Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 41351 del 11 ottobre 2023
Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 41351 del 11/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Sanzioni amministrative accessorie - Svolgimento dei lavori di pubblica utilità - Durata della sospensione della patente di guida - Revoca della confisca del veicolo - Competenze decisionali - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, in deroga alla norma generale di cui all'art. 224 del C.d.S., il giudice, in caso di sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità e contestuale applicazione della revoca della patente di guida, in caso di esito positivo dell'attività dichiara l'estinzione del reato con conseguente trasmissione degli atti al Prefetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis), all'udienza del 12 ottobre 2022, fissata per la verifica dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, ha dichiarato l'estinzione dei reati ascritti a (Soggetto 1) di cui alle sentenze del 19 febbraio 2021, visto l'esito positivo dei detti lavori e ha ridotto la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida a dodici mesi, secondo il disposto di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 9, e art. 187, comma 8-bis, evidenziando che non risultava che l'imputato avesse fatto richiesta di accesso alla prova.
2. Ricorre tempestivamente, avverso la descritta ordinanza, l'imputato, per il tramite del difensore, avv. P. M., denunciando due vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 34 c.p..
Si premette che, nei confronti di (Soggetto 1), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis) aveva applicato la pena di mesi tre giorni dieci di arresto ed Euro 1.200 di ammenda, pene sostituite con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 9.
Inoltre, all'imputato era stata riconosciuta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, per la durata di due anni, ma l'esecuzione di questa era stata sospesa, fino all'udienza di verifica dello svolgimento dei lavori.
Infine, si rileva che all'udienza indicata, il Giudice aveva dichiarato estinto il reato, con riduzione della durata dal provvedimento di sospensione della patente a dodici mesi e con l'archiviazione del procedimento.
Il ricorrente evidenzia che, con sentenza di questa Corte, sezione Quarta penale, n. 28359 - 22, del 22 giugno 2022, il provvedimento era stato annullato senza rinvio perché reputato abnorme, con trasmissione degli atti all'Ufficio del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di (Omissis).
La difesa rileva che l'ordinanza impugnata risulta adottata dal medesimo giudice, cioè dalla stessa persona fisica che aveva emesso il provvedimento annullato senza rinvio, magistrato da reputarsi incompatibile ai sensi dell'art. 34 c.p.p., come eccepito dalle parti.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 9, per essere stata esercitata dal Giudice una potestà riservata agli organi amministrativi.
Si richiama la sentenza del 7 maggio 2021, n. 117709 della sezione Quarta penale di questa Corte quale precedente in termini.
Si tratta di arresto che, per la difesa, nel caso di sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, ha previsto la competenza all'irrogazione della stessa, all'esito della positiva messa alla prova, del Prefetto ex art. 222 C.d.S. L'istituto in esame, a parere della difesa, è diverso da quello disciplinato dagli art. 186 C.d.S., comma 9-bis e art. 187 C.d.S., comma 8-bis richiamato dal Giudice nel provvedimento impugnato, il quale presuppone che sia intervenuta condanna la cui espiazione viene convertita nella forma alternativa del lavoro di pubblica utilità.
Si richiamano, come conclusioni conformi, quelle alle quali è pervenuta questa Corte in relazione all'estinzione del reato per intervenuta oblazione e la rilevata inapplicabilità, da parte del giudice penale che dichiari l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza, per intervenuta oblazione, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rimessa al Prefetto ai sensi dell'art. 224 C.d.S., comma 3.
Nel caso al vaglio si osserva che il giudice che ha pronunciato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter c.p., comma 2, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria che, invece, sarà di competenza del Prefetto al quale, all'esito dell'irrevocabilità della pronuncia, gli atti vanno trasmessi.
3. Il Sostituto Procuratore generale, G. P., ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis) ha applicato a (Soggetto 1) per il reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. e) e comma 2 sexies commesso a (Omissis) la pena di mesi tre, giorni dieci di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda.
La pena detentiva e quella pecuniaria sono state sostituite col lavoro di pubblica utilità ai sensi del citato art. 186 C.d.S., del comma 9-bis.
All'imputato è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due, ma l'esecuzione di tale sanzione è stata sospesa per il periodo superiore a dodici mesi, fino all'udienza fissata per la verifica dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Dalla rubrica della sentenza di applicazione della pena risulta che (Soggetto 1) era imputato anche del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, commi 1 e 1-quater, commesso a (Omissis) (capo B).
L'applicazione della pena, tuttavia, non si riferisce a quel reato, che non è menzionato ne nella motivazione ne' nel dispositivo.
Nel dispositivo della sentenza di applicazione di pena, il giudice ha fissato per il 22 settembre 2021 l'udienza volta a "verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità".
All'udienza indicata, preso atto del contenuto della relazione dell'UEPE che aveva attestato "il positivo svolgimento del lavoro sostitutivo", il giudice ha "dichiarato estinto il reato ascritto a (Soggetto 1) e ha ridotto la sospensione della patente di guida a mesi dodici e ha disposto "l'archiviazione del procedimento".
Detto provvedimento è stato oggetto di pronuncia di questa Corte che, con la citata sentenza n. 28359 - 22, ha annullato, ritenendolo provvedimento abnorme, in quanto "il giudice ha dichiarato estinto per "positivo svolgimento del lavoro sostitutivo" il reato ascritto a (Soggetto 1) nel procedimento senza specificare di quale reato si tratti; ha fatto riferimento ad una sentenza (n. 84/21 del 10 febbraio 2021) che applica una pena all'imputato per uno solo dei due reati a lui contestati senza chiarire quale sorte abbia avuto l'altra imputazione; ha disposto, infine, l'archiviazione di un procedimento che era stato definito con sentenza ex art. 444 c.p.p., e in relazione al quale, di conseguenza, non poteva essere pronunciata.
Orbene, il Collegio osserva, in linea con la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, che l'ordinanza annullata con rinvio è stata emessa, dal medesimo giudice, ma in fase esecutiva, senza entrare nel merito della reiudicanda, con apprezzamento demandato al giudice che non ha assunto natura di "giudizio" (in tal senso, Sez. 4, n. 33260 del 09/07/2019, Rv. 276689; Sez. 1, n. 30638 del 14/02/2017, Rv. 270959, in tema di giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 2).
In ogni caso, deve riscontrarsi che il ricorrente non deduce che il Giudice per le indagini preliminari che ha adottato il provvedimento impugnato sia stato ricusato e, dunque, in assenza di ricusazione non vi è nullità del provvedimento adottato, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. a), pur in presenza di cause di incompatibilità.
Invero, questa Corte ha pacificamente affermato il principio secondo il quale l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 c.p.p. (tra le altre, cfr. Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419).
1.2. Il secondo motivo è infondato.
Questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 56962 del 23/10/2018, Rv. 275191), ha affermato che il giudice, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, in caso di sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, contestuale applicazione della revoca della patente di guida, con esito positivo dell'attività, debba dichiarare l'estinzione del reato con conseguente trasmissione degli atti al Prefetto; ha chiarito che in base alla norma generale di cui all'art. 224 C.d.S., la declaratoria di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato comporta che spetti al prefetto procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente.
Sicché, in tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia di estinzione del reato, per causa diversa dalla morte del reo, comporta, nei casi in cui alla violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida, la competenza del Prefetto a provvedere in merito, previa verifica delle condizioni di legge (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 27405 del 10/05/2018, Q., Rv. 273088).
Se ne deve dedurre che in caso di estinzione del reato per positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, la competenza a provvedere sulla sanzione accessoria della revoca della patente di guida spetta al Prefetto e non al giudice, proprio in forza della citata norma generale di cui all'art. 224 C.d.S..
Con l'evidente conclusione secondo cui il giudice che abbia irrogato la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ed abbia contestualmente applicato la sanzione della revoca della patente, dovrà necessariamente - in caso di esito positivo della attività in favore della collettività - dichiarare l'estinzione del reato e disporre, di conseguenza, la trasmissione degli atti al prefetto per quanto di sua competenza in ordine alla sanzione accessoria della revoca della patente.
Tale indirizzo non si pone in contrasto con quanto specificamente previsto dallo stesso art. 186 C.d.S., comma 9-bis per il caso di sospensione della patente, trattandosi appunto, per tale parte, di norma eccezionale che deroga a quella generale di cui all'art. 224 cit.
L'art. 186, comma 9-bis cit., invero, consente al giudice (e non al prefetto) di provvedere direttamente, pur avendo dichiarato estinto il reato, su specifiche sanzioni amministrative accessorie, riducendo alla metà la durata della sospensione della patente di guida e revocando l'eventuale confisca del veicolo di proprietà dell'imputato.
Anzi, proprio l'art. 186 cit., comma 9-bis (e la corrispondente disciplina di cui all'art. 187 C.d.S., comma 8-bis) è da reputare norma speciale, derogatoria che attribuisce al giudice la persistente competenza a provvedere in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante la declaratoria di estinzione del reato che discende dalla verifica positiva dei lavori di pubblica utilità (Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, F., Rv. 272531).
2. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2023.
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