Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 25825 del 15 giugno 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 25825 del 15/06/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187 e 224 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Esito positivo dell'istituto - Revoca patente - Competenze - Il giudice che, in ragione dell'esito positivo dell'istituto della messa alla prova, dichiari l'estinzione dei reati di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o di guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 25 ottobre 2022 il Gip del Tribunale di (Omissis), revocato il decreto penale di condanna emesso nei confronti di (Soggetto 1) per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova, ha dichiarato non luogo a procedere in ordine al reato a lui ascritto per essere lo stesso estinto per l'esito positivo della messa alla prova. Ha altresì applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto di Firenze per quanto di competenza.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione di legge per avere il giudice penale esercitato una potestà riservata all'autorità amministrativa. Sostiene, in specie, che il Tribunale avrebbe disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida senza averne il potere, atteso che l'istituto della messa alla prova, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato, con conseguente radicamento in capo al Prefetto, in assenza del positivo accertamento della penale responsabilità dell'imputato, del potere di disporre l'anzidetta sanzione, in esito al passaggio in giudicato della sentenza ai sensi degli artt. 218 e 219 C.d.S.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo che la Corte di cassazione adita voglia annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida con trasmissione degli atti al Prefetto per quanto di competenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato.

E invero la Suprema Corte ha chiarito da tempo che il giudice che, in ragione dell'esito positivo della messa alla prova, dichiari, ex art. 168-ter cod. pen., l'estinzione dei reati di guida sotto l'effetto dell'alcool (ed anche di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), previsti dagli artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285 del 1992, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria, di competenza del Prefetto, della revoca della patente di guida, di cui all'art. 224, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992. 

Si è osservato al riguardo che sussiste sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova - che prescinde dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato - e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, che legittimano l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al menzionato art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (così, con riguardo alla diversa sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, C., Rv. 267880-01, nonché Sez. 4, n. 39107 dell'08/07/2016, R., Rv. 267608-01 e Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, P., Rv. 264819-01; da ultimo Sez. 4 n. 3717 del 24/01/2023, Rv. 284091).

In ragione delle esposte considerazioni, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, da eliminarsi in questa sede.

Per l'effetto si dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di (Omissis) per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, statuizione che elimina. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di (Omissis) per quanto di competenza.

Così deciso in Roma, 23 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2023.

 

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