Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 3724 del 29 gennaio 2025
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 3724 del 29/01/2025
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Patteggiamento - Sospensione della patente di guida - Durata - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ed in caso di patteggiamento, il giudice che irroghi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo quando la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita.
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di (Omissis) il 9.7.2024 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a (Soggetto 1) la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni uno e mesi due, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-bis e 2-sexies, cod. strada.
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando assenza di motivazione in ordine all'applicazione, nella misura superiore al minimo, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
5. In giurisprudenza è consolidato il principio per cui, in caso di patteggiamento, il giudice che irroghi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita (cfr. Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rv. 279635 - 02; cfr. Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Rv. 252738 - 01; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Rv. 237470 - 01).
6. Nel caso in disamina, è pacifico che la durata minima della sanzione accessoria della sospensione della patente sia pari ad anni uno, trattandosi di reato aggravato dall'aver provocato un incidente stradale, che comporta il raddoppio del minimo di sei mesi previsto dall'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada. Ne discende che la sanzione irrogata si discosta di soli due mesi dal minimo di legge, ed è significativamente inferiore al massimo edittale (anni due) e al di sotto della media edittale prevista per tale sanzione (anni uno e mesi sei).
Si deve, pertanto, ritenere che il giudice, nella determinazione della durata della sanzione irrogata, abbia implicitamente valutato globalmente le caratteristiche del fatto ed il pericolo che potrebbe derivare dall'ulteriore circolazione del prevenuto alla guida di un veicolo.
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2025.
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