CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO II
Degli illeciti penali

SEZIONE II
Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali

Articolo 224 CdS
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente

Leggi qui il breve commento all'articolo 224 del Codice della strada

 

1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria. (1)

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Essa è iscritta nella patente.

 

(1) La Corte costituzionale, sentenza 30 giugno 2022, n. 163, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 27 del 6 luglio 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 224, comma 3, nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione per esito positivo della messa alla prova del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), fuori dai casi di incidente previsti dal comma 2-bis del medesimo articolo, il prefetto, applicando la sospensione della patente, ne riduca la durata della metà.

 

Breve commento all'articolo 224 del Codice della strada

 

L'articolo 224 disciplina il passaggio dalla decisione penale alla concreta esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente. La natura amministrativa della misura non elimina il ruolo centrale dell'autorità giudiziaria: quando il reato previsto dal Codice comporta la sospensione o la revoca, è il giudice penale a doverne disporre l'applicazione nei casi stabiliti dalla legge e, per la sospensione, a determinarne la durata. Il prefetto interviene dopo l'irrevocabilità della decisione e adotta il provvedimento attuativo. Non può supplire all'omissione del giudice né rideterminare liberamente una durata già stabilita in sentenza.

La sanzione amministrativa accessoria conserva autonomia rispetto alla pena principale. Per questa ragione opera anche quando la pena sia condizionalmente sospesa e deve essere applicata, quando prevista, anche con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. L'accordo sul trattamento penale non comprende automaticamente la conseguenza sulla patente e l'eventuale omissione della relativa statuizione integra una violazione di legge. La Cassazione penale, sentenza n. 34307/2026, relativa all'articolo 189, comma 6, ha ribadito che la sospensione obbligatoria non può essere tralasciata neppure quando sia concessa la sospensione condizionale della pena.

Il procedimento dell'articolo 224 si colloca nella fase successiva alla definizione del giudizio penale e va distinto dalla sospensione provvisoria disposta dal prefetto ai sensi dell'articolo 223 CdS. Le due misure hanno presupposti e funzioni diversi: quella provvisoria ha carattere cautelare, mentre quella stabilita con la decisione definitiva costituisce la conseguenza amministrativa del reato accertato. Il periodo già eseguito in via provvisoria deve essere detratto nella fase esecutiva, affinché la medesima limitazione non venga materialmente sopportata due volte; ciò non impedisce al giudice di determinare la durata complessiva entro i limiti previsti dalla norma incriminatrice.

Il comma 3 distingue la morte dell'imputato dalle altre cause di estinzione del reato. Nel primo caso si estingue anche la sanzione amministrativa accessoria. Negli altri casi il prefetto deve verificare se permangano le condizioni per applicarla, utilizzando, nelle parti compatibili, i procedimenti degli articoli 218 e 219 CdS. È il caso, in particolare, dell'estinzione conseguente all'esito positivo della messa alla prova, poiché l'articolo 168-ter del codice penale fa salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.

Su questo meccanismo è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 163/2022: per la guida in stato di ebbrezza di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), quando non sia stato provocato un incidente, l'esito positivo della messa alla prova comporta che il prefetto applichi la sospensione ridotta della metà. La regola non ha però portata generale. La sentenza costituzionale n. 146/2026 ha escluso che il beneficio debba essere esteso alla fuga dopo incidente con danno alle persone prevista dall'articolo 189, comma 6, sottolineando l'autonoma funzione preventiva della sospensione e la maggiore gravità della fattispecie.

Quando la conseguenza è la revoca, il prefetto deve adottare il provvedimento entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione irrevocabile. In caso di proscioglimento irrevocabile, salvo le ipotesi di estinzione regolate dal comma 3, deve invece ordinare la restituzione della patente. Per gli operatori è essenziale mantenere distinti il ritiro o la sospensione provvisoria compiuti nella fase iniziale, la statuizione contenuta nella decisione penale e il successivo provvedimento prefettizio: date, periodi già eseguiti e comunicazioni devono consentire una ricostruzione univoca dell'intera sequenza.

 

AVVERTENZA: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che costituisce la fonte ufficiale. È vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

 

Riparto di competenze tra giudice e prefetto

In caso di condanna o di decreto penale irrevocabile, l'autorità giudiziaria applica la sospensione o la revoca quando la legge la prevede; per la sospensione stabilisce anche la durata. Il prefetto adotta il provvedimento che rende concretamente eseguibile la statuizione, senza poter colmare l'omessa applicazione della sanzione da parte del giudice o modificarne discrezionalmente la misura. L'omissione giudiziale deve essere rimossa attraverso gli strumenti processuali previsti. La Cassazione penale, sentenza n. 34307/2026, ha riconosciuto al procuratore generale presso la Corte d'appello il potere di ricorrere per cassazione contro una sentenza inappellabile che, pur pronunciando condanna per l'articolo 189, comma 6 CdS, abbia omesso la sospensione obbligatoria.

Sospensione condizionale della pena e patteggiamento

La sospensione condizionale riguarda la pena e non neutralizza la sanzione amministrativa accessoria, come chiarisce espressamente il comma 1. Anche la sentenza di patteggiamento deve contenere le sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto al reato: esse non costituiscono pene accessorie comprese nell'accordo tra le parti e sono autonomamente impugnabili. Prima della trasmissione alla prefettura va quindi verificato che il titolo irrevocabile individui correttamente la misura applicata e, in caso di sospensione, la relativa durata.

Sospensione provvisoria e detrazione del periodo già eseguito

La sospensione provvisoria prevista dall'articolo 223 CdS non impedisce la successiva applicazione della sospensione conseguente alla decisione penale. Come ribadito dalla Cassazione penale, sentenza n. 12250/2025, il giudice determina autonomamente la durata complessiva; il periodo già sofferto deve essere detratto nella fase esecutiva. La prefettura deve pertanto disporre dei dati esatti relativi all'inizio, alla cessazione e all'eventuale restituzione del documento.

Estinzione del reato e morte dell'imputato

La morte dell'imputato estingue anche la sanzione amministrativa accessoria. Per le altre cause di estinzione il comma 3 non stabilisce un'automatica caducazione: il prefetto verifica se sussistano le condizioni di legge e procede secondo gli articoli 218 e 219 CdS, in quanto compatibili. L'estinzione della pena intervenuta dopo una condanna irrevocabile non incide sulla sospensione o sulla revoca già conseguenti al reato.

Messa alla prova e guida in stato di ebbrezza

Il giudice che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova non applica la sanzione amministrativa accessoria: trasmette gli atti affinché provveda il prefetto. Per effetto della Corte costituzionale, sentenza n. 163/2022, quando si tratta dei reati previsti dall'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), e non è stato provocato un incidente ai sensi del comma 2-bis, il prefetto applica la sospensione riducendone la durata della metà. La riduzione deriva dalla pronuncia costituzionale e non può essere subordinata a un'ulteriore valutazione di opportunità.

Fuga dopo incidente: esclusione della riduzione alla metà

La riduzione riconosciuta per la guida in stato di ebbrezza non costituisce un beneficio generale applicabile a ogni reato stradale estinto. La Corte costituzionale, sentenza n. 146/2026, ha dichiarato non fondata la questione relativa all'articolo 189, comma 6: dopo l'incidente con danno alle persone, la condotta dolosa di fuga presenta un disvalore maggiore e la sospensione conserva una funzione preventiva autonoma. L'esito positivo del lavoro di pubblica utilità o della messa alla prova non comporta quindi, per tale reato, il dimezzamento della sospensione.

Pluralità di reati e durata complessiva

Quando la decisione riguarda più violazioni che prevedono periodi di sospensione, ciascuna conseguenza deve essere determinata e i periodi devono essere sommati. La Cassazione penale, sentenza n. 994/2025, ha escluso che alla durata complessiva della sospensione possa applicarsi il regime della continuazione amministrativa dell'articolo 8 della legge n. 689/1981. Il dispositivo e le comunicazioni alla prefettura devono permettere di individuare i singoli titoli e il risultato del cumulo.

Revoca e termine per il provvedimento prefettizio

Quando il giudice ha disposto la revoca, il prefetto deve adottare il provvedimento entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto irrevocabile e comunicarlo all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il termine riguarda l'attività conseguente a un titolo definitivo; l'effetto della revoca e i limiti al conseguimento di una nuova patente devono essere coordinati con l'articolo 219 CdS e con la specifica norma che collega la revoca al reato.

Proscioglimento e restituzione della patente

In caso di proscioglimento irrevocabile, fuori dalle ipotesi di estinzione regolate dal comma 3, la cancelleria comunica il provvedimento e il prefetto ordina la restituzione della patente. La restituzione presuppone la verifica che non esistano altri autonomi titoli di sospensione o revoca. Occorre inoltre chiudere correttamente le annotazioni amministrative, evitando che nelle banche dati permanga come efficace una misura ormai cessata.

Patente mai conseguita e veicoli senza obbligo di abilitazione

La sospensione o la revoca non può, in linea generale, colpire una patente mai conseguita né essere applicata per una condotta commessa alla guida di un veicolo che non richiede abilitazione. La Cassazione penale, sentenza n. 3835/2025, ha ribadito che non può neppure essere creata, in assenza di una specifica previsione legislativa, una preclusione temporanea al futuro conseguimento della patente equivalente alla sospensione. Resta necessario verificare le disposizioni speciali applicabili alla singola fattispecie e l'eventuale disciplina dell'articolo 219-bis CdS.

Monopattini elettrici

La conduzione di un monopattino elettrico conforme alla disciplina speciale non richiede patente. Di conseguenza, anche quando una condotta integri un reato stradale o altro illecito, la sospensione o la revoca prevista come conseguenza sulla patente non può normalmente essere applicata al conducente del monopattino soltanto perché egli sia titolare di una patente relativa ad altre categorie di veicoli. Prima di escludere la misura occorre tuttavia verificare che il mezzo sia effettivamente qualificabile come monopattino conforme e non presenti caratteristiche o modifiche che ne impongano l'inquadramento in una categoria soggetta ad abilitazione.

Profili operativi per gli organi di polizia stradale

Nella fase dell'accertamento gli organi di polizia giudiziaria curano gli adempimenti relativi al reato e, quando ne ricorrono i presupposti, il ritiro e la trasmissione della patente secondo l'articolo 223 CdS. L'articolo 224 opera invece dopo la decisione definitiva o dopo la declaratoria di estinzione. Nei rapporti e nelle trasmissioni devono essere sempre indicati gli estremi del documento, i periodi di sospensione provvisoria già eseguiti, le date di ritiro e restituzione e ogni altro titolo concorrente, così da prevenire duplicazioni o intervalli di esecuzione non correttamente computati.

 

AVVERTENZA: Le presenti osservazioni hanno finalità di studio e supporto operativo. Devono essere coordinate con la specifica fattispecie di reato, con il contenuto del provvedimento giudiziario e con gli atti del procedimento amministrativo.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34307 del 23/09/2026
Circolazione stradale - Art. 189 e 224 Codice della strada - Incidente stradale - Comportamento in caso di incidente - Fuga dopo incidente con danno alle persone - Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente di guida - La condanna per omessa fermata impone la sospensione della patente, anche se il giudice concede la sospensione condizionale della pena. Se il Tribunale omette la sanzione accessoria, il procuratore generale presso la Corte d’appello può ricorrere per cassazione contro la sentenza inappellabile.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 14910 del 24/04/2026
Circolazione stradale - Art. 186 e 224-bis Codice della Strada, art. 444 cod. proc. pen. e artt. 54 e 58 D.Lgs. n. 274/2000 - Guida in stato di ebbrezza - Lavori di pubblica utilità - Revoca - Criteri - In sede esecutiva, la revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità per inosservanza delle prescrizioni non può tradursi nell’integrale ripristino della pena originaria, dovendo il giudice tener conto dell’eventuale attività già utilmente svolta e delle pregresse valutazioni favorevoli, imponendosi il computo della sola pena residua secondo i criteri di ragguaglio normativamente previsti e una motivazione effettiva sulle giustificazioni addotte, con specifico esame della documentazione difensiva, anche ai fini della verifica della rilevanza delle cause impeditive dedotte.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 9510 del 12/03/2026
Circolazione Stradale - Artt. 186, 224 e 224-ter del Codice della Strada e art. 168-ter codice penale - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo di proprietà dell'imputato in conseguenza di ipotesi di reato - Esito positivo della messa alla prova - Estinzione del reato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 12250 del 28/03/2025
Circolazione Stradale - Art. 218, 222 e 224 del Codice della Strada - Violazione di norme del codice della strada costituenti reato - Patente di guida - Sospensione da parte del giudice penale e del Prefetto - Durata - L'avvenuta applicazione in via amministrativa della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, non preclude l'irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 4412 del 04/02/2025
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Istituto della messa alla prova e sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Sospensione della patente di guida - Competenza - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 3835 del 30/01/2025
Circolazione Stradale - Artt. 129, 218, 219-bis e 224 del Codice della Strada - Violazione delle norme sulla circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Patente mai conseguita - Preclusione al suo conseguimento - Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; ne', tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 3724 del 29/01/2025
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Patteggiamento - Sospensione della patente di guida - Durata - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ed in caso di patteggiamento, il giudice che irroghi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo quando la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2774 del 23/01/2025
Circolazione Stradale - Artt. 187 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Applicazione della pena su richiesta - Conversione della pena nel lavoro di pubblica utilità - Benefici - Riduzione della durata della sospensione della patente - Il Tribunale che prevede, per l'evenienza del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità a seguito del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, la riduzione a metà della durata della sospensione della patente di guida, deve, tuttavia e previamente disporre la sospensione del documento.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 994 del 10/01/2025
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187 e 224 del Codice della Strada - Guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Continuazione - Sospensione della patente - Calcolo della durata - In tema di circolazione stradale, il giudice, che pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada quale la guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e lo stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, escludendo l'applicazione dell'art. 8 della L. 689/1981.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 42963 del 26/11/2024
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Istituto della messa alla prova ed applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Estinzione del reato - Applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Competenza - In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168 ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 13394 del 03/04/2024
Circolazione Stradale - Artt. 218, 222 e 224 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Omicidio stradale - Patente di guida - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione - Durata - Motivazioni - Anche quando la sentenza impugnata non abbia espressamente illustrato le ragioni della disposta durata della sospensione della patente di guida, queste possono essere ricavate anche dalla motivazione afferente ai profili di responsabilità del prevenuto, seppure in concorso della vittima, così da giustificare la statuizione inerente alla durata della sanzione amministrativa accessoria, evidenziando la gravità della violazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5646 del 09/02/2024
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Procedimento con messa alla prova con esito positivo dell'istituto - Revoca patente e confisca del veicolo - Competenze - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo, di competenza del Prefetto, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, C.d.S..

.Corte Costituzionale, sentenza numero 194 del 27/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 224 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Incidente stradale - Sanzione accessoria della revoca della patente - Proporzionalità - La sanzione accessoria della revoca della patente di guida per la fattispecie di reato della guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata dall'aver provocato un incidente stradale in ragione di tale stato di alterazione psico-fisica, costituisce misura non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell'illecito sanzionato dall'art. 186, comma 2-bis del C.d.S., nell'ambito di una previsione normativa che nel suo complesso, contemplando anche condotte meno gravi sanzionate in modo meno afflittivo, è sufficientemente graduata.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 41351 del 11/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Sanzioni amministrative accessorie - Svolgimento dei lavori di pubblica utilità - Durata della sospensione della patente di guida - Revoca della confisca del veicolo - Competenze decisionali - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, in deroga alla norma generale di cui all'art. 224 del C.d.S., il giudice, in caso di sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità e contestuale applicazione della revoca della patente di guida, in caso di esito positivo dell'attività dichiara l'estinzione del reato con conseguente trasmissione degli atti al Prefetto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 25828 del 15/06/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218 e 224 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Esito positivo dell'istituto - Sospensione patente - Competenze - L'art. 168 ter del cod. pen. prevede espressamente che l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, conseguente all'esito positivo dell'istituto di messa alla prova, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida, ove previste dalla legge, che sono di competenza del Prefetto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 25825 del 15/06/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187 e 224 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Esito positivo dell'istituto - Revoca patente - Competenze - Il giudice che, in ragione dell'esito positivo dell'istituto della messa alla prova, dichiari l'estinzione dei reati di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o di guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 17005 del 21/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 219 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Revoca della patente di guida - Apprezzamenti discrezionali - Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool con l'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale prescrive la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida che, in quanto obbligatoria, non è nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 16096 del 17/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218, 219 e 224 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sanzione accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida - I giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6582 del 16/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187 e 224 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Reato di lesioni stradali - Esito favorevole della messa alla prova - Estinzione del reato - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Inapplicabilità - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ed in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5895 del 13/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 219 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale in ore notturne - Mancata revoca della patente di guida - Impugnazione della sentenza e sopravvenuta prescrizione del reato - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, ove l'impugnazione della sentenza sia avvenuta esclusivamente per contestare l'omessa statuizione delle sanzioni amministrative accessorie, quale la revoca della patente di guida, con conseguente passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento della responsabilità penale, la prescrizione del reato maturatasi nelle more non impedisce l'applicazione delle indicate sanzioni.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2633 del 21/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 213 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida della confisca del veicolo - Competenza - Il giudice che dichiari l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova, non può applicare ne la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ne' la confisca del veicolo, perché si tratta di provvedimenti di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 224 C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 3717 del 30/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187 e 224 del Codice della Strada - Reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e/o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Estinzione - Messa alla prova con esito positivo - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente - Competenza - Il giudice che, in ragione dell'esito positivo della messa alla prova, dichiari l'estinzione dei reati di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e/o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'art. 224, comma 3 del C.d.S., di competenza del Prefetto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2320 del 20/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 219, 222 e 224 del Codice della Strada e art. 589-bis del c.p. - Omicidio stradale - Omissione di soccorso - revoca della patente di guida - Motivazioni - Applicazione della sanzione - Nel reato di omicidio stradale con fuga ed omissione di soccorso, con applicazione della pena su richiesta delle parti, appare congrua la scelta del giudice di applicare la sanzione accessoria più afflittiva della revoca della patente di guida nei confronti dell'imputato, disponendo che non possa nuovamente conseguire il titolo abilitativo per la durata di cinque anni, in considerazione della condotta gravemente imprudente dell'imputato, avuto riferimento alle condizioni della strada, priva di illuminazione e nelle vicinanze di una discoteca, dello stato del guidatore, fisiologicamente stanco e che, per sua ammissione, aveva assunto sostanze alcooliche, e della condotta successiva al fatto, essendo lo stesso fuggito.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1443 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 222, 223 e 224 del Codice della Strada e artt. 589-bis e 590-bis del c.p. - Omicidio stradale o Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sospensione o della revoca della patente di guida - Applicazione della sanzione amministrativa accessoria - Al conducente del veicolo che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del c.p., il giudice deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1438 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 128, 187, 219 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Incidente stradale in ore notturne - Patente mai conseguita - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Inapplicabilità - Non si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida al conducente del veicolo sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita, sorpreso a condurre il veicolo in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti e che provoca un incidente stradale in ore notturne, anche quando è applicata la pena concordata tra le parti (patteggiamento), ai sensi dell'art. 444 c.p.p..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 116 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218, 219, 222, 223 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Condanna - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente - Disposizione da parte dell'A.G. - In un procedimento penale nel quale sia contestato all'indagato il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool cui all'art. 186, comma 2, lett. c) del C.d.S., la sospensione o la revoca della patente di guida sono disposte dal giudice con la sentenza di condanna dell'imputato o di applicazione della pena su richiesta per previsione di legge e rispetto alla quale non è esperibile lo strumento impugnatorio azionato avverso l'atto amministrativo adottato dagli organi accertatori.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 43474 del 16/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 224 del Codice della Strada e art. 590-bis C.P. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Durata - Nella quantificazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida il giudice deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, avvalendosi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa che disponga la sospensione della patente.

.Corte Costituzionale, sentenza numero 163 del 30/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Art. 224, comma 3 - Questione di legittimità costituzionale - Incostituzionalità - Deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 224, comma 3, del vigente codice della strada alla luce del fatto che nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, a condizione che non sia derivato un incidente, al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e a fronte del medesimo effetto dell'estinzione del reato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente viene ridotta alla metà dal giudice in caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre è escluso il beneficio dell'identica riduzione ove sia applicata dal prefetto nel caso di esito positivo della messa alla prova, pur costituendo quest'ultima, rispetto alla prima, misura più articolata ed impegnativa, giacché subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità e comportante, come visto, condotte riparatrici da parte dell'imputato, nonché l'affidamento dello stesso al servizio sociale.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, compresi gli aggiornamenti alle schede dell'Area Falsi Documentali, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale