuttavia, la direzione seguita non integra di per sé la circolazione contromano; occorre evitare duplicazioni fondate sullo stesso tratto e sulla medesima condotta.

Ostacolo o deviazione: un ostacolo momentaneo non autorizza normalmente a percorrere contromano un tratto di strada. Devono essere documentate le condizioni concrete, le alternative disponibili e le ragioni addotte dal conducente. Se viene prospettata una situazione di effettiva necessità, raccogliere gli elementi utili alla distinta valutazione dell'art. 4 della legge n. 689/1981.

Concorso con altre violazioni: devono essere valutate autonomamente le ulteriori condotte accertate, comprese la circolazione in un ambito non consentito, il trasporto di persone, oggetti o animali, il mancato uso del casco, la circolazione sul marciapiede, l'inosservanza dei limiti di velocità e la mancanza dei prescritti requisiti del mezzo.

PAGAMENTO E RICORSI

Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.

Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.

Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.

NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Elemento centrale della fattispecie. Il divieto riguarda la circolazione del monopattino in direzione o posizione opposta a quella corretta rispetto all'organizzazione dei flussi. Non è sufficiente una descrizione generica: il verbale deve rappresentare direzione consentita, traiettoria seguita, parte della strada occupata e regime di circolazione.

2. Accertamento del regime della strada. La segnaletica costituisce un elemento essenziale, ma deve essere letta insieme alla conformazione della strada, alle delimitazioni delle corsie, alle intersezioni e agli eventuali provvedimenti temporanei. Le fotografie dovrebbero consentire di ricostruire il luogo dal punto di vista del conducente.

3. Soppressione dell'eccezione per il doppio senso ciclabile. L'art. 14, comma 1, lettera f), della legge n. 177/2024 ha eliminato dal comma 75-undecies le parole che consentivano ai monopattini di circolare contromano nelle strade con doppio senso ciclabile. Per i fatti commessi dal 14 dicembre 2024 la presenza di tale disciplina ciclabile non esclude la violazione.

4. Doppio senso ciclabile e velocipedi. La modifica non elimina l'istituto del doppio senso ciclabile, ma impedisce al conducente del monopattino di avvalersi della relativa direzione riservata ai velocipedi. Occorre documentare la disciplina del luogo per dimostrare che la direzione seguita era opposta a quella consentita al monopattino.

5. Contromano e controsenso. Le espressioni sono spesso usate come sinonimi nel linguaggio comune, ma ai fini della contestazione è necessario distinguere la posizione contraria al corretto flusso dalla violazione della direzione prescritta su una strada a senso unico. In quest'ultima ipotesi deve essere verificata l'applicabilità dell'art. 7 del Codice della strada e della specifica ordinanza, senza automatismi.

6. Rapporto di specialità. Per la circolazione contromano del monopattino il precetto speciale è contenuto nell'art. 1, comma 75-undecies, della legge n. 160/2019. Le regole generali dell'art. 143 del Codice della strada sono utili per ricostruire la corretta posizione dei veicoli, ma non giustificano una seconda sanzione per lo stesso fatto.

7. Durata, distanza e assenza di traffico. La norma non richiede un tratto minimo né la presenza di veicoli provenienti dal senso opposto. Distanza, durata, intensità del traffico e conseguenze prodotte devono comunque essere indicate perché qualificano la concretezza dell'accertamento.

8. Manovre occasionali. Un semplice spostamento laterale, un attraversamento della carreggiata o una manovra istantanea non devono essere qualificati automaticamente come circolazione contromano. Occorre descrivere se il conducente abbia effettivamente seguito, anche per un breve tratto, una traiettoria opposta al corretto senso di marcia.

9. Autore materiale minorenne. Quando il conducente ha meno di diciotto anni, il verbale deve descrivere la condotta da lui materialmente realizzata e individuare separatamente la persona che ne risponde ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salva la prova di non avere potuto impedire il fatto.

10. Proprietario e solidarietà. Il rinvio al Titolo VI del Codice della strada rende applicabile l'art. 196 del Codice della strada. Il proprietario del monopattino risponde in solido dell'obbligazione pecuniaria, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà; tale posizione non lo trasforma nell'autore materiale della condotta.

11. Collegamenti con gli approfondimenti. Per gli ambiti di circolazione, le infrastrutture ciclabili, l'equiparazione ai velocipedi e la prevalenza della disciplina speciale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo I, § 3.3, e Titolo II, § 4.4; per il divieto di circolazione contromano e il rapporto con il doppio senso ciclabile si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo IV, § 6.14, e Titolo V, § 7.15; per il regime sanzionatorio, il minore autore materiale, l'obbligato in solido, il concorso tra violazioni e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.1; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.

12. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, come modificato dalla legge n. 177/2024, e sulle disposizioni del Codice della strada. Le formule operative sono autonome e devono essere nuovamente verificate sulle fonti ufficiali alla data dell'impiego.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

  • 18 settembre 2026: prima redazione della scheda sulla disciplina vigente, con evidenza della soppressione dell'eccezione relativa alle strade con doppio senso ciclabile.

 

AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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