Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 25828 del 15 giugno 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 25828 del 15/06/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218 e 224 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Esito positivo dell'istituto - Sospensione patente - Competenze - L'art. 168 ter del cod. pen. prevede espressamente che l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, conseguente all'esito positivo dell'istituto di messa alla prova, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida, ove previste dalla legge, che sono di competenza del Prefetto.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (Soggetto 1), a mezzo del difensore di fiducia, impugna la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di (Omissis), dichiarando l'estinzione del reato di cui all'art. 186 comma 2 e 2 sexies CdS contestato all'imputato per esito positivo della prova, ha applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Deduce che, in caso di esito positivo della messa alla prova, competente a irrogare la sanzione accessoria della patente di guida è esclusivamente il Prefetto, come ribadito da costante giurisprudenza di legittimità.

2. Il ricorso è fondato.

L'art. 168 ter cod pen prevede infatti espressamente che l'estinzione del reato, conseguente all'esito positivo della messa alla prova, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. Nel caso in esame, la legge stabilisce espressamente che segue all'accertamento del reato l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato (art. 186, secondo comma, lett. c) CdS).

3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla parte in cui è stata disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e non è stata ordinata la trasmissione degli atti al Prefetto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, statuizione che elimina. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al prefetto di (Omissis), per quanto di competenza.

Così deciso in Roma, 23 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2023.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale