Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 5646 del 9 febbraio 2024
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5646 del 09/02/2024
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Procedimento con messa alla prova con esito positivo dell'istituto - Revoca patente e confisca del veicolo - Competenze - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo, di competenza del Prefetto, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, C.d.S..
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. (Soggetto 1), a mezzo del difensore di fiducia, impugna la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di (Omissis), dichiarando l'estinzione del reato di cui all'art. 186 comma 2 e 2 sexies CdS contestato all'imputato per esito positivo della prova, ha applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo. Deduce che, in caso di esito positivo della messa alla prova, competente a irrogare la sanzione accessoria della patente di guida è esclusivamente il Prefetto, come ribadito da costante giurisprudenza di legittimità.
2. Il ricorso è fondato. L'art. 168 ter cod. pen. prevede infatti espressamente che l'estinzione del reato, conseguente all'esito positivo della messa alla prova, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. Nel caso in esame, la legge stabilisce espressamente che segue all'accertamento del reato l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato (art. 186, secondo comma, lett. c) CdS). È stato però ampiamente chiarito che il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, cod. strada, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono - bis e 187, comma ottavo-bis, cod. strada, la cui disciplina lascia invece al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. (Sez. 4 - n. 3717 del 24/01/2023 V., Rv. 284091 - 01; Sez. 6. n. 29796 del 25/05/2017, F., Rv. 270348 - 01).
3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla parte in cui è stata disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo e non è stata ordinata la trasmissione degli atti al Prefetto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, che elimina. Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di (Omissis).
Cosi deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2024.
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